In breve
- Vantaggio: registro 2% (invece del 9%) sul prezzo-valore con ipocatastali di 50 euro, o IVA 4% (invece del 10%) con imposte fisse di 200 euro; esclusi A/1, A/8, A/9.
- Tre condizioni dichiarate in atto (nota II-bis): residenza nel comune entro 18 mesi (o lavoro nel comune); nessuna altra casa nel comune, da soli o con il coniuge; nessuna altra casa agevolata in Italia, salvo venderla entro 2 anni (dal 2025).
- Decadenza: dichiarazioni false, mancata residenza, mancata vendita della preposseduta, vendita o donazione entro 5 anni senza riacquisto entro 1 anno → imposta ordinaria + 30% + interessi, entro 3 anni dall'evento.
- Rimedi: rinuncia prima della decadenza senza sanzione; forza maggiore solo per eventi imprevedibili; credito d'imposta sul riacquisto (art. 7 L. 448/1998).
Che cosa si risparmia
Chi compra da un privato paga l'imposta di registro del 2% invece del 9%, calcolata sul valore catastale con il prezzo-valore (rendita rivalutata del 5% per 110 invece che per 120), con un minimo di 1.000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna (art. 10 c. 3 D.Lgs. 23/2011). Chi compra dall'impresa con IVA paga il 4% invece del 10% (o del 22% per gli immobili di lusso), con registro, ipotecaria e catastale fisse di 200 euro ciascuna. Le stesse agevolazioni valgono per le pertinenze, una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche comprate con atto separato (nota II-bis c. 3), e, nelle successioni e donazioni, per le imposte ipotecaria e catastale (fisse invece del 3% complessivo) se almeno un beneficiario ha i requisiti. Sono escluse le abitazioni di categoria A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), qualunque sia il prezzo. Per un appartamento da 250.000 euro con rendita di 800 euro, la differenza tra il regime ordinario e quello agevolato è di oltre 7.000 euro; per l'acquisto dal costruttore è di 15.000 euro.
I tre requisiti
«Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso [...] devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni [...].»
| Requisito | Regola | Note e casi |
|---|---|---|
| a) Residenza o lavoro nel comune | Residenza già nel comune, o trasferita entro 18 mesi dall'atto, oppure comune in cui si svolge l'attività lavorativa (anche non retribuita, secondo la prassi); per chi si è trasferito all'estero per lavoro dopo almeno 5 anni in Italia, il comune di nascita o di precedente residenza o lavoro (DL 69/2023, che ha sostituito la vecchia regola per gli emigrati) | Conta la residenza anagrafica, con la data della richiesta al comune; la dichiarazione di voler trasferire la residenza va resa nell'atto a pena di decadenza; il personale delle Forze armate e delle forze di polizia è esonerato dal requisito della residenza (art. 66 L. 342/2000) |
| b) Nessun'altra casa nel comune | Non essere titolare, da soli o in comunione con il coniuge, di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa nel comune dell'acquisto | Non rileva la nuda proprietà; non rileva la casa in comproprietà con persone diverse dal coniuge; la casa preposseduta inidonea all'abitazione (inagibile, troppo piccola per la famiglia) non è di ostacolo secondo la Cassazione, salvo che sia stata comprata con il bonus (Cass. 24478/2025) |
| c) Nessun'altra casa agevolata in Italia | Non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di altra casa comprata con le agevolazioni prima casa, dal 1982 in poi | Deroga del c. 4-bis: si può comprare con il bonus anche possedendo una casa agevolata, purché la si venda entro due anni dal nuovo atto (un anno fino al 2024); qui rileva anche la nuda proprietà |
| Categoria catastale | Non A/1, A/8, A/9 | Dal 2014 non contano più le caratteristiche «di lusso» del DM 1969 ma solo la categoria |
| Dichiarazioni | Nell'atto; nelle vendite con IVA anche nel preliminare (c. 2); per le pertinenze anche in atto separato (c. 3) | L'omissione della dichiarazione si può rimediare con atto integrativo prima dell'accertamento, secondo la prassi |
I coniugi in comunione legale acquistano insieme anche se firma uno solo: il requisito della residenza deve essere soddisfatto da ciascuno per la propria metà, e parte della giurisprudenza considera sufficiente la residenza della famiglia nel comune; la prepossidenza di una casa in comunione nel comune esclude entrambi. Il minore e l'incapace acquistano con il bonus tramite i genitori o il tutore. Chi eredita o riceve in donazione una casa con le imposte ipocatastali fisse non consuma il beneficio ai fini del requisito c), secondo la prassi dell'Agenzia, perché l'agevolazione riguarda solo le imposte ipotecaria e catastale; la casa ereditata nel comune conta però per il requisito b).
