In breve
- Condotta antisindacale: comportamenti che impediscono o limitano attività sindacale e sciopero.
- Chi agisce: gli organismi locali dei sindacati nazionali.
- Tempi: convocazione entro due giorni, decreto subito esecutivo.
- Opposizione entro 15 giorni, con il rito del lavoro.
- Inottemperanza: reato per il datore.
Il procedimento
«Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione [...], ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.»
Il pretore non esiste più: oggi decide il tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il decreto resta efficace fino alla sentenza che definisce l'eventuale opposizione, da proporre entro quindici giorni dalla comunicazione secondo il rito del lavoro; anche questa sentenza è immediatamente esecutiva (art. 28, c. 2-3; si veda la pagina sul rito del lavoro). Il datore che non ottempera al decreto o alla sentenza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p., con la pubblicazione della sentenza penale (c. 4).
| Comportamento | Perché è antisindacale | Norma |
|---|---|---|
| Trasferimento del dirigente della RSA senza nulla osta | Violazione di una tutela specifica | Art. 22 |
| Licenziamenti, trasferimenti o sanzioni per l'attività sindacale o lo sciopero | Atti discriminatori nulli | Art. 15 |
| Mancata informazione o consultazione prevista dalla legge o dai contratti | Lesione delle prerogative sindacali | Art. 28 |
| Sostituzione dei lavoratori in sciopero | Limitazione del diritto di sciopero | Art. 28 |
Il sindacato e il singolo lavoratore
Il ricorso dell'art. 28 è riservato ai sindacati: gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che hanno interesse. Il singolo lavoratore colpito da un atto discriminatorio, come un licenziamento o un trasferimento motivati dall'adesione a un sindacato o dalla partecipazione a uno sciopero, agisce invece personalmente per farne dichiarare la nullità (art. 15; si vedano le pagine sul licenziamento discriminatorio e sulla discriminazione sul lavoro). Le due azioni possono coesistere. Sulle procedure di informazione e consultazione nei licenziamenti collettivi si veda la pagina sul licenziamento collettivo.
- Documentare il comportamento: comunicazioni, ordini di servizio, testimoni.
- Coinvolgere la struttura territoriale del sindacato.
- Depositare il ricorso al giudice del lavoro del luogo del comportamento.
- Far eseguire il decreto e vigilare sulla rimozione degli effetti.
- Difendersi nell'opposizione entro i quindici giorni.
Domande frequenti
Il singolo lavoratore può proporre il ricorso per condotta antisindacale?
Quanto è veloce il procedimento?
Il datore può trasferire il delegato sindacale in un'altra sede?
Che cosa succede se il datore non rispetta il decreto?
Fonti normative
- Art. 28 L. 300/1970 — Repressione della condotta antisindacale
- Art. 22 L. 300/1970 — Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
- Art. 15 L. 300/1970 — Atti discriminatori
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniLe discriminazioni sul lavoro: genere, età, disabilità, origine, orientamentoDiretta, indiretta, molestie e ritorsioni (D.Lgs. 215-216/2003, 198/2006): prova statistica, rito rapido, risarcimento, consigliera di parità e UNAR.
- Contratto, mansioni e stipendioIl trasferimento del lavoratoreSolo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; prova sul datore, ritorsivo nullo, rifiuto proporzionato (Cass. 20508/2024), L. 104, trasferta.
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- LicenziamentoIl licenziamento nullo: discriminatorio, per maternità, per matrimonio, ritorsivoIl licenziamento nullo per discriminazione, maternità fino all'anno del bambino, matrimonio, ritorsione, whistleblowing.
- La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLa causa di lavoro: ricorso con tutte le prove, udienza entro 60 giorni, memoria 10 giorni prima, comparizione personale, poteri del giudice, sentenza esecutiva.
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- La causa di lavoroIl tentativo di conciliazione prima della causa di lavoroArt. 410 c.p.c., facoltativo dal 2010: richiesta all'Ispettorato, prescrizione interrotta, verbale esecutivo, conciliazione monocratica, negoziazione assistita.
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