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IstitutoDiritto civile · Contratti

Il recesso dal contratto

Un contratto firmato vincola, e di regola non si può sciogliere senza l'accordo dell'altra parte. Il recesso è l'eccezione: la possibilità di uscire con una semplice dichiarazione, quando la prevede la legge o il contratto. Il consumatore che compra online o fuori dai negozi ha 14 giorni per ripensarci; con telefonia e internet si può recedere in ogni momento; il committente di un'opera o di un appalto può sempre ritirarsi pagando il dovuto. Questa pagina spiega i diversi tipi di recesso, i limiti, i costi e come esercitarlo correttamente.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Regola: si recede solo se lo prevede la legge o il contratto.
  • Contratti di durata: il recesso vale per il futuro, non per le prestazioni già eseguite.
  • Prezzo: caparra penitenziale o multa, se pattuite.
  • Consumatore: 14 giorni senza motivo per acquisti online o fuori dai negozi.
  • Telefonia e internet: recesso in ogni momento con preavviso massimo di 30 giorni.

Il recesso nel codice civile

Art. 1373, c. 1-2, c.c.

«Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.»

Il limite del principio di esecuzione non vale per i contratti di durata ed è comunque derogabile dalle parti (Cass. 14109/2024); vale invece per il contratto preliminare (Cass. 21198/2022). Se è previsto un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando il corrispettivo è pagato (art. 1373, c. 3). La dichiarazione di recesso, di regola, non richiede forme particolari (Cass. 4169/2024) e, una volta conosciuta dall'altra parte, non si può revocare se non d'accordo (Cass. 1454/2019).

Recesso previsto dalla leggeChiA quali condizioni
Appalto (art. 1671)CommittenteAnche a lavori iniziati, pagando spese, lavori eseguiti e mancato guadagno
Contratto d'opera (art. 2227)CommittenteAnche a opera iniziata, alle stesse condizioni
Prestazione d'opera intellettuale (art. 2237)Cliente sempre; professionista per giusta causaRimborso delle spese e compenso per l'opera svolta
Contratti a distanza e fuori dai locali (artt. 52-59 cod. cons.)Consumatore14 giorni, senza motivo né penali
Telefonia, pay TV, internet (art. 1, c. 3, DL 7/2007)ClienteIn ogni momento, preavviso massimo 30 giorni, solo costi giustificati

Caparra penitenziale e multa

Se il contratto attribuisce un diritto di recesso e una parte ha versato una caparra, questa è il prezzo del recesso: chi l'ha data e recede la perde, chi l'ha ricevuta e recede restituisce il doppio (art. 1386 c.c.). Caparra penitenziale e multa penitenziale sono corrispettivi del recesso, non un risarcimento (Cass. 3954/2023), e non sono dovute se chi recede lo fa perché l'altra parte è inadempiente (Cass. 21287/2023). La caparra confirmatoria funziona diversamente: consente alla parte non inadempiente di recedere trattenendo la caparra o chiedendone il doppio, anche dopo un principio di esecuzione (art. 1385; Cass. 32821/2023; si veda la pagina sulla caparra).

Consumatori, telefonia e assicurazioni

Nei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali il consumatore ha 14 giorni per recedere senza motivo, che diventano 30 per i contratti conclusi durante visite non richieste a domicilio o escursioni promozionali (art. 52 cod. cons.); se il professionista non lo ha informato del diritto, il termine si allunga di dodici mesi (art. 53). Basta il modulo tipo o qualsiasi dichiarazione esplicita, ma la prova del recesso spetta al consumatore (art. 54); il professionista rimborsa entro 14 giorni con lo stesso mezzo di pagamento e il consumatore restituisce i beni entro 14 giorni (artt. 56-57). Alcuni beni e servizi sono esclusi, come quelli personalizzati o deperibili (art. 59; si veda la pagina sul recesso dagli acquisti online). Con telefonia, pay TV e internet si può recedere o cambiare operatore in ogni momento, con un preavviso massimo di 30 giorni e pagando solo i costi giustificati (art. 1, c. 3, DL 7/2007). La polizza RC auto dura un anno e non si rinnova tacitamente (art. 170-bis D.Lgs. 209/2005). Per palestre, abbonamenti e altri servizi valgono le clausole del contratto, che non possono essere vessatorie (si veda la pagina sulle clausole vessatorie).

  1. Leggere il contratto: c'è una clausola di recesso? Con quale preavviso e costo?
  2. Verificare i recessi di legge che valgono comunque.
  3. Rispettare i termini: 14 giorni per il consumatore, preavviso contrattuale.
  4. Comunicare per iscritto, con un mezzo che provi la ricezione.
  5. Contestare costi non giustificati o penali per recessi dovuti all'inadempimento altrui.

Domande frequenti

Posso recedere da un contratto se ho cambiato idea?
Solo se il recesso è previsto dalla legge o dal contratto. Il recesso convenzionale si può esercitare finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione; nei contratti di durata, come una fornitura o un servizio periodico, anche dopo, ma senza effetto per le prestazioni già eseguite (art. 1373 c.c.). Se per recedere è previsto un corrispettivo o una caparra penitenziale, bisogna pagarlo o perderla (artt. 1373 e 1386). Il consumatore che ha comprato online o fuori dai locali commerciali ha invece un diritto di recesso senza motivo entro 14 giorni (art. 52 cod. cons.).
Come si recede da un contratto con un operatore telefonico?
In qualsiasi momento: i contratti con operatori di telefonia, pay TV e comunicazione elettronica devono consentire di recedere o passare ad altro operatore senza vincoli temporali, con un preavviso non superiore a trenta giorni e senza spese non giustificate dai costi reali dell'operatore, che devono essere indicati già nell'offerta; le clausole contrarie sono nulle (art. 1, c. 3, DL 7/2007). Le modalità di recesso devono essere semplici quanto quelle usate per attivare il servizio (c. 3-bis). Per le contestazioni si veda la pagina su telefonia e Corecom.
Ho pagato una caparra: se mi ritiro la perdo?
Dipende dal tipo di caparra. Quella penitenziale è il prezzo del recesso: chi recede la perde, e chi l'ha ricevuta, se recede, deve restituire il doppio (art. 1386 c.c.). Quella confirmatoria, invece, riguarda l'inadempimento: se chi l'ha data non adempie, l'altra parte può recedere e trattenerla (art. 1385). Se il recesso è giustificato dall'inadempimento dell'altra parte, la multa penitenziale non è dovuta (Cass. 21287/2023).
Posso interrompere i lavori di un'impresa o l'incarico a un professionista?
Sì. Nell'appalto e nel contratto d'opera il committente può recedere anche a lavori iniziati, tenendo indenne l'impresa o il prestatore delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (artt. 1671 e 2227 c.c.). Il cliente di un professionista può sempre recedere pagando spese e compenso per l'opera svolta, mentre il professionista può recedere solo per giusta causa e senza pregiudicare il cliente (art. 2237).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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