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ReatoDiritto penale · Reati tributari

L'omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000)

Non versare l'IVA dichiarata è reato solo sopra 250.000 euro per anno e solo se, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione, il debito non è stato pagato né messo in rateazione: una regola riscritta nel 2024 per distinguere l'evasore da chi non ce la fa. Pena da sei mesi a due anni, cancellata dal pagamento integrale prima del dibattimento e dalla crisi di liquidità incolpevole.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Soglia: IVA dichiarata e non versata oltre 250.000 euro per periodo d'imposta (art. 10-ter).
  • Quando: il reato si consuma il 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione, e non c'è se il debito è in rateazione; dopo la decadenza conta solo un residuo sopra 75.000 euro.
  • Pena: 6 mesi-2 anni; non punibile con il pagamento integrale prima del dibattimento (art. 13) o per crisi di liquidità non imputabile (c. 3-bis); pena dimezzata pagando dopo (art. 13-bis).
  • Confisca del profitto obbligatoria, anche per equivalente sull'amministratore (art. 12-bis); prescrizione 6 anni (7 e 6 mesi).
  • Risponde il legale rappresentante alla scadenza; dolo generico; la sanzione amministrativa del 30% resta.
Norma
Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 (testo del D.Lgs. 87/2024); dal 1° gennaio 2027 nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024)
Pena
Reclusione da 6 mesi a 2 anni; ridotta fino alla metà con il pagamento prima della chiusura del dibattimento (art. 13-bis)
Soglia e termine
Oltre 250.000 euro per periodo d'imposta, non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; esclusa la rateazione in corso; dopo decadenza, residuo oltre 75.000
Non punibilità
Pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento (art. 13, c. 1); cause non imputabili sopravvenute e crisi di liquidità (c. 3-bis); tenuità del fatto con indici propri (c. 3-ter)
Procedibilità e giudice
D'ufficio; tribunale monocratico; notizia di reato dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza
Misure
Arresto non consentito; custodia cautelare esclusa (pena massima 2 anni); sequestro preventivo finalizzato alla confisca, salvo rateazione regolare
Confisca
Obbligatoria del profitto (IVA non versata), diretta sulla società e per equivalente sull'autore (art. 12-bis)
Pene accessorie
Art. 12: interdizione dagli uffici direttivi 6 mesi-3 anni, incapacità di contrattare con la PA 1-3 anni, interdizione dall'assistenza tributaria; escluse con il pagamento (art. 13-bis)
Prescrizione
6 anni dal 31 dicembre dell'anno successivo; 7 anni e 6 mesi con le interruzioni, tra cui il verbale di constatazione (art. 17)

Quando è reato e chi risponde

Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 — Omesso versamento di IVA

«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro».

  1. L'imposta che conta: l'IVA «dovuta in base alla dichiarazione annuale», cioè il saldo a debito che il contribuente stesso ha dichiarato; l'IVA accertata ma non dichiarata è terreno di altri reati (dichiarazione infedele o omessa). La soglia di 250.000 euro si misura per periodo d'imposta, al netto dei versamenti fatti entro il termine; le note di variazione per crediti non incassati riducono l'imposta dovuta.
  2. Il termine: fino al 2024 il reato si consumava alla scadenza dell'acconto dell'anno successivo (27 dicembre); dal D.Lgs. 87/2024 il momento è il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quindi quasi due anni dopo la chiusura del periodo. Fino a quel giorno si può pagare o rateizzare senza conseguenze penali.
  3. La rateazione: la richiesta di dilazione dell'avviso bonario (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997: fino a 20 rate trimestrali, prima rata entro 60 giorni dalla comunicazione) o della cartella esclude il reato finché è in corso; la decadenza (mancato pagamento della prima rata nel termine o di una rata successiva entro la scadenza della seguente, salvo lieve inadempimento, art. 15-ter D.P.R. 602/1973) fa scattare il reato solo se il residuo supera 75.000 euro.
  4. Chi risponde: il legale rappresentante della società alla data del 31 dicembre, anche se subentrato dopo la dichiarazione, perché è lui che può ancora versare o rateizzare; l'amministratore di fatto e il liquidatore; l'imprenditore individuale. Il dolo è generico: basta sapere del debito e non pagare, e la scelta di destinare la liquidità a stipendi e fornitori non è di per sé una scusante, se non ricorre la crisi non imputabile.
  5. Sanzione amministrativa: resta dovuta (30 per cento dell'imposta, ridotta con il ravvedimento e con il pagamento dell'avviso bonario) e la Corte costituzionale e la Corte EDU ammettono il cumulo con il penale se proporzionato; il pagamento della sanzione è parte del debito da estinguere per la non punibilità.

Le vie d'uscita e le difese

Art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. 74/2000 — Cause non imputabili e crisi di liquidità

«I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi».

StrumentoQuandoEffetto
Pagamento o rateazione entro il 31 dicembre dell'anno successivoPrima della consumazioneNessun reato
Pagamento integrale (imposta, sanzioni, interessi)Prima dell'apertura del dibattimento; 3 mesi (più 3) se in rateazioneNon punibilità (art. 13, c. 1 e 3)
Crisi di liquidità non imputabileClienti insolventi accertati, PA che non paga, nessuna azione possibileNon punibilità (art. 13, c. 3-bis)
Particolare tenuitàScostamento minimo dalla soglia, piano di rateazione adempiuto, residuo esiguo, crisi d'impresaNon punibilità (art. 131-bis c.p., art. 13, c. 3-ter)
Pagamento dopo il dibattimento apertoPrima della chiusura del dibattimento di primo grado, anche a rate con sospensionePena fino alla metà, niente pene accessorie, patteggiamento possibile (art. 13-bis)
Rateazione regolareIn qualunque faseNiente sequestro finalizzato alla confisca (art. 12-bis, c. 2)
Sospensione condizionalePena fino a 2 anniPena non eseguita; la confisca resta

La difesa parte dal ricalcolo: la soglia si verifica per singolo periodo d'imposta, sull'imposta dichiarata al netto dei versamenti, e un errore di imputazione o una nota di variazione per crediti non riscossi possono riportare il fatto sotto i 250.000 euro. Segue la cronologia: chi era amministratore al 31 dicembre, quali rateazioni erano in corso, quando è arrivata la decadenza e per quale residuo. Poi la crisi: la non punibilità del comma 3-bis va costruita con documenti (procedure concorsuali e pignoramenti negativi dei clienti, fatture verso la PA scadute e sollecitate, richieste di fido respinte, cessioni di crediti tentate), perché la giurisprudenza formatasi prima del 2024 negava rilievo alla generica mancanza di liquidità e la novità legislativa non l'ha rovesciata del tutto. Infine il pagamento, con la strategia dei termini: chiedere l'adesione o la rateazione prima dell'udienza predibattimentale, comunicare al giudice la rateazione per ottenere la sospensione del processo, e valutare il patteggiamento a pena sospesa quando il debito è estinto. Se la società è finita in liquidazione giudiziale, l'omesso versamento sistematico di imposte può essere contestato anche come bancarotta impropria per operazioni dolose: in quel caso la strategia sul 10-ter va coordinata con quella sulla procedura. In pratica, l'IVA non versata è il reato tributario più frequente e più «riparabile»: la data del 31 dicembre e la rateazione sono le due leve da conoscere prima, non dopo.

Domande frequenti

Ho dichiarato 300.000 euro di IVA per il 2024 e non li ho versati: quando scatta il reato?

La dichiarazione IVA 2024 si presenta nel 2025: il reato si consuma il 31 dicembre 2026 se a quella data il debito (sopra i 250.000 euro) non è stato pagato né è in corso di rateazione. Fino ad allora può pagare, anche a seguito dell'avviso bonario, o chiedere la rateazione dell'avviso bonario (fino a 20 rate trimestrali, art. 3-bis D.Lgs. 462/1997): la rateazione in corso esclude il reato, e se poi decade risponde solo se il residuo supera 75.000 euro. Anche dopo la consumazione, pagare tutto prima dell'apertura del dibattimento rende il fatto non punibile.

Non ho versato perché i clienti non mi hanno pagato: è una difesa?

Dal 2024 sì, a condizioni precise (art. 13, c. 3-bis): il fatto non è punibile se dipende da cause non imputabili sopravvenute all'incasso dell'IVA, e il giudice tiene conto della crisi di liquidità non transitoria dovuta a crediti inesigibili per insolvenza o sovraindebitamento accertato dei clienti, o a crediti certi ed esigibili non pagati da pubbliche amministrazioni, e dell'impossibilità di azioni idonee a superarla. Serve la prova documentale: decreti ingiuntivi e pignoramenti infruttuosi, procedure concorsuali dei debitori, fatture verso la PA scadute, tentativi di finanziamento respinti. La generica crisi aziendale o la scelta di pagare gli stipendi non basta, secondo la giurisprudenza precedente che resta il punto di partenza.

Sono diventato amministratore dopo la dichiarazione: rispondo io?

Il reato è omissivo e si consuma alla scadenza del 31 dicembre: risponde chi è legale rappresentante in quel momento, anche se il debito nasce da una gestione precedente, perché ha l'obbligo e la possibilità di versare o rateizzare. La difesa passa per la prova di aver fatto il possibile (rateazione, richiesta di adesione, tentativi di reperire liquidità) o dell'impossibilità oggettiva sopravvenuta; il precedente amministratore non risponde del 10-ter ma può rispondere di altro (bancarotta, sottrazione fraudolenta). Il liquidatore che paga i soci prima del Fisco risponde anche civilmente.

