In breve
- Termine (c. 161 L. 296/2006): notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o al versamento, a pena di decadenza; sanzioni entro lo stesso termine.
- Contenuto (c. 162): motivazione, atto allegato o riprodotto, responsabile del procedimento, autotutela, giudice e termini, 60 giorni per pagare, firma del funzionario.
- Esecutivo (c. 792 L. 160/2019): niente cartella; affidamento dopo 30 giorni; esecuzione sospesa 180 giorni (120 se riscuote lo stesso ente).
- Costi: interessi di mora dal 30° giorno; oneri 3% (max 300 €) entro 60 giorni, 6% (max 600 €) dopo.
- Difese: ricorso in 60 giorni, sospensione ex art. 47, autotutela, adesione se prevista dal regolamento; rate da 36 a 72.
I termini e il contenuto dell'avviso
«Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.»
La regola sui termini è la prima difesa da controllare. Il quinquennio si conta dall'anno in cui la dichiarazione è stata presentata o il versamento è stato eseguito, o avrebbe dovuto esserlo: per l'IMU dovuta in un anno, l'avviso deve arrivare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo; per la TARI vale lo stesso schema, con la particolarità che l'obbligo dichiarativo sorge quando inizia l'occupazione o la detenzione dei locali. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni. Se il titolo esecutivo per la riscossione coattiva è notificato separatamente, il termine è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (c. 163). Il comma 162 impone il contenuto dell'atto: la motivazione in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, con l'obbligo di allegare l'atto richiamato non conosciuto dal contribuente o di riprodurne il contenuto essenziale; l'indicazione dell'ufficio presso cui ottenere informazioni, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale promuovere il riesame in autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale per il ricorso, e del termine di sessanta giorni per pagare; la sottoscrizione del funzionario designato dall'ente per la gestione del tributo. Le carenze su questi elementi sono i vizi più frequenti negli atti dei Comuni piccoli o degli affidatari privati. Gli interessi sono determinati dall'ente entro tre punti sopra il tasso legale e spettano anche al contribuente sulle somme da rimborsare (c. 165), e il rimborso di quanto versato e non dovuto va chiesto entro cinque anni dal versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto, con obbligo dell'ente di provvedere entro centottanta giorni (c. 164).
L'accertamento esecutivo: che cosa succede dopo i 60 giorni
| Momento | Che cosa accade | Norma |
|---|---|---|
| Notifica | L'atto contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine per il ricorso (60 giorni per le entrate patrimoniali), l'avvertimento che è titolo esecutivo e il nome di chi riscuoterà | L. 160/2019 art. 1 c. 792 lett. a |
| Scadenza del termine | L'atto acquista efficacia di titolo esecutivo, senza cartella né ingiunzione | c. 792 lett. b |
| +30 giorni | Il carico è affidato al soggetto legittimato alla riscossione forzata, che informa il debitore | c. 792 lett. b-c |
| Sospensione | L'esecuzione è sospesa per 180 giorni dall'affidamento, ridotti a 120 se riscuote lo stesso soggetto che ha notificato l'avviso; la sospensione non vale per azioni cautelari e conservative, accertamenti definitivi e decadenza dalla rateazione | c. 792 lett. b-c |
| Fondato pericolo | Affidamento anche prima, decorsi 60 giorni dalla notifica, con motivazione portata a conoscenza del contribuente; niente sospensione | c. 792 lett. d |
| Importi minimi | Nessuna efficacia esecutiva sotto 10 euro complessivi; per importi fino a 10.000 euro sollecito con 30 giorni prima di procedure cautelari ed esecutive | c. 794-795 |
| Costi | Interessi di mora dal 30° giorno dall'esecutività, al tasso legale maggiorabile di 2 punti; oneri di riscossione 3% (max 300 €) entro 60 giorni dall'esecutività, 6% (max 600 €) dopo; spese di notifica ed esecutive | c. 802-803 |
| Rate | Almeno 36 rate mensili per debiti oltre 6.000,01 euro secondo il regolamento dell'ente; proroga una sola volta fino a 72 rate per peggioramento documentato; decadenza per il mancato pagamento | c. 796-800 |
La riforma del 2020 ha eliminato il doppio passaggio avviso-cartella per tutti i tributi e le entrate patrimoniali di Comuni, Province e Città metropolitane, compresi quelli riscossi da concessionari privati iscritti all'albo. Per il contribuente cambiano due cose: il tempo per reagire coincide con il termine di ricorso, e le somme crescono con oneri di riscossione e interessi di mora previsti dalla legge. La sospensione di centottanta giorni è il margine per trovare un accordo o chiedere la rateazione, ma non protegge da ipoteche e fermi, che rientrano tra le azioni cautelari escluse.
