In breve
- Assegno al coniuge: deducibile per chi paga, tassato per chi riceve, purché periodico, tracciato e previsto da un provvedimento o accordo omologato (art. 10 c. 1 lett. c e art. 50 c. 1 lett. i TUIR).
- Assegno per i figli: né deducibile né tassato (art. 3 c. 3 lett. b); se l'atto non distingue, metà si presume per i figli.
- Una tantum: fuori dall'IRPEF per entrambi, anche se rateizzata (Corte cost. 383/2001).
- Atti e trasferimenti nella separazione e nel divorzio: esenti da bollo, registro e ogni altra tassa (art. 19 L. 74/1987, Corte cost. 154/1999, Cass. 3110/2016).
- Casa assegnata al genitore con i figli: abitazione principale ai fini IMU per l'assegnatario, esente salvo categorie di lusso (L. 160/2019 c. 741 e 743).
L'assegno al coniuge: chi deduce e chi paga le imposte
«[Dal reddito complessivo si deducono] gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.»
Il sistema è simmetrico: ciò che il coniuge obbligato deduce, l'altro dichiara come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. i), nel quadro dei redditi assimilati del 730 o del modello Redditi, con le detrazioni dell'art. 13; non c'è ritenuta, perché l'ex coniuge non è sostituto d'imposta, e le addizionali regionale e comunale sono dovute. Le condizioni della deduzione sono quattro. Periodicità: l'assegno mensile o comunque ricorrente; non le somme una tantum, non i versamenti spontanei oltre il dovuto. Titolo giudiziale: sentenza, decreto di omologa della separazione consensuale, provvedimenti presidenziali e temporanei, ordinanze di modifica; sono equiparati gli accordi di negoziazione assistita e quelli davanti al sindaco, che la legge parifica ai provvedimenti giudiziari. Effettività: la separazione deve essere «legale ed effettiva», e la deduzione segue il criterio di cassa, anno per anno, per gli importi effettivamente pagati; gli arretrati versati in un anno successivo si deducono in quello del pagamento. Prova: bonifici o altri mezzi tracciabili con causale, perché i contanti non sono documentabili e l'Agenzia li contesta. L'importo si deduce solo nella misura in cui «risulta» dal provvedimento: ciò che si paga in più è liberalità. Gli adeguamenti ISTAT previsti dal provvedimento rientrano. L'assegno divorzile e quello di separazione seguono le stesse regole; quello per il coniuge dell'unione civile sciolta anche; nulla è deducibile per il mantenimento del convivente di fatto, salvo gli alimenti giudiziali ex art. 433 c.c. (lett. d).
L'assegno per i figli e le detrazioni
L'assegno per i figli è escluso dalla base imponibile del genitore che lo riceve (art. 3 c. 3 lett. b) e non è deducibile per chi lo paga: il legislatore lo considera una destinazione di reddito già tassato, non un trasferimento. Vale anche per il contributo alle spese straordinarie e per l'assegno al figlio maggiorenne non autosufficiente versato direttamente a lui. Quando il provvedimento fissa un unico importo «per il mantenimento del coniuge e dei figli» senza distinguere, l'art. 3 del DPR 42/1988 stabilisce che si considera destinato ai figli per metà: il coniuge obbligato deduce l'altra metà e il beneficiario la dichiara. Per questo conviene che l'accordo o la sentenza distinguano le due quote in modo esplicito, scegliendo la ripartizione fiscalmente più efficiente con l'aiuto dell'avvocato: un assegno al coniuge più alto e uno ai figli più basso sposta reddito dal genitore con aliquota maggiore a quello con aliquota minore. Le detrazioni per i figli a carico, oggi limitate ai figli tra 21 e 30 anni e ai disabili (per i minori c'è l'assegno unico), spettano in caso di separazione al genitore affidatario in mancanza di accordo e, nell'affidamento condiviso, al 50% ciascuno, salvo accordo per attribuirle per intero al genitore con il reddito più alto (art. 12 c. 1 lett. c TUIR); l'assegno unico è ripartito al 50% tra i genitori separati, salvo accordo o affidamento esclusivo. Le spese detraibili sostenute per i figli (mediche, scolastiche, sportive) si detraggono da chi le ha pagate, nella proporzione documentata.
