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GuidaDiritto tributario · Accertamento

Gli ISA (ex studi di settore) e gli accertamenti presuntivi

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, hanno sostituito dal 2018 gli studi di settore: danno a imprese e professionisti un voto da 1 a 10 basato sui dati della dichiarazione. Chi ottiene un voto alto accede a benefici, come l'esonero dal visto di conformità e la riduzione dei termini di accertamento; chi ha un voto basso finisce più facilmente nelle liste dei controlli. Il punteggio basso, però, non prova da solo l'evasione. Questa pagina spiega come funzionano gli ISA, come si migliora il punteggio e come ci si difende da un accertamento.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Dal 2018 gli ISA hanno sostituito studi di settore e parametri per imprese e professionisti.
  • Voto da 1 a 10, calcolato sui dati dichiarati con il modello ISA.
  • Voto alto: esonero dal visto di conformità, niente accertamenti presuntivi, termini di accertamento più brevi.
  • Voto basso: più probabilità di controllo, ma non è una prova di evasione.
  • Difesa: contraddittorio documentato; dal 2027 la disciplina passa nel testo unico dell'accertamento.

Come funzionano gli ISA

Art. 9-bis, c. 1 e 14, DL 50/2017

«Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti [...] sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale [...]. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici [...].»

Gli ISA si applicano dal periodo d'imposta 2018 a imprese e professionisti delle attività per le quali è approvato un indice, al posto degli studi di settore e dei parametri (art. 9-bis, c. 18). Ogni indice, approvato con decreto ministeriale e rivisto almeno ogni due anni, combina più indicatori di normalità e affidabilità costruiti sui dati dichiarati negli anni: il risultato è un voto da 1 a 10. I dati si trasmettono con il modello ISA allegato alla dichiarazione, anche da chi non determina il reddito in modo ordinario (c. 4). Gli indici non si applicano, tra l'altro, nell'anno di inizio o di cessazione dell'attività, nei periodi di non normale svolgimento e a chi supera il limite di ricavi o compensi fissato dal decreto (c. 6); altre esclusioni, come quella dei contribuenti in regime forfetario, sono previste dai decreti ministeriali (c. 7).

Chi vuole migliorare il voto può dichiarare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili: valgono anche per l'IRAP e l'IVA, e non comportano sanzioni e interessi se le imposte sono versate entro il termine del saldo (c. 9 e 10).

I benefici premiali

BeneficioContenutoArt. 9-bis, c. 11
Visto di conformitàEsonero per compensare crediti IVA fino a 70.000 euro annui e crediti di imposte dirette e IRAP fino a 50.000; esonero da visto o garanzia per i rimborsi IVA fino a 70.000Lett. a-b
Società di comodoEsclusione dalla disciplina delle società non operativeLett. c
Accertamenti presuntiviEsclusione degli accertamenti analitico-induttivi basati su presunzioni semplici (art. 39, c. 1, lett. d, DPR 600/1973; art. 54, c. 2, DPR 633/1972)Lett. d
Termini di accertamentoAnticipazione di almeno un anno della decadenza per redditi d'impresa, di lavoro autonomo e IVALett. e
RedditometroEsclusione dell'accertamento sintetico se il reddito accertabile non eccede di due terzi il dichiaratoLett. f

I livelli di voto necessari per ciascun beneficio sono stabiliti ogni anno con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che può considerare anche la media di più anni (c. 12). I benefici delle lettere c, d, e ed f si perdono per l'anno in cui emergono violazioni che obbligano a denunciare un reato tributario (c. 13). Gli ISA sono anche la base del concordato preventivo biennale, riservato a chi li applica.

Controlli, accertamenti e difesa

Il voto basso è un criterio di selezione, non un accertamento. L'Agenzia usa il livello di affidabilità per scegliere chi controllare (c. 14) e invia spesso comunicazioni sulle anomalie dei dati ISA, alle quali conviene rispondere spiegando e correggendo gli eventuali errori. Se poi arriva uno schema di atto, il contraddittorio preventivo è obbligatorio (art. 6-bis L. 212/2000) ed è il momento decisivo. Il principio fissato dalle Sezioni Unite per gli studi di settore resta la chiave di lettura: le elaborazioni statistiche sono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non deriva dallo scostamento in sé, ma nasce dal confronto con il contribuente, che può provare con ogni mezzo le ragioni della sua situazione (Cass. SU 26635/2009). Un avviso che si limita a richiamare il voto, senza considerare le giustificazioni documentate, si può impugnare secondo le regole della pagina sull'avviso di accertamento.

  1. Controllare i dati del modello ISA prima di inviarlo: gli errori abbassano il voto e attirano i controlli.
  2. Valutare gli ulteriori componenti positivi confrontando costo e benefici.
  3. Rispondere alle comunicazioni di anomalia, correggendo o spiegando.
  4. Documentare le cause di un voto basso: malattia, crisi, lavori, clienti insolventi, specificità dell'attività.
  5. Usare il contraddittorio e l'accertamento con adesione prima del ricorso.

Dal 1° gennaio 2027 la disciplina degli ISA passa nel testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (D.Lgs. 141/2026). L'accertamento basato sulle spese è spiegato nella pagina sul redditometro; le verifiche in azienda in quella su verifiche e accessi.

Domande frequenti

Un punteggio ISA basso significa che riceverò un accertamento?
No, non automaticamente. Il livello di affidabilità serve all'Agenzia e alla Guardia di finanza per scegliere chi controllare (art. 9-bis, c. 14, DL 50/2017): un voto basso aumenta la probabilità di un controllo, ma da solo non prova l'evasione. Già per gli studi di settore la Cassazione aveva stabilito che gli scostamenti statistici sono presunzioni semplici, che diventano gravi, precise e concordanti solo dopo il contraddittorio con il contribuente (Cass. SU 26635/2009).
Conviene dichiarare ulteriori componenti positivi per alzare il voto?
Può convenire se il beneficio vale più delle imposte in più. La legge consente di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture, che migliorano il punteggio e danno accesso ai premi; su di essi si pagano imposte e IVA, ma senza sanzioni e interessi se il versamento avviene con il saldo delle imposte sui redditi (art. 9-bis, c. 9 e 10). È una scelta da fare con il commercialista, confrontando costo e vantaggi.
Quali vantaggi dà un punteggio alto?
Secondo il livello raggiunto: esonero dal visto di conformità per compensare crediti IVA fino a 70.000 euro e crediti di imposte dirette e IRAP fino a 50.000, e per i rimborsi IVA fino a 70.000; esclusione dalla disciplina delle società di comodo e dagli accertamenti basati su presunzioni semplici; riduzione di almeno un anno dei termini di accertamento; esclusione del redditometro se il reddito accertabile non supera di due terzi quello dichiarato (art. 9-bis, c. 11). I livelli sono fissati ogni anno con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
Come mi difendo se l'accertamento si fonda sugli ISA?
Nel contraddittorio preventivo, obbligatorio per legge (art. 6-bis L. 212/2000), spiegando e documentando le ragioni del risultato: malattia, lavori in corso, crisi del settore o della zona, un cliente che non ha pagato, un'attività ridotta o diversa da quella tipica dell'indice. Se l'avviso non tiene conto delle giustificazioni o si limita a richiamare il punteggio, si impugna, perché la presunzione statistica deve essere adattata alla realtà del singolo contribuente.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • AccertamentoIl concordato preventivo biennaleD.Lgs. 13/2024: chi può aderire, la proposta dell'Agenzia, adesione entro il 31 ottobre 2026, imposta sostitutiva, niente accertamenti, cessazione e decadenza.
  • AccertamentoIl contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6-bis Statuto)Dal 30 aprile 2024 schema di atto e almeno 60 giorni per le osservazioni prima di ogni atto impugnabile, a pena di annullabilità; atti esclusi, adesione allo schema.
  • AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
  • AccertamentoL'accertamento con adesioneL'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): istanza entro il termine del ricorso con sospensione di 90 giorni, contraddittorio, sanzioni a un terzo.
  • AccertamentoL'accertamento sintetico (redditometro)Art. 38 DPR 600 dopo il D.Lgs. 108/2024: spese e capacità di spesa, doppia soglia (un quinto e dieci volte l'assegno sociale), contraddittorio, prova contraria.
  • Imposte e situazioni particolariSocietà di comodo ed esterovestizioneArt. 30 L. 724/1994: coefficienti dimezzati dal 2024, reddito minimo, IVA bloccata, esclusioni, interpello; art. 73 TUIR: direzione effettiva, presunzione per le holding.
  • AccertamentoVerifiche fiscali, accessi, ispezioni: i diritti del contribuenteArt. 12 Statuto: ragioni e oggetto, professionista, 30 giorni di permanenza (15 per i piccoli), osservazioni a verbale; art. 52 DPR 633: casa e studi; PVC e adesione.