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IstitutoDiritto civile · Contratti

Il comodato d'uso gratuito e la restituzione della casa

Il comodato è il prestito gratuito di una cosa, un'auto, un locale, molto spesso una casa: il genitore che la mette a disposizione del figlio e della sua famiglia, l'amico che presta un appartamento. Quando il rapporto si incrina, o il figlio si separa, la domanda è sempre la stessa: il proprietario può riprendersi la casa? La risposta dipende da come è nato il comodato. Se non c'è una durata, di regola la restituzione si può chiedere in ogni momento; se la casa è stata data per le esigenze di una famiglia, invece, resta vincolata a quella destinazione, salvo un bisogno urgente e imprevisto del proprietario. Questa pagina spiega le regole e la giurisprudenza delle Sezioni unite.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Comodato: prestito gratuito di una cosa per un tempo o un uso determinato; non serve la forma scritta.
  • Senza termine né uso definito: si può chiedere la restituzione in ogni momento (comodato precario).
  • Con termine: restituzione anticipata solo per urgente e impreveduto bisogno del proprietario.
  • Casa data alla famiglia del figlio: resta destinata alla famiglia anche dopo la separazione.
  • Il comodatario deve custodire la cosa e non può cederla ad altri senza consenso.

Che cos'è e che cosa obbliga

Art. 1803 c.c.

«Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.»

Il comodato si conclude con la consegna e non richiede la forma scritta, nemmeno per un immobile concesso a lungo (Cass. 1018/1976). Se il comodatario paga un corrispettivo, non è più comodato ma, di regola, una locazione. Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza, usarla solo per l'uso pattuito o per quello naturale, e non può farla usare a terzi senza il consenso del comodante: se viola questi obblighi, il comodante può chiedere subito la restituzione e il risarcimento dei danni (art. 1804). L'azione di restituzione è personale: può esercitarla chi ha consegnato la cosa, anche senza provare di esserne proprietario (Cass. 1083/1981).

Quando si può chiedere la restituzione

Tipo di comodatoRestituzioneNorma
Con un termine o per un uso che ha una durataAlla scadenza o terminato l'uso; prima solo per urgente e impreveduto bisogno del comodanteArt. 1809
Senza termine e senza un uso che ne determini la durata (precario)Appena il comodante la richiedeArt. 1810
Morte del comodatarioIl comodante può chiederla subito agli eredi, anche se c'era un termineArt. 1811

Il comodato è precario solo se non c'è un termine e l'uso pattuito non ha in sé una durata prevedibile (Cass. SU 3168/2011). L'«urgente e impreveduto bisogno» che consente di anticipare la restituzione non deve essere grave, ma sopravvenuto rispetto alla stipula, concreto e attuale: può consistere nella necessità di usare direttamente il bene o anche in un imprevisto peggioramento delle condizioni economiche del comodante (Cass. SU 20448/2014).

La casa data alla famiglia del figlio

È il caso più frequente: il genitore concede gratuitamente una casa al figlio perché vi abiti con la sua famiglia, senza fissare una durata. Per le Sezioni unite questo comodato imprime al bene un vincolo di destinazione alle esigenze abitative della famiglia, che ne determina la durata e sopravvive alla crisi coniugale: il comodante deve consentire che il godimento continui, anche a favore del coniuge al quale la casa è assegnata con i figli, salvo il sopravvenire di un urgente e impreveduto bisogno (Cass. SU 13603/2004). La giurisprudenza recente conferma la regola, chiedendo al giudice un attento controllo di proporzionalità tra il bisogno del proprietario e le esigenze della famiglia (Cass. 27634/2023 e 17095/2025). Anche la clausola che concede la casa «per vivere con la propria famiglia» dà al comodato una durata legata a quell'uso (Cass. 573/2025).

Il vincolo viene meno quando cessa la destinazione familiare, per esempio se la famiglia lascia la casa o i figli diventano autonomi e non c'è più un provvedimento di assegnazione. A quel punto la restituzione si può chiedere e, in caso di rifiuto, si agisce per il rilascio, con eventuale indennità per l'occupazione senza titolo.

  1. Ricostruire l'accordo: quando e perché la casa è stata data, con quali parole e documenti.
  2. Verificare la destinazione: casa familiare con figli, uso temporaneo o prestito senza durata.
  3. Documentare il bisogno sopravvenuto, se si chiede la restituzione anticipata.
  4. Chiedere per iscritto la restituzione, con un termine ragionevole.
  5. Valutare mediazione e causa se il comodatario non restituisce.

Domande frequenti

Ho dato la casa a mio figlio quando si è sposato: dopo la separazione posso riaverla?
Di regola no, finché dura la destinazione alle esigenze della famiglia. Per le Sezioni unite il comodato senza termine dato a un nucleo familiare è vincolato a quelle esigenze abitative e sopravvive alla crisi coniugale, anche a favore del coniuge a cui la casa viene assegnata con i figli (Cass. SU 13603/2004; Cass. 27634/2023 e 17095/2025). Il proprietario può riaverla prima solo se gli sopravviene un bisogno urgente e imprevisto, che il giudice valuta con attenzione bilanciandolo con le esigenze della famiglia.
Che cosa vale come «urgente e impreveduto bisogno»?
Un bisogno sopravvenuto rispetto alla stipula, concreto e attuale, non necessariamente grave: per esempio la necessità di abitare la casa o un peggioramento imprevisto delle condizioni economiche che renda necessario venderla o darla in locazione (Cass. SU 20448/2014). Non bastano bisogni futuri o solo ipotetici.
Ho prestato un appartamento senza dire per quanto: posso chiederlo indietro quando voglio?
Sì, se non è stato fissato un termine e non risulta un uso che per sua natura ha una durata: il comodato è precario e il comodatario deve restituire appena richiesto (art. 1810 c.c.; Cass. SU 3168/2011). Diverso è il caso della casa data come abitazione di una famiglia, che ha una durata legata a quell'uso. Se il comodatario non restituisce, si agisce in giudizio per il rilascio.
Serve un contratto scritto?
No, il comodato si perfeziona con la consegna della cosa e non richiede la forma scritta, nemmeno per gli immobili e per le lunghe durate (Cass. 1018/1976). La prova della sua esistenza e delle condizioni, però, è molto più semplice con un documento che indichi durata e uso.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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