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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

L'avviso bonario (36-bis e 36-ter): pagare con sanzioni ridotte

L'avviso bonario è la lettera con cui l'Agenzia delle entrate, dopo aver ricontrollato la dichiarazione, chiede imposte non versate, crediti non spettanti o detrazioni non documentate: non è un accertamento e non è una cartella, ma un'offerta a tempo. Chi paga entro sessanta giorni ha la sanzione ridotta a un terzo; chi spiega l'errore la fa correggere; chi ignora la comunicazione riceve la cartella con la sanzione piena.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • 36-bis (automatizzato): errori di calcolo, crediti e detrazioni incoerenti con la dichiarazione, versamenti mancanti; 36-ter (formale): documenti di detrazioni, deduzioni, ritenute.
  • Pagamento entro 60 giorni (90 tramite intermediario): sanzione a un terzo (8,33% invece del 25%) o a due terzi per il formale (artt. 2-3 D.Lgs. 462/1997).
  • Rate: fino a 20 trimestrali, prima entro 60 giorni; decadenza se si salta una rata oltre la scadenza della successiva, salvo lieve inadempimento (3% e 10.000 euro; 7 giorni sulla prima).
  • Chiarimenti entro 60 giorni (CIVIS, PEC): ricalcolo e nuova comunicazione; obbligo dell'invito quando ci sono incertezze (art. 6 c. 5 Statuto).
  • Non si impugna l'avviso ma la cartella successiva (60 giorni); senza pagamento la sanzione torna piena.

Che cosa dice la legge

Art. 2, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 — Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici

«L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».

Controllo automatizzato (36-bis / 54-bis)Controllo formale (36-ter)
Che cosa controllaCalcoli, riporti di crediti, detrazioni e deduzioni incoerenti con i dati dichiarati, crediti d'imposta, versamenti di acconti, saldi e ritenuteDocumenti: ritenute non certificate, detrazioni e deduzioni senza giustificativi, crediti, oneri
QuandoEntro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivoEntro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione
ContraddittorioComunicazione dell'esito; invito preventivo obbligatorio se ci sono incertezze rilevanti (art. 6 c. 5 Statuto)Richiesta di documenti, poi comunicazione motivata dell'esito
Termine per pagare60 giorni dal ricevimento (90 dalla trasmissione all'intermediario)60 giorni dal ricevimento
Sanzione ridottaUn terzo: 8,33% (4,17% per i versamenti entro 90 giorni)Due terzi: 16,67%
RateFino a 20 rate trimestrali di pari importo; prima rata entro 60 giorni; interessi sulle successive; decadenza ex art. 15-ter salvo lieve inadempimento
Se non si pagaIscrizione a ruolo a titolo definitivo e cartella con sanzione piena (25%) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazioneCartella entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
ContestazioneChiarimenti e autotutela nei 60 giorni; ricorso contro la cartella entro 60 giorni dalla notifica

L'avviso bonario è la forma più diffusa di rapporto con il fisco e la più sottovalutata. Non è un accertamento: l'ufficio non ricostruisce redditi, prende la dichiarazione così com'è e verifica che i conti tornino e che i versamenti ci siano; il risultato va direttamente a ruolo, senza motivazione e senza contraddittorio, salvo l'invito obbligatorio quando ci sono «incertezze su aspetti rilevanti» (art. 6, c. 5, dello Statuto), che la Cassazione considera condizione di validità dell'iscrizione a ruolo, mentre per i puri omessi versamenti la comunicazione serve solo a offrire la riduzione. La riforma delle sanzioni del 2024 ha abbassato la sanzione base per gli omessi versamenti dal 30 al 25%, e quindi la ridotta nell'avviso all'8,33%; la rateazione è stata uniformata a venti rate trimestrali per qualunque importo. Le comunicazioni per ritenute e IVA hanno anche una funzione penale: sono inviate entro il 30 settembre dell'anno successivo per permettere il pagamento rateale prima che scattino i reati di omesso versamento oltre soglia (art. 3-bis, c. 2-bis). Le guide sulla cartella, sul ravvedimento e sulle sanzioni dal 2024 completano il quadro; per gli accertamenti veri e propri, la guida sull'avviso di accertamento.

