In breve
- Requisiti (c. 54): ricavi o compensi dell'anno prima fino a 85.000 euro; spese per dipendenti e collaboratori fino a 20.000 euro.
- Cause ostative (c. 57): regimi speciali IVA; non residenti extra UE/SEE; partecipazioni in società di persone e controllo di srl con attività collegata; attività prevalente verso l'ex datore di lavoro; redditi da dipendente oltre 30.000 euro (35.000 nel 2025 e 2026).
- Imposta (c. 64-65): ricavi per coefficiente ATECO, meno contributi; 15%, o 5% per cinque anni; niente IVA, ritenute, scritture.
- Uscita (c. 71): dall'anno dopo; subito, con IVA, sopra 100.000 euro incassati.
- Controlli (c. 74): accertamento in 5 anni, sanzione 70% +10% se i requisiti sono dichiarati in modo infedele; dal 2027 la disciplina è negli artt. 232-243 del nuovo TUIR.
Chi può stare nel regime
«I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio [...], per lavoratori dipendenti e per collaboratori [...].»
Il regime è naturale: chi ha i requisiti lo applica senza opzione, e chi inizia lo comunica nella dichiarazione di inizio attività presumendo di averli (c. 56); chi preferisce l'ordinario deve optare, con vincolo triennale (c. 70). I due requisiti si misurano sull'anno precedente: i ricavi o compensi, secondo il criterio di cassa e ragguagliati ad anno per chi ha iniziato in corso d'anno, sommando le attività con codici ATECO diversi (c. 55), e le spese per lavoro dipendente, accessorio e collaborazioni, compresi gli utili agli associati. Le cause ostative del comma 57 sono il vero campo minato. Sono esclusi chi applica regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, beni usati) o forfettari di reddito; i non residenti, tranne i residenti UE o SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia; chi cede prevalentemente fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, e chi controlla, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili alla propria, dove il controllo si valuta anche con le partecipazioni dei familiari e la riconducibilità con i codici ATECO e i rapporti economici effettivi; chi lavora prevalentemente per il datore di lavoro attuale o dei due periodi d'imposta precedenti, o per soggetti a lui riconducibili, regola nata contro le false partite IVA, che risparmia chi inizia dopo il praticantato obbligatorio e, dall'art. 17 L. 203/2024, i professionisti iscritti ad albi assunti con un part-time tra il 40 e il 50% da datori con più di 250 dipendenti, con domicilio professionale distinto; infine chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (pensioni comprese) oltre 30.000 euro, soglia elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026 dall'art. 1 c. 12 L. 207/2024 nel testo prorogato dalla legge di bilancio 2026, e irrilevante se il rapporto è cessato. Le cause ostative vanno rimosse entro l'anno precedente a quello di applicazione: chi vende la quota a dicembre entra nel regime da gennaio.
L'imposta e l'uscita
| Voce | Regola | Comma |
|---|---|---|
| Reddito imponibile | Ricavi o compensi incassati per il coefficiente di redditività del codice ATECO (allegato 4: 78% professioni, 40% commercio e ristorazione, 86% costruzioni e immobiliari, 62% intermediari del commercio, 67% altre attività), meno i contributi previdenziali obbligatori versati; nessun'altra spesa è deducibile | 64 |
| Imposta sostitutiva | 15% su IRPEF, addizionali e IRAP; 5% per l'anno di inizio e i quattro successivi con i tre requisiti di novità (nessuna attività nei tre anni prima, non mera prosecuzione di un lavoro precedente, ricavi dell'attività rilevata sotto soglia) | 64, 65 |
| IVA | Niente rivalsa in fattura, niente detrazione, esonero da liquidazioni e dichiarazione; reverse charge e operazioni estere con versamento entro il 16 del mese successivo; rettifica della detrazione all'ingresso e all'uscita | 58-63 |
| Ritenute | Nessuna ritenuta d'acconto sui compensi, con dichiarazione al cliente; nessun obbligo di operare ritenute come sostituto salvo su dipendenti e assimilati | 67, 69 |
| Adempimenti | Esonero da registrazione e scritture contabili; conservazione di documenti e fatture; fattura elettronica obbligatoria per tutti dal 1° gennaio 2024; dichiarazione Redditi con il quadro LM e gli obblighi informativi al posto degli ISA | 59, 69, 73 |
| Contributi | Artigiani e commercianti: riduzione del 35% su opzione, con accredito proporzionale; professionisti: gestione separata o cassa di categoria senza sconti | 77-84 |
