In breve
- Poteri (art. 32 n. 7 DPR 600; art. 51 DPR 633): dati di conti, depositi, carte, fiduciarie su autorizzazione del direttore regionale o del comandante GdF; questionario e invito a comparire.
- Versamenti: presunti reddito per tutti i contribuenti se non giustificati.
- Prelievi: presunti ricavi solo per gli imprenditori, oltre 1.000 €/giorno e 5.000 €/mese, senza beneficiario (Corte cost. 228/2014, 10/2023 con deduzione dei costi).
- Prova contraria: analitica, movimento per movimento, con documenti (Cass. 29739/2025); ciò che non si esibisce all'invito non vale più (c. 4).
- Conti di familiari e soci: utilizzabili se c'è un collegamento provato; contraddittorio preventivo obbligatorio prima dell'avviso.
La presunzione: versamenti e prelievi
«I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.»
L'indagine finanziaria parte dall'archivio dei rapporti finanziari, in cui gli intermediari comunicano l'esistenza di ogni conto, deposito, carta e cassetta di sicurezza, e prosegue con la richiesta di dati e movimenti alle banche, alle Poste, agli intermediari e alle fiduciarie, che l'ufficio può fare solo con l'autorizzazione del direttore regionale (o centrale) dell'Agenzia o, per la Guardia di finanza, del comandante regionale (n. 7); ottenuti gli estratti conto, l'ufficio invita il contribuente a comparire per spiegare i movimenti, con un verbale di cui ha diritto alla copia (n. 2), oppure gli invia un questionario (n. 4). La presunzione ha due facce. La prima riguarda i versamenti, e vale per chiunque: dipendente, pensionato, professionista, impresa. Ogni accredito di cui il contribuente non dimostra la provenienza da redditi già tassati o da somme non imponibili è considerato reddito non dichiarato, sommato agli altri e tassato con l'aliquota marginale, più sanzioni e interessi. La seconda riguarda i prelevamenti e vale solo per chi produce reddito d'impresa: l'idea è che chi preleva denaro senza registrarlo lo usi per acquisti in nero che generano ricavi in nero, per cui il prelievo non giustificato è presunto ricavo. La Corte costituzionale ha ridisegnato questa seconda presunzione due volte: con la sentenza 228/2014 l'ha dichiarata illegittima per i lavoratori autonomi e i professionisti, perché la loro attività non richiede acquisti di beni da rivendere e il prelievo non è indice di un compenso; con la sentenza 10/2023 l'ha ritenuta legittima per gli imprenditori, anche alla luce delle soglie di 1.000 euro giornalieri e 5.000 mensili introdotte dalla L. 225/2016, ma ha precisato che il ricavo presunto non può essere tassato come reddito netto: il contribuente può provare i costi correlati e, in mancanza, il giudice deve riconoscerli in via forfettaria, come nell'accertamento induttivo. La rettifica che ne deriva è quella dell'art. 39 (analitico-induttiva o induttiva) o dell'art. 38 per le persone fisiche, e si estende all'IVA per le operazioni imponibili (art. 51 DPR 633/1972).
La prova contraria, operazione per operazione
| Movimento | Che cosa prova l'estraneità al reddito | Che cosa non basta |
|---|---|---|
| Versamento in contanti | Origine documentata: prelievo precedente da altro conto proprio con date e importi coerenti, vendita di un bene con contratto o fattura, vincita, rimborso, prestito o donazione di familiari con bonifico o scrittura di data certa | Dichiarazione del contribuente o del familiare senza documenti; «risparmi in casa» senza traccia |
| Bonifico in entrata | Causale coerente e documento del rapporto sottostante: contratto di mutuo, restituzione di un prestito fatto prima, cessione di quote, indennizzo, redditi già tassati (cedolino, CU), giroconto tra conti propri | La sola causale scritta dall'ordinante; il collegamento ipotetico |
| Assegni versati | Copia dell'assegno, identità del traente, rapporto sottostante | La generica affidabilità del traente |
| Prelievo dell'imprenditore oltre le soglie | Indicazione del beneficiario (fornitore, dipendente, socio) o registrazione in contabilità; spese personali documentate | «Spese di famiglia» senza beneficiario per importi rilevanti |
| Prelievo del professionista o del privato | Nessuna presunzione (Corte cost. 228/2014) | — |
| Movimenti su conti di coniuge, figli, soci | Prova dell'autonomia del titolare: redditi propri, assenza di deleghe, operatività estranea all'attività | La sola intestazione a un terzo, se ci sono deleghe o flussi incrociati |
| Somme già tassate o esenti | Dichiarazione dei redditi che le comprende, ritenute subite, regime sostitutivo | — |
| Duplicazioni | Prova che lo stesso importo è transitato su più conti (giroconti, versamento di un prelievo) | — |