Come ci si difende
Il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto; dal 2024 non c'è più il reclamo-mediazione, quindi il ricorso si deposita subito dopo la notifica alla controparte. Se il pagamento immediato può causare un danno grave e irreparabile, si chiede la sospensione dell'atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/1992), che il giudice decide di regola entro trenta giorni. In parallelo conviene presentare istanza di autotutela, che per alcuni vizi manifesti è obbligatoria dal 2024 secondo lo Statuto del contribuente, e verificare se il regolamento comunale ammette l'accertamento con adesione, che sospende i termini di novanta giorni e consente di ridurre le sanzioni. I vizi che ricorrono negli accertamenti comunali sono sempre gli stessi: la decadenza dei cinque anni; la notifica irregolare, spesso per raccomandata senza relata o a indirizzi non aggiornati; la motivazione per relationem senza allegazione delle delibere tariffarie; l'omessa indicazione del responsabile del procedimento o del soggetto che procederà alla riscossione; le tariffe deliberate fuori termine o non pubblicate; nella TARI le superfici e le categorie errate, i locali inutilizzabili, la doppia imposizione su immobili accatastati; nell'IMU l'errata qualificazione dell'area come edificabile, il mancato riconoscimento dell'abitazione principale, delle pertinenze o delle esenzioni, i comproprietari ignorati. Prima del ricorso è utile chiedere l'accesso agli atti e alle delibere, che gli enti devono pubblicare nel portale del federalismo fiscale.
Che cosa fare
- Controllare la data: anno del tributo e termine del 31 dicembre del quinto anno successivo; verificare la notifica e la sua regolarità.
- Leggere l'atto: motivazione, delibere richiamate e allegate, superfici e rendite, responsabile del procedimento, soggetto della riscossione, termine di pagamento.
- Scegliere entro 60 giorni: pagare (anche a rate), chiedere l'autotutela o l'adesione se prevista, o ricorrere con eventuale istanza di sospensione.
- Se si paga a rate: rispettare le scadenze, perché la decadenza fa perdere la sospensione e riapre l'esecuzione sull'intero residuo.
- Dopo l'esecutività: monitorare l'affidamento e i 180 giorni; contestare gli atti della riscossione per vizi propri e verificare i limiti degli importi minimi.
Negli accertamenti comunali la difesa comincia dal calendario: cinque anni per l'atto, sessanta giorni per reagire, e da quel momento l'atto è già un titolo esecutivo. L'imposta e i suoi presupposti sono nella pagina sui casi controversi dell'IMU e nella pagina su avvisi IMU e TARI; il processo nella pagina sul ricorso tributario e la richiesta di bloccare l'atto nella pagina sulla sospensione dell'atto impugnato; la correzione senza giudice nella pagina sull'autotutela.
Domande frequenti
Il Comune mi chiede l'IMU del 2018: può ancora farlo?
Dopo l'avviso arriva la cartella?
Posso pagare a rate?
Quanto costa pagare in ritardo?
Fonti normative
- Art. 1 c. 161-165 L. 296/2006 — Accertamento dei tributi locali
- Art. 1 c. 792 L. 160/2019 — Accertamento esecutivo degli enti locali
- Art. 47 D.Lgs. 546/1992 — Sospensione dell'atto impugnato
- Art. 52 D.Lgs. 446/1997 — Potestà regolamentare degli enti locali
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiRicorso contro accertamenti e cartelle: 60 giorni dalla notifica, atti impugnabili, PEC e deposito in 30 giorni, difensore sopra 3.000 euro, contributo unificato.
- Il processo tributarioLa sospensione dell'atto impugnato nel processo tributarioDanno grave e irreparabile più fumus: istanza nel ricorso, camera di consiglio entro 30 giorni, decreto d'urgenza, ordinanza impugnabile in 15 giorni.
- AccertamentoL'autotutela tributaria obbligatoria e facoltativaL'autotutela tributaria (artt. 10-quater e 10-quinquies Statuto): annullamento obbligatorio per errori manifesti anche su atti definitivi, facoltativa, istanza, silenzio.
- Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025La rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973): 84 rate su semplice richiesta fino a 120.000 euro, fino a 120 con ISEE, interessi 4,5%, decadenza con 8 rate.