| Uscita ordinaria | Dall'anno successivo a quello in cui viene meno un requisito o si verifica una causa ostativa | 71 |
| Uscita immediata | Nell'anno stesso se i ricavi o compensi incassati superano 100.000 euro: IVA dovuta dalle operazioni che comportano il superamento, imposte ordinarie su tutto l'anno | 71 |
| Passaggi di regime | Ricavi già tassati nel forfettario non si ritassano; quelli di competenza ma non incassati si tassano dopo; le spese del periodo forfettario non si deducono dopo; perdite pregresse deducibili | 66, 68, 72 |
| Rilevanza del reddito | Il reddito forfettario conta per deduzioni, detrazioni e benefici, anche non tributari, legati al reddito (ISEE, familiari a carico) | 75 |
L'uscita è il momento in cui si sbaglia di più. La regola generale rinvia tutto all'anno successivo: chi nel 2026 supera gli 85.000 euro o assume una collaboratrice oltre i 20.000 euro di spesa, o entra in una società di persone, resta forfettario per il 2026 e passa all'ordinario dal 2027. La regola speciale dei 100.000 euro, introdotta dal 2023, è retroattiva all'anno in corso: la fattura che fa superare la soglia va emessa con IVA, e per le operazioni precedenti l'IVA non è dovuta, ma le imposte sui redditi dell'intero anno si calcolano con le regole ordinarie (costi analitici, IRPEF progressiva, IRAP se c'è organizzazione), con l'obbligo di ricostruire la contabilità a posteriori. Il criterio di cassa consente di governare la soglia con la data degli incassi, non delle fatture, ma l'Agenzia contesta gli artifici evidenti, come i pagamenti trattenuti dal cliente su richiesta. Chi rientra nell'ordinario può tornare al forfettario appena i requisiti si ripresentano, salvo l'opzione triennale esercitata volontariamente. Il 5% per le nuove attività si perde definitivamente se l'attività è la prosecuzione, anche di fatto, di un lavoro precedente: stessi clienti, stessa sede, stessi strumenti; la prosecuzione va valutata in concreto e l'Agenzia guarda soprattutto al passaggio da dipendente a partita IVA presso lo stesso soggetto, che è anche una causa ostativa se prevalente.
I controlli
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso valgono le regole ordinarie delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP (c. 74): avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo se omessa (art. 43 DPR 600/1973), preceduto dal contraddittorio preventivo obbligatorio dello Statuto del contribuente, con la possibilità di adesione e di ravvedimento. La riduzione di un anno del termine, che il comma 74 riconosceva ai forfettari che fatturavano in elettronico, è stata soppressa con effetto dal periodo d'imposta 2026 dall'art. 21 D.Lgs. 148/2026, ora che la fattura elettronica è obbligatoria per tutti. L'oggetto tipico del controllo non è il reddito, che è forfettario, ma i requisiti: l'Agenzia incrocia le fatture elettroniche con i ricavi dichiarati, verifica le spese per lavoro, le partecipazioni in società attraverso il registro delle imprese e l'anagrafe tributaria, i redditi da lavoro dipendente dell'anno precedente, la prevalenza dei compensi verso l'ex datore di lavoro, il coefficiente ATECO applicato rispetto all'attività realmente svolta e, per il 5%, la novità dell'attività. Se accerta che il regime non spettava, ricalcola le imposte nei modi ordinari, con l'IVA sulle operazioni e la detrazione di quella sugli acquisti documentati, e applica la sanzione per infedele dichiarazione, che dopo la riforma del 2024 è del 70% della maggiore imposta (art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/1997), aumentata del 10% quando i dati sui requisiti sono infedeli e il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato (c. 74); il regime cessa dall'anno successivo a quello in cui l'accertamento diventa definitivo. Chi ha omesso la dichiarazione rischia il 120%. Il c. 75 chiude una scappatoia: il reddito forfettario, pur tassato a parte, conta per tutti i benefici legati al reddito, dalle detrazioni per familiari a carico all'ISEE. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina è trasfusa negli artt. 232-243 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), con la stessa sostanza e la nuova numerazione: i requisiti nell'art. 232, le esclusioni nel 233, l'imposta nel 235, la cessazione nel 238, i controlli nel 240.
