Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraDiritto tributario · Accertamento

L'accertamento dei tributi comunali (IMU, TARI, canone unico)

Il Comune che contesta l'IMU non pagata, la TARI di un immobile mai dichiarato o il canone per l'occupazione di suolo pubblico notifica un avviso di accertamento che deve arrivare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento. Dal 2020 quell'avviso è anche titolo esecutivo: non arriva più nessuna cartella, e trascorsi i sessanta giorni per pagare o per ricorrere il credito passa a chi riscuote, con trenta giorni di attesa e poi l'esecuzione, sospesa per centottanta giorni. Questa pagina spiega i termini di decadenza, che cosa deve contenere l'atto, come si paga a rate, come si chiede la sospensione e come si imposta il ricorso.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Termine (c. 161 L. 296/2006): notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o al versamento, a pena di decadenza; sanzioni entro lo stesso termine.
  • Contenuto (c. 162): motivazione, atto allegato o riprodotto, responsabile del procedimento, autotutela, giudice e termini, 60 giorni per pagare, firma del funzionario.
  • Esecutivo (c. 792 L. 160/2019): niente cartella; affidamento dopo 30 giorni; esecuzione sospesa 180 giorni (120 se riscuote lo stesso ente).
  • Costi: interessi di mora dal 30° giorno; oneri 3% (max 300 €) entro 60 giorni, 6% (max 600 €) dopo.
  • Difese: ricorso in 60 giorni, sospensione ex art. 47, autotutela, adesione se prevista dal regolamento; rate da 36 a 72.

I termini e il contenuto dell'avviso

Art. 1, comma 161, L. 296/2006

«Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.»

La regola sui termini è la prima difesa da controllare. Il quinquennio si conta dall'anno in cui la dichiarazione è stata presentata o il versamento è stato eseguito, o avrebbe dovuto esserlo: per l'IMU dovuta in un anno, l'avviso deve arrivare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo; per la TARI vale lo stesso schema, con la particolarità che l'obbligo dichiarativo sorge quando inizia l'occupazione o la detenzione dei locali. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni. Se il titolo esecutivo per la riscossione coattiva è notificato separatamente, il termine è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (c. 163). Il comma 162 impone il contenuto dell'atto: la motivazione in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, con l'obbligo di allegare l'atto richiamato non conosciuto dal contribuente o di riprodurne il contenuto essenziale; l'indicazione dell'ufficio presso cui ottenere informazioni, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale promuovere il riesame in autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale per il ricorso, e del termine di sessanta giorni per pagare; la sottoscrizione del funzionario designato dall'ente per la gestione del tributo. Le carenze su questi elementi sono i vizi più frequenti negli atti dei Comuni piccoli o degli affidatari privati. Gli interessi sono determinati dall'ente entro tre punti sopra il tasso legale e spettano anche al contribuente sulle somme da rimborsare (c. 165), e il rimborso di quanto versato e non dovuto va chiesto entro cinque anni dal versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto, con obbligo dell'ente di provvedere entro centottanta giorni (c. 164).

L'accertamento esecutivo: che cosa succede dopo i 60 giorni

MomentoChe cosa accadeNorma
NotificaL'atto contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine per il ricorso (60 giorni per le entrate patrimoniali), l'avvertimento che è titolo esecutivo e il nome di chi riscuoteràL. 160/2019 art. 1 c. 792 lett. a
Scadenza del termineL'atto acquista efficacia di titolo esecutivo, senza cartella né ingiunzionec. 792 lett. b
+30 giorniIl carico è affidato al soggetto legittimato alla riscossione forzata, che informa il debitorec. 792 lett. b-c
SospensioneL'esecuzione è sospesa per 180 giorni dall'affidamento, ridotti a 120 se riscuote lo stesso soggetto che ha notificato l'avviso; la sospensione non vale per azioni cautelari e conservative, accertamenti definitivi e decadenza dalla rateazionec. 792 lett. b-c
Fondato pericoloAffidamento anche prima, decorsi 60 giorni dalla notifica, con motivazione portata a conoscenza del contribuente; niente sospensionec. 792 lett. d
Importi minimiNessuna efficacia esecutiva sotto 10 euro complessivi; per importi fino a 10.000 euro sollecito con 30 giorni prima di procedure cautelari ed esecutivec. 794-795
CostiInteressi di mora dal 30° giorno dall'esecutività, al tasso legale maggiorabile di 2 punti; oneri di riscossione 3% (max 300 €) entro 60 giorni dall'esecutività, 6% (max 600 €) dopo; spese di notifica ed esecutivec. 802-803
RateAlmeno 36 rate mensili per debiti oltre 6.000,01 euro secondo il regolamento dell'ente; proroga una sola volta fino a 72 rate per peggioramento documentato; decadenza per il mancato pagamentoc. 796-800

La riforma del 2020 ha eliminato il doppio passaggio avviso-cartella per tutti i tributi e le entrate patrimoniali di Comuni, Province e Città metropolitane, compresi quelli riscossi da concessionari privati iscritti all'albo. Per il contribuente cambiano due cose: il tempo per reagire coincide con il termine di ricorso, e le somme crescono con oneri di riscossione e interessi di mora previsti dalla legge. La sospensione di centottanta giorni è il margine per trovare un accordo o chiedere la rateazione, ma non protegge da ipoteche e fermi, che rientrano tra le azioni cautelari escluse.

