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GuidaDiritto tributario · Accertamento

L'accertamento con adesione

Prima di fare ricorso contro un avviso di accertamento si può provare a trattare: l'istanza di adesione sospende per novanta giorni il termine per il ricorso, apre un contraddittorio con l'ufficio e, se si trova l'accordo, le sanzioni scendono a un terzo del minimo, con la possibilità di pagare in rate trimestrali fino a quattro anni. L'accordo è definitivo e non si impugna; se non si trova, il ricorso resta possibile nei giorni residui. Il vantaggio è certo sulle sanzioni, la trattativa sull'imposta dipende dalla solidità delle contestazioni.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Accordo tra contribuente e ufficio sull'accertamento: sanzioni a un terzo del minimo, imposta trattabile, niente impugnazione dopo (art. 2 D.Lgs. 218/1997).
  • Istanza entro il termine del ricorso: sospende il ricorso per 90 giorni (30 se l'avviso è stato preceduto dal contraddittorio, art. 6); una sola istanza.
  • Invito entro 15 giorni, contraddittorio, atto scritto firmato da entrambi (art. 7).
  • Pagamento entro 20 giorni o in 8 rate trimestrali (16 oltre 50.000 euro); si perfeziona con la prima rata (artt. 8-9).
  • Alternative: adesione al PVC entro 30 giorni con sanzioni a un sesto (art. 5-quater); acquiescenza a un terzo (art. 15); conciliazione; ricorso.

Come funziona e quali termini rispettare

Art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. 218/1997 — Istanza del contribuente

«Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso. […] Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo; […] L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza».

FaseRegolaTermine
Istanza dopo un avviso non preceduto da contraddittorioAl competente ufficio, con recapito; sospende il termine di ricorso e di pagamento IVA per 90 giorni (art. 6 c. 2-3)Entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso
Istanza in caso di contraddittorio preventivo (schema di atto ex art. 6-bis Statuto)Entro 30 giorni dallo schema; oppure nei 15 giorni dopo l'avviso, con sospensione di 30 giorni; l'ufficio valuta solo gli elementi già dedotti nelle osservazioni (art. 6 c. 2-bis; art. 7 c. 1-quater)30 giorni / 15 giorni
Istanza dopo accessi, ispezioni, verificheRichiesta della proposta di accertamento prima dell'avviso (art. 6 c. 1)Prima della notifica dell'avviso
Invito a comparirePeriodi, giorno e luogo, imposte, sanzioni, interessi, motivi (art. 5); anche telefonico o telematicoEntro 15 giorni dall'istanza (art. 6 c. 4)
ContraddittorioUno o più incontri verbalizzati; memorie e documenti; procuratore con procura speciale; scomputo delle perdite (art. 7)Entro i 90 giorni di sospensione
Atto di adesioneScritto, in duplice esemplare, firmato dal contribuente e dal capo dell'ufficio o delegato, con motivazione e liquidazione per tributo (art. 7)
Pagamento e perfezionamentoIntero importo o prima rata; 8 rate trimestrali, 16 sopra 50.000 euro, interessi legali; quietanza all'ufficio entro 10 giorni; perfezionamento con la prima rata (artt. 8-9)20 giorni dalla firma
Decadenza dalle rateMancato pagamento della prima rata o di una rata entro il termine della successiva: ruolo del residuo con sanzione piena (art. 15-ter DPR 602/1973), salvo lieve inadempimento

La sospensione di 90 giorni si somma alla sospensione feriale (1-31 agosto) e rinvia anche l'iscrizione provvisoria a ruolo: è il motivo per cui l'istanza viene presentata quasi sempre, anche solo per guadagnare tempo e conoscere le carte dell'ufficio; la giurisprudenza nega però la sospensione quando l'istanza è meramente dilatoria e il contribuente non si presenta. Dopo la riforma del 2024 il contraddittorio preventivo è generalizzato: lo schema di atto contiene anche l'invito all'adesione (art. 1, c. 2-bis), e chi ha già dedotto le sue osservazioni ottiene un'adesione «vincolata» a quegli elementi, con la sospensione ridotta. L'accertamento definito produce effetti anche per l'IVA e per i contributi previdenziali calcolati sul maggior reddito, ma non per gli altri fini extratributari; l'ufficio può ancora accertare per nuovi elementi entro i termini di decadenza nei limiti dell'art. 2, c. 4 (per esempio maggior reddito superiore al 50% e ad almeno 77.468,53 euro).

