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ProceduraDiritto tributario · Imposte e situazioni particolari

L'imposta di successione: accertamento, liquidazione, rettifica

Dal 2025 l'imposta di successione si calcola e si paga da soli, con la dichiarazione telematica, entro novanta giorni dalla scadenza dei dodici mesi: l'Agenzia delle Entrate non liquida più l'imposta, la controlla. Il controllo ha tre livelli e tre termini: la correzione degli errori dell'autoliquidazione entro due anni dalla dichiarazione, la rettifica per dichiarazione incompleta o infedele entro due anni dal pagamento, l'accertamento d'ufficio entro cinque anni se la dichiarazione manca. Gli immobili dichiarati al valore catastale non si rettificano, le passività senza documenti si perdono, e le sanzioni del 2024 sono più basse ma automatiche.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Dal 2025 (D.Lgs. 139/2024): dichiarazione entro 12 mesi, imposta autoliquidata e pagata entro 90 giorni dalla scadenza; l'ufficio controlla, non liquida.
  • Tre controlli, tre termini: liquidazione per errori e passività non documentate entro 2 anni dalla dichiarazione (art. 33); rettifica per infedeltà entro 2 anni dal pagamento (art. 27 c. 3, 34); accertamento d'ufficio entro 5 anni se la dichiarazione è omessa (art. 35).
  • Immobili al valore catastale: nessuna rettifica (art. 34 c. 5), salvo terreni edificabili.
  • Sanzioni dal 1° settembre 2024: omessa 120% (45% entro 30 giorni), infedele 80%, formali 250-1.000 euro; ravvedimento e adesione.
  • Rate: 20% subito, poi 8 o 12 rate trimestrali (art. 38).

Il sistema dopo la riforma del 2024

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 la riforma (D.Lgs. 139/2024) ha spostato sui contribuenti il calcolo dell'imposta: la dichiarazione, telematica, va presentata entro dodici mesi dall'apertura della successione (art. 31) e «l'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione» (art. 27 c. 2), con versamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione (art. 37 c. 1); le imposte ipotecaria e catastale, il bollo e le tasse ipotecarie erano già autoliquidate. Per le successioni aperte prima resta il vecchio sistema, in cui l'ufficio liquidava l'imposta principale con avviso entro tre anni. La riforma ha anche riscritto i termini e i concetti: è «principale» l'imposta autoliquidata e quella liquidata dall'ufficio nel controllo dell'autoliquidazione, «complementare» quella da rettifica o accertamento (art. 27 c. 7); e ha confermato aliquote e franchigie (4% oltre un milione per coniuge e parenti in linea retta, 6% oltre 100.000 euro per fratelli e sorelle, 6% per gli altri parenti fino al quarto grado e affini, 8% per gli altri, con la franchigia di 1,5 milioni per i disabili gravi), che la pagina sulla dichiarazione di successione descrive. Da quel momento il rapporto con l'Agenzia si articola in tre livelli di controllo, ciascuno con un termine di decadenza.

Primo livello: il controllo dell'autoliquidazione

Art. 33, comma 3, D.Lgs. 346/1990

«Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.»

È un controllo formale, anche automatizzato, sulla dichiarazione così com'è: l'ufficio verifica i versamenti, corregge gli errori materiali e di calcolo nella base imponibile e nell'imposta, ed esclude le passività che non hanno i requisiti di deducibilità (debiti del defunto risultanti da atti scritti di data certa, spese mediche degli ultimi sei mesi, spese funerarie fino al limite) o che non risultano dai documenti allegati, e le riduzioni e detrazioni non previste o non documentate (art. 33 c. 2). Ne esce un avviso di liquidazione con l'imposta principale integrativa, gli interessi dalla scadenza e la sanzione per omesso versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997, 25% dal settembre 2024), ridotta a un terzo se si paga nei sessanta giorni. Il termine è di due anni dalla presentazione della dichiarazione, e vale anche per le dichiarazioni sostitutive e integrative (c. 4). La difesa in questa fase è documentale: produrre ciò che mancava (l'atto di data certa della passività, la fattura delle spese funerarie, il certificato di disabilità) con istanza di autotutela o ricorso.

Secondo livello: la rettifica per dichiarazione infedele

Se l'ufficio ritiene che la dichiarazione sia incompleta o infedele (beni o diritti omessi, valori inferiori al valore venale, passività o oneri inesistenti, donazioni anteriori non dichiarate che incidono sulle franchigie), procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta con lo stesso atto (art. 27 c. 3, 34 c. 1), da notificare «entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale». L'avviso deve contenere la descrizione dei beni non dichiarati con il valore attribuito, il maggior valore dei beni dichiarati con i criteri seguiti (artt. 14-19 per la base imponibile), le passività ritenute inesistenti con gli elementi di prova contraria, le aliquote e il calcolo, e la motivazione con i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, a pena di nullità (art. 34 c. 2 e 2-bis); gli interessi sono del 4,50% per semestre compiuto. Per gli immobili l'ufficio valuta con gli stessi criteri del registro: trasferimenti, divisioni e perizie di immobili analoghi nei tre anni anteriori all'apertura della successione, reddito netto capitalizzato, altri elementi anche dai comuni (c. 3), e vale la giurisprudenza secondo cui le quotazioni OMI da sole non bastano. Ma la difesa più forte è preventiva: «non sono sottoposti a rettifica» gli immobili iscritti in catasto con rendita dichiarati in misura non inferiore al valore catastale (rendita rivalutata del 5% per i moltiplicatori: 110 per la prima casa dell'erede, 120 per gli altri fabbricati abitativi, 140 per i B, 60 per A/10 e D, 40,8 per C/1 ed E; terreni: reddito dominicale rivalutato del 25% per 90), salvo i terreni edificabili (c. 5). Per le aziende, le partecipazioni e i crediti l'ufficio può usare gli accertamenti di altre imposte e fare accessi e ispezioni (c. 4). Le banche e gli intermediari comunicano i rapporti del defunto: i conti, i titoli e le polizze omessi sono la causa più frequente di rettifica.

Terzo livello: l'accertamento d'ufficio

Se la dichiarazione è stata omessa, l'ufficio accerta l'attivo ereditario e liquida l'imposta con i dati raccolti (anagrafe tributaria, catasto, rapporti finanziari, dichiarazioni considerate omesse perché prive di elementi essenziali), con gli interessi dalla scadenza del termine (art. 35), notificando l'avviso entro cinque anni dalla scadenza del termine per la dichiarazione (art. 27 c. 4). La dichiarazione presentata dopo la decadenza non evita l'imposta (c. 6), ma quella presentata prima dell'accertamento consente l'autoliquidazione e il ravvedimento. L'avviso deve indicare i chiamati, i beni con i valori e i criteri, le aliquote e il calcolo, con la stessa motivazione a pena di nullità; le passività e le riduzioni si possono dimostrare anche in questa sede (c. 3). Gli eredi rispondono in solido dell'intera imposta dovuta da loro e dai legatari; chi ha accettato con beneficio di inventario nel limite della propria quota; i chiamati che non hanno ancora accettato nel limite dei beni posseduti (art. 36), e l'ufficio può chiedere al tribunale la fissazione di un termine per accettare o la nomina di un curatore dell'eredità giacente.

Atto dell'ufficioPresuppostoTermine di decadenzaSanzione tipica
Avviso di liquidazione (art. 33 c. 3)Errori di calcolo, passività o riduzioni non documentate nell'autoliquidazione2 anni dalla presentazione della dichiarazioneOmesso versamento ex art. 13 D.Lgs. 471/1997, ridotta a un terzo se si paga in 60 giorni
Avviso di rettifica e liquidazione (artt. 27 c. 3, 34)Dichiarazione incompleta o infedele: beni omessi, valori bassi, passività inesistenti, donazioni anteriori2 anni dal pagamento dell'imposta principale80% della differenza d'imposta (art. 51); niente sanzione se il maggior valore non supera di un quarto il dichiarato
Avviso di accertamento e liquidazione d'ufficio (art. 35)Dichiarazione omessa5 anni dalla scadenza del termine di presentazione120% dell'imposta (art. 50); 45% se presentata entro 30 giorni di ritardo; 250-1.000 euro se non è dovuta imposta
Correzione di errori delle liquidazioni precedenti (art. 27 c. 5)Errori od omissioni dell'ufficioIl termine della liquidazione corretta
Riliquidazione per dichiarazione sostitutiva o integrativa omessa (art. 27 c. 4)Eventi successivi non dichiarati (sopravvenienze, rimborsi)5 anni dalla scadenza del termine per la dichiarazione omessaArt. 50