Come ci si difende

Il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto; dal 2024 non c'è più il reclamo-mediazione, quindi il ricorso si deposita subito dopo la notifica alla controparte. Se il pagamento immediato può causare un danno grave e irreparabile, si chiede la sospensione dell'atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/1992), che il giudice decide di regola entro trenta giorni. In parallelo conviene presentare istanza di autotutela, che per alcuni vizi manifesti è obbligatoria dal 2024 secondo lo Statuto del contribuente, e verificare se il regolamento comunale ammette l'accertamento con adesione, che sospende i termini di novanta giorni e consente di ridurre le sanzioni. I vizi che ricorrono negli accertamenti comunali sono sempre gli stessi: la decadenza dei cinque anni; la notifica irregolare, spesso per raccomandata senza relata o a indirizzi non aggiornati; la motivazione per relationem senza allegazione delle delibere tariffarie; l'omessa indicazione del responsabile del procedimento o del soggetto che procederà alla riscossione; le tariffe deliberate fuori termine o non pubblicate; nella TARI le superfici e le categorie errate, i locali inutilizzabili, la doppia imposizione su immobili accatastati; nell'IMU l'errata qualificazione dell'area come edificabile, il mancato riconoscimento dell'abitazione principale, delle pertinenze o delle esenzioni, i comproprietari ignorati. Prima del ricorso è utile chiedere l'accesso agli atti e alle delibere, che gli enti devono pubblicare nel portale del federalismo fiscale.

Che cosa fare

  1. Controllare la data: anno del tributo e termine del 31 dicembre del quinto anno successivo; verificare la notifica e la sua regolarità.
  2. Leggere l'atto: motivazione, delibere richiamate e allegate, superfici e rendite, responsabile del procedimento, soggetto della riscossione, termine di pagamento.
  3. Scegliere entro 60 giorni: pagare (anche a rate), chiedere l'autotutela o l'adesione se prevista, o ricorrere con eventuale istanza di sospensione.
  4. Se si paga a rate: rispettare le scadenze, perché la decadenza fa perdere la sospensione e riapre l'esecuzione sull'intero residuo.
  5. Dopo l'esecutività: monitorare l'affidamento e i 180 giorni; contestare gli atti della riscossione per vizi propri e verificare i limiti degli importi minimi.

Negli accertamenti comunali la difesa comincia dal calendario: cinque anni per l'atto, sessanta giorni per reagire, e da quel momento l'atto è già un titolo esecutivo. L'imposta e i suoi presupposti sono nella pagina sui casi controversi dell'IMU e nella pagina su avvisi IMU e TARI; il processo nella pagina sul ricorso tributario e la richiesta di bloccare l'atto nella pagina sulla sospensione dell'atto impugnato; la correzione senza giudice nella pagina sull'autotutela.

Domande frequenti

Il Comune mi chiede l'IMU del 2018: può ancora farlo?
Dipende dalla data di notifica: l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 c. 161 L. 296/2006). Per l'IMU 2018, dovuta nel 2018, il termine è il 31 dicembre 2023; un avviso notificato dopo è nullo e la decadenza va eccepita nel ricorso.
Dopo l'avviso arriva la cartella?
No, non più: dal 2020 l'avviso di accertamento dei tributi locali è esso stesso titolo esecutivo (art. 1 c. 792 L. 160/2019). Decorso il termine per il ricorso, trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento, il carico è affidato al soggetto della riscossione, che deve attendere centottanta giorni (centoventi se coincide con l'ente che ha notificato l'avviso) prima di procedere, salvo azioni cautelari e casi di fondato pericolo.
Posso pagare a rate?
Sì: gli enti devono concedere la rateazione con un minimo di trentasei rate mensili per debiti superiori a 6.000,01 euro, e possono disciplinarne condizioni e durata con regolamento; in caso di comprovato peggioramento della situazione la dilazione può essere prorogata una sola volta fino a settantadue rate. Il mancato pagamento delle rate nei casi previsti comporta la decadenza e la riscossione dell'intero residuo.
Quanto costa pagare in ritardo?
Oltre a sanzioni e interessi dell'atto, dal trentesimo giorno dall'esecutività decorrono gli interessi di mora al tasso legale, che il Comune può maggiorare fino a due punti, e sono dovuti gli oneri di riscossione: il 3 per cento delle somme, fino a 300 euro, se si paga entro sessanta giorni dall'esecutività, il 6 per cento fino a 600 euro dopo, più le spese di notifica e quelle delle procedure esecutive.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme