In breve
- Chi (art. 4 DL 167/1990): persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti, anche come titolari effettivi; conti fino a 15.000 euro esonerati, immobili invariati solo per l'IVIE.
- Che cosa: conti, titoli, polizze, immobili, partecipazioni, cripto-attività; nel quadro RW del modello Redditi o W del 730.
- Imposte: IVIE 1,06% sugli immobili (min. 200 euro), IVAFE 2‰ sulle attività finanziarie e sulle cripto, 34,20 euro sui conti.
- Sanzioni (art. 5): 3-15% dell'importo non dichiarato per anno, 6-30% nei paradisi fiscali, 258 euro se in ritardo entro 90 giorni.
- Paradisi (art. 12 DL 78/2009): presunzione di evasione, sanzioni e termini raddoppiati. Rimedio: ravvedimento (1/9-1/5).
Chi deve compilare il quadro RW
«Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate [...], residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività, siano titolari effettivi dell'investimento.»
Il monitoraggio fiscale non è un'imposta ma un obbligo informativo: serve all'Agenzia per sapere che cosa un residente possiede fuori dall'Italia, dato che i redditi si tassano ovunque prodotti. Riguarda i residenti fiscali, quindi anche gli stranieri che vivono in Italia, e i cittadini iscritti all'anagrafe italiana anche se vivono di fatto altrove, salvo prova contraria. L'oggetto è amplissimo: conti correnti e depositi, titoli e fondi, polizze vita estere, metalli preziosi, immobili e diritti reali, partecipazioni in società estere, finanziamenti, cripto-attività detenute su exchange esteri o in wallet privati, e ogni bene «suscettibile di produrre redditi», anche se in concreto non ne produce. Il conto cointestato si dichiara per intero da ciascun cointestatario con l'indicazione della quota; il delegato a operare sul conto altrui lo dichiara se è titolare effettivo o ha una delega senza limiti. Le società di capitali non sono soggette al monitoraggio ma la persona fisica che le controlla dichiara come titolare effettivo gli investimenti detenuti tramite società estere non operative.
Tre esoneri contano nella pratica. Le attività affidate in gestione a un intermediario italiano che applica le ritenute non si dichiarano, perché il fisco già le vede. I conti correnti e i depositi esteri il cui valore massimo complessivo nell'anno non supera 15.000 euro non richiedono il quadro RW ai fini del monitoraggio, fermo l'obbligo di dichiararne gli interessi e l'IVAFE se dovuta. Gli immobili esteri che non hanno subito variazioni nell'anno non si ripetono, salvo che serva il quadro per versare l'IVIE. Sono esonerati per legge anche i dipendenti pubblici e delle organizzazioni internazionali che lavorano all'estero e i frontalieri per le attività detenute nel Paese di lavoro (dal 2027 art. 60 del testo unico). Il quadro si compila nel modello Redditi Persone fisiche (RW) o, dal 730/2024, nel quadro W del 730.
Le imposte collegate: IVIE e IVAFE
| Imposta | Base e aliquota | Norma |
|---|---|---|
| IVIE (immobili) | 1,06% del costo di acquisto o, in mancanza, del valore di mercato; nei Paesi UE-SEE del valore catastale locale; non dovuta se inferiore a 200 euro; esente l'abitazione principale e la casa coniugale assegnata, salvo A/1, A/8, A/9 allo 0,4% con detrazione; credito per la patrimoniale estera | Art. 19 c. 13-16 DL 201/2011 |
| IVAFE (prodotti finanziari) | 2 per mille del valore di mercato a fine anno; 4 per mille per i prodotti detenuti nei paradisi fiscali dal 2024; credito per la patrimoniale estera; massimo 14.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche | Art. 19 c. 18-21 |
| IVAFE (conti e libretti) | Misura fissa di 34,20 euro per conto, dovuta se la giacenza media supera 5.000 euro, come il bollo italiano | Art. 19 c. 20; art. 13 c. 2-bis tariffa bollo |
| Cripto-attività | 2 per mille del valore a fine anno, in luogo del bollo, dal 2023 | Art. 19 c. 18 |
| Redditi presunti | Le attività estere senza redditi dichiarati si presumono fruttifere al tasso ufficiale di riferimento, salvo prova entro 60 giorni dalla richiesta | Art. 6 DL 167/1990 |
IVIE e IVAFE si liquidano nel quadro RW e si versano con il modello F24 con le scadenze delle imposte sui redditi, acconti compresi. Il quadro serve anche a indicare, per ciascuna attività, il Paese, il valore iniziale e finale, la quota di possesso e i giorni di detenzione, che determinano l'imposta proporzionale. Dal 2027 le regole di monitoraggio passano negli artt. 58-60 del testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026), l'IVIE nel testo unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 174/2024) e l'IVAFE nel testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), senza modifiche di sostanza.
Le sanzioni e i paradisi fiscali
La violazione dell'obbligo di dichiarazione è punita con una sanzione dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, che sale dal 6 al 30 per cento se le attività sono detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 maggio 1999 e dal DM 21 novembre 2001; se il quadro è presentato entro novanta giorni dalla scadenza la sanzione è di 258 euro (art. 5 c. 2). La sanzione si applica per ogni anno di omissione e sul valore finale dell'attività, quindi per un conto da 100.000 euro non dichiarato per cinque anni il minimo è 15.000 euro, oltre alle imposte patrimoniali e a quelle sui redditi non dichiarati; il cumulo giuridico dell'art. 12 D.Lgs. 472/1997 consente di ridurre il totale per la continuazione. Per i Paesi black list l'art. 12 DL 78/2009 aggiunge tre effetti: le attività non dichiarate si presumono, salvo prova contraria, costituite con redditi sottratti a tassazione, e le sanzioni per infedele o omessa dichiarazione sono raddoppiate (c. 2); i termini di accertamento sono raddoppiati (c. 2-bis); i termini per irrogare le sanzioni sul monitoraggio sono raddoppiati (c. 2-ter). La prova contraria è la dimostrazione documentale che il capitale deriva da redditi tassati, esenti o da anni prescritti, oppure da donazioni e successioni. La Cassazione ha escluso che la presunzione abbia effetto retroattivo per gli anni anteriori al 2009. Dal 2027 le sanzioni passano nell'art. 67 del testo unico sanzioni (D.Lgs. 173/2024) con gli stessi importi.
La visibilità è ormai la regola: con lo scambio automatico CRS l'Agenzia riceve ogni anno i saldi dei conti detenuti dai residenti italiani in oltre cento Paesi, dal 2026 con la DAC8 (D.Lgs. 194/2025) anche i dati delle cripto-attività, e le lettere di compliance sul quadro RW precedono l'accertamento. Chi le riceve ha interesse a ravvedersi prima della notifica dell'atto.
Come si rimedia e come ci si difende
- Ricostruire per ogni anno aperto le attività estere, i valori a inizio e fine anno, i redditi prodotti e le imposte pagate all'estero, con estratti e documenti dell'intermediario.
- Verificare gli esoneri (15.000 euro sui conti, intermediario residente, immobili invariati) e la residenza fiscale, che decide l'obbligo.
- Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): dichiarazione integrativa con il quadro RW e sanzione ridotta a un nono entro 90 giorni, un ottavo entro la dichiarazione dell'anno, un settimo oltre, un sesto dopo lo schema di atto, un quinto dopo il verbale; versare imposte, interessi e sanzioni ridotte.
- Se arriva l'atto: contraddittorio, dimostrare l'origine lecita del capitale nei paradisi fiscali, invocare il cumulo giuridico e la proporzionalità, verificare i termini di decadenza.
- Ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, con eventuale istanza di sospensione.
Il quadro RW si dimentica facilmente perché non fa pagare quasi nulla, ma la sua omissione si paga in percentuale del patrimonio, e la Spagna, la Svizzera e gli Stati Uniti comunicano i saldi. La condizione che fa scattare l'obbligo è nella pagina sulla residenza fiscale; le imposte sui redditi esteri e il credito per quelle pagate all'estero nella pagina sui redditi prodotti all'estero; il regime delle cripto nella pagina sulle criptovalute; le riduzioni per chi si corregge nella pagina sul ravvedimento operoso.
Domande frequenti
Ho un conto in Germania con 8.000 euro: devo dichiararlo?
Non ho mai dichiarato una casa in Spagna: quanto rischio?
Le criptovalute su un exchange estero vanno nel quadro RW?
Che cosa succede se il conto è in un Paese a fiscalità privilegiata?
Fonti normative
- Art. 4 DL 167/1990 — Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività
- Art. 5 DL 167/1990 — Sanzioni
- Art. 6 DL 167/1990 — Tassazione presuntiva
- Art. 12 DL 78/2009 — Contrasto ai paradisi fiscali
- Art. 19 DL 201/2011 — IVIE e IVAFE
- Art. 13 D.Lgs. 472/1997 — Ravvedimento
- Artt. 58-60 D.Lgs. 141/2026 — TU adempimenti e accertamento (dal 2027)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Imposte e situazioni particolariLa residenza fiscale delle persone fisiche: i criteri dal 2024Quando si è residenti in Italia: residenza, domicilio come relazioni familiari, presenza per 183 giorni, anagrafe come presunzione, paradisi fiscali, AIRE, prove.
- Contratti e identità digitaleCriptovalute: contratti, exchange, tassazione, recuperoMiCA e D.Lgs. 129/2024 (Consob, Banca d'Italia, abusivismo), plusvalenze al 33% dal 2026 senza franchigia, quadro W e 2 per mille, DAC8, exchange fallito, furti e truffe.
- AccertamentoIl ravvedimento operoso: sanzioni ridotte per chi si correggeIl ravvedimento operoso dopo la riforma 2024: sanzioni da 1/10 a 1/4 secondo i tempi, sanzione base 25% (12,5% entro 90 giorni), interessi legali 1,60% nel 2026.
- Imposte e situazioni particolariRedditi prodotti all'estero: credito d'imposta e convenzioniArt. 165 TUIR: calcolo del credito, limite, riporto, perdita se non si dichiara; convenzioni su lavoro (183 giorni), pensioni, dividendi; Svizzera dal 2024.
- AccertamentoLe sanzioni tributarie dopo la riforma (D.Lgs. 87/2024)Le sanzioni tributarie dal 1° settembre 2024: omessa dichiarazione 120%, infedele 70%, omesso versamento 25% (12,5% in 90 giorni), fatture 70%, crediti 25% e 70%; cumulo.
- AccertamentoDecadenza e prescrizione delle imposte: i termini in una tabellaQuando il fisco non può più chiedere: accertamento entro il quinto anno (settimo se omessa), cartelle, tributi locali, sanzioni, bollo; prescrizione di 10, 5 o 3 anni.