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GuidaDiritto tributario · Accertamento

Decadenza e prescrizione delle imposte: i termini in una tabella

Il fisco ha due orologi. La decadenza fissa la data entro cui l'atto (avviso, cartella, contestazione) va notificato, e non si interrompe: passata, il potere è perso. La prescrizione riguarda il credito già accertato e riparte da ogni atto interruttivo: dieci anni per le imposte erariali, cinque per tributi locali, sanzioni e interessi, tre per il bollo auto. Sapere quale orologio guardare decide la difesa.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Decadenza = termine per notificare l'atto, non interrompibile: accertamento redditi e IVA entro il 31 dicembre del 5° anno dopo la dichiarazione (7° se omessa); cartelle entro il 3°/4° anno (controlli) o il 2° dopo la definitività; tributi locali entro il 5° anno; sanzioni entro il 5° anno.
  • Prescrizione = termine per riscuotere il credito definitivo, interrotto da ogni atto: 10 anni imposte erariali, 5 tributi locali, sanzioni, interessi, contributi INPS, 3 bollo auto.
  • La cartella non impugnata non allunga i termini brevi a dieci anni (SU 23397/2016).
  • Si fanno valere con il ricorso contro l'atto (60 giorni) o, per la prescrizione maturata dopo, con l'opposizione all'atto successivo e la dichiarazione di sospensione ex L. 228/2012.
  • Dal 1° gennaio 2027 gli stessi termini passano nei testi unici (accertamento D.Lgs. 141/2026, riscossione D.Lgs. 33/2025, sanzioni D.Lgs. 173/2024).

La tabella

Atto o creditoDecadenza (notifica entro)Prescrizione del credito definitivoNorma
Avviso di accertamento IRPEF, IRES, IRAP, ritenute31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione; 7° anno se omessa o nulla10 anni dalla definitivitàArt. 43 DPR 600/1973; art. 2946 c.c.
Avviso di accertamento IVAStessi termini (5° e 7° anno)10 anniArt. 57 DPR 633/1972
Cartella da controllo automatizzato (36-bis)31 dicembre del 3° anno successivo alla dichiarazione (4° per i sostituti d'imposta)10 anni per le imposte, 5 per sanzioni e interessiArt. 25, c. 1, lett. a), DPR 602/1973
Cartella da controllo formale (36-ter)31 dicembre del 4° anno successivo alla dichiarazioneIdemArt. 25, c. 1, lett. b)
Cartella da accertamento (non esecutivo)31 dicembre del 2° anno successivo alla definitività; 3° anno dopo l'ultima rata per decadenza dalla rateazione10 anniArt. 25, c. 1, lett. c) e c-bis)
Accertamento esecutivo (dal 2011)Affidamento all'Agente dopo 30 giorni dalla scadenza; nessuna cartella10 anni dalla definitività, con intimazione se l'esecuzione non inizia entro un annoArt. 29 DL 78/2010
IMU, TARI, canone unico e altri tributi localiAccertamento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a dichiarazione o versamento; titolo esecutivo entro il 31 dicembre del 3° anno dalla definitività5 anniArt. 1, c. 161-163, L. 296/2006; art. 2948 n. 4 c.c.
Sanzioni tributarieContestazione o irrogazione entro il 31 dicembre del 5° anno dalla violazione o nel termine del tributo5 anni dall'irrogazione definitiva; interrotta dall'impugnazioneArt. 20 D.Lgs. 472/1997
Imposta di registro5 anni per gli atti non registrati; 3 anni per l'imposta principale e suppletiva dalla registrazione; 2 anni per la rettifica di valore10 anniArt. 76 DPR 131/1986
Imposta di successioneLiquidazione entro 3 anni dalla dichiarazione; rettifica entro 2 anni; accertamento d'ufficio entro 5 anni dalla scadenza se omessa10 anniArt. 27 D.Lgs. 346/1990 (dal 2027 D.Lgs. 123/2025)
Bollo autoAccertamento e prescrizione unificati3 anni, dal 3° anno successivo a quello del pagamento dovutoArt. 5 DL 953/1982
Contributi INPS e INAILAvviso di addebito senza decadenza specifica5 anni (10 per denuncia del lavoratore entro il quinquennio)Art. 3, c. 9, L. 335/1995
Canone RAIAccertamento con le regole IRPEF (in bolletta)10 anniRDL 246/1938; L. 208/2015
Interessi su imposteSeguono l'atto5 anniArt. 2948 n. 4 c.c.

Come si contano e come si difendono

Art. 43, commi 1 e 2, DPR 600/1973 — Termine per l'accertamento (fino al 31 dicembre 2026; dal 2027 nel D.Lgs. 141/2026)

«Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata».