Che cosa fare nei 60 giorni

  1. Leggere l'avviso: anno d'imposta, righi contestati, imposta, interessi, sanzione già ridotta, scadenza; verificare se è arrivato a lei o all'intermediario (90 giorni) e la data di ricevimento.
  2. Verificare: F24 pagati (anche con codici o periodi errati), compensazioni, ritenute certificate, crediti riportati, dichiarazioni integrative; per il 36-ter, i documenti delle detrazioni e i pagamenti tracciabili.
  3. Se l'avviso è sbagliato: chiarimenti tramite CIVIS, PEC o sportello entro i 60 giorni con i documenti; attendere la comunicazione definitiva, da cui decorrono nuovi 60 giorni; in mancanza di risposta, conservare le ricevute per il ricorso contro la cartella.
  4. Se è giusto: pagare con l'F24 allegato entro il termine (sanzione a un terzo o due terzi) oppure chiedere le rate, con la prima entro il termine e le successive a fine trimestre; annotare le scadenze per non decadere; usare il lieve inadempimento e il ravvedimento per i piccoli ritardi.
  5. Se arriva la cartella: verificare che l'avviso fosse dovuto e ricevuto; ricorso entro 60 giorni per i vizi e per il merito, o rateizzazione ordinaria; valutare le definizioni agevolate, che includono proprio i carichi da 36-bis e 36-ter.

Un'avvertenza per i sostituti d'imposta e le partite IVA: gli avvisi per ritenute e IVA non versate sono il primo segnale prima delle soglie penali (150.000 euro per le ritenute, 250.000 per l'IVA), e la rateazione in corso dell'avviso esclude il reato finché è rispettata; saltare le rate riapre la strada penale. Per il resto, il consiglio è di non lasciare che un avviso bonario diventi cartella: la sanzione triplica, si aggiungono aggio e interessi di mora, e le rate diventano quelle, più rigide, dell'agente della riscossione. Le guide sull'autotutela e sul ricorso spiegano le due vie di contestazione; quella sulla sospensione come fermare la cartella per un pagamento già fatto.

Domande frequenti

Ho ricevuto un avviso bonario di 3.200 euro per un acconto IRPEF che non ho versato: quanto pago se pago subito?

L'imposta, gli interessi fino al mese precedente l'elaborazione della comunicazione e una sanzione dell'8,33%: l'omesso versamento è punito dal 1° settembre 2024 con il 25% (art. 13 D.Lgs. 471/1997), ridotto a un terzo se paga entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso (art. 2, c. 2, D.Lgs. 462/1997). Se l'avviso è arrivato al suo commercialista che ha trasmesso la dichiarazione, il termine è di novanta giorni dalla trasmissione telematica a lui. Il pagamento si fa con l'F24 precompilato allegato; può anche chiedere la rateazione in un massimo di venti rate trimestrali, pagando la prima entro i sessanta giorni e le altre a fine trimestre con gli interessi (art. 3-bis). Se lascia scadere il termine, la somma è iscritta a ruolo e arriva la cartella con la sanzione piena del 25%, più aggio e interessi di mora: la differenza su 3.200 euro è di oltre 500 euro. Se invece il versamento lo aveva fatto, magari con un codice tributo sbagliato, segnali i chiarimenti nei sessanta giorni con la ricevuta: l'ufficio ricalcola e, se l'errore è confermato, azzera la pretesa.

Ho scelto le rate e ho pagato la terza con dieci giorni di ritardo: perdo tutto?

