Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto tributario · Imposte e situazioni particolari

Il quadro RW: conti e beni all'estero non dichiarati

Chi risiede in Italia e possiede all'estero un conto corrente, una casa, un portafoglio titoli o criptovalute deve dichiararli ogni anno nel quadro RW del modello Redditi (quadro W del 730), anche se non producono reddito, e pagare le due imposte patrimoniali collegate, l'IVIE sugli immobili e l'IVAFE sulle attività finanziarie. L'omissione costa dal 3 al 15 per cento del valore non dichiarato per ogni anno, il doppio per i Paesi a fiscalità privilegiata, dove scattano anche la presunzione che il capitale sia frutto di evasione e il raddoppio dei termini di accertamento. Questa pagina spiega chi è obbligato, che cosa si dichiara, quanto si paga, come si rimedia con il ravvedimento e che cosa cambia con i testi unici dal 2027.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Chi (art. 4 DL 167/1990): persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti, anche come titolari effettivi; conti fino a 15.000 euro esonerati, immobili invariati solo per l'IVIE.
  • Che cosa: conti, titoli, polizze, immobili, partecipazioni, cripto-attività; nel quadro RW del modello Redditi o W del 730.
  • Imposte: IVIE 1,06% sugli immobili (min. 200 euro), IVAFE 2‰ sulle attività finanziarie e sulle cripto, 34,20 euro sui conti.
  • Sanzioni (art. 5): 3-15% dell'importo non dichiarato per anno, 6-30% nei paradisi fiscali, 258 euro se in ritardo entro 90 giorni.
  • Paradisi (art. 12 DL 78/2009): presunzione di evasione, sanzioni e termini raddoppiati. Rimedio: ravvedimento (1/9-1/5).

Chi deve compilare il quadro RW

Art. 4, comma 1, DL 167/1990

«Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate [...], residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività, siano titolari effettivi dell'investimento.»

Il monitoraggio fiscale non è un'imposta ma un obbligo informativo: serve all'Agenzia per sapere che cosa un residente possiede fuori dall'Italia, dato che i redditi si tassano ovunque prodotti. Riguarda i residenti fiscali, quindi anche gli stranieri che vivono in Italia, e i cittadini iscritti all'anagrafe italiana anche se vivono di fatto altrove, salvo prova contraria. L'oggetto è amplissimo: conti correnti e depositi, titoli e fondi, polizze vita estere, metalli preziosi, immobili e diritti reali, partecipazioni in società estere, finanziamenti, cripto-attività detenute su exchange esteri o in wallet privati, e ogni bene «suscettibile di produrre redditi», anche se in concreto non ne produce. Il conto cointestato si dichiara per intero da ciascun cointestatario con l'indicazione della quota; il delegato a operare sul conto altrui lo dichiara se è titolare effettivo o ha una delega senza limiti. Le società di capitali non sono soggette al monitoraggio ma la persona fisica che le controlla dichiara come titolare effettivo gli investimenti detenuti tramite società estere non operative.

Tre esoneri contano nella pratica. Le attività affidate in gestione a un intermediario italiano che applica le ritenute non si dichiarano, perché il fisco già le vede. I conti correnti e i depositi esteri il cui valore massimo complessivo nell'anno non supera 15.000 euro non richiedono il quadro RW ai fini del monitoraggio, fermo l'obbligo di dichiararne gli interessi e l'IVAFE se dovuta. Gli immobili esteri che non hanno subito variazioni nell'anno non si ripetono, salvo che serva il quadro per versare l'IVIE. Sono esonerati per legge anche i dipendenti pubblici e delle organizzazioni internazionali che lavorano all'estero e i frontalieri per le attività detenute nel Paese di lavoro (dal 2027 art. 60 del testo unico). Il quadro si compila nel modello Redditi Persone fisiche (RW) o, dal 730/2024, nel quadro W del 730.

Le imposte collegate: IVIE e IVAFE

ImpostaBase e aliquotaNorma
IVIE (immobili)1,06% del costo di acquisto o, in mancanza, del valore di mercato; nei Paesi UE-SEE del valore catastale locale; non dovuta se inferiore a 200 euro; esente l'abitazione principale e la casa coniugale assegnata, salvo A/1, A/8, A/9 allo 0,4% con detrazione; credito per la patrimoniale esteraArt. 19 c. 13-16 DL 201/2011
IVAFE (prodotti finanziari)2 per mille del valore di mercato a fine anno; 4 per mille per i prodotti detenuti nei paradisi fiscali dal 2024; credito per la patrimoniale estera; massimo 14.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisicheArt. 19 c. 18-21
IVAFE (conti e libretti)Misura fissa di 34,20 euro per conto, dovuta se la giacenza media supera 5.000 euro, come il bollo italianoArt. 19 c. 20; art. 13 c. 2-bis tariffa bollo
Cripto-attività2 per mille del valore a fine anno, in luogo del bollo, dal 2023Art. 19 c. 18
Redditi presuntiLe attività estere senza redditi dichiarati si presumono fruttifere al tasso ufficiale di riferimento, salvo prova entro 60 giorni dalla richiestaArt. 6 DL 167/1990

IVIE e IVAFE si liquidano nel quadro RW e si versano con il modello F24 con le scadenze delle imposte sui redditi, acconti compresi. Il quadro serve anche a indicare, per ciascuna attività, il Paese, il valore iniziale e finale, la quota di possesso e i giorni di detenzione, che determinano l'imposta proporzionale. Dal 2027 le regole di monitoraggio passano negli artt. 58-60 del testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026), l'IVIE nel testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024) e l'IVAFE nel testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), senza modifiche di sostanza.

