In breve
- Per chi: imprese e professionisti soggetti agli ISA, senza debiti fiscali o contributivi definitivi da 5.000 euro in su.
- Scadenza 2026-2027: 31 ottobre 2026, di sabato, quindi in pratica lunedì 2 novembre.
- Si paga sul reddito concordato per due anni, anche se quello effettivo è più basso.
- Vantaggi: imposta sostitutiva del 10-15% sul maggior reddito, niente accertamenti presuntivi, premi ISA.
- Rischi: decadenza per entrambi gli anni se emergono ricavi non dichiarati oltre il 30% o violazioni gravi.
Chi può aderire e chi è escluso
Il concordato è riservato ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Per accedere non si devono avere, con riferimento all'anno precedente, debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o contributivi definitivamente accertati, a meno che entro il termine di adesione non siano stati estinti fino a lasciare un residuo inferiore a 5.000 euro; non contano i debiti sospesi o rateizzati regolarmente (art. 10). Dal biennio 2026-2027, dopo il correttivo del D.Lgs. 148/2026, l'adesione in mancanza dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti.
| Causa di esclusione (art. 11) | In pratica |
|---|---|
| Dichiarazione non presentata | In almeno uno dei tre anni precedenti, se era obbligatoria |
| Condanne | Reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio e autoriciclaggio commessi negli ultimi tre periodi d'imposta, anche con patteggiamento |
| Redditi esenti o esclusi | Oltre il 40% del reddito d'impresa o professionale dell'anno precedente |
| Regime forfetario | Adesione al forfetario nel primo anno del concordato |
| Operazioni straordinarie | Fusioni, scissioni, conferimenti o aumento dei soci nel primo anno, con alcune eccezioni per il rinnovo |
| Professionisti associati | Chi lavora anche individualmente nello stesso ambito ISA dello studio associato o della società tra professionisti, se lo studio non aderisce |
La proposta e l'adesione
«Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.»
La proposta è calcolata dal software dell'Agenzia sulla base dei dati dichiarati, dei dati ISA e delle banche dati pubbliche (art. 9). Il reddito proposto non può superare quello dichiarato nell'anno precedente, rettificato, di oltre il 10% per chi ha voto ISA 10, il 15% tra 9 e 10, il 25% tra 8 e 9, il 30% tra 6 e 8 e il 35% sotto 6; il limite non si applica se la proposta resta sotto i valori di riferimento del settore (c. 3-bis e 3-ter). La legge non prevede una trattativa: la proposta si accetta o si rifiuta. L'adesione impegna a dichiarare i redditi concordati per entrambi gli anni e, per società di persone e società trasparenti, vincola anche i soci (art. 12).
Che cosa si guadagna
Per i due anni i redditi effettivi, maggiori o minori, non contano per le imposte sui redditi, per l'IRAP e per i contributi, che restano dovuti sul reddito concordato; si può però scegliere di pagare i contributi sul reddito effettivo, se più alto (art. 19). La parte di reddito concordato che supera quello dell'anno precedente può essere tassata con un'imposta sostitutiva del 10% per chi ha voto ISA pari o superiore a 8, del 12% tra 6 e 8 e del 15% sotto 6, nei limiti di un'eccedenza di 85.000 euro; oltre quella soglia si applica l'aliquota massima dell'IRPEF o quella dell'IRES (art. 20-bis). Per gli anni del concordato l'Agenzia non può effettuare gli accertamenti dell'art. 39 DPR 600/1973, salvo che emergano cause di decadenza (art. 34), e spettano i benefici premiali degli ISA, anche ai fini IVA (art. 19, c. 3). L'IVA, invece, continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie (art. 18).