Come restare in regola
- A gennaio: verificare ricavi incassati e spese per lavoro dell'anno chiuso, redditi da dipendente, partecipazioni e clienti prevalenti; decidere il regime dell'anno.
- Durante l'anno: monitorare gli incassi verso gli 85.000 e i 100.000 euro; non far superare i 20.000 di spese per collaboratori; non entrare in società di persone né acquisire il controllo di srl collegate.
- In fattura: dicitura del regime, niente IVA né ritenuta, bollo da 2 euro sopra 77,47 euro, fattura elettronica.
- Dichiarazione: quadro LM con il coefficiente corretto, contributi dedotti, obblighi informativi; conservare la documentazione dei requisiti.
- Se arriva un controllo: contraddittorio preventivo, verifica dei termini, adesione o ravvedimento per ridurre le sanzioni; contestare la riconducibilità delle partecipazioni e la prevalenza con i numeri.
Il forfettario premia chi lo tratta come un regime con condizioni, non come un'esenzione: le soglie si controllano con gli incassi, le cause ostative con le partecipazioni e i clienti, e l'Agenzia accerta i requisiti con i dati che già possiede. Le regole dell'accertamento sono nella pagina sull'avviso di accertamento; le sanzioni nella pagina sulle sanzioni tributarie; il confine con il lavoro subordinato nella pagina sulle false partite IVA.
Domande frequenti
Ho superato gli 85.000 euro quest'anno: esco subito dal forfettario?
Sono dipendente con 32.000 euro di stipendio: posso aprire la partita IVA forfettaria?
Posso avere una quota di srl e restare forfettario?
Che cosa controlla l'Agenzia delle entrate e che cosa rischio?
Il 5% per le nuove attività vale anche se prima ero dipendente nello stesso settore?
Fonti normative
- Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 — Regime forfetario
- Art. 1, comma 12, L. 207/2024 — Soglia di 35.000 euro per il 2025 e il 2026
- Art. 21 D.Lgs. 148/2026 — Modifica del comma 74 (termine di accertamento)
- Artt. 232-243 D.Lgs. 117/2026 — Regime forfetario nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (dal 2027)
- Art. 43 DPR 600/1973 — Termine per l'accertamento
- Art. 1 D.Lgs. 471/1997 — Sanzioni per omessa e infedele dichiarazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
- AccertamentoLe sanzioni tributarie dopo la riforma (D.Lgs. 87/2024)Le misure principali dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, art. 5: nuove misure solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, senza favor rei per le precedenti; D.Lgs. 471/1997: art. 1 c. 1 omessa dichiarazione dei redditi e IRAP 120% delle imposte dovute, minimo 250 euro, da 250 a 1.000 se non sono dovute imposte, raddoppiabili per chi tiene le scritture; c. 1-bis: dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro i termini di accertamento e prima dei controlli, 75%; c. 2: infedele 70% della maggiore imposta o del minor credito, minimo 150 euro; c. 2-bis: integrativa spontanea prima dei controlli, 50%; c. 3: aumento dalla metà al doppio per documenti falsi, operazioni inesistenti, artifici, condotte fraudolente; c. 4: riduzione di un terzo se la maggiore imposta è inferiore al 3% del dichiarato e a 30.000 euro; art. 5: stesse misure per l'IVA, omessa 120%, infedele 70%; art. 6: fatture e corrispettivi non documentati o registrati 70% dell'imposta, minimo per operazione, da 250 a 2.000 se non incide sulla liquidazione; operazioni esenti o non imponibili 5% dei corrispettivi; memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi 70%; art. 8: violazioni sul contenuto della dichiarazione da 250 a 2.000; art. 11: comunicazioni omesse da 250 a 2.000; art. 13: omesso o tardivo versamento 25%, 12,5% entro 90 giorni, 1/15 al giorno entro 15; crediti non spettanti 25%, crediti inesistenti 70% aumentato dalla metà al doppio se con documenti falsi), i principi (D.Lgs. 472/1997 art. 3 c. 3-bis: proporzionalità e offensività; art. 3 c. 3: legge più favorevole salvo atto definitivo, ma la riforma 2024 esclude espressamente la retroattività; art. 5: colpevolezza, colpa grave solo per inosservanze