  1. Il giorno della notifica: per la decadenza conta la data in cui l'ufficio consegna l'atto al notificatore (spedizione o invio PEC), non quella in cui il contribuente lo riceve (Corte cost. 477/2002 sulla scissione degli effetti); per gli atti dell'Agente della riscossione vale la stessa regola. La proroga per gli atti «impositivi» del periodo COVID ha spostato di 85 giorni i termini in scadenza nel 2020.
  2. Il raddoppio dei termini in presenza di reato tributario esiste solo per i periodi d'imposta fino al 2015; dal 2016 restano i cinque e sette anni. I componenti pluriennali (ammortamenti, spese) si accertano dall'anno in cui la quota è dedotta (art. 43, c. 1-bis).
  3. Decadenza e prescrizione non si sommano a caso: prima la decadenza per l'atto, poi la prescrizione del credito da quando l'atto è definitivo (60 giorni dalla notifica senza ricorso, o passaggio in giudicato della sentenza). Per le imposte erariali la prescrizione è quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), per tributi locali, sanzioni, interessi e contributi quella quinquennale; le Sezioni Unite (23397/2016) hanno escluso che la cartella non impugnata converta i termini brevi in decennali, perché non è un titolo giudiziale.
  4. Interruzione: ogni atto notificato validamente (cartella, intimazione, preavviso di fermo, iscrizione di ipoteca, pignoramento, atto di accertamento esecutivo) fa ripartire la prescrizione; la richiesta di rateizzazione e il pagamento parziale valgono come riconoscimento del debito; la sospensione della riscossione per legge sospende anche la prescrizione. Gli atti nulli per difetto di notifica non interrompono nulla.
  5. Dove si fanno valere: la decadenza dell'atto nel ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica (per i tributi locali contro l'avviso del Comune); la prescrizione maturata dopo la definitività contro il primo atto successivo (intimazione, preavviso di fermo, pignoramento) davanti alla stessa corte, o al giudice dell'esecuzione se l'esecuzione è iniziata, oltre alla dichiarazione di sospensione all'Agente entro 60 giorni ex L. 228/2012, che porta all'annullamento di diritto se l'ente non risponde in 220 giorni. Né decadenza né prescrizione sono rilevate d'ufficio dal giudice tributario: vanno eccepite.
  6. Rimborsi: il contribuente ha termini simmetrici, 48 mesi dal versamento per le imposte erariali (art. 38 DPR 602/1973), due anni per la tassa di registro, cinque per i tributi locali; il silenzio dell'ufficio per 90 giorni apre il ricorso.

Le regole non cambiano nella sostanza con i testi unici della riforma fiscale, che dal 1° gennaio 2027 raccolgono le norme sull'accertamento (D.Lgs. 141/2026, che sostituisce le parti degli artt. 43 DPR 600 e 57 DPR 633), sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025 al posto del DPR 602) e sulle sanzioni (D.Lgs. 173/2024 al posto del D.Lgs. 472): cambierà la numerazione degli articoli negli atti notificati, non i termini. Sul piano pratico, per ogni atto ricevuto conviene fissare tre date, quella di presentazione della dichiarazione o del versamento, quella della notifica dell'atto presupposto e quella dell'ultimo atto interruttivo, e confrontarle con la tabella: molte cartelle e intimazioni per annualità vecchie risultano fuori termine, e l'eccezione va sollevata nel primo atto difensivo utile, perché dopo la scadenza dei 60 giorni per impugnare l'atto tardivo la decadenza è sanata e resta solo la prescrizione futura.

Domande frequenti

Fino a quando l'Agenzia delle Entrate può accertare la dichiarazione dei redditi?

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (per la dichiarazione dei redditi 2025 presentata nel 2026: 31 dicembre 2031); se la dichiarazione è omessa o nulla, del settimo anno. Le stesse regole valgono per l'IVA. L'atto deve essere notificato entro quella data: non basta che sia stato firmato. Per i periodi fino al 2015 valeva il termine di quattro anni con raddoppio in caso di reato.

Che differenza c'è tra decadenza e prescrizione?

La decadenza è il termine entro cui l'ufficio deve notificare un atto (avviso, cartella, contestazione di sanzioni): non si interrompe né si sospende salvo legge, e va eccepita dal contribuente nel ricorso contro l'atto, entro 60 giorni. La prescrizione riguarda il credito ormai definitivo: decorre dalla definitività, si interrompe con ogni atto notificato (cartella, intimazione, preavviso di fermo) e riparte da capo; anche questa va eccepita, di regola con l'opposizione all'atto successivo.

La cartella mi è arrivata dopo cinque anni dall'accertamento: è tardiva?

Sì: per le somme dovute in base a un accertamento la cartella va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo (art. 25 DPR 602/1973); per i controlli automatici entro il terzo anno dalla dichiarazione, per i controlli formali entro il quarto. Dal 2011 gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sono esecutivi e non richiedono cartella: l'affidamento all'Agente della riscossione avviene dopo 30 giorni dalla scadenza del pagamento, e il credito si prescrive in dieci anni dalla definitività.

Le multe stradali e i tributi comunali si prescrivono in cinque anni?

Sì. IMU, TARI, TASI e canone unico si accertano entro il 31 dicembre del quinto anno successivo e, una volta definitivi, si riscuotono con titolo notificato entro il terzo anno dalla definitività e con prescrizione quinquennale; le sanzioni amministrative e le multe si prescrivono in cinque anni. Le Sezioni Unite (23397/2016) hanno chiarito che la cartella non impugnata non trasforma questi termini brevi in dieci anni.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
  • AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.