La decadenza e le sue cause
«In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.»
Si decade in quattro casi. La dichiarazione mendace: si è dichiarato di non possedere altre case, o di avere la residenza, e non era vero; l'ufficio recupera la differenza e la sanzione del 30%, entro tre anni dalla registrazione. Il mancato trasferimento della residenza entro i diciotto mesi: la decadenza si verifica alla scadenza, e da lì decorrono i tre anni dell'ufficio (art. 76 c. 2). La mancata vendita della casa agevolata preposseduta entro i due anni dal nuovo acquisto (c. 4-bis): decadenza sul nuovo atto alla scadenza. La vendita o la donazione della casa agevolata prima di cinque anni dall'acquisto (c. 4): la decadenza è evitata se entro un anno dalla vendita si acquista, a qualsiasi titolo (anche in donazione, anche all'estero secondo la giurisprudenza), un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, che non deve avere i requisiti del bonus ma deve essere effettivamente abitato; secondo la Cassazione basta anche la costruzione su terreno proprio, purché completata nell'anno. La vendita della sola quota o della nuda proprietà è comunque trasferimento; l'espropriazione e la divisione tra coniugi in sede di separazione non lo sono; la permuta sì, ma con contestuale riacquisto. Le conseguenze: per gli atti con registro, la differenza tra il 9% (calcolato sul valore dichiarato nell'atto, non sul prezzo-valore con il coefficiente 110 ma con quello 120) e il 2%, più il 30% e gli interessi; per gli acquisti con IVA, la differenza tra il 10% e il 4% con sanzione del 30% e interessi (c. 4, secondo periodo). Sulle pertinenze e sugli atti collegati la decadenza segue l'atto principale.
Forza maggiore, rinuncia, credito d'imposta
La giurisprudenza ammette che la forza maggiore impedisca la decadenza per il mancato trasferimento della residenza o il mancato riacquisto, ma la definisce in modo stretto: un evento imprevedibile, esterno, oggettivo e non imputabile, sopravvenuto all'acquisto, che rende impossibile e non solo difficile l'adempimento. Non lo sono il ritardo dei lavori di ristrutturazione, la scoperta di reperti archeologici che li blocca (Cass. 29069/2025), l'inquilino che non lascia l'immobile comprato locato (Cass. 2487/2026), le lungaggini del comune, la crisi economica; lo sono, nei precedenti favorevoli, l'inagibilità sopravvenuta per terremoto o alluvione, la malattia grave documentata, il sequestro dell'immobile, e lo è stata l'emergenza pandemica per i termini sospesi dalla legge (DL 23/2020). Chi capisce di non farcela ha una via d'uscita: la rinuncia. Con un'istanza all'ufficio dell'Agenzia presso cui è registrato l'atto, prima che scadano i diciotto mesi (o prima dell'accertamento, secondo la prassi più recente estesa anche agli altri casi), il contribuente dichiara di rinunciare, paga la differenza d'imposta e gli interessi e non subisce il 30%; dopo la decadenza, invece, la sovrattassa è dovuta e può solo essere ridotta con il ravvedimento operoso. Il credito d'imposta dell'art. 7 L. 448/1998 chiude il sistema: chi ha venduto la casa agevolata e ne compra un'altra entro un anno con il bonus, o chi compra prima e vende la preposseduta entro due anni, ha un credito pari all'imposta di registro o all'IVA pagata sul primo acquisto (nel limite dell'imposta dovuta sul secondo), da usare in diminuzione del registro sul nuovo atto, o dell'IRPEF in dichiarazione, o in compensazione; il credito non dà rimborsi e spetta una sola volta per catena di acquisti. Dal 2027 la disciplina passa nel testo unico delle imposte di registro (D.Lgs. 123/2025), che abroga anche l'art. 7, riproducendone il contenuto.
