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GuidaDiritto tributario · Imposte e situazioni particolari

Società di comodo ed esterovestizione

Due presunzioni del fisco colpiscono le società che sembrano esistere solo sulla carta: quella di non operatività, per le società i cui ricavi sono inferiori a una percentuale minima del valore dei beni posseduti, che paga le imposte su un reddito minimo presunto e perde i crediti IVA, e quella di esterovestizione, per le società formalmente estere ma dirette dall'Italia, che l'Agenzia tratta come residenti con tutte le conseguenze, comprese quelle penali. Entrambe ammettono la prova contraria, e la prima ha un catalogo di cause di esclusione e disapplicazione. Questa pagina spiega il test di operatività con i coefficienti dimezzati dal 2024, il calcolo del reddito minimo, l'interpello, i criteri di residenza delle società dopo la riforma del 2024 e come ci si difende da un accertamento per esterovestizione.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Test (art. 30 c. 1 L. 724/1994): ricavi medi del triennio inferiori a 1% delle partecipazioni + 3% degli immobili + 15% delle altre immobilizzazioni → società non operativa.
  • Effetti: reddito minimo (0,75%, 2,38%, 12%), IRAP minima, IRES maggiorata del 10,5%, credito IVA bloccato.
  • Uscite: cause di esclusione (c. 1), situazioni oggettive del provvedimento (c. 4-ter), interpello (c. 4-bis), segnalazione in dichiarazione (c. 4-quater).
  • Esterovestizione (art. 73 c. 3 TUIR): residente chi ha in Italia sede legale, direzione effettiva o gestione ordinaria principale; presunzione per le holding estere controllate da residenti (c. 5-bis).
  • Rischi: IRES e IRAP su tutto, sanzioni, reato di omessa dichiarazione sopra 50.000 euro.

Il test di operatività e il reddito minimo

Art. 30, comma 1, L. 724/1994 (primo periodo)

«Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali [...].»

La disciplina delle società di comodo, o non operative, colpisce le società usate come contenitori di beni, tipicamente immobili, barche o partecipazioni, che non producono ricavi proporzionati: il fisco presume che dietro ci sia un patrimonio personale e tassa un reddito minimo. Il test confronta i ricavi effettivi, media del triennio, con quelli presunti dall'applicazione di coefficienti al valore dei beni, anch'esso medio: dal periodo d'imposta 2024, dopo il dimezzamento operato dal D.Lgs. 192/2024, l'1 per cento del valore di partecipazioni, titoli e crediti, il 3 per cento degli immobili, ridotto al 2,5 per gli uffici A/10, al 2 per gli abitativi acquisiti o rivalutati nel triennio e allo 0,5 per gli immobili nei comuni sotto i mille abitanti, il 6 per cento delle navi, il 15 per cento delle altre immobilizzazioni, compresi i beni in leasing. Se i ricavi sono inferiori, la società è non operativa e il suo reddito imponibile non può essere inferiore alla somma dello 0,75 per cento delle partecipazioni, del 2,38 per cento degli immobili (2 per gli A/10, 1,5 per gli abitativi recenti, 0,45 nei piccoli comuni), del 4,75 per cento delle navi e del 12 per cento delle altre immobilizzazioni (c. 3); le perdite pregresse si usano solo sulla parte di reddito che eccede il minimo. L'IRAP si calcola su un valore della produzione non inferiore al reddito minimo aumentato di retribuzioni, compensi e interessi passivi (c. 3-bis), e le società di capitali non operative pagano l'IRES maggiorata di 10,5 punti (art. 2 c. 36-quinquies DL 138/2011). Il credito IVA della società non operativa non può essere chiesto a rimborso, compensato né ceduto, e se per tre periodi d'imposta consecutivi le operazioni IVA restano sotto i ricavi minimi il credito è perso definitivamente (c. 4). La disciplina parallela delle società in perdita sistematica, che presumeva la non operatività dopo cinque anni di perdite, è stata abrogata dal periodo d'imposta 2022 (art. 9 DL 73/2022). Dal 1° gennaio 2027 tutto passa negli artt. 301-302 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi.

