In breve
- Impatriati: reddito di lavoro prodotto in Italia tassato al 50% (40% con figli minori), fino a 600.000 euro, per cinque anni.
- Flat tax: 300.000 euro l'anno sui redditi esteri per chi si trasferisce dal 2026 (più 50.000 per familiare), fino a 15 anni.
- Pensionati: 7% su tutti i redditi esteri per chi si stabilisce in un piccolo comune del Sud o delle aree terremotate.
- Condizioni: residenza estera negli anni precedenti (3, 9 su 10, 5 secondo il regime) e trasferimento effettivo.
- Dal 2027: artt. 225, 246 e 247 del nuovo TUIR.
Il regime degli impatriati
«I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato [...] entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare [...].»
Il regime vale per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024 e riguarda solo i redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo professionale prodotti in Italia. Le condizioni sono quattro: non essere stati residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti, che diventano sei se si lavora in Italia per lo stesso datore o gruppo per cui si lavorava all'estero, o sette se prima del trasferimento all'estero si era già lavorato in Italia per quel datore o gruppo; impegnarsi a risiedere in Italia; lavorare in Italia per la maggior parte dell'anno; avere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dalla normativa europea, o aver svolto attività di ricerca nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Il beneficio dura per l'anno del trasferimento e i quattro successivi, con un'esenzione del 60% anziché del 50% per chi si trasferisce con un figlio minore o ha o adotta un figlio durante il regime, purché il figlio risieda in Italia. Se la residenza non è mantenuta per almeno quattro anni, il beneficio decade e va restituito con gli interessi. Chi si è trasferito entro il 2023 resta nel vecchio regime dell'art. 16 D.Lgs. 147/2015, con le sue percentuali. Per docenti e ricercatori esiste un regime distinto, non cumulabile.
La flat tax sui redditi esteri e il 7% per i pensionati
| Flat tax dei neo-residenti (art. 24-bis TUIR) | Pensionati nel Mezzogiorno (art. 24-ter TUIR) | |
|---|---|---|
| Chi | Chi non è stato residente in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti | Titolari di pensione estera non residenti in Italia nei cinque periodi precedenti, provenienti da Paesi con accordi di cooperazione amministrativa |
| Dove | Ovunque in Italia | Comuni fino a 30.000 abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia o delle aree dei terremoti 2009 e 2016 |
| Quanto | 300.000 euro l'anno per chi si trasferisce dal 2026 (200.000 dal 10 agosto 2024, 100.000 prima), più 50.000 per familiare | 7% su tutti i redditi prodotti all'estero |
| Durata | Fino a 15 anni, revocabile | Anno del trasferimento e nove anni successivi, revocabile |
| Come | Interpello preventivo all'Agenzia delle entrate, poi opzione in dichiarazione | Opzione nella dichiarazione dell'anno del trasferimento |
| Vantaggi ulteriori | Niente quadro RW, IVIE e IVAFE (L. 232/2016, art. 1 c. 153) | Tassazione piatta di pensioni e altri redditi esteri |
| Perdita | Omesso o parziale versamento; la revoca preclude una nuova opzione | Venir meno dei requisiti; omesso versamento non sanato entro l'anno successivo |
La flat tax copre solo i redditi prodotti all'estero: quelli prodotti in Italia sono tassati normalmente, e le plusvalenze estere su partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque anni restano nel regime ordinario. L'opzione può escludere singoli Stati, per i quali si torna al regime ordinario con il credito d'imposta, ed estendersi ai familiari. L'aumento dell'imposta a 300.000 euro vale per chi trasferisce la residenza dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025), senza toccare chi aveva già optato. La flat tax non è cumulabile con il regime di docenti e ricercatori e con il vecchio regime degli impatriati (L. 232/2016, art. 1 c. 154); dal 2027 il nuovo TUIR esclude espressamente il cumulo anche con il regime degli impatriati attuale (art. 246).
Residenza vera e passaggio al nuovo TUIR
Tutti i regimi presuppongono un trasferimento effettivo della residenza fiscale secondo l'art. 2 del TUIR, riformato dal 2024, che guarda alla presenza fisica, al domicilio inteso come luogo delle relazioni personali e familiari e alla residenza anagrafica, come spiegato nella pagina sulla residenza fiscale: un trasferimento solo formale espone alla decadenza e al recupero delle imposte. Dal 1° gennaio 2027 le tre discipline sono raccolte nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): gli impatriati all'art. 225, i docenti e ricercatori all'art. 226, la flat tax all'art. 246, il regime dei pensionati all'art. 247.
- Ricostruire gli anni di residenza estera, con iscrizione AIRE, certificati di residenza fiscale esteri e dichiarazioni.
- Classificare i redditi: lavoro in Italia, redditi esteri, pensioni, plusvalenze, e simulare i regimi alternativi.
- Per la flat tax, presentare l'interpello prima di optare, entro il termine della dichiarazione dell'anno del trasferimento.
- Documentare il trasferimento: casa, famiglia, contratti, conti, centro degli interessi.
- Rispettare le durate minime e i versamenti, per non perdere i benefici.
Il credito d'imposta sui redditi esteri e le convenzioni sono spiegati nella pagina sui redditi esteri; gli obblighi di monitoraggio nella pagina sul quadro RW.
Domande frequenti
Sono italiano, lavoro da quattro anni all'estero e torno per un nuovo lavoro: ho diritto al regime impatriati?
Quanto costa la flat tax per i nuovi residenti?
Sono un pensionato straniero: dove devo trasferirmi per pagare il 7%?
Posso cumulare i regimi?
Fonti normative
- Art. 5 D.Lgs. 209/2023 — Regime dei lavoratori impatriati (testo vigente nel 2026)
- Art. 24-bis TUIR — Flat tax sui redditi esteri (testo vigente nel 2026)
- Art. 24-ter TUIR — Pensionati esteri nel Mezzogiorno (testo vigente nel 2026)
- Artt. 225, 246 e 247 D.Lgs. 117/2026 — Nuovo TUIR (dal 2027)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Imposte e situazioni particolariLa residenza fiscale delle persone fisiche: i criteri dal 2024Quando si è residenti in Italia: residenza, domicilio come relazioni familiari, presenza per 183 giorni, anagrafe come presunzione, paradisi fiscali, AIRE, prove.
- Imposte e situazioni particolariRedditi prodotti all'estero: credito d'imposta e convenzioniArt. 165 TUIR: calcolo del credito, limite, riporto, perdita se non si dichiara; convenzioni su lavoro (183 giorni), pensioni, dividendi; Svizzera dal 2024.
- Imposte e situazioni particolariIl quadro RW: conti e beni all'estero non dichiaratiArt. 4 DL 167/1990: chi compila RW o W, soglia 15.000 euro, IVIE 1,06% e IVAFE 2‰, sanzioni 3-15% (6-30% paradisi), termini raddoppiati, ravvedimento.
- AccertamentoL'interpello: chiedere prima all'Agenzia delle entrateI sei tipi di interpello, quando è inammissibile, i 90 giorni e il silenzio-assenso, il contributo per i casi complessi (regolamento non ancora adottato), la banca dati.
- Imposte e situazioni particolariSocietà di comodo ed esterovestizioneArt. 30 L. 724/1994: coefficienti dimezzati dal 2024, reddito minimo, IVA bloccata, esclusioni, interpello; art. 73 TUIR: direzione effettiva, presunzione per le holding.