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GuidaDiritto tributario · Accertamento

L'interpello: chiedere prima all'Agenzia delle entrate

Quando una norma fiscale è davvero incerta, o un'operazione può essere letta come elusiva, il contribuente può chiedere all'amministrazione finanziaria come si comporterà, prima di agire o di presentare la dichiarazione. È l'interpello: l'Agenzia deve rispondere entro novanta giorni, la risposta la vincola nei confronti di chi l'ha chiesta, e se non risponde in tempo vale la soluzione proposta dal contribuente. Non tutte le domande sono ammesse, e il legislatore ha previsto un contributo per le istanze più complesse, che però non si paga finché il regolamento con gli importi non sarà adottato. Questa pagina spiega i tipi di interpello, come si presenta e che valore ha la risposta.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Sei tipi: ordinario, qualificatorio, antiabuso, disapplicativo, probatorio, neo-residenti.
  • Prima della scadenza dell'adempimento, su un caso concreto e personale, con una soluzione proposta.
  • 90 giorni per rispondere; se l'Agenzia tace, vale la soluzione del contribuente.
  • La risposta vincola l'Agenzia per quel contribuente e quella questione; non è impugnabile.
  • Contributo previsto solo per i casi complessi, ma non si paga finché manca il regolamento.

I tipi di interpello

Art. 11, c. 1, L. 212/2000

«Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla: a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione; b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili; c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie; d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta [...]; e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali [...]; f) sussistenza delle condizioni [...] ai fini dell'articolo 24-bis del [TUIR].»

InterpelloA che cosa serveContributo previsto
OrdinarioNorma di interpretazione obiettivamente incertaNo
QualificatorioCome si qualifica fiscalmente un'operazioneNo
AntiabusoSe un'operazione costituisce abuso del dirittoSì, quando il regolamento sarà adottato
DisapplicativoDisapplicare una norma antielusiva dimostrando che l'effetto elusivo non c'è
ProbatorioRequisiti e prove per regimi speciali; riservato a chi aderisce all'adempimento collaborativo e ai grandi investimenti, salvo quello per il gruppo IVA (art. 70-ter DPR 633)
Neo-residentiRequisiti della flat tax per chi trasferisce la residenza in Italia (art. 24-bis TUIR)

Il contributo, introdotto dalla riforma del 2023 per finanziare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, è stato limitato dal D.Lgs. 192/2025 alle fattispecie particolarmente complesse. La sua misura, graduata per tipo di contribuente, volume d'affari e tipo di istanza, deve essere fissata da un regolamento del Ministro dell'economia (art. 11, c. 3), il cui schema ha avuto il parere del Consiglio di Stato n. 1204/2026 con richieste di modifica: finché il regolamento non è adottato, gli interpelli restano gratuiti.

Quando l'istanza è inammissibile

L'interpello deve riguardare un caso concreto e personale e va presentato prima della scadenza del termine per la dichiarazione o per l'adempimento a cui la questione si riferisce (art. 2 D.Lgs. 156/2015). È inammissibile se manca l'obiettiva incertezza, per esempio perché una circolare o una risoluzione hanno già risolto casi uguali (art. 11, c. 4), se ripropone una questione già decisa senza fatti nuovi, se riguarda materie di altre procedure come gli accordi preventivi, se su quella questione sono già iniziati controlli di cui il contribuente è formalmente a conoscenza, o se il contribuente non completa i dati mancanti quando gli viene chiesto (art. 5 D.Lgs. 156/2015). Per le persone fisiche e i contribuenti in contabilità semplificata la legge prevede inoltre che l'interpello sia ammissibile solo dopo aver consultato il servizio di consultazione semplificata, una banca dati della prassi le cui regole di funzionamento sono affidate a un decreto ministeriale (art. 10-novies): prima di presentare l'istanza conviene verificare se il servizio è attivo e documentarne l'uso.