Sanzioni, alternative e strategia

  1. Sanzioni a un terzo (art. 2 c. 5): del minimo edittale, per le violazioni sui tributi definiti e sul contenuto delle dichiarazioni dello stesso periodo; escluse le sanzioni da liquidazione automatica e quelle per la mancata risposta ai questionari. Con le misure della riforma 2024 (infedele 70%, omessa 120%) l'adesione porta rispettivamente al 23,33% e al 40%.
  2. Adesione al PVC (art. 5-quater): entro 30 giorni dalla consegna del verbale, sull'intero contenuto, anche condizionata alla correzione di errori manifesti; sanzioni ridotte alla metà di quelle dell'adesione (un sesto); atto di definizione dell'ufficio entro 60 giorni; termini di accertamento sospesi.
  3. Acquiescenza (art. 15): pagamento entro il termine del ricorso, rinunciando al ricorso e all'adesione: sanzioni a un terzo senza trattativa sull'imposta; conviene quando l'imposta è corretta e si vuole solo lo sconto.
  4. Conciliazione in giudizio: sanzioni al 40% del minimo in primo grado e al 50% in appello, dopo aver proposto il ricorso (dal 2024 anche su proposta della corte); l'autotutela resta per gli errori evidenti.
  5. Effetti penali: il pagamento integrale a seguito di adesione estingue i reati di omesso versamento e indebita compensazione se avviene prima dell'apertura del dibattimento e, se avviene prima della chiusura del dibattimento di primo grado, riduce fino alla metà la pena per gli altri reati tributari (artt. 13 e 13-bis D.Lgs. 74/2000); il doppio binario resta.

L'adesione conviene quando i rilievi sono in parte fondati o si reggono su presunzioni e stime discutibili (redditometro, studi di settore e ISA, antieconomicità, indagini finanziarie con movimenti da giustificare, valori immobiliari), dove l'ufficio ha margini per ridurre; non conviene quando l'avviso ha vizi che lo fanno annullare (decadenza, motivazione mancante, notifica nulla, omesso contraddittorio) o quando la questione è di puro diritto e la giurisprudenza è favorevole, perché la trattativa non tocca queste ragioni e il tempo speso riduce il margine per preparare il ricorso. Alla trattativa si va con una memoria che ricalcola l'imposta rilievo per rilievo, i documenti che l'ufficio non aveva, i precedenti e una proposta chiara; la firma va data solo con il conteggio delle rate sostenibili, perché la decadenza dalla rateazione restituisce la sanzione piena.

Domande frequenti

Ho ricevuto un avviso di accertamento: entro quando devo chiedere l'adesione e che cosa succede ai termini del ricorso?

Dipende da come è nato l'avviso. Se non è stato preceduto dal contraddittorio preventivo (schema di atto con 60 giorni per le osservazioni, art. 6-bis Statuto), l'istanza si presenta entro il termine per il ricorso, cioè 60 giorni dalla notifica, e sospende quel termine per 90 giorni (art. 6, c. 2 e 3): il ricorso potrà essere depositato nei giorni residui dopo la sospensione, alla quale si somma quella feriale di agosto. Se invece l'avviso è stato preceduto dallo schema di atto, l'istanza andava fatta entro 30 giorni dallo schema, oppure può essere fatta nei 15 giorni dopo la notifica dell'avviso, con una sospensione di soli 30 giorni (c. 2-bis); e in questo caso l'ufficio valuta solo gli elementi già dedotti nelle osservazioni. L'istanza si presenta una sola volta; presentare il ricorso equivale a rinunciarvi.

Quanto si risparmia con l'adesione?

Sulle sanzioni il risparmio è fisso: si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (art. 2, c. 5); per un'infedele dichiarazione, sanzionata dopo la riforma del 2024 con il 70% dell'imposta, la sanzione in adesione scende a circa il 23%. Sull'imposta il risultato dipende dalla trattativa: l'ufficio può ridurre l'imponibile dove i rilievi si fondano su presunzioni, stime o ricostruzioni contestabili, non dove l'imposta deriva da un errore di diritto netto o da un'omissione documentata. Si aggiungono gli interessi e la possibilità di pagare in 8 rate trimestrali (16 sopra 50.000 euro). L'adesione al PVC entro 30 giorni dalla consegna, accettando tutto il verbale, porta le sanzioni a un sesto (art. 5-quater); l'acquiescenza, cioè pagare l'avviso senza ricorso né adesione, dà un terzo come l'adesione ma senza trattativa sull'imposta (art. 15).

Ho firmato l'atto di adesione ma ho cambiato idea: posso ancora fare ricorso?

Finché non paga, sì. La definizione si perfeziona solo con il versamento dell'intero importo o della prima rata entro 20 giorni dalla firma (art. 9): senza pagamento l'atto di adesione non produce effetti, l'avviso di accertamento resta efficace e il ricorso è ancora possibile se il termine, sospeso di 90 giorni, non è scaduto. Dopo il pagamento, invece, l'accertamento definito «non è soggetto ad impugnazione» e non è modificabile dall'ufficio (art. 2, c. 3), salvo nuovi elementi che consentono un ulteriore accertamento nei limiti dell'art. 2, c. 4. Attenzione alle rate: il mancato pagamento di una rata entro il termine della successiva fa decadere dalla rateazione, con l'iscrizione a ruolo del residuo e la sanzione piena (art. 15-ter DPR 602/1973), salvo il lieve inadempimento.

L'adesione chiude anche il procedimento penale per dichiarazione infedele?

Non da sola. Il pagamento integrale del debito tributario, comprese sanzioni e interessi, a seguito di adesione (o di conciliazione, acquiescenza, ravvedimento) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento estingue i reati di omesso versamento e di indebita compensazione non fraudolenta (art. 13, c. 1, D.Lgs. 74/2000) e, per le dichiarazioni fraudolente, infedele e omessa, opera solo se il ravvedimento o la presentazione avvengono prima di conoscere accessi, ispezioni o l'avvio del procedimento (c. 2); negli altri casi il pagamento integrale prima della chiusura del dibattimento di primo grado è circostanza attenuante fino alla metà, con esclusione delle pene accessorie, e la rateazione in corso sospende il processo (art. 13-bis). L'adesione non vincola il giudice penale sull'accertamento del fatto, ma la definizione e il pagamento pesano molto nella valutazione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
  • AccertamentoIl ravvedimento operoso: sanzioni ridotte per chi si correggeLa norma (art. 13 D.Lgs. 472/1997: la sanzione è ridotta se la violazione non è stata constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza; per i tributi dell'Agenzia delle entrate la preclusione non opera, salva la notifica di atti di liquidazione e accertamento e delle comunicazioni ex artt. 36-bis, 36-ter e 54-bis, c. 1-ter; il ravvedimento non impedisce controlli successivi, c. 1-quater; pagamento contestuale di tributo, interessi legali giorno per giorno e sanzione ridotta, c. 2), le riduzioni (lett. a: 1/10 del minimo per il mancato pagamento del tributo o dell'acconto entro 30 giorni; lett. a-bis: 1/9 entro 90 giorni dall'omissione o dal termine della dichiarazione; lett. b: 1/8 entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione, o entro un anno; lett. b-bis: 1/7 oltre tale termine, senza limite fino all'accertamento; lett. b-ter: 1/6 dopo lo schema di atto del contraddittorio non preceduto da PVC, senza istanza di adesione; lett. b-quater: 1/5 dopo la constatazione con PVC, senza adesione al verbale e prima dello schema di atto, escluse le violazioni su scontrini e memorizzazione; lett. b-quinquies: 1/4 dopo lo schema di atto che segue un PVC, senza istanza di adesione; lett. c: 1/10 della sanzione per omessa dichiarazione se presentata entro 90 giorni, cioè 25 euro; c. 2-ter: niente riduzione per la dichiarazione presentata oltre 90 giorni; c. 2-bis: cumulo giuridico ex art. 12 con percentuale della prima violazione, calcolabile con le procedure dell'Agenzia; violazioni dal 1° settembre 2024 per le nuove misure), le sanzioni base (art. 13 D.Lgs. 471/1997: omesso o tardivo versamento 25%, ridotta alla metà entro 90 giorni, e nei primi 15 giorni 1/15 per ogni giorno di ritardo, cosiddetto ravvedimento sprint; art. 1: omessa dichiarazione 120% con minimo 250 euro, infedele 70% con minimo 150; c. 2-bis: dichiarazione integrativa entro i termini di accertamento e prima dei controlli, sanzione del 25% raddoppiata cioè 50%; c. 1-bis: dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro i termini e prima dei controlli, 25% triplicata cioè 75%; IVA art. 5 e 6 con misure analoghe; tributi locali IMU e TARI con regole proprie ma stesso art. 13), il calcolo (esempio: IVA di 10.000 euro pagata con 60 giorni di ritardo: sanzione base 25% ridotta alla metà = 12,5%, ridotta a 1/9 = 1,39%, cioè 139 euro, più interessi all'1,60% annuo per 60 giorni, circa 26 euro; pagata con 10 giorni di ritardo: 12,5% × 10/15 = 8,33%, ridotto a 1/10 = 