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GuidaDiritto tributario · Imposte e situazioni particolari

L'IMU nei casi controversi: coniugi, comodato, inagibilità, terreni

L'IMU non si paga sull'abitazione principale, salvo le case di lusso, e si paga su tutto il resto: la regola è semplice, ma i casi di confine producono migliaia di accertamenti ogni anno. I coniugi che vivono in case diverse hanno ottenuto dalla Corte costituzionale, nel 2022, il diritto all'esenzione per entrambe; la casa data in comodato al figlio paga metà, ma solo se il contratto è registrato e il genitore rispetta requisiti stretti; il fabbricato inagibile paga metà dal momento in cui l'inagibilità è documentata; il terreno diventa «area fabbricabile» appena il piano regolatore è adottato. Nel 2026 un decreto sui tributi locali ha cambiato le regole della dichiarazione e, per le violazioni dal 2027, le sanzioni. Questa pagina mette in fila le regole e le sentenze che decidono questi casi.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Coniugi in case diverse: esenzione per entrambi, se ciascuno risiede e dimora davvero nella propria (Corte cost. 209/2022).
  • Comodato ai figli: base imponibile al 50%, con contratto registrato e requisiti stretti del genitore.
  • Inagibile: 50% con perizia o dichiarazione del tecnico, anche senza richiesta se il comune lo sa già (Cass. 8592/2021).
  • Terreni: area fabbricabile dal piano adottato (SU 25506/2006); esenti i terreni di coltivatori diretti e IAP.
  • Novità 2026: dichiarazione solo telematica (c. 768-bis); per le violazioni dal 2027 sanzioni al 100% (omessa) e al 40% (infedele).

L'abitazione principale e i coniugi con due case

Art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019, come risulta dopo Corte cost. 209/2022

«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.»

L'IMU non si paga sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze, una sola per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, tettoia); restano tassate le case di lusso (A/1, A/8, A/9), con aliquota di base dello 0,5% e una detrazione di 200 euro. Fino al 2022 la legge pretendeva che nella casa dimorasse e risiedesse l'intero nucleo familiare, e se i coniugi avevano due residenze l'esenzione spettava a una sola casa, o a nessuna se i comuni erano diversi. La Corte costituzionale (sent. 209/2022) ha dichiarato illegittima questa regola, e oggi conta solo il possessore: ciascun coniuge o unito civilmente ha l'esenzione sulla casa in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente, anche se l'altro vive altrove, nello stesso comune o in un comune diverso. La Cassazione ha applicato la nuova regola ai giudizi pendenti fin dal 2023 (Cass. 1828/2023) e la conferma costantemente (Cass. 9620/2025 e 9799/2025). Il punto su cui si litiga ora è la dimora effettiva: la residenza anagrafica è necessaria ma non sufficiente, e i comuni la contestano con i consumi di luce, acqua e gas o con i controlli della polizia locale. Sono equiparate all'abitazione principale, tra l'altro, la casa familiare assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli, che diventa soggetto passivo al posto del proprietario (c. 741 lett. c n. 4 e c. 743), e, se il comune lo decide, la casa dell'anziano o del disabile ricoverato stabilmente in istituto, purché non locata (n. 6).

La casa data in comodato ai figli

Non esiste un'esenzione per la casa data ai figli, ma una riduzione del 50% della base imponibile (c. 747 lett. c) con condizioni che si verificano una per una: il comodato deve essere a favore di un parente in linea retta di primo grado (figlio o genitore) che vi abita come abitazione principale; il contratto deve essere registrato; il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia oppure, oltre a quella data in comodato, soltanto la propria abitazione principale nello stesso comune; deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa concessa; nessuna delle due case può essere di lusso. Il beneficio passa al coniuge del comodatario defunto, se ci sono figli minori. Basta la quota di un'altra abitazione, anche ereditata, in un altro comune per perdere la riduzione, ed è l'errore che si ritrova più spesso negli accertamenti. La registrazione ha un costo contenuto, ma senza di essa la riduzione non spetta; il contratto di comodato e i suoi rischi sono spiegati nella pagina sul comodato.

Fabbricati inagibili, cantieri, aree e terreni

CasoRegolaRiferimento
Fabbricato inagibile o inabitabile e non utilizzatoBase imponibile al 50% per il periodo in cui dura la condizione; perizia dell'ufficio tecnico comunale a spese del proprietario o dichiarazione sostitutiva che attesti la valutazione di un tecnico abilitato; il regolamento comunale può definire la fatiscenza non superabile con manutenzionec. 747 lett. b
Inagibilità già nota al comuneRiduzione dovuta anche senza richiesta, se lo stato risulta da documenti del comuneCass. 8592/2021; ord. 24259/2025
Demolizione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamentoSi paga sul valore dell'area, considerata fabbricabile, fino alla fine dei lavori o all'utilizzoc. 746
Area fabbricabileValore venale al 1° gennaio; fabbricabile già dall'adozione dello strumento urbanistico generale, anche se non ancora approvatoc. 741 lett. d, c. 746; SU 25506/2006
Terreno di coltivatore diretto o IAPEsente, e non fabbricabile se posseduto e condotto con attività agricolac. 741 lett. d, c. 758 lett. a
Terreno agricolo di altri possessoriReddito dominicale rivalutato del 25% per 135; esenti isole minori e aree montane e collinaric. 746, c. 758
Casa locata a canone concordatoImposta ridotta al 75%c. 760
Casa occupata abusivamenteEsente se è stata presentata denuncia per violazione di domicilio o invasione, o è iniziata l'azione penale; va dichiaratoc. 759 lett. g-bis
Pensionato residente all'estero con pensione in convenzioneIMU alla metà su una sola abitazione non locata né in comodato; TARI ridotta di due terziL. 178/2020, art. 1 c. 48

Il caso più conteso è l'area edificabile: le Sezioni Unite (sent. 25506/2006), con la conferma del legislatore (art. 36 c. 2 DL 223/2006), hanno stabilito che un terreno è fabbricabile per il fisco quando lo strumento urbanistico generale è adottato dal comune, anche se non ancora approvato e senza piani attuativi. Il proprietario che ritiene eccessivo il valore attribuito dal comune deve portare elementi concreti, come vincoli, dimensioni, accessibilità e vendite comparabili, e gli eventuali valori di riferimento deliberati dal comune restano un parametro, non un valore di legge.

La dichiarazione, le sanzioni e i termini dopo il D.Lgs. 147/2026

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, sui tributi regionali e locali, in vigore dal 12 agosto 2026, ha riscritto la dichiarazione IMU: il nuovo comma 768-bis la vuole esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso o alla variazione, e la rende il solo modo per attestare alcuni benefici, come gli alloggi sociali, gli immobili del personale delle forze armate e di polizia e i beni merce delle imprese costruttrici; per gli immobili occupati abusivamente la comunicazione si fa ora con lo stesso modello. Il decreto ha anche ridotto le sanzioni, ma solo per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 (art. 12): l'omessa dichiarazione passa dal 100-200% al 100% dell'imposta non versata, l'infedele dal 50-100% al 40%, con un minimo di 50 euro. L'accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere fatti (art. 1 c. 161 L. 296/2006); se però il contribuente ha impugnato la rendita catastale rettificata dall'Agenzia delle entrate, il comune può recuperare la differenza entro il quinto anno dal giudicato sulla lite catastale, con i soli interessi legali (art. 32 D.Lgs. 147/2026). Il rimborso di quanto versato e non dovuto si chiede entro cinque anni dal pagamento (c. 164).

  1. Verificare i presupposti dell'agevolazione anno per anno: residenza e dimora, comodato registrato, altre abitazioni possedute anche in quota, perizie di inagibilità.
  2. Dichiarare entro il 30 giugno dell'anno successivo le variazioni e i benefici che la legge vuole attestati in dichiarazione.
  3. Conservare le prove della dimora: utenze, contratti, spese, certificati; nelle liti sull'esenzione dei coniugi sono decisive.
  4. Davanti a un accertamento, controllare i termini e la motivazione, chiedere l'autotutela se l'errore è evidente e valutare il ricorso entro 60 giorni.

La procedura dell'accertamento comunale, i suoi termini, la riscossione e il ricorso sono spiegati nella pagina sull'accertamento IMU e TARI; le agevolazioni sull'acquisto della prima casa, che seguono regole diverse, nella pagina sull'agevolazione prima casa; il contratto a canone agevolato nella pagina sul canone concordato.

Domande frequenti

Io e mio marito abbiamo la residenza in due case diverse: paghiamo l'IMU su una delle due?
No, se ciascuno risiede anagraficamente e dimora davvero nella propria casa. La Corte costituzionale (sent. 209/2022) ha tolto dalla definizione di abitazione principale il riferimento al nucleo familiare, e la Cassazione riconosce l'esenzione a entrambi i coniugi, anche se le due case sono nello stesso comune (Cass. 9620/2025). Il comune può però verificare che la dimora sia effettiva, per esempio con i consumi delle utenze: la sola residenza anagrafica non basta.
Ho dato la casa a mio figlio: pago l'IMU piena?
Paga sulla base imponibile ridotta del 50% se il comodato è registrato, suo figlio vi abita come abitazione principale, lei possiede in Italia solo quella abitazione (o anche la sua abitazione principale nello stesso comune) e risiede e dimora nello stesso comune dove si trova la casa data al figlio. Basta un'altra abitazione posseduta altrove, anche in quota, per perdere il beneficio; le case di lusso (A/1, A/8, A/9) sono escluse.
La casa è inagibile ma non ho mai presentato la perizia: posso chiedere lo sconto per gli anni passati?
Di regola la riduzione decorre da quando l'inagibilità è accertata o dichiarata con la perizia o la dichiarazione sostitutiva del tecnico. La Cassazione la riconosce però anche senza richiesta quando lo stato di inagibilità è documentalmente noto al comune, per esempio da un sopralluogo o da un'ordinanza (Cass. 8592/2021, ribadita nel 2025). Se il comune la conosceva, l'accertamento sull'intero importo si può contestare.
Vivo all'estero con una pensione italiana: pago l'IMU sulla casa in Italia?
Per una sola abitazione non locata né data in comodato, l'IMU è dovuta alla metà se lei è titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e risiede in un Paese di assicurazione diverso dall'Italia; la TARI è ridotta di due terzi (art. 1 c. 48 L. 178/2020). Chi non ha questo tipo di pensione paga l'IMU piena: la casa in Italia di chi risiede all'estero non è abitazione principale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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