No, se ha pagato entro la scadenza della rata successiva: la decadenza scatta quando la prima rata non è pagata nel termine dei sessanta giorni oppure quando una rata successiva non è pagata entro il termine di pagamento della rata che segue (art. 15-ter, c. 1, DPR 602/1973); un ritardo di dieci giorni sulla terza rata resta dentro il trimestre e va regolarizzato con il ravvedimento operoso sugli interessi e sulla sanzione per il ritardo. La legge prevede inoltre il «lieve inadempimento» che esclude comunque la decadenza: rata insufficiente per una frazione non superiore al 3% e comunque a 10.000 euro, o prima rata in ritardo non oltre sette giorni (c. 3), con iscrizione a ruolo della sola parte mancante se non ravveduta. Se invece salta una rata e non paga nemmeno entro la scadenza della successiva, decade: il residuo è iscritto a ruolo con la sanzione piena e arriva la cartella, che a quel punto si può solo rateizzare con le regole ordinarie dell'agente della riscossione.

L'avviso mi contesta detrazioni per spese mediche che ho documentato: posso fare ricorso?

Non contro l'avviso, che non è un atto impugnabile in via necessaria, ma prima con i chiarimenti e poi, se serve, contro la cartella. Nel controllo formale (art. 36-ter) l'ufficio chiede i documenti prima di comunicare l'esito: se ha risposto e i documenti sono stati ignorati, o se non ha ricevuto la richiesta, presenti i chiarimenti entro sessanta giorni dalla comunicazione (tramite CIVIS, PEC o sportello) allegando fatture, scontrini parlanti e prova del pagamento tracciabile ove richiesto; l'ufficio annulla o ridetermina con una comunicazione definitiva, da cui decorrono nuovi sessanta giorni per pagare con la sanzione ridotta a due terzi. Se l'ufficio conferma e lei non paga, la pretesa è iscritta a ruolo e la cartella è impugnabile davanti alla corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla notifica, anche per l'infondatezza del recupero, oltre che per i vizi della cartella e per la mancanza dell'invito dovuto ex art. 6, c. 5, dello Statuto. La Cassazione ammette anche l'impugnazione «facoltativa» dell'avviso bonario che contiene una pretesa definita, ma la scelta più sicura è la contestazione in via amministrativa e poi contro la cartella.

Che differenza c'è tra avviso bonario, lettera di compliance e avviso di accertamento?

La lettera di compliance è un invito a controllare la propria posizione (per esempio redditi non dichiarati risultanti da CU o da fatture elettroniche) senza una pretesa quantificata: il contribuente può ravvedersi con le riduzioni del ravvedimento operoso o non fare nulla, e l'ufficio deciderà se accertare. L'avviso bonario è la comunicazione dell'esito di un controllo automatizzato o formale sulla dichiarazione presentata: contiene una somma precisa e un termine di sessanta giorni con la sanzione ridotta a un terzo o a due terzi; se non si paga né si chiarisce, la somma va direttamente a ruolo senza accertamento. L'avviso di accertamento è l'atto con cui l'ufficio ridetermina il reddito o l'IVA con un'attività istruttoria (anche presuntiva), è preceduto dal contraddittorio obbligatorio, è impugnabile entro sessanta giorni e apre le strade dell'adesione e dell'acquiescenza con sanzioni ridotte. Le sanzioni piene sono diverse: 25% per gli omessi versamenti nell'avviso bonario, 70% per l'infedele dichiarazione nell'accertamento.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • AccertamentoIl ravvedimento operoso: sanzioni ridotte per chi si correggeLa norma (art. 13 D.Lgs. 472/1997: la sanzione è ridotta se la violazione non è stata constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza; per i tributi dell'Agenzia delle entrate la preclusione non opera, salva la notifica di atti di liquidazione e accertamento e delle comunicazioni ex artt. 36-bis, 36-ter e 54-bis, c. 1-ter; il ravvedimento non impedisce controlli successivi, c. 1-quater; pagamento contestuale di tributo, interessi legali giorno per giorno e sanzione ridotta, c. 2), le riduzioni (lett. a: 1/10 del minimo per il mancato pagamento del tributo o dell'acconto entro 30 giorni; lett. a-bis: 1/9 entro 90 giorni dall'omissione o dal termine della dichiarazione; lett. b: 1/8 entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione, o entro un anno; lett. b-bis: 1/7 oltre tale termine, senza limite fino all'accertamento; lett. b-ter: 1/6 dopo lo schema di atto del contraddittorio non preceduto da PVC, senza istanza di adesione; lett. b-quater: 1/5 dopo la constatazione con PVC, senza adesione al verbale e prima dello schema di atto, escluse le violazioni su scontrini e memorizzazione; lett. b-quinquies: 1/4 dopo lo schema di atto che segue un PVC, senza istanza di adesione; lett. c: 1/10 della sanzione per omessa dichiarazione se presentata entro 90 giorni, cioè 25 euro; c. 2-ter: niente riduzione per la dichiarazione presentata oltre 90 giorni; c. 2-bis: cumulo giuridico ex art. 12 con percentuale della prima violazione, calcolabile con le procedure dell'Agenzia; violazioni dal 1° settembre 2024 per le nuove misure), le sanzioni base (art. 13 D.Lgs. 471/1997: omesso o tardivo versamento 25%, ridotta alla metà entro 90 giorni, e nei primi 15 giorni 1/15 per ogni giorno di ritardo, cosiddetto ravvedimento sprint; art. 1: omessa dichiarazione 120% con minimo 250 euro, infedele 70% con minimo 150; c. 2-bis: dichiarazione integrativa entro i termini di accertamento e prima dei controlli, sanzione del 25% raddoppiata cioè 50%; c. 1-bis: dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro i termini e prima dei controlli, 25% triplicata cioè 75%; IVA art. 5 e 6 con misure analoghe; tributi locali IMU e TARI con regole proprie ma stesso art. 13), il calcolo (esempio: IVA di 10.000 euro pagata con 60 giorni di ritardo: sanzione base 25% ridotta alla metà = 12,5%, ridotta a 1/9 = 1,39%, cioè 139 euro, più interessi all'1,60% annuo per 60 giorni, circa 26 euro; pagata con 10 giorni di ritardo: 12,5% × 10/15 = 8,33%, ridotto a 1/10 = 0,83%, cioè 83 euro; F24 con codici tributo distinti per imposta, sanzione e interessi, anno di riferimento, ravvedimento parziale ammesso; dichiarazione integrativa da presentare oltre ai versamenti; software dell'Agenzia e ravvedimento con cumulo giuridico), le esclusioni (dopo la notifica dell'avviso bonario o dell'avviso di accertamento, della cartella; violazioni formali secondo le regole proprie; dichiarazione oltre 90 giorni; ravvedimento con compensazione ammesso salvo divieti; tributi doganali con regole diverse), gli effetti penali (art. 13 D.Lgs. 74/2000: il ravvedimento con pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento estingue omesso versamento IVA e ritenute e indebita compensazione; per dichiarazione infedele, omessa e fraudolenta solo se prima della formale conoscenza di controlli; attenuante ex art. 13-bis), esempi frequenti (acconto dimenticato, IVA trimestrale, IMU del 16 giugno, ritenute, cedolare secca, dichiarazione dei redditi non presentata scoperta a settembre, reddito estero non dichiarato con quadro RW e sanzioni sul monitoraggio).
  • AccertamentoLe sanzioni tributarie dopo la riforma (D.Lgs. 87/2024)Le misure principali dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, art. 5: nuove misure solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, senza favor rei per le precedenti; D.Lgs. 471/1997: art. 1 c. 1 omessa dichiarazione dei redditi e IRAP 120% delle imposte dovute, minimo 250 euro, da 250 a 1.000 se non sono dovute imposte, raddoppiabili per chi tiene le scritture; c. 1-bis: dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro i termini di accertamento e prima dei controlli, 75%; c. 2: infedele 70% della maggiore imposta o del minor credito, minimo 150 euro; c. 2-bis: integrativa spontanea prima dei controlli, 50%; c. 3: aumento dalla metà al doppio per documenti falsi, operazioni inesistenti, artifici, condotte fraudolente; c. 4: riduzione di un terzo se la maggiore imposta è inferiore al 3% del dichiarato e a 30.000 euro; art. 5: stesse misure per l'IVA, omessa 120%, infedele 70%; art. 6: fatture e corrispettivi non documentati o registrati 70% dell'imposta, minimo per operazione, da 250 a 2.000 se non incide sulla liquidazione; operazioni esenti o non imponibili 5% dei corrispettivi; memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi 70%; art. 8: violazioni sul contenuto della dichiarazione da 250 a 2.000; art. 11: comunicazioni omesse da 250 a 2.000; art. 13: omesso o tardivo versamento 25%, 12,5% entro 90 giorni, 1/15 al giorno entro 15; crediti non spettanti 25%, crediti inesistenti 70% aumentato dalla metà al doppio se con documenti falsi), i principi (D.Lgs. 472/1997 art. 3 c. 3-bis: proporzionalità e offensività; art. 3 c. 3: legge più favorevole salvo atto definitivo, ma la riforma 2024 esclude espressamente la retroattività; art. 5: colpevolezza, colpa grave solo per inosservanze macroscopiche, inadempimento occasionale di versamento non grave; art. 6: non punibilità per errore incolpevole sul fatto, valutazioni estimative entro il 5%, obiettiva incertezza normativa, fatto di terzi denunciato, forza maggiore, violazioni meramente formali senza concreto pregiudizio ai controlli, adeguamento alla prassi con integrativa entro 60 giorni; art. 7: sanzione determinata secondo gravità, condotta, personalità e condizioni economiche; c. 3: recidiva, aumento fino al doppio per violazioni della stessa indole nei 3 anni dalla definitività; c. 4: riduzione fino a un quarto per manifesta sproporzione, aumento fino alla metà per particolare gravità; c. 4-bis: dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, sanzione a un terzo; art. 12: cumulo giuridico, sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio per più violazioni con una sola azione o della stessa disposizione, esclusi versamenti e compensazioni, con aumento di un quinto se più tributi e della metà se più periodi, ora anche in adesione e conciliazione; art. 13: ravvedimento), il procedimento (art. 16: atto di contestazione con fatti, prove, norme, criteri, a pena di nullità; definizione agevolata con un terzo della sanzione entro il termine del ricorso, anche in 8 rate trimestrali; deduzioni difensive entro 60 giorni, con l'obbligo dell'ufficio di irrogare con atto motivato entro un anno; art. 17: sanzioni collegate al tributo irrogate con l'avviso di accertamento, definibili a un terzo; ruolo per gli omessi versamenti; art. 20: decadenza al 31 dicembre del quinto anno; art. 19: sospensione della riscossione delle sanzioni in pendenza di giudizio, due terzi dopo la sentenza di primo grado sfavorevole; art. 11: responsabilità della società e dell'amministratore, dal 2016 solo dell'ente per le persone giuridiche; sanzioni accessorie ex art. 21, sospensione di licenze e attività), le riduzioni (ravvedimento da 1/10 a 1/4; acquiescenza e adesione a 1/3; adesione al PVC a 1/6; conciliazione 40% e 50%; definizione dell'atto di contestazione a 1/3; niente cumulo di riduzioni), come contestare (ricorso alla corte di giustizia tributaria entro 60 giorni; motivi: sproporzione, incertezza normativa, errore, cumulo non applicato, decadenza, motivazione; il giudice può ridurre; onere della prova dell'ufficio ex art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 546/1992), tabella comparativa prima e dopo la riforma.
  • AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
  • AccertamentoL'autotutela tributaria obbligatoria e facoltativaAutotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023: l'amministrazione finanziaria procede all'annullamento totale o parziale degli atti di imposizione e sanzionatori, o alla rinuncia all'imposizione, senza istanza, anche in pendenza di giudizio e per atti definitivi, nei casi di manifesta illegittimità: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza; c. 2: nessun obbligo se c'è un giudicato favorevole all'amministrazione o se è decorso un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione; c. 3: responsabilità erariale dei funzionari limitata al dolo per le valutazioni di fatto), autotutela facoltativa (art. 10-quinquies: fuori dai casi obbligatori, annullamento o rinuncia per illegittimità o infondatezza dell'atto, anche definitivo o in giudizio, senza istanza; discrezionale ma da esercitare secondo buona fede e collaborazione ex art. 10; la vecchia disciplina del D.M. 37/1997 è superata), la tutela giurisdizionale (art. 19 c. 1 D.Lgs. 546/1992: lett. g-bis, impugnabile il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria; lett. g-ter, il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa; art. 21 c. 2: contro il silenzio ricorso dopo il novantesimo giorno dall'istanza; contro il rifiuto espresso ricorso entro 60 giorni; il giudice verifica la sussistenza del caso di autotutela e annulla il diniego, secondo la prassi anche con l'annullamento dell'atto quando il vizio è accertato; l'istanza non sospende né riapre i termini per impugnare l'atto originario, che vanno rispettati con un ricorso parallelo se l'atto è ancora impugnabile), come si presenta (istanza scritta all'ufficio che ha emesso l'atto, per PEC, sportello o servizi telematici, con i dati dell'atto, il motivo di autotutela riferito a una lettera dell'art. 10-quater o all'infondatezza, i documenti: ricevute di pagamento, dichiarazioni, visure, atti; richiesta di sospensione della riscossione ex art. 39 D.P.R. 602/1973 o dichiarazione all'agente ex L. 228/2012 per pagamento, prescrizione, sgravio; richiesta di sgravio della cartella all'ente creditore; interlocuzione con il responsabile del procedimento indicato nell'atto ex art. 7 c. 2; garante del contribuente; termini: senza limiti per la facoltativa, un anno dalla definitività per l'obbligatoria), i casi tipici (cartella per imposta già pagata; avviso bonario con codice tributo sbagliato; accertamento a un omonimo; IMU calcolata su una rendita errata; sanzione per omessa dichiarazione presentata; detrazione negata per documento poi prodotto; doppia imposizione; errore di calcolo dell'ufficio; atto a persona deceduta o a società estinta), rapporti con il ricorso (l'autotutela non sostituisce il ricorso nei 60 giorni; per gli atti definitivi da meno di un anno è l'unica via nei casi obbligatori; per quelli più vecchi solo la facoltativa, impugnabile se rifiutata espressamente; spese di lite e responsabilità aggravata dell'ufficio che rifiuta un'autotutela obbligatoria; interessi e rimborsi dopo l'annullamento), differenze con il reclamo-mediazione abrogato, la conciliazione, il rimborso ex art. 21.
  • Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneRottamazione delle cartelle: le definizioni agevolate in corsoLa rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82-100, L. 199/2025: carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e da controlli automatizzati e formali ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter DPR 633/1972, e da contributi INPS non da accertamento; esclusi, perché fuori dal perimetro, i carichi da accertamento e in genere quelli non derivanti da dichiarazione; multe stradali solo per interessi e aggio, c. 97; si paga capitale e spese di notifica ed esecuzione, non sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive INPS e aggio; unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali di pari importo, min. 100 euro: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, poi 