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GuidaDiritto tributario · Imposte e situazioni particolari

Regimi agevolati per chi si trasferisce in Italia: impatriati e flat tax

Chi sposta la residenza fiscale in Italia, italiano di ritorno o straniero, può accedere a tre regimi di favore molto diversi tra loro. Il regime degli impatriati riduce della metà la tassazione dei redditi di lavoro prodotti in Italia da persone altamente qualificate, per cinque anni. La flat tax dei «neo-residenti» sostituisce l'IRPEF sui redditi prodotti all'estero con un'imposta fissa, salita a 300.000 euro l'anno per chi si trasferisce dal 2026. I pensionati con pensione estera che si stabiliscono in un piccolo comune del Mezzogiorno o delle aree terremotate pagano il 7% su tutti i redditi esteri. Dal 2027 le tre discipline passano nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi. Questa pagina spiega requisiti, vantaggi, decadenze e scelte da fare prima di trasferirsi.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Impatriati: reddito di lavoro prodotto in Italia tassato al 50% (40% con figli minori), fino a 600.000 euro, per cinque anni.
  • Flat tax: 300.000 euro l'anno sui redditi esteri per chi si trasferisce dal 2026 (più 50.000 per familiare), fino a 15 anni.
  • Pensionati: 7% su tutti i redditi esteri per chi si stabilisce in un piccolo comune del Sud o delle aree terremotate.
  • Condizioni: residenza estera negli anni precedenti (3, 9 su 10, 5 secondo il regime) e trasferimento effettivo.
  • Dal 2027: artt. 225, 246 e 247 del nuovo TUIR.

Il regime degli impatriati

Art. 5, comma 1, D.Lgs. 209/2023

«I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato [...] entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare [...].»

Il regime vale per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024 e riguarda solo i redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo professionale prodotti in Italia. Le condizioni sono quattro: non essere stati residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti, che diventano sei se si lavora in Italia per lo stesso datore o gruppo per cui si lavorava all'estero, o sette se prima del trasferimento all'estero si era già lavorato in Italia per quel datore o gruppo; impegnarsi a risiedere in Italia; lavorare in Italia per la maggior parte dell'anno; avere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dalla normativa europea, o aver svolto attività di ricerca nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Il beneficio dura per l'anno del trasferimento e i quattro successivi, con un'esenzione del 60% anziché del 50% per chi si trasferisce con un figlio minore o ha o adotta un figlio durante il regime, purché il figlio risieda in Italia. Se la residenza non è mantenuta per almeno quattro anni, il beneficio decade e va restituito con gli interessi. Chi si è trasferito entro il 2023 resta nel vecchio regime dell'art. 16 D.Lgs. 147/2015, con le sue percentuali. Per docenti e ricercatori esiste un regime distinto, non cumulabile.

La flat tax sui redditi esteri e il 7% per i pensionati

Flat tax dei neo-residenti (art. 24-bis TUIR)Pensionati nel Mezzogiorno (art. 24-ter TUIR)
ChiChi non è stato residente in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedentiTitolari di pensione estera non residenti in Italia nei cinque periodi precedenti, provenienti da Paesi con accordi di cooperazione amministrativa
DoveOvunque in ItaliaComuni fino a 30.000 abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia o delle aree dei terremoti 2009 e 2016
Quanto300.000 euro l'anno per chi si trasferisce dal 2026 (200.000 dal 10 agosto 2024, 100.000 prima), più 50.000 per familiare7% su tutti i redditi prodotti all'estero
DurataFino a 15 anni, revocabileAnno del trasferimento e nove anni successivi, revocabile
ComeInterpello preventivo all'Agenzia delle entrate, poi opzione in dichiarazioneOpzione nella dichiarazione dell'anno del trasferimento
Vantaggi ulterioriNiente quadro RW, IVIE e IVAFE (L. 232/2016, art. 1 c. 153)Tassazione piatta di pensioni e altri redditi esteri
PerditaOmesso o parziale versamento; la revoca preclude una nuova opzioneVenir meno dei requisiti; omesso versamento non sanato entro l'anno successivo

La flat tax copre solo i redditi prodotti all'estero: quelli prodotti in Italia sono tassati normalmente, e le plusvalenze estere su partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque anni restano nel regime ordinario. L'opzione può escludere singoli Stati, per i quali si torna al regime ordinario con il credito d'imposta, ed estendersi ai familiari. L'aumento dell'imposta a 300.000 euro vale per chi trasferisce la residenza dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025), senza toccare chi aveva già optato. La flat tax non è cumulabile con il regime di docenti e ricercatori e con il vecchio regime degli impatriati (L. 232/2016, art. 1 c. 154); dal 2027 il nuovo TUIR esclude espressamente il cumulo anche con il regime degli impatriati attuale (art. 246).