Come si esce dalla presunzione

Via d'uscitaContenutoNorma
Cause di esclusioneObbligo di forma di società di capitali; primo periodo d'imposta; amministrazione straordinaria; società quotate, loro controllanti e controllate; trasporti pubblici; almeno 50 soci; almeno 10 dipendenti nei due esercizi precedenti; procedure concorsuali; valore della produzione superiore al totale attivo; partecipazione pubblica almeno del 20%; congruità e coerenza agli indici di affidabilitàArt. 30 c. 1, nn. 1-6-sexies
Situazioni oggettive individuate dall'AgenziaProvvedimenti del direttore: immobilizzazioni in corso, immobili locati a canoni vincolati o a enti pubblici, partecipazioni in società operative o non di comodo, beni sequestrati, società in liquidazione con impegno alla cancellazione, holding di società operativeArt. 30 c. 4-ter
Interpello probatorioIstanza all'Agenzia che dimostri le situazioni oggettive che hanno reso impossibile conseguire i ricavi o il reddito minimi o effettuare le operazioni IVA; risposta in 90 giorni, sospesi in agostoArt. 30 c. 4-bis; art. 11 c. 1 lett. e L. 212/2000
Segnalazione in dichiarazioneChi non presenta interpello o riceve risposta negativa e ritiene di avere i requisiti lo indica nel modello Redditi e si difende in sede di accertamentoArt. 30 c. 4-quater
Scioglimento o trasformazioneUscita dal regime con la liquidazione o la trasformazione in società semplice, nelle finestre agevolate quando previsteLeggi di bilancio

Le situazioni oggettive sono la chiave: la giurisprudenza le riconosce quando la mancanza di ricavi dipende da eventi esterni e non da una scelta, per esempio l'immobile inagibile o in ristrutturazione, la crisi del settore documentata, il contratto a canone bloccato, l'attesa di autorizzazioni, la partecipazione in una società che non distribuisce utili per ragioni proprie. Non lo sono il canone basso praticato a un socio o a un familiare e l'inerzia del titolare. L'interpello non è più obbligatorio, ma presentarlo prima della dichiarazione evita la sanzione per la mancata segnalazione e fissa la posizione dell'Agenzia; la risposta negativa non è impugnabile e la questione si riapre con l'accertamento, davanti alla Corte di giustizia tributaria.

L'esterovestizione: quando la società estera è italiana

Art. 73, comma 3, TUIR (primo periodo)

«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.»

L'esterovestizione è la localizzazione fittizia all'estero di una società che in realtà è diretta dall'Italia, per sfruttare un'aliquota più bassa o un regime di favore. Dal 2024 il D.Lgs. 209/2023 ha riscritto i criteri di residenza: al posto dell'oggetto principale, che generava contenzioso, contano la sede legale, la sede di direzione effettiva, definita come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche sull'ente nel suo complesso, e la gestione ordinaria in via principale, cioè il compimento continuo degli atti di gestione corrente. Basta uno dei tre criteri per la maggior parte del periodo d'imposta. La società con sede legale a Sofia, Malta o Dubai, un amministratore locale di comodo e le decisioni prese dal socio in Italia ha la direzione effettiva in Italia; quella con un ufficio, dipendenti, un consiglio che si riunisce davvero all'estero e autonomia rispetto al socio non è esterovestita anche se il socio è italiano. Per le holding la legge aggiunge una presunzione (c. 5-bis): si considerano residenti, salvo prova contraria, le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società italiane se sono controllate da residenti o amministrate da un consiglio composto in prevalenza da residenti, con la situazione valutata alla chiusura dell'esercizio e i voti dei familiari sommati (c. 5-ter). La prova contraria è la dimostrazione, con verbali, contratti, conti correnti, corrispondenza e presenze, che le decisioni strategiche e la gestione si svolgono all'estero. Quando due Stati rivendicano la residenza, le convenzioni la assegnano di regola al luogo della direzione effettiva o affidano la soluzione alla procedura amichevole tra le amministrazioni. Le conseguenze dell'accertamento sono la tassazione in Italia di tutti i redditi con IRES e IRAP per gli anni aperti, gli obblighi IVA e da sostituto, le sanzioni per omessa dichiarazione, che dal 2024 sono del 120 per cento dell'imposta con un minimo, e il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) quando l'imposta evasa supera 50.000 euro per anno, con la confisca; la denuncia raddoppia i termini di accertamento. L'esterovestizione è cosa diversa dalle controllate estere che restano estere ma i cui redditi sono imputati per trasparenza al socio italiano (CFC, art. 167 TUIR) e dalla stabile organizzazione occulta, che tassa in Italia solo la parte di reddito prodotta qui.