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 fino al 31 maggio 2035, interessi 3% annuo dal 1° agosto 2026, c. 83-84; domanda telematica entro il 30 aprile 2026, integrabile entro la stessa data, c. 86 e 88, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che sono sospesi e poi estinti, c. 87; comunicazione degli importi entro il 30 giugno 2026, c. 92; effetti della domanda: sospensione di prescrizione e decadenza, delle rateizzazioni in corso, divieto di nuovi fermi, ipoteche ed esecuzioni, blocco di quelle avviate salvo incanto positivo, non inadempienza per i pagamenti PA, DURC, c. 91; alla prima rata pagata le esecuzioni si estinguono e le vecchie dilazioni sono revocate senza nuova rateizzazione, c. 94; decadenza per mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive o dell'ultima, con tolleranza di 5 giorni, c. 95; ammessi i decaduti dalle rottamazioni precedenti e dalla quater e riammissione se non in regola al 30 settembre 2025, c. 99; esclusi i debiti della quater e riammissione con rate in regola al 30 settembre 2025, c. 100; sovraindebitamento e procedure concorsuali, c. 96 e 98), la rottamazione degli enti territoriali (art. 10-quinquies DL 38/2026 conv. L. 88/2026, mod. L. 113/2026: tutti i debiti tributari e non, carichi 2000-2023 affidati da regioni ed enti locali che hanno deliberato e comunicato l'adesione entro il 31 luglio 2026; dati disponibili dal 15 ottobre 2026; domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026; pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o 54 rate bimestrali dal 31 marzo 2027, 3% dal 1° aprile 2027; comunicazione entro il 28 febbraio 2027; multe e sanzioni amministrative non tributarie solo per interessi e aggio; verificare la delibera del proprio comune), la quater e la riammissione (L. 197/2022 art. 1 c. 231-252: carichi 2000-giugno 2022, 18 rate fino al 30 novembre 2027; riammissione ex art. 3-bis DL 202/2024 per i decaduti al 31 dicembre 2024 con domanda entro il 30 aprile 2025 e 10 rate con interessi al 2% fino al 30 novembre 2027; chi è decaduto dopo può passare alla quinquies solo se non era in regola al 30 settembre 2025), che cosa fare oggi (chi ha aderito alla quinquies: rispettare le scadenze, verificare la comunicazione nell'area riservata; chi non ha aderito: rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602 fino a 84 o 120 rate, sospensione, ricorso; i decaduti: rateizzazione ordinaria solo se ammessa; enti locali: attendere il 16 ottobre; proposte di riapertura respinte nella conversione del DL 63/2026), gli errori (aderire senza controllare la prescrizione delle cartelle, che si sana con la domanda; rinunciare a giudizi che si stavano vincendo; contare su una proroga; scegliere poche rate senza liquidità: la seconda rata mancata fa decadere).
  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
  • Cartelle e riscossioneChiedere la sospensione della riscossioneLa sospensione legale (art. 1 c. 537-544 L. 228/2012, in vigore fino al 31 dicembre 2026 e poi trasfusa nell'art. 120 D.Lgs. 33/2025: entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto cautelare o esecutivo, a pena di decadenza, il debitore presenta all'agente della riscossione, anche online, una dichiarazione documentata che gli atti dell'ente o la cartella sono stati interessati da: a) prescrizione o decadenza del credito anteriore alla data in cui il ruolo è reso esecutivo, b) sgravio dell'ente creditore, c) sospensione amministrativa dell'ente, d) sospensione giudiziale o sentenza di annullamento totale o parziale in un giudizio senza l'agente, e) pagamento fatto all'ente prima della formazione del ruolo; l'agente sospende subito ogni iniziativa sulle partite indicate e trasmette entro 10 giorni all'ente, che risponde al debitore con PEC o raccomandata confermando lo sgravio o la legittimità del debito; se l'ente non risponde entro 220 giorni dalla dichiarazione, le partite sono annullate di diritto e l'agente è discaricato, salvo che i motivi siano diversi da quelli dell'elenco o vi sia sospensione o sentenza non definitiva; la dichiarazione non è ripetibile e la reiterazione non sospende; documenti falsi: sanzione dal 100 al 200% con minimo 258 euro oltre al penale; per i debiti fino a 1.000 euro niente azioni cautelari o esecutive prima di 120 giorni dall'invio del dettaglio delle iscrizioni; il termine per l'espropriazione