Residenza vera e passaggio al nuovo TUIR

Tutti i regimi presuppongono un trasferimento effettivo della residenza fiscale secondo l'art. 2 del TUIR, riformato dal 2024, che guarda alla presenza fisica, al domicilio inteso come luogo delle relazioni personali e familiari e alla residenza anagrafica, come spiegato nella pagina sulla residenza fiscale: un trasferimento solo formale espone alla decadenza e al recupero delle imposte. Dal 1° gennaio 2027 le tre discipline sono raccolte nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): gli impatriati all'art. 225, i docenti e ricercatori all'art. 226, la flat tax all'art. 246, il regime dei pensionati all'art. 247.

  1. Ricostruire gli anni di residenza estera, con iscrizione AIRE, certificati di residenza fiscale esteri e dichiarazioni.
  2. Classificare i redditi: lavoro in Italia, redditi esteri, pensioni, plusvalenze, e simulare i regimi alternativi.
  3. Per la flat tax, presentare l'interpello prima di optare, entro il termine della dichiarazione dell'anno del trasferimento.
  4. Documentare il trasferimento: casa, famiglia, contratti, conti, centro degli interessi.
  5. Rispettare le durate minime e i versamenti, per non perdere i benefici.

Il credito d'imposta sui redditi esteri e le convenzioni sono spiegati nella pagina sui redditi esteri; gli obblighi di monitoraggio nella pagina sul quadro RW.

Domande frequenti

Sono italiano, lavoro da quattro anni all'estero e torno per un nuovo lavoro: ho diritto al regime impatriati?
Se non è stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il rientro, se svolge in Italia un'attività per la maggior parte dell'anno e se ha i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, sì: per cinque anni il 50% del reddito di lavoro prodotto in Italia, fino a 600.000 euro, non è tassato, e la quota esente sale al 60% se rientra con un figlio minore (art. 5 D.Lgs. 209/2023). Se torna a lavorare per lo stesso datore o gruppo per cui lavorava all'estero, servono sei o sette anni di residenza estera. Deve mantenere la residenza in Italia per almeno quattro anni, altrimenti perde il beneficio.
Quanto costa la flat tax per i nuovi residenti?
Per chi trasferisce la residenza in Italia dal 1° gennaio 2026 l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero è di 300.000 euro l'anno, più 50.000 euro per ciascun familiare a cui la si estende; per chi si è trasferito tra il 10 agosto 2024 e il 2025 è di 200.000 euro, e prima di 100.000 (art. 24-bis TUIR). Si paga indipendentemente dall'ammontare dei redditi esteri, per un massimo di quindici anni, e consente anche di non compilare il quadro RW e di non pagare IVIE e IVAFE. I redditi prodotti in Italia restano tassati normalmente.
Sono un pensionato straniero: dove devo trasferirmi per pagare il 7%?
In un comune con non più di 30.000 abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia, oppure delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 indicate dalla legge (art. 24-ter TUIR). Occorre essere titolari di una pensione estera, non essere stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti e provenire da un Paese con cui l'Italia ha accordi di cooperazione amministrativa. L'imposta del 7% si applica a tutti i redditi esteri e l'opzione, esercitata nella dichiarazione, vale anche per i nove anni successivi a quello del trasferimento.
Posso cumulare i regimi?
In linea di principio no. La legge del 2016 esclude il cumulo della flat tax con il regime per il rientro di docenti e ricercatori e con il vecchio regime degli impatriati (L. 232/2016, art. 1 c. 154), e dal 2027 il nuovo TUIR lo esclude espressamente anche con il regime degli impatriati oggi in vigore (art. 246). Occorre scegliere il regime più conveniente in base alla composizione dei redditi: lavoro in Italia, redditi esteri, pensione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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