macroscopiche, inadempimento occasionale di versamento non grave; art. 6: non punibilità per errore incolpevole sul fatto, valutazioni estimative entro il 5%, obiettiva incertezza normativa, fatto di terzi denunciato, forza maggiore, violazioni meramente formali senza concreto pregiudizio ai controlli, adeguamento alla prassi con integrativa entro 60 giorni; art. 7: sanzione determinata secondo gravità, condotta, personalità e condizioni economiche; c. 3: recidiva, aumento fino al doppio per violazioni della stessa indole nei 3 anni dalla definitività; c. 4: riduzione fino a un quarto per manifesta sproporzione, aumento fino alla metà per particolare gravità; c. 4-bis: dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, sanzione a un terzo; art. 12: cumulo giuridico, sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio per più violazioni con una sola azione o della stessa disposizione, esclusi versamenti e compensazioni, con aumento di un quinto se più tributi e della metà se più periodi, ora anche in adesione e conciliazione; art. 13: ravvedimento), il procedimento (art. 16: atto di contestazione con fatti, prove, norme, criteri, a pena di nullità; definizione agevolata con un terzo della sanzione entro il termine del ricorso, anche in 8 rate trimestrali; deduzioni difensive entro 60 giorni, con l'obbligo dell'ufficio di irrogare con atto motivato entro un anno; art. 17: sanzioni collegate al tributo irrogate con l'avviso di accertamento, definibili a un terzo; ruolo per gli omessi versamenti; art. 20: decadenza al 31 dicembre del quinto anno; art. 19: sospensione della riscossione delle sanzioni in pendenza di giudizio, due terzi dopo la sentenza di primo grado sfavorevole; art. 11: responsabilità della società e dell'amministratore, dal 2016 solo dell'ente per le persone giuridiche; sanzioni accessorie ex art. 21, sospensione di licenze e attività), le riduzioni (ravvedimento da 1/10 a 1/4; acquiescenza e adesione a 1/3; adesione al PVC a 1/6; conciliazione 40% e 50%; definizione dell'atto di contestazione a 1/3; niente cumulo di riduzioni), come contestare (ricorso alla corte di giustizia tributaria entro 60 giorni; motivi: sproporzione, incertezza normativa, errore, cumulo non applicato, decadenza, motivazione; il giudice può ridurre; onere della prova dell'ufficio ex art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 546/1992), tabella comparativa prima e dopo la riforma.
- AccertamentoIl ravvedimento operoso: sanzioni ridotte per chi si correggeLa norma (art. 13 D.Lgs. 472/1997: la sanzione è ridotta se la violazione non è stata constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza; per i tributi dell'Agenzia delle entrate la preclusione non opera, salva la notifica di atti di liquidazione e accertamento e delle comunicazioni ex artt. 36-bis, 36-ter e 54-bis, c. 1-ter; il ravvedimento non impedisce controlli successivi, c. 1-quater; pagamento contestuale di tributo, interessi legali giorno per giorno e sanzione ridotta, c. 2), le riduzioni (lett. a: 1/10 del minimo per il mancato pagamento del tributo o dell'acconto entro 30 giorni; lett. a-bis: 1/9 entro 90 giorni dall'omissione o dal termine della dichiarazione; lett. b: 1/8 entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione, o entro un anno; lett. b-bis: 1/7 oltre tale termine, senza limite fino all'accertamento; lett. b-ter: 1/6 dopo lo schema di atto del contraddittorio non preceduto da PVC, senza istanza di adesione; lett. b-quater: 1/5 dopo la constatazione con PVC, senza adesione al verbale e prima dello schema di atto, escluse le violazioni su scontrini e memorizzazione; lett. b-quinquies: 1/4 dopo lo schema di atto che segue un PVC, senza istanza di adesione; lett. c: 1/10 della sanzione per omessa dichiarazione se presentata entro 90 giorni, cioè 25 euro; c. 2-ter: niente riduzione per la dichiarazione presentata oltre 90 giorni; c. 2-bis: cumulo giuridico ex art. 12 con percentuale della prima violazione, calcolabile con le procedure dell'Agenzia; violazioni dal 