Come si evita di sbagliare
- Prima del rogito: verificare con visura nazionale tutte le case possedute, anche per quote e in nuda proprietà, e chiedersi per ciascuna se fu comprata con il bonus; controllare la categoria dell'immobile da comprare.
- Residenza: se non si è già nel comune, chiedere la residenza al comune subito dopo il rogito e conservare la ricevuta; i diciotto mesi decorrono dall'atto e conta la data della richiesta accolta.
- Casa preposseduta: metterla in vendita subito; i due anni passano in fretta e la decadenza colpisce il nuovo atto.
- Prima di rivendere entro i cinque anni: programmare il riacquisto entro un anno (anche con preliminare, ma serve il rogito nell'anno) e calcolare il credito d'imposta; se non si ricomprerà, valutare di attendere i cinque anni o mettere in conto il 30%.
- Se qualcosa va storto: istanza di rinuncia prima della scadenza; raccolta delle prove della forza maggiore; ricorso in 60 giorni contro l'avviso con adesione e rateizzazione.
- Separazione e divorzio: i trasferimenti tra coniugi nell'accordo non fanno decadere e sono esenti (tasse e separazione).
L'agevolazione prima casa è la più usata e la più contestata delle agevolazioni fiscali sugli immobili: ogni anno gli uffici notificano decine di migliaia di avvisi per residenze non trasferite e vendite anticipate. La regola d'oro è dichiarare in atto solo ciò che si può mantenere e documentare tutto. Le altre imposte dell'acquisto sono descritte nella pagina sull'imposta di registro; le tappe dell'acquisto nella pagina su comprare casa.
Domande frequenti
Ho comprato la casa a gennaio e non riesco a trasferire la residenza entro 18 mesi: che cosa succede?
Possiedo già una casa comprata con il bonus: posso usarlo di nuovo?
Vendo la prima casa dopo tre anni: perdo il bonus?
Mia moglie ha già una casa nel comune, in comunione dei beni: posso comprare io con il bonus?
Quanto tempo ha l'Agenzia per contestare la decadenza?
Fonti normative
- Art. 1 Tariffa parte I DPR 131/1986, nota II-bis — Agevolazioni prima casa
- Art. 1, c. 116, L. 207/2024 — Due anni per vendere la casa preposseduta
- Art. 2 DL 69/2023 (conv. L. 103/2023) — Residenti all'estero (procedura di infrazione 2014/4075)
- Art. 7 L. 448/1998 — Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
- Art. 76 DPR 131/1986 — Decadenza dell'azione dell'amministrazione
- Art. 10, c. 3, D.Lgs. 23/2011 — Imposte ipotecaria e catastale fisse
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Imposte e situazioni particolariL'imposta di registro sugli immobili e la rettifica del valoreLe aliquote (art. 1 Tariffa parte I DPR 131/1986: 9% per fabbricati e terreni non agricoli, 2% prima casa, 15% terreni agricoli acquistati da chi non è coltivatore diretto o IAP; minimo 1.000 euro; imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna; per gli acquisti da impresa soggetti a IVA registro fisso di 200 euro), la base imponibile (art. 43: il valore alla data dell'atto; art. 51: il valore dichiarato o, se superiore, il corrispettivo; per gli immobili il valore venale in comune commercio), il prezzo-valore (art. 1 c. 497 L. 266/2005 e art. 43 c. 4-bis: per le cessioni a persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa o professione, di immobili abitativi e pertinenze, su richiesta dell'acquirente al notaio, la base è il valore catastale, rendita rivalutata del 5% per 120, o 110 se prima casa, indipendentemente dal prezzo, che va comunque indicato; onorari notarili ridotti del 30%; esclusione dai controlli di valore, c. 498; se il prezzo è occultato, imposta sull'intero e sanzione dal 50 al 100%), la rettifica (art. 52: avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta con interessi e sanzioni, motivato con gli elementi dell'art. 51 c. 3: trasferimenti e perizie di immobili analoghi nei tre anni, reddito capitalizzato, ogni altro elemento; nullità per motivazione mancante o per relatio ad atti non allegati, c. 2-bis; valutazione automatica per gli immobili dichiarati almeno al valore catastale, c. 4, salvo terreni edificabili; termine di decadenza di due anni dalla registrazione, art. 76 c. 1-bis), la giurisprudenza (le quotazioni OMI da sole non provano il valore venale: Cass. 3202/2024, 22475/2024, 17481/2025, 29335/2025; onere della prova sull'ufficio, art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 546/1992), le sanzioni (art. 71: insufficiente dichiarazione di valore, 70% della maggiore imposta se il valore accertato ridotto di un quarto supera il dichiarato; art. 72: occultamento del corrispettivo, 120% della differenza; ravvedimento e definizione agevolata), la prima casa (nota II-bis: residenza nel comune entro 18 mesi o lavoro nel comune, non possesso di altra abitazione nel comune né di altra casa agevolata in Italia, salvo vendita entro due anni dal nuovo acquisto, c. 4-bis dopo la L. 207/2024; categorie A/1, A/8, A/9 escluse; decadenza per dichiarazione mendace o vendita entro cinque anni senza riacquisto entro un anno: imposte ordinarie, sovrattassa del 30% e interessi; credito d'imposta per il riacquisto), come si difende (ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, perizia di parte, atti comparabili, stato dell'immobile, rateizzazione; contributo unificato), il TU registro (D.Lgs. 123/2025 dal 1° gennaio 2027, che riproduce la disciplina; il prezzo-valore confluisce nel TU adempimenti D.Lgs. 141/2026).
