In breve
- Decadenza = termine per notificare l'atto, non interrompibile: accertamento redditi e IVA entro il 31 dicembre del 5° anno dopo la dichiarazione (7° se omessa); cartelle entro il 3°/4° anno (controlli) o il 2° dopo la definitività; tributi locali entro il 5° anno; sanzioni entro il 5° anno.
- Prescrizione = termine per riscuotere il credito definitivo, interrotto da ogni atto: 10 anni imposte erariali, 5 tributi locali, sanzioni, interessi, contributi INPS, 3 bollo auto.
- La cartella non impugnata non allunga i termini brevi a dieci anni (SU 23397/2016).
- Si fanno valere con il ricorso contro l'atto (60 giorni) o, per la prescrizione maturata dopo, con l'opposizione all'atto successivo e la dichiarazione di sospensione ex L. 228/2012.
- Dal 1° gennaio 2027 gli stessi termini passano nei testi unici (accertamento D.Lgs. 141/2026, riscossione D.Lgs. 33/2025, sanzioni D.Lgs. 173/2024).
La tabella
| Atto o credito | Decadenza (notifica entro) | Prescrizione del credito definitivo | Norma |
|---|---|---|---|
| Avviso di accertamento IRPEF, IRES, IRAP, ritenute | 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione; 7° anno se omessa o nulla | 10 anni dalla definitività | Art. 43 DPR 600/1973; art. 2946 c.c. |
| Avviso di accertamento IVA | Stessi termini (5° e 7° anno) | 10 anni | Art. 57 DPR 633/1972 |
| Cartella da controllo automatizzato (36-bis) | 31 dicembre del 3° anno successivo alla dichiarazione (4° per i sostituti d'imposta) | 10 anni per le imposte, 5 per sanzioni e interessi | Art. 25, c. 1, lett. a), DPR 602/1973 |
| Cartella da controllo formale (36-ter) | 31 dicembre del 4° anno successivo alla dichiarazione | Idem | Art. 25, c. 1, lett. b) |
| Cartella da accertamento (non esecutivo) | 31 dicembre del 2° anno successivo alla definitività; 3° anno dopo l'ultima rata per decadenza dalla rateazione | 10 anni | Art. 25, c. 1, lett. c) e c-bis) |
| Accertamento esecutivo (dal 2011) | Affidamento all'Agente dopo 30 giorni dalla scadenza; nessuna cartella | 10 anni dalla definitività, con intimazione se l'esecuzione non inizia entro un anno | Art. 29 DL 78/2010 |
| IMU, TARI, canone unico e altri tributi locali | Accertamento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a dichiarazione o versamento; titolo esecutivo entro il 31 dicembre del 3° anno dalla definitività | 5 anni | Art. 1, c. 161-163, L. 296/2006; art. 2948 n. 4 c.c. |
| Sanzioni tributarie | Contestazione o irrogazione entro il 31 dicembre del 5° anno dalla violazione o nel termine del tributo | 5 anni dall'irrogazione definitiva; interrotta dall'impugnazione | Art. 20 D.Lgs. 472/1997 |
| Imposta di registro | 5 anni per gli atti non registrati; 3 anni per l'imposta principale e suppletiva dalla registrazione; 2 anni per la rettifica di valore | 10 anni | Art. 76 DPR 131/1986 |
| Imposta di successione | Liquidazione entro 3 anni dalla dichiarazione; rettifica entro 2 anni; accertamento d'ufficio entro 5 anni dalla scadenza se omessa | 10 anni | Art. 27 D.Lgs. 346/1990 (dal 2027 D.Lgs. 123/2025) |
| Bollo auto | Accertamento e prescrizione unificati | 3 anni, dal 3° anno successivo a quello del pagamento dovuto | Art. 5 DL 953/1982 |
| Contributi INPS e INAIL | Avviso di addebito senza decadenza specifica | 5 anni (10 per denuncia del lavoratore entro il quinquennio) | Art. 3, c. 9, L. 335/1995 |
| Canone RAI | Accertamento con le regole IRPEF (in bolletta) | 10 anni | RDL 246/1938; L. 208/2015 |
| Interessi su imposte | Seguono l'atto | 5 anni | Art. 2948 n. 4 c.c. |
Come si contano e come si difendono
«Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata».
- Il giorno della notifica: per la decadenza conta la data in cui l'ufficio consegna l'atto al notificatore (spedizione o invio PEC), non quella in cui il contribuente lo riceve (Corte cost. 477/2002 sulla scissione degli effetti); per gli atti dell'Agente della riscossione vale la stessa regola. La proroga per gli atti «impositivi» del periodo COVID ha spostato di 85 giorni i termini in scadenza nel 2020.
- Il raddoppio dei termini in presenza di reato tributario esiste solo per i periodi d'imposta fino al 2015; dal 2016 restano i cinque e sette anni. I componenti pluriennali (ammortamenti, spese) si accertano dall'anno in cui la quota è dedotta (art. 43, c. 1-bis).
- Decadenza e prescrizione non si sommano a caso: prima la decadenza per l'atto, poi la prescrizione del credito da quando l'atto è definitivo (60 giorni dalla notifica senza ricorso, o passaggio in giudicato della sentenza). Per le imposte erariali la prescrizione è quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), per tributi locali, sanzioni, interessi e contributi quella quinquennale; le Sezioni Unite (23397/2016) hanno escluso che la cartella non impugnata converta i termini brevi in decennali, perché non è un titolo giudiziale.