Quando il concordato finisce o decade
| Evento | Effetto | Norma |
|---|---|---|
| Cambio di attività con ISA diverso, cessazione, passaggio al forfetario, fusioni o scissioni, ingresso di soci, ricavi oltre il limite ISA aumentato del 50% | Cessazione dall'anno in cui si verifica | Art. 21 |
| Accertamento che trova attività non dichiarate o passività inesistenti oltre il 30% dei ricavi o compensi | Decadenza per entrambi gli anni | Art. 22, lett. a |
| Errori o omissioni nei dati che hanno ridotto la proposta di almeno il 30% | Decadenza per entrambi gli anni | Art. 22, lett. b |
| Violazioni di non lieve entità, come reati tributari o infedeltà dei dati ISA oltre il 30% | Decadenza per entrambi gli anni | Art. 22, lett. c e c. 2 |
| Mancato pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione del controllo automatizzato | Decadenza per entrambi gli anni | Art. 22, lett. e |
Con la decadenza l'Agenzia torna a tassare i redditi effettivi e riacquista i propri poteri di accertamento. Dal biennio 2026-2027 gli errori nei dati usati per la proposta possono essere corretti con una dichiarazione integrativa: il reddito concordato viene ricalcolato e le sanzioni si possono regolarizzare con il ravvedimento operoso (art. 19, c. 3-bis). Dal 1° gennaio 2027 la disciplina passa nel testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (D.Lgs. 141/2026).
- Verificare i requisiti: ISA applicabile, niente debiti definitivi da 5.000 euro, nessuna causa di esclusione.
- Controllare i dati trasmessi con il modello ISA, perché un errore superiore al 30% fa decadere il concordato.
- Stimare il reddito dei due anni e confrontarlo con la proposta, tenendo conto dell'imposta sostitutiva.
- Valutare il rischio di un calo di fatturato: il concordato si paga anche negli anni peggiori.
- Trasmettere l'adesione entro il 2 novembre 2026 e pagare regolarmente le imposte concordate.
Gli indici e i benefici per i contribuenti affidabili sono spiegati nella pagina sugli ISA; le regole del regime forfetario in quella sulla partita IVA forfetaria; la difesa da un accertamento in quella sull'avviso di accertamento.
Domande frequenti
Qual è la scadenza per aderire al concordato 2026-2027?
Se aderisco e poi guadagno meno, pago comunque sul reddito concordato?
Il forfetario può aderire?
Con il concordato sono al riparo da ogni controllo?
Fonti normative
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 6-39 — Concordato preventivo biennale (testo vigente fino al 31/12/2026)
- Art. 7-bis DL 27 marzo 2026, n. 38 — Termine di adesione per il biennio 2026-2027
- Art. 9-bis DL 50/2017 — Indici sintetici di affidabilità fiscale
- D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 — Testo unico adempimenti e accertamento, dal 2027
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- AccertamentoGli ISA (ex studi di settore) e gli accertamenti presuntiviArt. 9-bis DL 50/2017: chi applica gli ISA, voto da 1 a 10, ulteriori componenti positivi, benefici premiali, controlli sui voti bassi, contraddittorio, difesa.
- Imposte e situazioni particolariLa partita IVA forfettaria: requisiti, decadenza, controlli85.000 euro di ricavi, cause ostative (partecipazioni, ex datore, redditi da dipendente oltre 30.000-35.000), uscita immediata sopra 100.000, 15% e 5%, controlli.
- AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
- Cartelle e riscossioneL'avviso bonario (36-bis e 36-ter): pagare con sanzioni ridotteControllo automatizzato e formale: 60 giorni per pagare con sanzione a un terzo (8,33%) o due terzi, fino a 20 rate, decadenza e lieve inadempimento, chiarimenti.
- AccertamentoIl ravvedimento operoso: sanzioni ridotte per chi si correggeIl ravvedimento operoso dopo la riforma 2024: sanzioni da 1/10 a 1/4 secondo i tempi, sanzione base 25% (12,5% entro 90 giorni), interessi legali 1,60% nel 2026.
- AccertamentoVerifiche fiscali, accessi, ispezioni: i diritti del contribuenteArt. 12 Statuto: ragioni e oggetto, professionista, 30 giorni di permanenza (15 per i piccoli), osservazioni a verbale; art. 52 DPR 633: casa e studi; PVC e adesione.
- AccertamentoL'accertamento con adesioneL'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): istanza entro il termine del ricorso con sospensione di 90 giorni, contraddittorio, sanzioni a un terzo.