La Cassazione ripete da anni che la presunzione dell'art. 32 è legale e relativa: l'ufficio non deve provare nulla oltre il movimento, il contribuente deve fornire una prova «analitica», con l'indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento a operazioni non imponibili, e il giudice deve verificare con rigore l'efficacia della prova offerta per ciascuna operazione, senza accontentarsi di giustificazioni cumulative o presuntive; l'ordinanza 29739 dell'11 novembre 2025 lo ha ribadito per i versamenti dei professionisti, chiarendo che l'esclusione decisa dalla Corte costituzionale riguarda solo i prelievi. La regola dell'art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 546/1992 sull'onere della prova a carico dell'ufficio non ha cambiato questo assetto: per la Cassazione la norma non incide sulle presunzioni legali, che continuano a spostare l'onere sul contribuente. Due errori costano più di tutti. Il primo è non rispondere al questionario o all'invito: i dati e i documenti non forniti in risposta non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente né in sede amministrativa né in giudizio, salvo che vengano depositati con il ricorso dichiarando di non aver potuto adempiere per causa non imputabile (art. 32 c. 4), e l'ufficio deve avvertirne nella richiesta. Il secondo è la prova generica: la lettera del commercialista che spiega «trattasi di movimenti familiari» non vale nulla, mentre la tabella movimento per movimento con il documento a fianco spesso chiude la pratica in adesione. I conti intestati a terzi entrano nell'accertamento quando l'ufficio dimostra un collegamento con il contribuente o con la società: la delega a operare, i versamenti di assegni dei clienti sul conto della moglie, i prelievi dal conto sociale che riappaiono su quello dell'amministratore, l'assenza di redditi del titolare formale; a quel punto la presunzione si estende e la prova contraria spetta al contribuente. L'autorizzazione mancante o non allegata non rende nullo l'atto, per la giurisprudenza prevalente, se non ha prodotto un pregiudizio concreto; l'omissione del contraddittorio preventivo dell'art. 6-bis dello Statuto, obbligatorio dal 2024 prima di ogni avviso, lo annulla se il contribuente indica in giudizio le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Come difendersi
- Ricostruire i flussi prima di rispondere: estratti conto di tutti i conti, propri e collegati, in un'unica tabella cronologica; individuare giroconti e duplicazioni.
- Documentare ogni movimento contestato: contratti, fatture, cedolini, atti di vendita, bonifici dei familiari; per il futuro, mai contanti senza traccia e prestiti familiari sempre con bonifico e scrittura.
- Rispondere nei termini al questionario e all'invito con tutto ciò che si ha, chiedendo copia del verbale; ciò che resta fuori è perso.
- Nel contraddittorio preventivo: osservazioni scritte movimento per movimento, deduzione dei costi sui prelievi, eccezione sull'assenza di collegamento per i conti di terzi.
- Dopo l'avviso: accertamento con adesione per ridurre sanzioni e chiudere le operazioni dubbie, ricorso entro 60 giorni per le altre, con la prova analitica già formata.
L'accertamento bancario si vince o si perde sui documenti: il fisco parte da una presunzione che la legge gli regala e il contribuente la smonta solo un movimento alla volta. Le regole dell'atto e dei termini sono nella pagina sull'avviso di accertamento; la fase preventiva nella pagina sul contraddittorio obbligatorio; la chiusura concordata nella pagina sull'accertamento con adesione.
Domande frequenti
Sono un dipendente e ho ricevuto un questionario sui versamenti del mio conto: posso essere accertato?
Come si supera la presunzione?
Il fisco può guardare anche il conto di mia moglie o dei miei figli?
I prelievi in contanti dal conto della mia ditta sono ricavi?
Serve un'autorizzazione per chiedere i dati alla banca e che cosa succede se manca?
Fonti normative
- Art. 32 DPR 600/1973 — Poteri degli uffici (indagini finanziarie e presunzioni)
- Art. 51 DPR 633/1972 — Attribuzioni e poteri degli uffici IVA
- Art. 39 DPR 600/1973 — Redditi determinati in base alle scritture contabili
- Art. 6-bis L. 212/2000 — Contraddittorio preventivo
- Corte costituzionale 228/2014 — Prelevamenti dei lavoratori autonomi
- Corte costituzionale 10/2023 — Prelevamenti degli imprenditori e costi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
- AccertamentoIl contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6-bis Statuto)Dal 30 aprile 2024 schema di atto e almeno 60 giorni per le osservazioni prima di ogni atto impugnabile, a pena di annullabilità; atti esclusi, adesione allo schema.
- AccertamentoL'accertamento con adesioneL'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): istanza entro il termine del ricorso con sospensione di 90 giorni, contraddittorio, sanzioni a un terzo.
- Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiRicorso contro accertamenti e cartelle: 60 giorni dalla notifica, atti impugnabili, PEC e deposito in 30 giorni, difensore sopra 3.000 euro, contributo unificato.
- AccertamentoLe sanzioni tributarie dopo la riforma (D.Lgs. 87/2024)Le sanzioni tributarie dal 1° settembre 2024: omessa dichiarazione 120%, infedele 70%, omesso versamento 25% (12,5% in 90 giorni), fatture 70%, crediti 25% e 70%; cumulo.
- Reati tributariI reati tributari (D.Lgs. 74/2000): mappa, soglie, peneTutti i reati tributari in tabella: fatture false, infedele oltre 100.000, omessa oltre 50.000, IVA oltre 250.000, ritenute oltre 150.000; pagamento che estingue.