Le sanzioni e i paradisi fiscali

La violazione dell'obbligo di dichiarazione è punita con una sanzione dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, che sale dal 6 al 30 per cento se le attività sono detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 maggio 1999 e dal DM 21 novembre 2001; se il quadro è presentato entro novanta giorni dalla scadenza la sanzione è di 258 euro (art. 5 c. 2). La sanzione si applica per ogni anno di omissione e sul valore finale dell'attività, quindi per un conto da 100.000 euro non dichiarato per cinque anni il minimo è 15.000 euro, oltre alle imposte patrimoniali e a quelle sui redditi non dichiarati; il cumulo giuridico dell'art. 12 D.Lgs. 472/1997 consente di ridurre il totale per la continuazione. Per i Paesi black list l'art. 12 DL 78/2009 aggiunge tre effetti: le attività non dichiarate si presumono, salvo prova contraria, costituite con redditi sottratti a tassazione, e le sanzioni per infedele o omessa dichiarazione sono raddoppiate (c. 2); i termini di accertamento sono raddoppiati (c. 2-bis); i termini per irrogare le sanzioni sul monitoraggio sono raddoppiati (c. 2-ter). La prova contraria è la dimostrazione documentale che il capitale deriva da redditi tassati, esenti o da anni prescritti, oppure da donazioni e successioni. La Cassazione ha escluso che la presunzione abbia effetto retroattivo per gli anni anteriori al 2009. Dal 2027 le sanzioni passano nell'art. 67 del testo unico sanzioni (D.Lgs. 173/2024) con gli stessi importi.

La visibilità è ormai la regola: con lo scambio automatico CRS l'Agenzia riceve ogni anno i saldi dei conti detenuti dai residenti italiani in oltre cento Paesi, dal 2026 con la DAC8 (D.Lgs. 194/2025) anche i dati delle cripto-attività, e le lettere di compliance sul quadro RW precedono l'accertamento. Chi le riceve ha interesse a ravvedersi prima della notifica dell'atto.

Come si rimedia e come ci si difende

  1. Ricostruire per ogni anno aperto le attività estere, i valori a inizio e fine anno, i redditi prodotti e le imposte pagate all'estero, con estratti e documenti dell'intermediario.
  2. Verificare gli esoneri (15.000 euro sui conti, intermediario residente, immobili invariati) e la residenza fiscale, che decide l'obbligo.
  3. Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): dichiarazione integrativa con il quadro RW e sanzione ridotta a un nono entro 90 giorni, un ottavo entro la dichiarazione dell'anno, un settimo oltre, un sesto dopo lo schema di atto, un quinto dopo il verbale; versare imposte, interessi e sanzioni ridotte.
  4. Se arriva l'atto: contraddittorio, dimostrare l'origine lecita del capitale nei paradisi fiscali, invocare il cumulo giuridico e la proporzionalità, verificare i termini di decadenza.
  5. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, con eventuale istanza di sospensione.

Il quadro RW si dimentica facilmente perché non fa pagare quasi nulla, ma la sua omissione si paga in percentuale del patrimonio, e la Spagna, la Svizzera e gli Stati Uniti comunicano i saldi. La condizione che fa scattare l'obbligo è nella pagina sulla residenza fiscale; le imposte sui redditi esteri e il credito per quelle pagate all'estero nella pagina sui redditi prodotti all'estero; il regime delle cripto nella pagina sulle criptovalute; le riduzioni per chi si corregge nella pagina sul ravvedimento operoso.

Domande frequenti

Ho un conto in Germania con 8.000 euro: devo dichiararlo?
Se il valore massimo raggiunto nell'anno non ha superato 15.000 euro il quadro RW non è dovuto per il monitoraggio (art. 4 c. 3); l'IVAFE sui conti, 34,20 euro, è però dovuta se la giacenza media supera 5.000 euro, e in quel caso il quadro va compilato per l'imposta. Gli interessi vanno comunque dichiarati tra i redditi.
Non ho mai dichiarato una casa in Spagna: quanto rischio?
Per ogni anno non prescritto la sanzione va dal 3 al 15 per cento del valore dell'immobile, più l'IVIE non versata con sanzioni e interessi; il ravvedimento riduce la sanzione a un settimo o un ottavo del minimo secondo il tempo trascorso. La Spagna scambia i dati con l'Italia, quindi l'omissione è visibile all'Agenzia.
Le criptovalute su un exchange estero vanno nel quadro RW?
Sì: dal 2023 le cripto-attività sono espressamente incluse nell'obbligo (art. 4 c. 1) e scontano l'imposta del 2 per mille sul valore; dal 2026 gli operatori comunicano i dati alle autorità con la DAC8, quindi l'omissione emerge.
Che cosa succede se il conto è in un Paese a fiscalità privilegiata?
La sanzione raddoppia (dal 6 al 30 per cento), le somme non dichiarate si presumono redditi sottratti a tassazione salvo prova contraria, con sanzioni per infedele dichiarazione raddoppiate, e i termini per accertare e per irrogare le sanzioni sono raddoppiati (art. 12 DL 78/2009).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme