In breve
- Comodato: prestito gratuito di una cosa per un tempo o un uso determinato; non serve la forma scritta.
- Senza termine né uso definito: si può chiedere la restituzione in ogni momento (comodato precario).
- Con termine: restituzione anticipata solo per urgente e impreveduto bisogno del proprietario.
- Casa data alla famiglia del figlio: resta destinata alla famiglia anche dopo la separazione.
- Il comodatario deve custodire la cosa e non può cederla ad altri senza consenso.
Che cos'è e che cosa obbliga
«Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.»
Il comodato si conclude con la consegna e non richiede la forma scritta, nemmeno per un immobile concesso a lungo (Cass. 1018/1976). Se il comodatario paga un corrispettivo, non è più comodato ma, di regola, una locazione. Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza, usarla solo per l'uso pattuito o per quello naturale, e non può farla usare a terzi senza il consenso del comodante: se viola questi obblighi, il comodante può chiedere subito la restituzione e il risarcimento dei danni (art. 1804). L'azione di restituzione è personale: può esercitarla chi ha consegnato la cosa, anche senza provare di esserne proprietario (Cass. 1083/1981).
Quando si può chiedere la restituzione
| Tipo di comodato | Restituzione | Norma |
|---|---|---|
| Con un termine o per un uso che ha una durata | Alla scadenza o terminato l'uso; prima solo per urgente e impreveduto bisogno del comodante | Art. 1809 |
| Senza termine e senza un uso che ne determini la durata (precario) | Appena il comodante la richiede | Art. 1810 |
| Morte del comodatario | Il comodante può chiederla subito agli eredi, anche se c'era un termine | Art. 1811 |
Il comodato è precario solo se non c'è un termine e l'uso pattuito non ha in sé una durata prevedibile (Cass. SU 3168/2011). L'«urgente e impreveduto bisogno» che consente di anticipare la restituzione non deve essere grave, ma sopravvenuto rispetto alla stipula, concreto e attuale: può consistere nella necessità di usare direttamente il bene o anche in un imprevisto peggioramento delle condizioni economiche del comodante (Cass. SU 20448/2014).
La casa data alla famiglia del figlio
È il caso più frequente: il genitore concede gratuitamente una casa al figlio perché vi abiti con la sua famiglia, senza fissare una durata. Per le Sezioni unite questo comodato imprime al bene un vincolo di destinazione alle esigenze abitative della famiglia, che ne determina la durata e sopravvive alla crisi coniugale: il comodante deve consentire che il godimento continui, anche a favore del coniuge al quale la casa è assegnata con i figli, salvo il sopravvenire di un urgente e impreveduto bisogno (Cass. SU 13603/2004). La giurisprudenza recente conferma la regola, chiedendo al giudice un attento controllo di proporzionalità tra il bisogno del proprietario e le esigenze della famiglia (Cass. 27634/2023 e 17095/2025). Anche la clausola che concede la casa «per vivere con la propria famiglia» dà al comodato una durata legata a quell'uso (Cass. 573/2025).
Il vincolo viene meno quando cessa la destinazione familiare, per esempio se la famiglia lascia la casa o i figli diventano autonomi e non c'è più un provvedimento di assegnazione. A quel punto la restituzione si può chiedere e, in caso di rifiuto, si agisce per il rilascio, con eventuale indennità per l'occupazione senza titolo.
- Ricostruire l'accordo: quando e perché la casa è stata data, con quali parole e documenti.
- Verificare la destinazione: casa familiare con figli, uso temporaneo o prestito senza durata.
- Documentare il bisogno sopravvenuto, se si chiede la restituzione anticipata.
- Chiedere per iscritto la restituzione, con un termine ragionevole.
- Valutare mediazione e causa se il comodatario non restituisce.
Domande frequenti
Ho dato la casa a mio figlio quando si è sposato: dopo la separazione posso riaverla?
Che cosa vale come «urgente e impreveduto bisogno»?
Ho prestato un appartamento senza dire per quanto: posso chiederlo indietro quando voglio?
Serve un contratto scritto?
Fonti normative
- Art. 1803 c.c. — Nozione
- Art. 1804 c.c. — Obbligazioni del comodatario
- Art. 1809 c.c. — Restituzione
- Art. 1810 c.c. — Comodato senza determinazione di durata
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleL'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.): al genitore con cui vivono i figli, chiunque sia il proprietario; senza figli no; revoca, spese, IMU.
- Casa e proprietàLa casa occupata: come riaverla e l'indennità di occupazioneLa casa occupata: restituzione per il comodato, sfratto, rivendica, reintegrazione, reato dell'art. 634-bis c.p. con sgombero immediato (2025).
- Separazione e divorzioLa separazione giudizialeLa separazione giudiziale dopo la Cartabia: ricorso con redditi e piano genitoriale, udienza personale, provvedimenti provvisori, addebito, cumulo col divorzio.
- ContrattiLa donazione: forma, revoca, rischi per chi compraLa donazione: atto pubblico con due testimoni, donazione di modico valore, revoca per ingratitudine e sopravvenienza di figli, riduzione e riforma 2025.
- Affitti e sfrattiIl contratto di affitto: 4+4, 3+2, transitorioTipologie (4+4, 3+2, transitorio, studenti), forma scritta e registrazione, rinnovo e disdetta, canone e ISTAT, deposito, spese, cedolare secca.
- Il processo civileCome inizia una causa civile: atto di citazione, ricorso, prima udienzaCome inizia una causa civile dopo la riforma Cartabia: mediazione, citazione con udienza a 120 giorni, costituzione 70 giorni prima, memorie a 40/20/10 giorni.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiLa mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): materie, primo incontro in 20-40 giorni, avvocato obbligatorio, costi del DM 150/2023, accordo esecutivo.
- Risarcimento del dannoRumori, fumi e odori dei vicini: le immissioni (art. 844 c.c.)Art. 844 c.c.: normale tollerabilità, perizia fonometrica, inibitoria e opere, danno alla vita familiare, locale sotto casa, condominio, Comune, art. 659 c.p.