Sanzioni, pagamento, difesa

Le sanzioni sono state ridotte dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: l'omessa dichiarazione dal 120-240% al 120% dell'imposta, o 45% se il ritardo non supera trenta giorni, e da 250 a 1.000 euro se non è dovuta imposta (art. 50); l'infedeltà dal 100-200% all'80% della differenza, con la franchigia del quarto per i maggiori valori accertati sui beni diversi da quelli a valutazione automatica, e da 250 a 1.000 euro per le omissioni non incidenti sul tributo e per i prospetti mancanti, ridotti alla metà se si regolarizza in sessanta giorni dalla richiesta (art. 51). Il ravvedimento operoso riduce le sanzioni prima della contestazione; l'acquiescenza all'avviso le riduce a un terzo; l'accertamento con adesione consente di discutere i valori e chiude con sanzioni a un terzo del minimo. Il pagamento dell'autoliquidata può essere dilazionato: almeno il 20% entro i novanta giorni e il resto in otto rate trimestrali, dodici sopra i 20.000 euro, con interessi, non per importi sotto i 1.000 euro (art. 38); la decadenza scatta per il mancato pagamento del 20% o di una rata entro la scadenza della successiva, salvo il lieve inadempimento. Contro gli avvisi si ricorre alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro sessanta giorni, chiedendo la sospensione se l'importo è rilevante; i motivi tipici sono la decadenza dei termini, il difetto di motivazione, l'errata valutazione degli immobili (valore catastale, comparabili, perizia), la deducibilità delle passività documentate, l'applicazione delle franchigie e delle riduzioni, la solidarietà oltre la quota per il beneficiato. Il TU registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), in vigore dal 1° gennaio 2027, assorbe anche il testo unico delle successioni con una nuova numerazione, senza cambiare le regole descritte.

Come evitare l'accertamento

  1. Censire tutto con le certificazioni bancarie alla data del decesso (conti, titoli, polizze, cassette), le visure catastali e camerali, le partecipazioni, i crediti; dichiarare anche i beni esenti (titoli di Stato, TFR) dove richiesto.
  2. Immobili al valore catastale: mai sotto, per chiudere la porta alla rettifica; terreni edificabili al valore di mercato con perizia.
  3. Passività con documenti: atti di data certa per i debiti, fatture per le spese funerarie e mediche, estratti dei mutui; allegare tutto alla dichiarazione.
  4. Donazioni anteriori: dichiararle per il calcolo delle franchigie (coacervo), altrimenti la rettifica arriva.
  5. Autoliquidare e pagare nei 90 giorni, o rateizzare con la comunicazione in dichiarazione; conservare le ricevute.
  6. Integrare spontaneamente ciò che emerge dopo, con dichiarazione integrativa e ravvedimento, prima dei controlli.

L'imposta di successione ha aliquote basse e franchigie alte, e i contenziosi nascono quasi sempre da omissioni e da valori: chi dichiara tutto ai valori catastali e con i documenti in mano non riceve avvisi. La procedura generale dei ricorsi è nella pagina sul ricorso tributario; i criteri di valutazione degli immobili sono gli stessi della pagina sull'imposta di registro.

Domande frequenti

Ho presentato la dichiarazione e pagato: l'Agenzia può ancora chiedermi qualcosa?
Sì, entro termini precisi: entro due anni dalla presentazione della dichiarazione un avviso di liquidazione per errori di calcolo, passività non documentate o riduzioni non spettanti (art. 33 c. 3), con sanzione ridotta a un terzo se paghi in 60 giorni; entro due anni dal pagamento dell'imposta principale un avviso di rettifica per beni omessi o valori inferiori al venale (art. 27 c. 3). Dopo, solo per la dichiarazione omessa (cinque anni).
Ho dichiarato la casa al valore catastale: possono rettificarlo?
No. Gli immobili con rendita dichiarati in misura non inferiore al valore catastale (rendita rivalutata del 5% per 110, 120 o 140 secondo la categoria) non sono soggetti a rettifica di valore (art. 34 c. 5), salvo i terreni edificabili, valutati al valore venale. È la regola che conviene sempre seguire per i fabbricati; per le aziende, le quote e i crediti la rettifica è invece possibile.
Ho dimenticato un conto corrente: che cosa rischio?
Se lo dichiari con una dichiarazione integrativa prima che l'ufficio te lo contesti, paghi l'imposta con il ravvedimento. Se lo scopre l'ufficio con la rettifica, oltre all'imposta (4%, 6% o 8% secondo il grado, con le franchigie) devi la sanzione dell'80% della differenza d'imposta (art. 51), che scende a un terzo con l'acquiescenza e si può ridurre con l'adesione. Le banche comunicano all'Agenzia i rapporti del defunto: i conti dimenticati vengono trovati.
Non abbiamo presentato la dichiarazione perché credevamo di non dover pagare nulla: che succede?
La dichiarazione è obbligatoria anche senza imposta, salvo l'esonero per le successioni tra coniuge e linea retta con attivo fino a 100.000 euro senza immobili. Se manca, l'ufficio accerta d'ufficio entro cinque anni dalla scadenza dei dodici mesi (art. 35) e applica la sanzione del 120% dell'imposta, o da 250 a 1.000 euro se non è dovuta; presentandola con non oltre 30 giorni di ritardo la sanzione è del 45%. Il ravvedimento riduce tutto: conviene presentarla subito.
Come si rateizza?
Versando almeno il 20% entro i 90 giorni e il resto in otto rate trimestrali, dodici se l'importo supera 20.000 euro, con gli interessi; non sotto 1.000 euro (art. 38). La comunicazione si fa nella dichiarazione. Il mancato pagamento del 20% o di una rata entro la scadenza della successiva fa decadere, con iscrizione a ruolo, salvo il lieve inadempimento (ritardo fino a 7 giorni o insufficienza fino al 3%).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Successioni ed ereditàLa dichiarazione di successione e l'imposta: chi, quando, quantoChi e quando (obbligati: chiamati, legatari, rappresentanti, curatori, esecutori, trustee; esonero per chi rinuncia o chiede il curatore; esonero se eredi sono coniuge e parenti in linea retta con attivo fino a 100.000 euro senza immobili; termine di 12 mesi dall'apertura con decorrenze speciali; dichiarazione presentata da uno vale per tutti; modello telematico dell'Agenzia, invio diretto o tramite intermediario), contenuto e documenti (dati del defunto e degli eredi, albero genealogico, testamento, certificato di morte, atti e visure degli immobili, saldi bancari alla data della morte, quote societarie, polizze, passività deducibili: debiti con data certa, spese mediche degli ultimi sei mesi, spese funebri entro il limite), beni esclusi (art. 12: titoli di Stato italiani e UE, TFR e indennità, polizze vita, veicoli PRA, crediti contestati, beni culturali vincolati), base imponibile (valore catastale rivalutato per gli immobili, valore contabile o di mercato per aziende e quote senza avviamento, conti e titoli al valore alla data), aliquote e franchigie (art. 7: 4% coniuge e linea retta oltre 1.000.000 per beneficiario; 6% fratelli oltre 100.000; 6% altri parenti fino al quarto grado e affini; 8% altri; 1.500.000 per disabili gravi; riduzioni per successioni ravvicinate e beni agricoli o culturali; esenzione per il passaggio di aziende e partecipazioni con prosecuzione quinquennale, art. 3 c. 4-ter), autoliquidazione (art. 33 e 37: pagamento entro 90 giorni dal termine della dichiarazione, controllo dell'ufficio entro 2 anni, rettifica di valore entro 2 anni dal pagamento, accertamento entro 5 anni se omessa; rateizzazione), le altre imposte (ipotecaria 2% e catastale 1% sugli immobili, fisse a 200 euro con la prima casa; bollo e tributi speciali; voltura catastale automatica), banche e sblocco dei conti, sanzioni dopo il D.Lgs. 87/2024 (omessa: 120% dell'imposta; tardiva entro 30 giorni: 45%; infedele: 80% della differenza; fisse da 250 a 1.000 euro senza imposta; ravvedimento operoso), dichiarazione integrativa, il testo unico dal 2027 (D.Lgs. 123/2025), successioni con beni all'estero.
  • Imposte e situazioni particolariL'imposta di registro sugli immobili e la rettifica del valoreLe aliquote (art. 1 Tariffa parte I DPR 131/1986: 9% per fabbricati e terreni non agricoli, 2% prima casa, 15% terreni agricoli acquistati da chi non è coltivatore diretto o IAP; minimo 1.000 euro; imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna; per gli acquisti da impresa soggetti a IVA registro fisso di 200 euro), la base imponibile (art. 43: il valore alla data dell'atto; art. 51: il valore dichiarato o, se superiore, il corrispettivo; per gli immobili il valore venale in comune commercio), il prezzo-valore (art. 1 c. 497 L. 266/2005 e art. 43 c. 4-bis: per le cessioni a persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa o professione, di immobili abitativi e pertinenze, su richiesta dell'acquirente al notaio, la base è il valore catastale, rendita rivalutata del 5% per 120, o 110 se prima casa, indipendentemente dal prezzo, che va comunque indicato; onorari notarili ridotti del 30%; esclusione dai controlli di valore, c. 498; se il prezzo è occultato, imposta sull'intero e sanzione dal 50 al 100%), la rettifica (art. 52: avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta con interessi e sanzioni, motivato con gli elementi dell'art. 51 c. 3: trasferimenti e perizie di immobili analoghi nei tre anni, reddito capitalizzato, ogni altro elemento; nullità per motivazione mancante o per relatio ad atti non allegati, c. 2-bis; valutazione automatica per gli immobili dichiarati almeno al valore catastale, c. 4, salvo terreni edificabili; termine di decadenza di due anni dalla registrazione, art. 76 c. 1-bis), la giurisprudenza (le quotazioni OMI da sole non provano il valore venale: Cass. 3202/2024, 22475/2024, 17481/2025, 29335/2025; onere della prova sull'ufficio, art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 546/1992), le sanzioni (art. 71: insufficiente dichiarazione di valore, 70% della maggiore imposta se il valore accertato ridotto di un quarto supera il dichiarato; art. 72: occultamento del corrispettivo, 120% della differenza; ravvedimento e definizione agevolata), la prima casa (nota II-bis: residenza nel comune entro 18 mesi o lavoro nel comune, non possesso di altra abitazione nel comune né di altra casa agevolata in Italia, salvo vendita entro due anni dal nuovo acquisto, c. 4-bis dopo la L. 207/2024; categorie A/1, A/8, A/9 escluse; decadenza per dichiarazione mendace o vendita entro cinque anni senza riacquisto entro un anno: imposte ordinarie, sovrattassa del 30% e interessi; credito d'imposta per il riacquisto), come si difende (ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, perizia di parte, atti comparabili, stato dell'immobile, rateizzazione; contributo unificato), il TU registro (D.Lgs. 123/2025 dal 1° gennaio 2027, che riproduce la disciplina; il prezzo-valore confluisce nel TU adempimenti D.Lgs. 141/2026).
  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