- Casa e proprietàComprare casa: le tappe della compravendita e le trappoleLe tappe (ricerca e agenzia con provvigione dovuta alla conclusione dell'affare, proposta irrevocabile d'acquisto e sua accettazione, contratto preliminare con caparra confirmatoria e trascrizione ex art. 2645-bis, rogito notarile, trascrizione e voltura), le verifiche (visura ipotecaria ventennale: ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali; visura e planimetria catastale con conformità obbligatoria ex art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985; titoli edilizi e stato legittimo, condono, agibilità, nullità ex art. 46 DPR 380/2001; attestato di prestazione energetica; regolamento e spese condominiali con la solidarietà per l'anno in corso e il precedente ex art. 63 disp. att.; provenienza, donazioni e successioni, diritti di prelazione, locazioni in corso, servitù; impianti e certificazioni), gli obblighi del venditore (artt. 1476-1489 c.c.: consegna, trasferimento, garanzia per evizione e vizi, oneri non dichiarati, sospensione del prezzo per pericolo di rivendica), mutuo e clausola condizionale, immobili da costruire (fideiussione e polizza decennale, D.Lgs. 122/2005), il rogito (prezzo e mezzi di pagamento, deposito del prezzo presso il notaio, menzioni urbanistiche e catastali, consegna delle chiavi), imposte e costi (registro 2% prima casa o 9%, imposte fisse, prezzo-valore, IVA 4/10/22% dal costruttore, notaio, agenzia, mutuo), prima casa (requisiti e decadenza), che cosa fare dopo (voltura utenze, comunicazione all'amministratore, garanzie per vizi entro 8 giorni e un anno).
- ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Forma e nullità (art. 1351), che cosa scrivere, caparra confirmatoria e acconti, registrazione entro 30 giorni (200 euro + 0,5%), trascrizione e privilegio, esecuzione in forma specifica (art. 2932), recesso e risoluzione, immobili da costruire (fideiussione), preliminare di preliminare, proposta d'acquisto.
- Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
- Imposte e situazioni particolariAssegni di mantenimento e tasse: deducibilità, tassazione, una tantumL'assegno al coniuge (art. 10 c. 1 lett. c TUIR: deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli per i figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, divorzio o annullamento, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi gli accordi omologati e quelli di negoziazione assistita; per chi riceve è reddito assimilato al lavoro dipendente, art. 50 c. 1 lett. i, con la detrazione dell'art. 13; niente ritenuta, dichiarazione nel 730; deducibile solo se pagato, per cassa, e documentato con bonifici; le somme versate in più o spontaneamente non si deducono), l'assegno per i figli (art. 3 c. 3 lett. b TUIR: escluso dalla base imponibile del genitore che lo riceve e non deducibile per chi lo paga; se il provvedimento non distingue tra coniuge e figli, si considera destinato ai figli per metà, art. 3 DPR 42/1988; le spese straordinarie seguono la stessa regola; il genitore che paga può avere il 50% delle detrazioni per i figli maggiori di 21 anni o l'intera detrazione per accordo, art. 12 TUIR; assegno unico ripartito al 50% salvo accordo), l'una tantum (art. 5 c. 8 L. 898/1970: la corresponsione in unica soluzione, se il tribunale la ritiene equa, chiude ogni pretesa; non è deducibile né tassata, Corte cost. 383/2001; l'una tantum rateizzata resta una tantum), i pagamenti indiretti (rata del mutuo, canone di locazione, utenze pagate per l'ex coniuge: deducibili solo se il provvedimento li qualifica come mantenimento e nei limiti della quota riferibile al coniuge; in comproprietà al 50%), gli atti (art. 19 L. 74/1987: tutti gli atti, documenti e provvedimenti del divorzio e delle cause sugli assegni esenti da bollo, registro e ogni altra tassa; Corte cost. 154/1999: anche la separazione; Cass. 3110/2016: anche i trasferimenti immobiliari e mobiliari tra coniugi previsti negli accordi, come negoziazione globale della crisi; giurisprudenza di merito anche per i trasferimenti ai figli; dal 2027 la norma confluisce nel TU registro D.Lgs. 123/2025; niente plusvalenza per il coniuge che cede, salvo casi di rivendita), la casa (L. 160/2019 c. 741 lett. c n. 4 e c. 743: la casa familiare assegnata al genitore affidatario è abitazione principale ai fini IMU e il soggetto passivo è l'assegnatario, esente salvo A/1, A/8, A/9; il proprietario non assegnatario non paga IMU su quella casa; TARI e utenze a chi la occupa; la vendita della casa assegnata sconta le regole ordinarie), altre voci (spese legali non deducibili; contributo unificato del divorzio; addizionali; ISEE con l'assegno tra i redditi di chi lo riceve; assegno percepito e NASpI o pensione), gli errori (dedurre l'assegno per i figli, pagare in contanti, dedurre l'una tantum, dimenticare di dichiarare l'assegno ricevuto).
- Successioni ed ereditàLa dichiarazione di successione e l'imposta: chi, quando, quantoChi e quando (obbligati: chiamati, legatari, rappresentanti, curatori, esecutori, trustee; esonero per chi rinuncia o chiede il curatore; esonero se eredi sono coniuge e parenti in linea retta con attivo fino a 100.000 euro senza immobili; termine di 12 mesi dall'apertura con decorrenze speciali; dichiarazione presentata da uno vale per tutti; modello telematico dell'Agenzia, invio diretto o tramite intermediario), contenuto e documenti (dati del defunto e degli eredi, albero genealogico, testamento, certificato di morte, atti e visure degli immobili, saldi bancari alla data della morte, quote societarie, polizze, passività deducibili: debiti con data certa, spese mediche degli ultimi sei mesi, spese funebri entro il limite), beni esclusi (art. 12: titoli di Stato italiani e UE, TFR e indennità, polizze vita, veicoli PRA, crediti contestati, beni culturali vincolati), base imponibile (valore catastale rivalutato per gli immobili, valore contabile o di mercato per aziende e quote senza avviamento, conti e titoli al valore alla data), aliquote e franchigie (art. 7: 4% coniuge e linea retta oltre 1.000.000 per beneficiario; 6% fratelli oltre 100.000; 6% altri parenti fino al quarto grado e affini; 8% altri; 1.500.000 per disabili gravi; riduzioni per successioni ravvicinate e beni agricoli o culturali; esenzione per il passaggio di aziende e partecipazioni con prosecuzione quinquennale, art. 3 c. 4-ter), autoliquidazione (art. 33 e 37: pagamento entro 90 giorni dal termine della dichiarazione, controllo dell'ufficio entro 2 anni, rettifica di valore entro 2 anni dal pagamento, accertamento entro 5 anni se omessa; rateizzazione), le altre imposte (ipotecaria 2% e catastale 1% sugli immobili, fisse a 200 euro con la prima casa; bollo e tributi speciali; voltura catastale automatica), banche e sblocco dei conti, sanzioni dopo il D.Lgs. 87/2024 (omessa: 120% dell'imposta; tardiva entro 30 giorni: 45%; infedele: 80% della differenza; fisse da 250 a 1.000 euro senza imposta; ravvedimento operoso), dichiarazione integrativa, il testo unico dal 2027 (D.Lgs. 123/2025), successioni con beni all'estero.