0,83%, cioè 83 euro; F24 con codici tributo distinti per imposta, sanzione e interessi, anno di riferimento, ravvedimento parziale ammesso; dichiarazione integrativa da presentare oltre ai versamenti; software dell'Agenzia e ravvedimento con cumulo giuridico), le esclusioni (dopo la notifica dell'avviso bonario o dell'avviso di accertamento, della cartella; violazioni formali secondo le regole proprie; dichiarazione oltre 90 giorni; ravvedimento con compensazione ammesso salvo divieti; tributi doganali con regole diverse), gli effetti penali (art. 13 D.Lgs. 74/2000: il ravvedimento con pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento estingue omesso versamento IVA e ritenute e indebita compensazione; per dichiarazione infedele, omessa e fraudolenta solo se prima della formale conoscenza di controlli; attenuante ex art. 13-bis), esempi frequenti (acconto dimenticato, IVA trimestrale, IMU del 16 giugno, ritenute, cedolare secca, dichiarazione dei redditi non presentata scoperta a settembre, reddito estero non dichiarato con quadro RW e sanzioni sul monitoraggio).
  • Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
  • Reati tributariI reati tributari (D.Lgs. 74/2000): mappa, soglie, peneLe definizioni (art. 1: imposta evasa al netto di acconti e ritenute; fatture per operazioni inesistenti oggettive, soggettive, sovrafatturate; dichiarazioni rilevanti), i reati dichiarativi (art. 2: dichiarazione fraudolenta con fatture o documenti falsi, 4-8 anni, 1 anno e 6 mesi-6 anni sotto 100.000 euro di elementi passivi fittizi, senza soglia; art. 3: altri artifici, operazioni simulate, documenti falsi, 3-8 anni, con imposta evasa oltre 30.000 e attivi sottratti oltre il 5% o 1,5 milioni; art. 4: dichiarazione infedele, 2 anni-4 anni e 6 mesi, imposta evasa oltre 100.000 e attivi sottratti oltre il 10% o 2 milioni, escluse valutazioni e questioni di competenza e inerenza; art. 5: omessa dichiarazione, 2-5 anni, imposta evasa oltre 50.000, anche del sostituto, salva la presentazione entro 90 giorni), i reati documentali (art. 8: emissione di fatture false, 4-8 anni, ridotta sotto 100.000 per periodo; art. 10: occultamento o distruzione delle scritture, 3-7 anni), gli omessi versamenti (art. 10-bis: ritenute certificate oltre 150.000 euro non versate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione, 6 mesi-2 anni, salvo rateazione in corso e con soglia di 50.000 sul residuo in caso di decadenza; art. 10-ter: IVA oltre 250.000 con le stesse regole e soglia di 75.000 sul residuo; art. 10-quater: indebita compensazione oltre 50.000 con crediti non spettanti, 6 mesi-2 anni, o inesistenti, 1 anno e 6 mesi-6 anni, non punibile in caso di obiettiva incertezza; crisi di liquidità non imputabile, art. 13 c. 3-bis), la sottrazione fraudolenta (art. 11: alienazioni simulate e atti fraudolenti per sottrarsi alla riscossione oltre 50.000 euro, 6 mesi-4 anni, 1-6 anni oltre 200.000; falsità nella transazione fiscale), le vie d'uscita (art. 13: non punibilità per pagamento integrale prima del dibattimento per 10-bis, 10-ter e 10-quater c. 1, e per gli artt. 2-5 con ravvedimento o dichiarazione tardiva prima dei controlli; termine di 3 mesi prorogabile per chi è in rateazione; tenuità del fatto con indici propri; art. 13-bis: pena ridotta fino alla metà e niente pene accessorie con pagamento prima della chiusura del dibattimento, sospensione del processo fino a un anno per chi paga a rate, patteggiamento solo con debito estinto; aggravante della metà per i professionisti che vendono modelli di evasione), sequestro e confisca (art. 12-bis: confisca obbligatoria del profitto anche per equivalente, sequestro escluso se la rateazione è regolare; art. 12-ter: confisca allargata dell'art. 240-bis c.p. sopra 100.000 o 200.000 euro per gli artt. 2, 3, 8, 11), pene accessorie (art. 12: interdizione dagli uffici direttivi, incapacità di contrattare con la PA, interdizione dai pubblici uffici per frodi ed emissione), prescrizione (art. 17: interrotta anche dal verbale di constatazione; termini elevati di un terzo per gli artt. 2-10), il rapporto con il tributo (doppio binario, sospensione del processo, ne bis in idem attenuato, giudicato tributario) e con la responsabilità della società (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001), dal 2027 il testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).