1° settembre 2024 per le nuove misure), le sanzioni base (art. 13 D.Lgs. 471/1997: omesso o tardivo versamento 25%, ridotta alla metà entro 90 giorni, e nei primi 15 giorni 1/15 per ogni giorno di ritardo, cosiddetto ravvedimento sprint; art. 1: omessa dichiarazione 120% con minimo 250 euro, infedele 70% con minimo 150; c. 2-bis: dichiarazione integrativa entro i termini di accertamento e prima dei controlli, sanzione del 25% raddoppiata cioè 50%; c. 1-bis: dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro i termini e prima dei controlli, 25% triplicata cioè 75%; IVA art. 5 e 6 con misure analoghe; tributi locali IMU e TARI con regole proprie ma stesso art. 13), il calcolo (esempio: IVA di 10.000 euro pagata con 60 giorni di ritardo: sanzione base 25% ridotta alla metà = 12,5%, ridotta a 1/9 = 1,39%, cioè 139 euro, più interessi all'1,60% annuo per 60 giorni, circa 26 euro; pagata con 10 giorni di ritardo: 12,5% × 10/15 = 8,33%, ridotto a 1/10 = 0,83%, cioè 83 euro; F24 con codici tributo distinti per imposta, sanzione e interessi, anno di riferimento, ravvedimento parziale ammesso; dichiarazione integrativa da presentare oltre ai versamenti; software dell'Agenzia e ravvedimento con cumulo giuridico), le esclusioni (dopo la notifica dell'avviso bonario o dell'avviso di accertamento, della cartella; violazioni formali secondo le regole proprie; dichiarazione oltre 90 giorni; ravvedimento con compensazione ammesso salvo divieti; tributi doganali con regole diverse), gli effetti penali (art. 13 D.Lgs. 74/2000: il ravvedimento con pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento estingue omesso versamento IVA e ritenute e indebita compensazione; per dichiarazione infedele, omessa e fraudolenta solo se prima della formale conoscenza di controlli; attenuante ex art. 13-bis), esempi frequenti (acconto dimenticato, IVA trimestrale, IMU del 16 giugno, ritenute, cedolare secca, dichiarazione dei redditi non presentata scoperta a settembre, reddito estero non dichiarato con quadro RW e sanzioni sul monitoraggio).
- AccertamentoL'accertamento con adesioneChe cos'è (D.Lgs. 218/1997: definizione concordata degli accertamenti sulle imposte sui redditi, IVA, recupero di crediti indebitamente compensati, imposte di successione e donazione, registro, ipotecaria e catastale, anche da parte di un solo obbligato, art. 1; l'accertamento definito non è impugnabile né integrabile dall'ufficio, salvo l'ulteriore azione accertatrice per nuovi elementi nei limiti dell'art. 2 c. 4; ha effetto anche per l'IVA sulle fattispecie rilevanti e per i contributi previdenziali; sanzioni ridotte a un terzo del minimo edittale, art. 2 c. 5, escluse quelle da liquidazione automatica e da mancata risposta ai questionari), come si avvia (art. 5: invito a comparire dell'ufficio, contestuale all'avviso o su istanza, con periodi d'imposta, giorno e luogo, maggiori imposte, sanzioni e interessi, motivi; art. 6 c. 1: istanza dopo accessi, ispezioni o verifiche; c. 2: istanza del contribuente dopo l'avviso di accertamento o l'atto di recupero non preceduti dal contraddittorio preventivo, entro il termine per il ricorso, con recapito anche telefonico; c. 2-bis: per gli atti preceduti dal contraddittorio ex art. 6-bis Statuto, istanza entro 30 giorni dallo schema di atto o nei 15 giorni dopo la notifica dell'avviso, con sospensione del termine di ricorso di 30 giorni; c. 2-quater: una sola istanza; c. 3: sospensione del termine per il ricorso e per il pagamento dell'IVA per 90 giorni dall'istanza, cumulabile con la sospensione feriale, iscrizione provvisoria a ruolo rinviata; il ricorso comporta rinuncia all'istanza; c. 4: invito entro 15 giorni; art. 1 c. 2-bis: lo schema di atto contiene anche l'invito all'adesione; art. 7 c. 1-quater: dopo il contraddittorio l'ufficio considera solo gli elementi già dedotti nelle osservazioni), il contraddittorio e l'atto (uno o più incontri con verbale; il contribuente può farsi rappresentare con procura speciale; scomputo delle perdite pregresse su istanza; art. 