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GuidaDiritto tributario · Accertamento

Il concordato preventivo biennale

Con il concordato preventivo biennale l'imprenditore o il professionista soggetto agli ISA accetta in anticipo il reddito proposto dall'Agenzia delle entrate per due anni: paga le imposte su quel reddito anche se guadagna di più, e in cambio evita gli accertamenti presuntivi e ottiene i benefici previsti per i contribuenti affidabili. Se guadagna di meno, però, paga comunque sul reddito concordato. Per il biennio 2026-2027 l'adesione va trasmessa entro il 31 ottobre 2026, che cade di sabato, quindi entro lunedì 2 novembre. Questa pagina spiega requisiti, esclusioni, effetti e casi in cui il concordato salta.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Per chi: imprese e professionisti soggetti agli ISA, senza debiti fiscali o contributivi definitivi da 5.000 euro in su.
  • Scadenza 2026-2027: 31 ottobre 2026, di sabato, quindi in pratica lunedì 2 novembre.
  • Si paga sul reddito concordato per due anni, anche se quello effettivo è più basso.
  • Vantaggi: imposta sostitutiva del 10-15% sul maggior reddito, niente accertamenti presuntivi, premi ISA.
  • Rischi: decadenza per entrambi gli anni se emergono ricavi non dichiarati oltre il 30% o violazioni gravi.

Chi può aderire e chi è escluso

Il concordato è riservato ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Per accedere non si devono avere, con riferimento all'anno precedente, debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o contributivi definitivamente accertati, a meno che entro il termine di adesione non siano stati estinti fino a lasciare un residuo inferiore a 5.000 euro; non contano i debiti sospesi o rateizzati regolarmente (art. 10). Dal biennio 2026-2027, dopo il correttivo del D.Lgs. 148/2026, l'adesione in mancanza dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti.

Causa di esclusione (art. 11)In pratica
Dichiarazione non presentataIn almeno uno dei tre anni precedenti, se era obbligatoria
CondanneReati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio e autoriciclaggio commessi negli ultimi tre periodi d'imposta, anche con patteggiamento
Redditi esenti o esclusiOltre il 40% del reddito d'impresa o professionale dell'anno precedente
Regime forfetarioAdesione al forfetario nel primo anno del concordato
Operazioni straordinarieFusioni, scissioni, conferimenti o aumento dei soci nel primo anno, con alcune eccezioni per il rinnovo
Professionisti associatiChi lavora anche individualmente nello stesso ambito ISA dello studio associato o della società tra professionisti, se lo studio non aderisce

La proposta e l'adesione

Art. 7-bis, c. 3, DL 38/2026

«Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.»

La proposta è calcolata dal software dell'Agenzia sulla base dei dati dichiarati, dei dati ISA e delle banche dati pubbliche (art. 9). Il reddito proposto non può superare quello dichiarato nell'anno precedente, rettificato, di oltre il 10% per chi ha voto ISA 10, il 15% tra 9 e 10, il 25% tra 8 e 9, il 30% tra 6 e 8 e il 35% sotto 6; il limite non si applica se la proposta resta sotto i valori di riferimento del settore (c. 3-bis e 3-ter). La legge non prevede una trattativa: la proposta si accetta o si rifiuta. L'adesione impegna a dichiarare i redditi concordati per entrambi gli anni e, per società di persone e società trasparenti, vincola anche i soci (art. 12).

Che cosa si guadagna

Per i due anni i redditi effettivi, maggiori o minori, non contano per le imposte sui redditi, per l'IRAP e per i contributi, che restano dovuti sul reddito concordato; si può però scegliere di pagare i contributi sul reddito effettivo, se più alto (art. 19). La parte di reddito concordato che supera quello dell'anno precedente può essere tassata con un'imposta sostitutiva del 10% per chi ha voto ISA pari o superiore a 8, del 12% tra 6 e 8 e del 15% sotto 6, nei limiti di un'eccedenza di 85.000 euro; oltre quella soglia si applica l'aliquota massima dell'IRPEF o quella dell'IRES (art. 20-bis). Per gli anni del concordato l'Agenzia non può effettuare gli accertamenti dell'art. 39 DPR 600/1973, salvo che emergano cause di decadenza (art. 34), e spettano i benefici premiali degli ISA, anche ai fini IVA (art. 19, c. 3). L'IVA, invece, continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie (art. 18).