| Voce | Chi paga | Chi riceve |
|---|---|---|
| Assegno periodico al coniuge (separazione o divorzio) | Deducibile per cassa, nei limiti del provvedimento, se tracciato | Reddito assimilato al lavoro dipendente, con detrazione art. 13 |
| Assegno per i figli e spese straordinarie | Non deducibile | Escluso dal reddito |
| Assegno unico senza distinzione | Deducibile per metà | Tassato per metà |
| Una tantum (anche rateizzata) | Non deducibile | Non tassata |
| Rata di mutuo, affitto, utenze pagate per l'ex coniuge | Deducibili solo se qualificati come mantenimento dal provvedimento, per la quota riferibile al coniuge | Tassati in misura corrispondente |
| Arretrati di assegno al coniuge | Deducibili nell'anno del pagamento | Tassati nell'anno di incasso |
| Alimenti giudiziali a parenti (art. 433 c.c.) | Deducibili se da provvedimento del giudice | Tassati |
| Spese legali della separazione | Non deducibili | — |
L'una tantum
L'art. 5 c. 8 della legge sul divorzio consente, su accordo delle parti e se il tribunale la ritiene equa, la corresponsione dell'assegno «in unica soluzione», che chiude per sempre ogni pretesa economica. Fiscalmente l'una tantum non è un assegno periodico: chi la paga non la deduce e chi la riceve non la dichiara. La Corte costituzionale (sent. 383/2001) ha ritenuto legittima la differenza di trattamento rispetto all'assegno periodico, perché le due forme sono diverse per natura e il contribuente sceglie. La regola vale anche quando l'una tantum è pagata a rate, purché l'accordo la qualifichi come liquidazione definitiva e non come assegno periodico con scadenza; l'Agenzia contesta le «una tantum» che nella sostanza sono assegni mensili di durata limitata. Per la separazione, dove l'una tantum non è prevista dalla legge, gli accordi che attribuiscono un capitale in luogo dell'assegno seguono per prassi la stessa sorte, ma con maggiore incertezza. La scelta ha un costo fiscale per chi paga: rinuncia a dedurre per anni. Il calcolo va fatto prima di firmare.
Gli atti della separazione e del divorzio
«Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.»
La Corte costituzionale (sent. 154/1999) ha esteso l'esenzione alla separazione; la Cassazione (sent. 3110/2016 e successive) ai trasferimenti immobiliari e mobiliari tra coniugi contenuti negli accordi, letti come «negoziazione globale» della crisi coniugale, anche se eseguiti con atto notarile successivo purché collegato; la giurisprudenza di merito, con l'orientamento favorevole dell'Agenzia nei casi in cui il trasferimento è funzionale alla sistemazione della crisi, la applica anche ai trasferimenti a favore dei figli previsti nell'accordo (tra le ultime, CGT Lazio 1345/2026). L'esenzione copre registro, bollo, ipotecaria e catastale e la tassa d'archivio: il coniuge che riceve la casa in sede di separazione non paga imposte sull'atto. Non copre l'IRPEF: la cessione a titolo oneroso nell'ambito dell'accordo non genera di regola plusvalenza tassabile perché non è una vendita, ma la successiva rivendita entro cinque anni segue le regole ordinarie. Il contributo unificato per il ricorso è dovuto (43 euro per i procedimenti congiunti, 98 per quelli contenziosi). Dal 1° gennaio 2027 l'art. 19 è abrogato e la disposizione confluisce nel testo unico delle imposte di registro (D.Lgs. 123/2025), senza cambiamenti di sostanza.
La casa: IMU, TARI, mutuo
La casa familiare assegnata al genitore con cui i figli convivono è, «ai soli fini dell'applicazione dell'imposta», un diritto di abitazione in capo all'assegnatario: la L. 160/2019 la considera abitazione principale (c. 741 lett. c n. 4) e indica come soggetto passivo il genitore assegnatario (c. 743). Il risultato è che la casa è esente da IMU, salvo le categorie A/1, A/8 e A/9 che scontano l'aliquota agevolata con detrazione di 200 euro, e che il proprietario non assegnatario (l'altro coniuge, o entrambi in comproprietà) non paga l'IMU su quella casa, anche se non vi abita e possiede altrove la propria abitazione principale. La regola presuppone un provvedimento del giudice di assegnazione con figli: la casa lasciata a un coniuge senza figli con un semplice accordo resta soggetta all'IMU del proprietario, salvo che l'assegnatario vi risieda ed è proprietario. TARI e utenze sono a carico di chi occupa. Il mutuo resta del mutuatario: gli interessi passivi si detraggono se l'immobile è abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari (e il coniuge separato, fino al divorzio, è ancora familiare; dopo il divorzio la detrazione si perde per il coniuge che non vi abita, salvo che vi abitino i figli, secondo la prassi dell'Agenzia).
Come si imposta la parte fiscale dell'accordo
- Distinguere sempre nell'accordo o nelle conclusioni la quota per il coniuge e quella per i figli, e prevedere l'adeguamento ISTAT.
- Simulare le due aliquote: spostare reddito dal coniuge con aliquota più alta a quello con aliquota più bassa tramite l'assegno al coniuge conviene a entrambi se il beneficiario ha redditi bassi; conviene meno se lavora e perde detrazioni o bonus legati al reddito.