7: atto scritto in duplice esemplare firmato dal contribuente e dal capo dell'ufficio o delegato, con elementi, motivazione e liquidazione di imposte, sanzioni e interessi, anche a rate; nessun obbligo di accordo per l'ufficio; niente adesione parziale su singoli rilievi salvo accordo), il pagamento (art. 8: entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, oppure in massimo 8 rate trimestrali di pari importo, 16 se le somme superano 50.000 euro, con interessi legali dalla prima rata; niente rateazione e compensazione per gli atti di recupero; quietanza all'ufficio entro 10 giorni; art. 9: perfezionamento con il pagamento integrale o della prima rata, prima del quale l'avviso resta efficace; art. 15-ter DPR 602/1973: decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva entro il termine della rata seguente, con iscrizione a ruolo del residuo e sanzione piena aumentata, salvo il lieve inadempimento entro 7 giorni o per importi minimi), le alternative (art. 5-quater: adesione integrale al processo verbale di constatazione entro 30 giorni dalla consegna, anche condizionata alla rimozione di errori manifesti, con sanzioni ridotte alla metà di un terzo, cioè un sesto, atto di definizione entro 60 giorni e rate ex art. 8; art. 15: acquiescenza, rinuncia al ricorso e all'adesione con pagamento entro il termine del ricorso e sanzioni a un terzo; conciliazione giudiziale con sanzioni al 40% in primo grado e al 50% in appello; autotutela; ricorso), gli effetti (definitività, non impugnabilità, effetti sui contributi INPS, esclusione della punibilità per alcuni reati e attenuante ex art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 con il pagamento integrale prima del dibattimento; interruzione della prescrizione), quando conviene (rilievi in parte fondati, valutazioni estimative, presunzioni contestabili, esigenza di rateizzare; non conviene con vizi formali dell'avviso, decadenza dell'ufficio, errori di diritto netti, dove il ricorso o l'autotutela sono la strada), come prepararsi (memoria con documenti, ricalcolo, giurisprudenza, proposta transattiva, verifica dei termini e della sospensione).
- Autonomi, agenti e collaboratoriLe false partite IVA: quando la collaborazione è lavoro subordinatoLe tre figure (lavoro subordinato art. 2094 c.c.; lavoro autonomo art. 2222 con partita IVA; collaborazione coordinata e continuativa art. 409 n. 3 c.p.c., coordinata quando il collaboratore organizza autonomamente l'attività), gli indici della subordinazione elaborati dalla Cassazione (eterodirezione e potere disciplinare, orario e presenza, postazione e strumenti del committente, inserimento nell'organizzazione, retribuzione fissa mensile, assenza di rischio, monocommittenza, continuità, ferie da autorizzare, controlli), l'irrilevanza del nome del contratto e la volontà delle parti, le collaborazioni etero-organizzate (art. 2 D.Lgs. 81/2015: prestazioni prevalentemente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche tramite piattaforme, applicazione della disciplina del lavoro subordinato; eccezioni per accordi collettivi, professioni ordinistiche, organi sociali, sport dilettantistico; riders e Cass. 1663/2020), l'abrogazione della presunzione dell'art. 69-bis D.Lgs. 276/2003, le conseguenze dell'accertamento (rapporto subordinato dall'inizio con inquadramento CCNL, differenze retributive e TFR entro 5 anni, ferie, contributi INPS con regolarizzazione, tutela contro il licenziamento e impugnazione entro 60 giorni dalla cessazione, NASpI, malattia e maternità), la prova (email, chat, turni, badge, testimoni, fatture mensili uguali, monocommittenza, strumenti), la procedura (diffida, conciliazione, ricorso ex art. 414 c.p.c., ispezione INL e diffida accertativa), i rischi per il committente (contributi e sanzioni civili, INAIL, ritenute, riqualificazione fiscale), la certificazione del contratto (art. 76 D.Lgs. 276/2003), le partite IVA genuine e i casi dubbi (professionisti con albo, consulenti pluricommittenti, cooperative), transazione e stabilizzazione.
