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GuidaDiritto tributario · Imposte e situazioni particolari

Redditi prodotti all'estero: credito d'imposta e convenzioni

Chi risiede in Italia paga le imposte italiane su tutti i redditi, anche quelli guadagnati o incassati all'estero, e sconta poi quanto già pagato allo Stato straniero attraverso il credito d'imposta dell'art. 165 del TUIR, che ha un limite, richiede il pagamento definitivo e si perde se il reddito non viene dichiarato. Le convenzioni contro le doppie imposizioni stabiliscono chi tassa che cosa: lo stipendio nel Paese dove si lavora salvo la regola dei 183 giorni, la pensione privata solo nel Paese di residenza, dividendi e interessi in entrambi con ritenute ridotte. Questa pagina spiega il meccanismo del credito, le regole convenzionali più frequenti, il regime speciale dei frontalieri, in particolare con la Svizzera dopo l'accordo del 2023, e le retribuzioni convenzionali per chi lavora all'estero oltre 183 giorni.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Residenti: tassati su tutto (art. 3 TUIR); il reddito estero si dichiara sempre, anche se tassato all'estero.
  • Credito (art. 165): imposte estere definitive, fino alla quota di IRPEF proporzionale, Stato per Stato; perso se non si dichiara (c. 8).
  • Convenzioni: lavoro dove si lavora (salvo 183 giorni), pensioni private dove si risiede, dividendi e interessi in entrambi con ritenuta ridotta.
  • Oltre 183 giorni all'estero: retribuzioni convenzionali (art. 51 c. 8-bis).
  • Frontalieri: franchigia 10.000 euro; Svizzera dal 2024 tassazione concorrente all'80% per i nuovi, solo svizzera per i vecchi.

Il credito per le imposte pagate all'estero

Art. 165, comma 1, TUIR

«Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.»

Il residente dichiara il reddito estero insieme a quelli italiani, calcola l'IRPEF sul totale e poi scomputa l'imposta estera, ma non oltre la quota di IRPEF che quel reddito ha generato: se il reddito estero è il 30 per cento del reddito complessivo, il credito non può superare il 30 per cento dell'imposta netta italiana. Se lo Stato estero ha tassato di più, l'eccedenza dell'imposta estera rispetto alla quota italiana sui redditi dello stesso Stato si può riportare in avanti e all'indietro per otto anni e usare quando si verifica l'eccedenza opposta (c. 6, riformulato dal D.Lgs. 147/2015); in mancanza resta a carico del contribuente. Il calcolo si fa separatamente per ogni Stato (c. 3). L'imposta estera deve essere pagata «a titolo definitivo», cioè non più modificabile né rimborsabile: le ritenute d'acconto e le imposte contestate non si scomputano finché non diventano definitive; il credito si indica nella dichiarazione dell'anno in cui il reddito è stato prodotto se il pagamento definitivo avviene prima della sua presentazione, altrimenti nella dichiarazione successiva, purché l'imposta non ancora definitiva sia stata indicata (c. 4-5). La regola più severa è il comma 8: il credito non spetta se la dichiarazione è stata omessa o se il reddito estero non è stato indicato, e la dichiarazione integrativa tardiva non lo recupera. Per i redditi che in Italia scontano una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva, come dividendi e interessi esteri al 26 per cento, il credito di regola non spetta, perché quei redditi non concorrono al reddito complessivo: la Cassazione lo ha però riconosciuto quando la convenzione lo prevede espressamente (Cass. 25698/2022 sui dividendi statunitensi). Quando il reddito estero concorre solo in parte, come per le retribuzioni convenzionali, anche l'imposta estera scomputabile si riduce nella stessa proporzione (c. 10). Dal 1° gennaio 2027 la disciplina è nell'art. 185 del nuovo testo unico (D.Lgs. 117/2026), con lo stesso contenuto.

Che cosa dicono le convenzioni

RedditoRegola del modello OCSEEffetto per il residente in Italia
Lavoro dipendente (art. 15)Tassato nello Stato in cui si lavora; solo nello Stato di residenza se il lavoratore vi soggiorna meno di 183 giorni, il datore non è residente nell'altro Stato e lo stipendio non è pagato da una stabile organizzazioneDichiarazione in Italia con credito; per le missioni brevi con datore italiano solo Italia
Pensioni private (art. 18)Solo nello Stato di residenzaPensione estera tassata solo in Italia; la ritenuta estera si chiede a rimborso allo Stato estero
Pensioni pubbliche (art. 19)Nello Stato che le paga, salvo che il pensionato risieda nell'altro Stato e ne sia cittadinoPensione pubblica estera tassata all'estero ed esente in Italia se la convenzione lo prevede; pensione INPS pubblica di chi vive all'estero resta tassata in Italia
Dividendi (art. 10) e interessi (art. 11)Tassabili in entrambi gli Stati; ritenuta alla fonte ridotta, di regola 5-15% sui dividendi e 0-10% sugli interessi26% in Italia sul netto frontiera; ritenuta estera ridotta con certificato di residenza; credito discusso
Immobili (art. 6)Nello Stato in cui si trovanoCanoni esteri dichiarati in Italia con credito; IVIE
Lavoro autonomo e impresa (artt. 5-7, 14)Nello Stato di residenza, salvo stabile organizzazione o base fissa nell'altroSolo Italia senza stabile organizzazione estera
Frontalieri (protocolli o accordi ad hoc)Regole speciali con Svizzera, Francia, Austria, San MarinoFranchigia di 10.000 euro; per la Svizzera regime 2024

La convenzione prevale sulla legge interna quando è più favorevole e non può mai peggiorare il trattamento (art. 169 TUIR). Per ottenere le ritenute ridotte alla fonte serve il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate, da consegnare al sostituto estero con i moduli dello Stato di origine; chi non lo ha fatto chiede il rimborso della differenza allo Stato estero, non il credito in Italia, perché l'imposta estera oltre la misura convenzionale non è «dovuta» e quindi non è scomputabile. La regola dei 183 giorni dell'art. 15 si applica al singolo anno fiscale o a un periodo di dodici mesi secondo la convenzione, e conta i giorni di presenza fisica, non quelli lavorati.

