In breve
- Sei tipi: ordinario, qualificatorio, antiabuso, disapplicativo, probatorio, neo-residenti.
- Prima della scadenza dell'adempimento, su un caso concreto e personale, con una soluzione proposta.
- 90 giorni per rispondere; se l'Agenzia tace, vale la soluzione del contribuente.
- La risposta vincola l'Agenzia per quel contribuente e quella questione; non è impugnabile.
- Contributo previsto solo per i casi complessi, ma non si paga finché manca il regolamento.
I tipi di interpello
«Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla: a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione; b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili; c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie; d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta [...]; e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali [...]; f) sussistenza delle condizioni [...] ai fini dell'articolo 24-bis del [TUIR].»
| Interpello | A che cosa serve | Contributo previsto |
|---|---|---|
| Ordinario | Norma di interpretazione obiettivamente incerta | No |
| Qualificatorio | Come si qualifica fiscalmente un'operazione | No |
| Antiabuso | Se un'operazione costituisce abuso del diritto | Sì, quando il regolamento sarà adottato |
| Disapplicativo | Disapplicare una norma antielusiva dimostrando che l'effetto elusivo non c'è | Sì |
| Probatorio | Requisiti e prove per regimi speciali; riservato a chi aderisce all'adempimento collaborativo e ai grandi investimenti, salvo quello per il gruppo IVA (art. 70-ter DPR 633) | Sì |
| Neo-residenti | Requisiti della flat tax per chi trasferisce la residenza in Italia (art. 24-bis TUIR) | Sì |
Il contributo, introdotto dalla riforma del 2023 per finanziare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, è stato limitato dal D.Lgs. 192/2025 alle fattispecie particolarmente complesse. La sua misura, graduata per tipo di contribuente, volume d'affari e tipo di istanza, deve essere fissata da un regolamento del Ministro dell'economia (art. 11, c. 3), il cui schema ha avuto il parere del Consiglio di Stato n. 1204/2026 con richieste di modifica: finché il regolamento non è adottato, gli interpelli restano gratuiti.
Quando l'istanza è inammissibile
L'interpello deve riguardare un caso concreto e personale e va presentato prima della scadenza del termine per la dichiarazione o per l'adempimento a cui la questione si riferisce (art. 2 D.Lgs. 156/2015). È inammissibile se manca l'obiettiva incertezza, per esempio perché una circolare o una risoluzione hanno già risolto casi uguali (art. 11, c. 4), se ripropone una questione già decisa senza fatti nuovi, se riguarda materie di altre procedure come gli accordi preventivi, se su quella questione sono già iniziati controlli di cui il contribuente è formalmente a conoscenza, o se il contribuente non completa i dati mancanti quando gli viene chiesto (art. 5 D.Lgs. 156/2015). Per le persone fisiche e i contribuenti in contabilità semplificata la legge prevede inoltre che l'interpello sia ammissibile solo dopo aver consultato il servizio di consultazione semplificata, una banca dati della prassi le cui regole di funzionamento sono affidate a un decreto ministeriale (art. 10-novies): prima di presentare l'istanza conviene verificare se il servizio è attivo e documentarne l'uso.
La risposta: tempi ed effetti
L'Agenzia risponde per iscritto, con motivazione, entro novanta giorni, sospesi dal 1° al 31 agosto e mentre si attende il parere obbligatorio di un'altra amministrazione; può chiedere documentazione integrativa (art. 11, c. 5). La risposta vincola ogni ufficio, ma solo per la questione posta e per chi l'ha chiesta, e i suoi effetti si estendono ai comportamenti successivi dello stesso tipo, salvo che l'Agenzia rettifichi la soluzione per il futuro. Se l'Agenzia non risponde in tempo, il silenzio vale come condivisione della soluzione proposta dal contribuente; gli atti impositivi o sanzionatori difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. L'istanza non sposta scadenze, decadenze e prescrizione (c. 6), e la risposta non è impugnabile (c. 7): chi non la condivide può comportarsi diversamente e difendersi contro l'eventuale atto impositivo, anche con il contraddittorio preventivo.
Accanto all'interpello, lo Statuto prevede le circolari, la consultazione semplificata e la consulenza giuridica, che però è riservata ad associazioni di categoria, ordini professionali, enti pubblici e amministrazioni, su questioni di rilevanza generale e non su casi di singoli contribuenti (artt. 10-sexies e 10-octies).
- Verificare la prassi: circolari, risoluzioni e risposte già pubblicate sul caso.
- Scegliere il tipo di interpello e controllare di essere nei termini.
- Descrivere il caso in modo completo, con i documenti, e proporre una soluzione motivata.
- Presentare l'istanza con i canali telematici e tenere traccia della data.
- Allo scadere dei 90 giorni, se non c'è risposta, conservare la prova del silenzio-assenso.
Per chi si trasferisce in Italia, l'interpello sui requisiti della flat tax è spiegato nella pagina sui regimi per impatriati e neo-residenti; per correggere un errore già commesso servono il ravvedimento operoso o l'autotutela.
Domande frequenti
Quanto costa presentare un interpello?
L'Agenzia non mi ha risposto entro 90 giorni: che cosa succede?
Posso presentare l'interpello dopo aver già fatto l'operazione?
Se la risposta è negativa posso impugnarla?
Fonti normative
- Art. 11 L. 212/2000 — Interpello
- Artt. 10-sexies-10-novies L. 212/2000 — Prassi, consulenza giuridica, consultazione semplificata
- D.Lgs. 156/2015 — Procedura dell'interpello (artt. 1-5)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- AccertamentoIl contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6-bis Statuto)Dal 30 aprile 2024 schema di atto e almeno 60 giorni per le osservazioni prima di ogni atto impugnabile, a pena di annullabilità; atti esclusi, adesione allo schema.
- AccertamentoL'autotutela tributaria obbligatoria e facoltativaL'autotutela tributaria (artt. 10-quater e 10-quinquies Statuto): annullamento obbligatorio per errori manifesti anche su atti definitivi, facoltativa, istanza, silenzio.
- Imposte e situazioni particolariRegimi agevolati per chi si trasferisce in Italia: impatriati e flat taxRegimi per chi si trasferisce in Italia: impatriati al 50% (40% con figli) fino a 600.000 euro, flat tax sui redditi esteri (300.000 dal 2026), pensionati al Sud al 7%.
- AccertamentoIl ravvedimento operoso: sanzioni ridotte per chi si correggeIl ravvedimento operoso dopo la riforma 2024: sanzioni da 1/10 a 1/4 secondo i tempi, sanzione base 25% (12,5% entro 90 giorni), interessi legali 1,60% nel 2026.
- AccertamentoIl concordato preventivo biennaleD.Lgs. 13/2024: chi può aderire, la proposta dell'Agenzia, adesione entro il 31 ottobre 2026, imposta sostitutiva, niente accertamenti, cessazione e decadenza.