- AccertamentoIl contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6-bis Statuto)La regola (art. 6-bis L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023: tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti alla giustizia tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo; applicabile agli atti emessi dal 30 aprile 2024; art. 7-bis D.L. 39/2024, interpretazione autentica: solo agli atti recanti una pretesa impositiva, non a quelli con forme specifiche di interlocuzione già previste né agli atti di recupero di crediti inesistenti; vale per Agenzia delle entrate, dogane, enti locali e agenti della riscossione per gli atti impositivi propri), come funziona (c. 3: comunicazione dello schema di atto con modalità che ne garantiscono la conoscibilità, PEC o raccomandata; termine non inferiore complessivamente a 60 giorni per controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo; l'atto non è adottato prima della scadenza; se il termine di decadenza dell'accertamento scade nel frattempo o entro 120 giorni dalla fine del contraddittorio, è posticipato al 120° giorno successivo; c. 4: l'atto finale tiene conto delle osservazioni ed è motivato su quelle non accolte, pena l'annullabilità per difetto di motivazione), gli atti esclusi (c. 2: atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati dal DM 24 aprile 2024: cartelle di pagamento e intimazioni, avvisi bonari ex 36-bis e 36-ter e 54-bis, atti di recupero di crediti non spettanti da controllo automatizzato, avvisi di liquidazione dell'imposta di registro e successioni in casi determinati, accertamenti catastali, atti sul bollo auto e tributi automatici; dinieghi di rimborso, art. 7-bis c. 2 D.L. 39/2024; casi motivati di fondato pericolo per la riscossione; atti già preceduti da procedure partecipative specifiche), i rapporti con l'adesione (art. 6 c. 2-bis D.Lgs. 218/1997: entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema il contribuente può chiedere l'accertamento con adesione, con il contraddittorio che prosegue in quella sede; oppure nei 15 giorni dopo la notifica dell'avviso preceduto dallo schema, con sospensione del termine di ricorso di 30 giorni anziché 90; c. 2-ter: adesione di comune accordo dopo le osservazioni; c. 2-quater: chi ha usato l'istanza nella fase dello schema non può riproporla dopo la notifica), i vizi (art. 7-bis Statuto: gli atti sono annullabili per violazione delle norme sul procedimento e sulla partecipazione; i motivi vanno dedotti a pena di decadenza nel ricorso introduttivo e non sono rilevabili d'ufficio; art. 7-quinquies: inutilizzabili le prove acquisite oltre i termini della verifica o in violazione di legge; la prova di resistenza: la giurisprudenza europea e nazionale sul contraddittorio IVA richiedeva di indicare le ragioni che si sarebbero fatte valere, il nuovo testo prevede l'annullabilità ma il ricorso deve articolare le osservazioni omesse; art. 12 c. 7 abrogato: i 60 giorni dopo il PVC sono assorbiti dal 6-bis), come si usa il contraddittorio (leggere lo schema: presupposti, calcolo, prove; chiedere l'accesso al fascicolo; osservazioni scritte con documenti, errori di fatto, interpretazioni alternative, richiesta di riduzione, produzione di elementi non considerati; valutare l'adesione con le sanzioni a un terzo; se l'atto ignora le osservazioni, motivo di ricorso; tempistica e decadenza: lo schema comunicato a ridosso del 31 dicembre proroga i termini dell'ufficio), gli errori (non rispondere: l'ufficio adotta l'atto motivando solo sull'istruttoria; rispondere tardi; rivelare elementi che aggravano; confondere lo schema con l'accertamento: non è impugnabile; chiedere l'adesione due volte).