Che cosa rischio sul patrimonio?

La confisca del profitto, pari all'IVA non versata, è obbligatoria in caso di condanna o patteggiamento (art. 12-bis): diretta sui conti della società e, se non capiente, per equivalente sui beni personali dell'amministratore. Il sequestro preventivo può arrivare già nelle indagini, ma non si dispone se il debito è in rateazione regolare, salvo pericolo di dispersione. Pagare prima della chiusura del dibattimento riduce la pena fino alla metà, esclude le pene accessorie (interdizioni, incapacità di contrattare con la PA) e apre al patteggiamento; con la pena sospesa e sotto i due anni il casellario resta per gli usi pubblici.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati tributariI reati tributari (D.Lgs. 74/2000): mappa, soglie, peneLe definizioni (art. 1: imposta evasa al netto di acconti e ritenute; fatture per operazioni inesistenti oggettive, soggettive, sovrafatturate; dichiarazioni rilevanti), i reati dichiarativi (art. 2: dichiarazione fraudolenta con fatture o documenti falsi, 4-8 anni, 1 anno e 6 mesi-6 anni sotto 100.000 euro di elementi passivi fittizi, senza soglia; art. 3: altri artifici, operazioni simulate, documenti falsi, 3-8 anni, con imposta evasa oltre 30.000 e attivi sottratti oltre il 5% o 1,5 milioni; art. 4: dichiarazione infedele, 2 anni-4 anni e 6 mesi, imposta evasa oltre 100.000 e attivi sottratti oltre il 10% o 2 milioni, escluse valutazioni e questioni di competenza e inerenza; art. 5: omessa dichiarazione, 2-5 anni, imposta evasa oltre 50.000, anche del sostituto, salva la presentazione entro 90 giorni), i reati documentali (art. 8: emissione di fatture false, 4-8 anni, ridotta sotto 100.000 per periodo; art. 10: occultamento o distruzione delle scritture, 3-7 anni), gli omessi versamenti (art. 10-bis: ritenute certificate oltre 150.000 euro non versate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione, 6 mesi-2 anni, salvo rateazione in corso e con soglia di 50.000 sul residuo in caso di decadenza; art. 10-ter: IVA oltre 250.000 con le stesse regole e soglia di 75.000 sul residuo; art. 10-quater: indebita compensazione oltre 50.000 con crediti non spettanti, 6 mesi-2 anni, o inesistenti, 1 anno e 6 mesi-6 anni, non punibile in caso di obiettiva incertezza; crisi di liquidità non imputabile, art. 13 c. 3-bis), la sottrazione fraudolenta (art. 11: alienazioni simulate e atti fraudolenti per sottrarsi alla riscossione oltre 50.000 euro, 6 mesi-4 anni, 1-6 anni oltre 200.000; falsità nella transazione fiscale), le vie d'uscita (art. 13: non punibilità per pagamento integrale prima del dibattimento per 10-bis, 10-ter e 10-quater c. 1, e per gli artt. 2-5 con ravvedimento o dichiarazione tardiva prima dei controlli; termine di 3 mesi prorogabile per chi è in rateazione; tenuità del fatto con indici propri; art. 13-bis: pena ridotta fino alla metà e niente pene accessorie con pagamento prima della chiusura del dibattimento, sospensione del processo fino a un anno per chi paga a rate, patteggiamento solo con debito estinto; aggravante della metà per i professionisti che vendono modelli di evasione), sequestro e confisca (art. 12-bis: confisca obbligatoria del profitto anche per equivalente, sequestro escluso se la rateazione è regolare; art. 12-ter: confisca allargata dell'art. 240-bis c.p. sopra 100.000 o 200.000 euro per gli artt. 2, 3, 8, 11), pene accessorie (art. 12: interdizione dagli uffici direttivi, incapacità di contrattare con la PA, interdizione dai pubblici uffici per frodi ed emissione), prescrizione (art. 17: interrotta anche dal verbale di constatazione; termini elevati di un terzo per gli artt. 2-10), il rapporto con il tributo (doppio binario, sospensione del processo, ne bis in idem attenuato, giudicato tributario) e con la responsabilità della società (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001), dal 2027 il testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).