  • AccertamentoL'accertamento con adesioneChe cos'è (D.Lgs. 218/1997: definizione concordata degli accertamenti sulle imposte sui redditi, IVA, recupero di crediti indebitamente compensati, imposte di successione e donazione, registro, ipotecaria e catastale, anche da parte di un solo obbligato, art. 1; l'accertamento definito non è impugnabile né integrabile dall'ufficio, salvo l'ulteriore azione accertatrice per nuovi elementi nei limiti dell'art. 2 c. 4; ha effetto anche per l'IVA sulle fattispecie rilevanti e per i contributi previdenziali; sanzioni ridotte a un terzo del minimo edittale, art. 2 c. 5, escluse quelle da liquidazione automatica e da mancata risposta ai questionari), come si avvia (art. 5: invito a comparire dell'ufficio, contestuale all'avviso o su istanza, con periodi d'imposta, giorno e luogo, maggiori imposte, sanzioni e interessi, motivi; art. 6 c. 1: istanza dopo accessi, ispezioni o verifiche; c. 2: istanza del contribuente dopo l'avviso di accertamento o l'atto di recupero non preceduti dal contraddittorio preventivo, entro il termine per il ricorso, con recapito anche telefonico; c. 2-bis: per gli atti preceduti dal contraddittorio ex art. 6-bis Statuto, istanza entro 30 giorni dallo schema di atto o nei 15 giorni dopo la notifica dell'avviso, con sospensione del termine di ricorso di 30 giorni; c. 2-quater: una sola istanza; c. 3: sospensione del termine per il ricorso e per il pagamento dell'IVA per 90 giorni dall'istanza, cumulabile con la sospensione feriale, iscrizione provvisoria a ruolo rinviata; il ricorso comporta rinuncia all'istanza; c. 4: invito entro 15 giorni; art. 1 c. 2-bis: lo schema di atto contiene anche l'invito all'adesione; art. 7 c. 1-quater: dopo il contraddittorio l'ufficio considera solo gli elementi già dedotti nelle osservazioni), il contraddittorio e l'atto (uno o più incontri con verbale; il contribuente può farsi rappresentare con procura speciale; scomputo delle perdite pregresse su istanza; art. 7: atto scritto in duplice esemplare firmato dal contribuente e dal capo dell'ufficio o delegato, con elementi, motivazione e liquidazione di imposte, sanzioni e interessi, anche a rate; nessun obbligo di accordo per l'ufficio; niente adesione parziale su singoli rilievi salvo accordo), il pagamento (art. 8: entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, oppure in massimo 8 rate trimestrali di pari importo, 16 se le somme superano 50.000 euro, con interessi legali dalla prima rata; niente rateazione e compensazione per gli atti di recupero; quietanza all'ufficio entro 10 giorni; art. 9: perfezionamento con il pagamento integrale o della prima rata, prima del quale l'avviso resta efficace; art. 15-ter DPR 602/1973: decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva entro il termine della rata seguente, con iscrizione a ruolo del residuo e sanzione piena aumentata, salvo il lieve inadempimento entro 7 giorni o per importi minimi), le alternative (art. 5-quater: adesione integrale al processo verbale di constatazione entro 30 giorni dalla consegna, anche condizionata alla rimozione di errori manifesti, con sanzioni ridotte alla metà di un terzo, cioè un sesto, atto di definizione entro 60 giorni e rate ex art. 8; art. 15: acquiescenza, rinuncia al ricorso e all'adesione con pagamento entro il termine del ricorso e sanzioni a un terzo; conciliazione giudiziale con sanzioni al 40% in primo grado e al 50% in appello; autotutela; ricorso), gli effetti (definitività, non impugnabilità, effetti sui contributi INPS, esclusione della punibilità per alcuni reati e attenuante ex art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 con il pagamento integrale prima del dibattimento; interruzione della prescrizione), quando conviene (rilievi in parte fondati, valutazioni estimative, presunzioni contestabili, esigenza di rateizzare; non conviene con vizi formali dell'avviso, decadenza dell'ufficio, errori di diritto netti, dove il ricorso o l'autotutela sono la strada), come prepararsi (memoria con documenti, ricalcolo, giurisprudenza, proposta transattiva, verifica dei termini e della sospensione).
  • Successioni ed ereditàLa successione senza testamento: chi eredita e in che quoteOrdine dei successibili, quote di coniuge, figli, genitori e fratelli in tabella, rappresentazione, coniuge separato, convivente, unione civile.