resta sospeso; non copre i vizi di notifica, l'infondatezza del merito, la prescrizione maturata dopo il ruolo, che si fanno valere con il ricorso), la sospensione amministrativa (art. 39 DPR 602/1973: il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; l'ufficio può disporla in tutto o in parte con provvedimento motivato fino alla sentenza di primo grado, revocabile per pericolo; istanza all'ufficio insieme all'autotutela; interessi del 4,5% annuo sulle somme sospese poi dovute; sospensione dell'ente locale per i tributi propri), la sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/1992: istanza nel ricorso o separata alla corte di giustizia tributaria, per danno grave e irreparabile con fumus; trattazione entro 30 giorni, decreto presidenziale urgente, ordinanza motivata in udienza, garanzia possibile salvo bollino di affidabilità, impugnabile in 15 giorni; merito fissato entro 90 giorni; anche in appello e in Cassazione ex artt. 52 e 62-bis; la riscossione frazionata: un terzo con il ricorso, due terzi dopo il primo grado, il resto dopo l'appello, artt. 15 DPR 602 e 68 D.Lgs. 546), le sospensioni di fatto (domanda di rateizzazione ex art. 19 DPR 602: blocca fermi, ipoteche e nuove esecuzioni; definizioni agevolate: sospensione con la domanda; sovraindebitamento; sospensione per eventi eccezionali ex art. 19-bis, calamità), la scelta (prescrizione prima del ruolo e pagamenti: sospensione legale; vizi dell'atto presupposto o merito: ricorso con istanza cautelare; prescrizione dopo la cartella: ricorso contro l'intimazione o il pignoramento; debito dovuto ma non sostenibile: rateizzazione), gli errori (presentare la dichiarazione dopo i 60 giorni, che non sospende; usarla per motivi non previsti; considerarla un ricorso, perché i termini di impugnazione corrono; non conservare la ricevuta; documenti falsi).
  • Reati tributariL'omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000)La condotta (IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, non versata per oltre 250.000 euro per periodo d'imposta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione; non punibile se il debito è in corso di estinzione con rateazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997; dopo la decadenza dalla rateazione il reato scatta solo se il residuo supera 75.000 euro), chi risponde (il legale rappresentante alla scadenza, anche subentrato dopo la dichiarazione; l'amministratore di fatto; il liquidatore; la società ai fini del sequestro), l'elemento soggettivo (dolo generico: coscienza e volontà di non versare; non serve il fine di evasione; la scelta di pagare dipendenti e fornitori invece dell'IVA non esclude il dolo secondo la giurisprudenza, salvo la crisi non imputabile), le cause di non punibilità (art. 13 c. 1: pagamento integrale di imposta, sanzioni e interessi prima dell'apertura del dibattimento, anche con adesione, conciliazione o ravvedimento, con 3 mesi prorogabili per chi rateizza; c. 3-bis: crisi non transitoria di liquidità dovuta a crediti inesigibili per insolvenza o sovraindebitamento di terzi o a crediti certi non pagati da pubbliche amministrazioni, senza azioni idonee a superarla; c. 3-ter: tenuità del fatto con gli indici dello scostamento dalla soglia, del piano di rateazione adempiuto, del residuo e della crisi d'impresa), le attenuanti (art. 13-bis: pagamento prima della chiusura del dibattimento, pena ridotta fino alla metà, niente pene accessorie, sospensione del processo per chi paga a rate; patteggiamento solo con debito estinto), sequestro e confisca (art. 12-bis: confisca del profitto pari all'IVA non versata, diretta sulla società e per equivalente sull'amministratore; niente sequestro se la rateazione è regolare), pene accessorie (art. 12), prescrizione (6 anni, 7 anni e 6 mesi con le interruzioni, dal 31 dicembre dell'anno successivo; interruzione anche con il verbale di constatazione), le difese (ricalcolo della soglia per periodo; IVA non incassata dai clienti e note di variazione; rateazione tempestiva; prova documentale della crisi e dei tentativi di superarla; subentro dell'amministratore e conoscenza del debito; concorso con la bancarotta per operazioni dolose in caso di liquidazione giudiziale), il rapporto con la sanzione amministrativa (30% dell'imposta, ridotta con il ravvedimento; ne bis in idem) e il testo unico dal 2027.