La risposta: tempi ed effetti

L'Agenzia risponde per iscritto, con motivazione, entro novanta giorni, sospesi dal 1° al 31 agosto e mentre si attende il parere obbligatorio di un'altra amministrazione; può chiedere documentazione integrativa (art. 11, c. 5). La risposta vincola ogni ufficio, ma solo per la questione posta e per chi l'ha chiesta, e i suoi effetti si estendono ai comportamenti successivi dello stesso tipo, salvo che l'Agenzia rettifichi la soluzione per il futuro. Se l'Agenzia non risponde in tempo, il silenzio vale come condivisione della soluzione proposta dal contribuente; gli atti impositivi o sanzionatori difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. L'istanza non sposta scadenze, decadenze e prescrizione (c. 6), e la risposta non è impugnabile (c. 7): chi non la condivide può comportarsi diversamente e difendersi contro l'eventuale atto impositivo, anche con il contraddittorio preventivo.

Accanto all'interpello, lo Statuto prevede le circolari, la consultazione semplificata e la consulenza giuridica, che però è riservata ad associazioni di categoria, ordini professionali, enti pubblici e amministrazioni, su questioni di rilevanza generale e non su casi di singoli contribuenti (artt. 10-sexies e 10-octies).

  1. Verificare la prassi: circolari, risoluzioni e risposte già pubblicate sul caso.
  2. Scegliere il tipo di interpello e controllare di essere nei termini.
  3. Descrivere il caso in modo completo, con i documenti, e proporre una soluzione motivata.
  4. Presentare l'istanza con i canali telematici e tenere traccia della data.
  5. Allo scadere dei 90 giorni, se non c'è risposta, conservare la prova del silenzio-assenso.

Per chi si trasferisce in Italia, l'interpello sui requisiti della flat tax è spiegato nella pagina sui regimi per impatriati e neo-residenti; per correggere un errore già commesso servono il ravvedimento operoso o l'autotutela.

Domande frequenti

Quanto costa presentare un interpello?
Oggi nulla. La legge prevede un contributo solo per le istanze su fattispecie particolarmente complesse, cioè, dopo il correttivo del D.Lgs. 192/2025, gli interpelli antiabuso, disapplicativi, probatori e per i neo-residenti, con importi graduati per tipo di contribuente, dimensione e tipo di istanza. La misura deve però essere fissata da un regolamento del Ministero dell'economia che, a settembre 2026, non è ancora stato adottato: lo schema ha ricevuto il parere del Consiglio di Stato n. 1204/2026 con richieste di modifica. Gli interpelli ordinari e qualificatori restano gratuiti.
L'Agenzia non mi ha risposto entro 90 giorni: che cosa succede?
Il silenzio equivale ad assenso sulla soluzione proposta dal contribuente nell'istanza, e gli atti impositivi o sanzionatori difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili (art. 11, c. 5). Per questo l'istanza deve contenere una soluzione interpretativa chiara e completa. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto e mentre si attende un parere obbligatorio di un'altra amministrazione, e se l'Agenzia chiede, una sola volta, documentazione integrativa, risponde entro sessanta giorni dalla sua ricezione (art. 4 D.Lgs. 156/2015).
Posso presentare l'interpello dopo aver già fatto l'operazione?
Solo se non è ancora scaduto il termine per la dichiarazione o per l'adempimento collegato alla questione: l'istanza deve essere preventiva, e non conta il tempo che l'Agenzia ha per rispondere (art. 2 D.Lgs. 156/2015). È inammissibile anche se su quella questione sono già iniziati controlli di cui il contribuente è formalmente a conoscenza (art. 5).
Se la risposta è negativa posso impugnarla?
No, la risposta non è impugnabile (art. 11, c. 7). Il contribuente può comportarsi diversamente e difendersi impugnando l'eventuale atto impositivo che l'Agenzia emetterà, facendo valere le proprie ragioni davanti al giudice tributario; la risposta vincola l'amministrazione, non il contribuente.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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