Che cosa fare

  1. Ogni anno: fare il test di operatività con i valori medi del triennio e i coefficienti in vigore; verificare le cause di esclusione.
  2. Se il test fallisce: cercare le situazioni oggettive, presentare l'interpello prima della dichiarazione o segnalare la disapplicazione nel modello; valutare la trasformazione o lo scioglimento.
  3. Se la società è di comodo: calcolare reddito minimo, IRAP e maggiorazione; non usare il credito IVA in compensazione.
  4. Per la società estera: dotarla di sostanza, consiglio che si riunisce all'estero con delibere reali, personale, conti locali, contratti firmati sul posto; tenere in Italia solo la partecipazione; conservare le prove della direzione all'estero.
  5. In caso di accertamento: contraddittorio preventivo con la documentazione della sostanza estera, verifica dei termini, procedura amichevole convenzionale, ricorso alla Corte di giustizia tributaria e difesa penale coordinata.

Il fisco non tassa le società per quello che sembrano ma per quello che fanno: senza ricavi la società è un patrimonio, senza decisioni all'estero è italiana. Il criterio corrispondente per le persone fisiche è nella pagina sulla residenza fiscale; il trattamento dei redditi esteri nella pagina su redditi prodotti all'estero e credito d'imposta; l'atto con cui l'Agenzia contesta nella pagina sull'avviso di accertamento e il confronto che deve precederlo nella pagina sul contraddittorio preventivo; il risvolto penale nella pagina sui reati tributari.

Domande frequenti

La mia srl possiede solo un capannone affittato a 20.000 euro l'anno, del valore di 1 milione: è di comodo?
Il ricavo minimo presunto è il 3% del valore degli immobili, 30.000 euro, quindi con 20.000 euro di canoni la società non supera il test ed è considerata non operativa: paga le imposte su un reddito minimo del 2,38% (23.800 euro) e non può usare il credito IVA. Se il canone è basso per ragioni oggettive, per esempio vincoli o un contratto anteriore, può chiedere la disapplicazione con interpello o segnalarlo in dichiarazione; se i canoni sono di mercato ma insufficienti, la presunzione resta.
Che cosa è cambiato dal 2024?
Il D.Lgs. 192/2024 ha dimezzato i coefficienti del test e del reddito minimo: le partecipazioni contano l'1% invece del 2, gli immobili il 3% invece del 6, gli abitativi il 2% invece del 4; il reddito minimo scende allo 0,75% e al 2,38%. Restano il 15% per le altre immobilizzazioni e la maggiorazione IRES del 10,5%. La disciplina delle società in perdita sistematica è stata abrogata dal 2022.
Ho una società in Bulgaria con il commercialista bulgaro come amministratore ma decido tutto io dall'Italia: rischio?
Sì: dal 2024 la società è residente in Italia se ha qui la sede di direzione effettiva, cioè dove si prendono continuativamente le decisioni strategiche, o la gestione ordinaria in via principale (art. 73 c. 3). L'amministratore di comodo e la sede presa in affitto non bastano; l'Agenzia ricostruisce da email, contratti, conti e presenze dove si decide. Le conseguenze sono IRES e IRAP su tutti i redditi, sanzioni per omessa dichiarazione e, sopra 50.000 euro di imposta, il reato dell'art. 5 D.Lgs. 74/2000.
La presunzione dell'art. 73 c. 5-bis vale per qualsiasi società estera?
No, solo per le società estere che controllano società italiane e sono a loro volta controllate da residenti o amministrate in prevalenza da residenti: la holding lussemburghese di una famiglia italiana che possiede la srl operativa è il caso tipico. La prova contraria è la dimostrazione che le decisioni si prendono davvero all'estero, con struttura, riunioni e autonomia.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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