Quando il concordato finisce o decade

EventoEffettoNorma
Cambio di attività con ISA diverso, cessazione, passaggio al forfetario, fusioni o scissioni, ingresso di soci, ricavi oltre il limite ISA aumentato del 50%Cessazione dall'anno in cui si verificaArt. 21
Accertamento che trova attività non dichiarate o passività inesistenti oltre il 30% dei ricavi o compensiDecadenza per entrambi gli anniArt. 22, lett. a
Errori o omissioni nei dati che hanno ridotto la proposta di almeno il 30%Decadenza per entrambi gli anniArt. 22, lett. b
Violazioni di non lieve entità, come reati tributari o infedeltà dei dati ISA oltre il 30%Decadenza per entrambi gli anniArt. 22, lett. c e c. 2
Mancato pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione del controllo automatizzatoDecadenza per entrambi gli anniArt. 22, lett. e

Con la decadenza l'Agenzia torna a tassare i redditi effettivi e riacquista i propri poteri di accertamento. Dal biennio 2026-2027 gli errori nei dati usati per la proposta possono essere corretti con una dichiarazione integrativa: il reddito concordato viene ricalcolato e le sanzioni si possono regolarizzare con il ravvedimento operoso (art. 19, c. 3-bis). Dal 1° gennaio 2027 la disciplina passa nel testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (D.Lgs. 141/2026).

  1. Verificare i requisiti: ISA applicabile, niente debiti definitivi da 5.000 euro, nessuna causa di esclusione.
  2. Controllare i dati trasmessi con il modello ISA, perché un errore superiore al 30% fa decadere il concordato.
  3. Stimare il reddito dei due anni e confrontarlo con la proposta, tenendo conto dell'imposta sostitutiva.
  4. Valutare il rischio di un calo di fatturato: il concordato si paga anche negli anni peggiori.
  5. Trasmettere l'adesione entro il 2 novembre 2026 e pagare regolarmente le imposte concordate.

Gli indici e i benefici per i contribuenti affidabili sono spiegati nella pagina sugli ISA; le regole del regime forfetario in quella sulla partita IVA forfetaria; la difesa da un accertamento in quella sull'avviso di accertamento.

Domande frequenti

Qual è la scadenza per aderire al concordato 2026-2027?
La legge fissa il 30 settembre di ogni anno, ma per il biennio 2026-2027 il DL 38/2026 ha rinviato il termine al 31 ottobre 2026 (art. 7-bis, c. 3). Il 31 ottobre 2026 è un sabato e gli adempimenti fiscali che scadono di sabato slittano al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 DL 70/2011): in pratica c'è tempo fino a lunedì 2 novembre 2026. L'adesione si trasmette per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Se aderisco e poi guadagno meno, pago comunque sul reddito concordato?
Sì. Per i due anni i redditi effettivi, maggiori o minori, non contano né per le imposte né per i contributi (art. 19, c. 1, D.Lgs. 13/2024). Si esce solo se circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia, fanno scendere il reddito effettivo di oltre il 30% rispetto a quello concordato (c. 2), oppure nei casi di cessazione dell'art. 21, come la chiusura o il cambio di attività.
Il forfetario può aderire?
Per il biennio 2026-2027 no: per i forfetari il concordato era previsto solo in via sperimentale per il 2024 (art. 7, c. 2) e chi è in regime forfetario nel primo anno del concordato è escluso (art. 11, lett. b-ter). Il concordato riguarda i contribuenti che applicano gli ISA; il passaggio al forfetario durante il biennio fa cessare il concordato (art. 21).
Con il concordato sono al riparo da ogni controllo?
No. Per gli anni del concordato l'Agenzia non può fare gli accertamenti dell'art. 39 DPR 600/1973 sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo, salvo che emerga una causa di decadenza (art. 34). Restano però i controlli automatizzati, l'IVA si applica con le regole ordinarie (art. 18) e, se un accertamento trova attività non dichiarate per oltre il 30% dei ricavi o violazioni gravi, il concordato decade per entrambi gli anni (art. 22) e l'Agenzia recupera le imposte sui redditi effettivi.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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