- Interruzione: ogni atto notificato validamente (cartella, intimazione, preavviso di fermo, iscrizione di ipoteca, pignoramento, atto di accertamento esecutivo) fa ripartire la prescrizione; la richiesta di rateizzazione e il pagamento parziale valgono come riconoscimento del debito; la sospensione della riscossione per legge sospende anche la prescrizione. Gli atti nulli per difetto di notifica non interrompono nulla.
- Dove si fanno valere: la decadenza dell'atto nel ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica (per i tributi locali contro l'avviso del Comune); la prescrizione maturata dopo la definitività contro il primo atto successivo (intimazione, preavviso di fermo, pignoramento) davanti alla stessa corte, o al giudice dell'esecuzione se l'esecuzione è iniziata, oltre alla dichiarazione di sospensione all'Agente entro 60 giorni ex L. 228/2012, che porta all'annullamento di diritto se l'ente non risponde in 220 giorni. Né decadenza né prescrizione sono rilevate d'ufficio dal giudice tributario: vanno eccepite.
- Rimborsi: il contribuente ha termini simmetrici, 48 mesi dal versamento per le imposte erariali (art. 38 DPR 602/1973), due anni per la tassa di registro, cinque per i tributi locali; il silenzio dell'ufficio per 90 giorni apre il ricorso.
Le regole non cambiano nella sostanza con i testi unici della riforma fiscale, che dal 1° gennaio 2027 raccolgono le norme sull'accertamento (D.Lgs. 141/2026, che sostituisce le parti degli artt. 43 DPR 600 e 57 DPR 633), sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025 al posto del DPR 602) e sulle sanzioni (D.Lgs. 173/2024 al posto del D.Lgs. 472): cambierà la numerazione degli articoli negli atti notificati, non i termini. Sul piano pratico, per ogni atto ricevuto conviene fissare tre date, quella di presentazione della dichiarazione o del versamento, quella della notifica dell'atto presupposto e quella dell'ultimo atto interruttivo, e confrontarle con la tabella: molte cartelle e intimazioni per annualità vecchie risultano fuori termine, e l'eccezione va sollevata nel primo atto difensivo utile, perché dopo la scadenza dei 60 giorni per impugnare l'atto tardivo la decadenza è sanata e resta solo la prescrizione futura.
Domande frequenti
Fino a quando l'Agenzia delle Entrate può accertare la dichiarazione dei redditi?
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (per la dichiarazione dei redditi 2025 presentata nel 2026: 31 dicembre 2031); se la dichiarazione è omessa o nulla, del settimo anno. Le stesse regole valgono per l'IVA. L'atto deve essere notificato entro quella data: non basta che sia stato firmato. Per i periodi fino al 2015 valeva il termine di quattro anni con raddoppio in caso di reato.
Che differenza c'è tra decadenza e prescrizione?
La decadenza è il termine entro cui l'ufficio deve notificare un atto (avviso, cartella, contestazione di sanzioni): non si interrompe né si sospende salvo legge, e va eccepita dal contribuente nel ricorso contro l'atto, entro 60 giorni. La prescrizione riguarda il credito ormai definitivo: decorre dalla definitività, si interrompe con ogni atto notificato (cartella, intimazione, preavviso di fermo) e riparte da capo; anche questa va eccepita, di regola con l'opposizione all'atto successivo.
La cartella mi è arrivata dopo cinque anni dall'accertamento: è tardiva?
Sì: per le somme dovute in base a un accertamento la cartella va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo (art. 25 DPR 602/1973); per i controlli automatici entro il terzo anno dalla dichiarazione, per i controlli formali entro il quarto. Dal 2011 gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sono esecutivi e non richiedono cartella: l'affidamento all'Agente della riscossione avviene dopo 30 giorni dalla scadenza del pagamento, e il credito si prescrive in dieci anni dalla definitività.
Le multe stradali e i tributi comunali si prescrivono in cinque anni?
Sì. IMU, TARI, TASI e canone unico si accertano entro il 31 dicembre del quinto anno successivo e, una volta definitivi, si riscuotono con titolo notificato entro il terzo anno dalla definitività e con prescrizione quinquennale; le sanzioni amministrative e le multe si prescrivono in cinque anni. Le Sezioni Unite (23397/2016) hanno chiarito che la cartella non impugnata non trasforma questi termini brevi in dieci anni.
Fonti normative
- Art. 43 DPR 600/1973 — Termine per l'accertamento
- Art. 57 DPR 633/1972 — Termine per gli accertamenti IVA
- Art. 25 DPR 602/1973 — Cartella di pagamento
- Art. 1, commi 161-163, L. 296/2006 — Accertamento e riscossione dei tributi locali
- Art. 20 D.Lgs. 472/1997 — Decadenza e prescrizione delle sanzioni
- Art. 5 DL 953/1982 — Prescrizione delle tasse automobilistiche
- Art. 2946 c.c. — Prescrizione ordinaria
- Art. 2948 c.c. — Prescrizione di cinque anni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
- AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
- Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
- Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.