- Valutare l'una tantum con il costo della deduzione perduta e con il vantaggio della certezza; qualificarla espressamente come definitiva.
- Qualificare i pagamenti indiretti (mutuo, affitto, utenze) come contributo al mantenimento del coniuge se si vuole dedurli, indicando la quota.
- Inserire i trasferimenti immobiliari nell'accordo per l'esenzione, con la descrizione catastale, e prevedere l'atto notarile collegato per la trascrizione se necessario.
- Pagare con bonifico con causale «assegno di mantenimento coniuge, mese di»; conservare provvedimento e ricevute per la dichiarazione.
- Aggiornare ISEE, assegno unico e detrazioni dopo la separazione: l'assegno percepito entra nell'ISEE del beneficiario, l'assegno unico si divide.
La fiscalità della separazione è un capitolo che gli accordi trascurano e che vale, nel tempo, quanto una mensilità l'anno. Le regole sugli assegni sono nelle pagine sull'assegno di mantenimento, sull'assegno divorzile e sul mantenimento dei figli; l'assegnazione della casa nella pagina sulla casa coniugale.
Domande frequenti
Verso 800 euro al mese all'ex moglie, di cui 500 per i figli: quanto deduco?
Abbiamo concordato un'una tantum di 60.000 euro invece dell'assegno: è tassata?
Pago la rata del mutuo della casa in cui vive l'ex moglie con i figli: deduco qualcosa?
Chi paga l'IMU sulla casa coniugale assegnata a me con i figli, di proprietà di mio marito?
Il trasferimento della casa all'ex moglie previsto nell'accordo di divorzio paga imposte?
Fonti normative
- Art. 10, c. 1, lett. c, DPR 917/1986 (TUIR) — Oneri deducibili: assegni periodici al coniuge
- Art. 50, c. 1, lett. i, TUIR — Redditi assimilati: assegni periodici
- Art. 3, c. 3, lett. b, TUIR — Esclusione degli assegni per i figli
- Art. 12 TUIR — Detrazioni per figli a carico e ripartizione tra genitori separati
- Art. 19 L. 74/1987 — Esenzione degli atti di divorzio (e separazione) da bollo, registro e ogni altra tassa
- Art. 5, c. 8, L. 898/1970 — Corresponsione dell'assegno in unica soluzione
- Art. 1, c. 741 e 743, L. 160/2019 — IMU: casa familiare assegnata al genitore affidatario
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Separazione e divorzioL'assegno di mantenimento al coniuge separatoPresupposti (redditi non adeguati, niente addebito), tenore di vita, calcolo e prova dei redditi, differenza con assegno divorzile e alimenti, garanzie, revisione, fisco.
- Separazione e divorzioL'assegno divorzile: quando spetta e come si calcolaPresupposti e funzione assistenziale-compensativa, i criteri dell'art. 5, l'onere della prova, l'una tantum, nuove nozze e convivenza, revisione, TFR e reversibilità, fisco.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
- Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.
- Figli, affidamento e mantenimentoLe spese straordinarie per i figli: quali sono e chi le pagaChe cosa sono (art. 337-ter c. 4 c.c.: l'assegno periodico è determinato considerando le esigenze del figlio e le risorse dei genitori; le spese straordinarie sono quelle imprevedibili, non quantificabili in anticipo o di importo rilevante rispetto al tenore di vita, distinte dal mantenimento ordinario coperto dall'assegno: cibo, vestiario ordinario, casa, utenze, mensa se forfettizzata; la ripartizione è fissata dal giudice o dall'accordo, di regola al 50% o in proporzione ai redditi; i protocolli dei tribunali e le linee guida del Consiglio nazionale forense del 2017 elencano le voci: mediche non coperte dal SSN, specialistiche, dentistiche, apparecchi, occhiali, psicoterapia; scolastiche: tasse e rette, libri, gite, corsi di lingue, università e fuori sede; sportive e ricreative: iscrizioni, attrezzature, campi estivi; patente, motorino, viaggi studio; le voci variano da tribunale a tribunale), consenso e dissenso (spese necessarie e urgenti, mediche e scolastiche obbligatorie: non serve il consenso preventivo, basta l'informazione; spese voluttuarie e attività: serve l'accordo, di regola richiesto per iscritto con un termine oltre il quale il silenzio vale assenso nei protocolli, per esempio 10-15 giorni; il dissenso va manifestato tempestivamente e motivato, e il giudice lo valuta in base all'interesse del figlio, alle abitudini familiari e alla sostenibilità economica; il genitore che paga senza accordo una spesa non necessaria rischia di non essere rimborsato; le decisioni di maggiore interesse ex art. 337-ter c. 3 e il ricorso al giudice per il disaccordo), il rimborso (richiesta con i documenti: fatture, ricevute, prescrizioni, ricevute scolastiche, prova del pagamento; rimborso della quota entro il termine del protocollo o dell'accordo; compensazioni non ammesse con l'assegno; prescrizione decennale, quinquennale secondo alcune corti per le prestazioni periodiche), l'esecuzione (Cass. III 22522/2025: il provvedimento di separazione o divorzio è titolo esecutivo per la quota di spese straordinarie solo se il precetto indica analiticamente le voci e gli importi e mette a disposizione i documenti; per le spese che il titolo subordina all'accordo, serve la prova scritta del consenso o del silenzio-assenso; senza, l'esecuzione è illegittima e il debitore si oppone ex art. 615; per le spese prevedibili e ricorrenti previste dal titolo basta la documentazione; in alternativa decreto ingiuntivo con le prove, o accertamento in un giudizio di cognizione; Cass. 7169/2024 più elastica, superata; Cass. 11316/2011), gli accordi utili (elenco delle voci e delle percentuali nel verbale di separazione o divorzio; forfettizzazione di alcune voci nell'assegno; procedura di consenso con termini e silenzio-assenso; conto dedicato o app di condivisione; tetto per le spese senza accordo; rendiconto periodico), le liti tipiche (il genitore che non risponde alle richieste; le spese scelte da un solo genitore: scuola privata, sport costosi, viaggi; i figli maggiorenni: spese universitarie e fuori sede; le spese mediche in urgenza; il figlio che vive a settimane alterne; l'assegno unico e le detrazioni fiscali per le spese mediche e scolastiche, che spettano a chi le sostiene o si dividono).
- Imposte e situazioni particolariL'imposta di registro sugli immobili e la rettifica del valoreLe aliquote (art. 1 Tariffa parte I DPR 131/1986: 9% per fabbricati e terreni non agricoli, 2% prima casa, 15% terreni agricoli acquistati da chi non è coltivatore diretto o IAP; minimo 1.000 euro; imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna; per gli acquisti da impresa soggetti a IVA registro fisso di 200 euro), la base imponibile (art. 43: il valore alla data dell'atto; art. 51: il valore dichiarato o, se superiore, il corrispettivo; per gli immobili il valore venale in comune commercio), il prezzo-valore (art. 1 c. 497 L. 266/2005 e art. 43 c. 4-bis: per le cessioni a persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa o professione, di immobili abitativi e pertinenze, su richiesta dell'acquirente al notaio, la base è il valore catastale, rendita rivalutata del 5% per 120, o 110 se prima casa, indipendentemente dal prezzo, che va comunque indicato; onorari notarili ridotti del 30%; esclusione dai controlli di valore, c. 498; se il prezzo è occultato, imposta sull'intero e sanzione dal 50 al 100%), la rettifica (art. 52: avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta con interessi e sanzioni, motivato con gli elementi dell'art. 51 c. 3: trasferimenti e perizie di immobili analoghi nei tre anni, reddito capitalizzato, ogni altro elemento; nullità per motivazione mancante o per relatio ad atti non allegati, c. 2-bis; valutazione automatica per gli immobili dichiarati almeno al valore catastale, c. 4, salvo terreni edificabili; termine di decadenza di due anni dalla registrazione, art. 76 c. 1-bis), la giurisprudenza (le quotazioni OMI da sole non provano il valore venale: Cass. 3202/2024, 22475/2024, 17481/2025, 29335/2025; onere della prova sull'ufficio, art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 546/1992), le sanzioni (art. 71: insufficiente dichiarazione di valore, 70% della maggiore imposta se il valore accertato ridotto di un quarto supera il dichiarato; art. 72: occultamento del corrispettivo, 120% della differenza; ravvedimento e definizione agevolata), la prima casa (nota II-bis: residenza nel comune entro 18 mesi o lavoro nel comune, non possesso di altra abitazione nel comune né di altra casa agevolata in Italia, salvo vendita entro due anni dal nuovo acquisto, c. 4-bis dopo la L. 207/2024; categorie A/1, A/8, A/9 escluse; decadenza per dichiarazione mendace o vendita entro cinque anni senza riacquisto entro un anno: imposte ordinarie, sovrattassa del 30% e interessi; credito d'imposta per il riacquisto), come si difende (ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, perizia di parte, atti comparabili, stato dell'immobile, rateizzazione; contributo unificato), il TU registro (D.Lgs. 123/2025 dal 1° gennaio 2027, che riproduce la disciplina; il prezzo-valore confluisce nel TU adempimenti D.Lgs. 141/2026).