Lavorare all'estero: retribuzioni convenzionali e frontalieri

Chi resta residente in Italia ma lavora all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, soggiornando nello Stato estero per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi, non è tassato sullo stipendio effettivo ma sulle retribuzioni convenzionali fissate ogni anno con decreto del Ministero del lavoro per settore e fascia (art. 51 c. 8-bis TUIR): è il regime dei lavoratori distaccati e degli espatriati, che di solito riduce la base imponibile e riduce in proporzione il credito per le imposte estere (art. 165 c. 10). Il requisito dei 183 giorni si conta sui giorni di presenza, ferie e festivi compresi, e il rapporto deve prevedere l'estero come sede esclusiva, non trasferte ripetute. Chi lavora in smart working dall'estero per un datore italiano produce il reddito dove si trova fisicamente e, se supera i limiti, rischia di spostare la residenza fiscale e di creare una stabile organizzazione per il datore.

I frontalieri sono i residenti che lavorano oltre confine tornando a casa ogni giorno. La legge italiana concede una franchigia: il reddito da lavoro dipendente prestato in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, concorre al reddito complessivo solo per la parte eccedente 10.000 euro (art. 4 L. 83/2023, dal 2027 art. 217 del nuovo TUIR). Con la Svizzera l'accordo firmato il 23 dicembre 2020, ratificato con la legge 83/2023, in vigore dal 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, ha cambiato il sistema: i nuovi frontalieri, residenti in un comune entro 20 chilometri dal confine, sono tassati in Svizzera fino all'80 per cento dell'imposta ordinaria svizzera e in Italia con il credito per l'imposta svizzera, mentre chi lavorava nell'area di frontiera tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore resta tassato solo in Svizzera per tutta la durata del rapporto (art. 9 dell'accordo), con i cantoni che versano ai comuni italiani di confine una quota del gettito fino al 2033. I contributi ai fondi di prepensionamento svizzeri sono deducibili e gli assegni familiari svizzeri non sono imponibili (artt. 5-6 L. 83/2023). Con la Francia vale la regola convenzionale della tassazione nello Stato di residenza per i frontalieri dei dipartimenti di confine, con l'Austria e San Marino regole analoghe ma non identiche.

Che cosa fare

  1. Stabilire la residenza fiscale dell'anno: è il presupposto di tutto; per chi si è trasferito conta il domicilio e l'iscrizione all'AIRE.
  2. Qualificare il reddito con la convenzione applicabile: lavoro, pensione privata o pubblica, dividendi, immobili; verificare la regola dei 183 giorni e la franchigia dei frontalieri.
  3. Dichiarare sempre il reddito estero nei quadri RC, RL, RM o RW secondo il tipo, con l'imposta estera nel quadro CE; l'omissione fa perdere il credito.
  4. Documentare il pagamento definitivo (certificazioni, dichiarazione estera, ricevute) e conservarlo per gli accertamenti; chiedere il certificato di residenza per le ritenute ridotte.
  5. Recuperare le ritenute estere eccedenti con la domanda di rimborso allo Stato estero e contestare il diniego del credito sui dividendi quando la convenzione lo consente.

La doppia imposizione si evita con due mosse, dichiarare e scomputare, e si subisce con una omissione. Il presupposto è nella pagina sulla residenza fiscale; i conti su cui arrivano stipendi e pensioni estere nella pagina sul quadro RW; le società che «si trasferiscono» all'estero nella pagina su società di comodo ed esterovestizione; la correzione delle dichiarazioni nella pagina sul ravvedimento operoso.

Domande frequenti

Ho lavorato sei mesi in Germania e pagato le tasse lì: devo dichiarare anche in Italia?
Sì, se è rimasto residente in Italia: lo stipendio tedesco va nel quadro RC e le imposte tedesche pagate a titolo definitivo si scomputano con il credito dell'art. 165, nel limite della quota di IRPEF proporzionale. Se ha soggiornato in Germania oltre 183 giorni in dodici mesi con un rapporto esclusivo, la base imponibile italiana è la retribuzione convenzionale. Se non dichiara, perde il credito e paga due volte.
Percepisco una pensione svizzera privata e vivo in Italia: dove la pago?
Solo in Italia, secondo l'art. 18 della convenzione: la Svizzera non dovrebbe trattenere nulla e, se lo fa, si chiede il rimborso allo Stato svizzero con il certificato di residenza fiscale italiana, non il credito in Italia. Le rendite AVS e le prestazioni del secondo pilastro hanno regole particolari con ritenute sostitutive italiane del 5%.
Sono frontaliere in Svizzera dal 2015: cambia qualcosa con l'accordo del 2023?
No: chi lavorava nell'area di frontiera svizzera tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 resta tassato solo in Svizzera (art. 9 dell'accordo). Chi ha iniziato dopo è tassato in Svizzera fino all'80% dell'imposta ordinaria e in Italia con il credito, con la franchigia di 10.000 euro.
Le tasse trattenute sui dividendi americani si recuperano?
In parte: la convenzione limita la ritenuta USA al 15% con il modulo W-8BEN; in Italia il dividendo sconta il 26% sul netto frontiera e la prassi nega il credito perché la tassazione è sostitutiva, ma la Cassazione (25698/2022) ha riconosciuto il credito quando la convenzione lo consente. Vale la pena chiederlo in dichiarazione e, se negato, contestare.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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