  • Reati societari e fallimentariL'omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 2 D.L. 463/1983)La condotta (art. 2 c. 1-bis D.L. 463/1983: omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, che non possono essere compensate con le anticipazioni per conto dell'INPS; soglia di 10.000 euro annui per il reato, sotto sanzione amministrativa da 1,5 a 4 volte l'importo; settore agricolo compreso), il presupposto (retribuzioni effettivamente corrisposte: senza pagamento dello stipendio non c'è ritenuta, Cass. SU 27641/2017; la prova dalle buste paga, dai flussi Uniemens e dai bonifici), il calcolo della soglia (per anno, con riferimento alle scadenze dei versamenti, il 16 del mese successivo, quindi da gennaio a dicembre delle scadenze, Cass. SU 10424/2018; reato unitario che si consuma con l'omissione che supera la soglia o con l'ultima dell'anno), chi risponde (il datore di lavoro persona fisica, il legale rappresentante della società, l'amministratore di fatto; il delegato solo con delega effettiva; il liquidatore), il dolo (generico: consapevolezza di aver operato le ritenute e di non versarle; la crisi d'impresa non scusa salvo impossibilità assoluta provata), la procedura (contestazione o notifica dell'accertamento da parte dell'INPS o dell'Ispettorato con l'avviso della facoltà di pagare; tre mesi per versare le ritenute con esclusione di reato e sanzione; denuncia al pubblico ministero solo dopo il termine, con l'attestazione dei versamenti; prescrizione sospesa nei tre mesi; diffida accertativa e avviso di addebito per il recupero civile), pene (reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro; tribunale monocratico; pena pecuniaria sostitutiva, sospensione condizionale, patteggiamento, messa alla prova; prescrizione 6 anni, 7 anni e 6 mesi con le interruzioni; tenuità del fatto per gli importi appena sopra soglia), le difese (retribuzioni non pagate; errore di calcolo della soglia; pagamento nei tre mesi anche a rate concluse; assenza di contestazione regolare; delega di funzioni; impossibilità sopravvenuta documentata), i rapporti con altre norme (contributi a carico del datore: solo civile e sanzioni civili; omesso versamento di ritenute fiscali certificate, art. 10-bis D.Lgs. 74/2000; truffa aggravata per indebito conguaglio, art. 640-bis c.p.; appropriazione indebita esclusa; bancarotta impropria in caso di liquidazione giudiziale), il lavoratore (automaticità delle prestazioni, art. 2116 c.c.; denuncia all'INPS; costituzione di rendita, art. 13 L. 1338/1962).
  • Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
  • AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
  • Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)Le tre forme (art. 322 c. 1 lett. a: distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione dei beni, esposizione di passività inesistenti; lett. b: sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture o tenuta che impedisce la ricostruzione del patrimonio e degli affari; c. 3: pagamenti e prelazioni simulate per favorire un creditore, 1-5 anni; c. 2: fatti commessi durante la procedura), chi risponde (l'imprenditore individuale e i soci illimitatamente responsabili; per le società amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, art. 329, compreso l'amministratore di fatto; il concorso dell'estraneo: professionista, prestanome, coniuge, controparte del negozio; l'art. 329 c. 2: bancarotta impropria da reato societario, artt. 2621-2634 c.c., e da operazioni dolose che causano il dissesto), quando scatta (la sentenza di liquidazione giudiziale come condizione obiettiva di punibilità, Cass. SU 22474/2016; dolo generico per la distrazione, specifico per le passività fittizie e la documentale; nessun nesso con il dissesto per la bancarotta propria; la distrazione «a monte» anche anni prima; concordato preventivo e liquidazione controllata: art. 341 e sovraindebitamento con reati propri), le pene (3-10 anni; preferenziale 1-5; aggravante fino alla metà per danno di rilevante gravità e aumenti per più fatti o divieto di esercizio, attenuante fino a un terzo per danno di speciale tenuità, art. 326; pene accessorie: inabilitazione all'impresa e incapacità agli uffici direttivi fino a 10 anni, dosate dal giudice dopo Corte cost. 222/2018, art. 322 c. 4; interdizione dai pubblici uffici; tribunale collegiale; arresto facoltativo; custodia cautelare consentita; prescrizione 10 anni più un quarto con le interruzioni), le esenzioni (art. 324: pagamenti e operazioni in esecuzione di concordato, accordi omologati, piani attestati, concordato minore, finanziamenti autorizzati, esenti da preferenziale e semplice), le difese (prova della destinazione dei beni all'attività; restituzione prima della sentenza, bancarotta riparata; giustificazione contabile; assenza di dolo nel pagamento di debiti scaduti; responsabilità del solo amministratore operativo e limiti per i sindaci; rilevanza del piano attestato; patteggiamento con pena ridotta; ricorso abusivo al credito come alternativa minore, art. 325), i rapporti con altri reati (appropriazione indebita assorbita, falso in bilancio, autoriciclaggio, reati tributari) e con la responsabilità civile (azione del curatore, art. 255; parte civile dei creditori).
  • Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.