In breve
- Detenzione di arma comune da sparo non denunciata: delitto (artt. 2 e 7 L. 895/1967), 8 mesi-5 anni e 4 mesi e multa; armi da guerra o clandestine: 1-8 anni; munizioni e armi bianche senza denuncia: contravvenzione (art. 697 c.p.).
- Porto in luogo pubblico senza licenza: delitto (art. 4 L. 895/1967), 2-10 anni ridotti di un terzo per le armi comuni (1 anno e 4 mesi-6 anni e 8 mesi), aggravato presso banche, stazioni, parchi, mezzi pubblici, da persone travisate o riunite.
- Denuncia entro 72 ore dall'acquisizione (art. 38 TULPS), anche per l'arma ereditata e i caricatori maggiorati; porto d'armi sportivo e caccia = solo trasporto scarico e in custodia.
- Lieve entità (art. 5): pena ridotta fino a due terzi, mai sotto sei mesi; confisca obbligatoria; divieto prefettizio di detenzione (art. 39 TULPS).
- Coltelli e armi bianche: art. 4 e 4-bis L. 110/1975 (guida dedicata).
- Norme
- L. 895/1967 artt. 1, 2, 4, 5, 7 (armi da guerra e, con riduzione di un terzo, armi comuni da sparo); artt. 697 e 699 c.p. (contravvenzioni residue); L. 110/1975 artt. 2, 4, 4-bis; TULPS artt. 38, 39, 42, 43
- Pene
- Detenzione illegale (art. 2): 1-8 anni e multa 3.000-20.000 euro; armi comuni: 8 mesi-5 anni e 4 mesi. Porto illegale (art. 4): 2-10 anni e multa; armi comuni: 1 anno e 4 mesi-6 anni e 8 mesi; +⅓-½ con le aggravanti. Fabbricazione, vendita, raccolta di armi da guerra (art. 1): 3-12 anni. Art. 697: arresto fino a 12 mesi (minimo 3) o ammenda triplicata. Art. 699: arresto fino a 6 mesi
- Attenuante
- Lieve entità per quantità o qualità (art. 5): fino a due terzi, reclusione non inferiore a 6 mesi
- Procedibilità e giudice
- D'ufficio; tribunale monocratico (collegiale per le armi da guerra ed esplosivi, art. 33-bis c.p.p. e art. 407 c. 2 lett. a)
- Misure
- Arresto in flagranza obbligatorio per il porto e la detenzione di armi da guerra, clandestine ed esplosivi; facoltativo per le armi comuni; custodia cautelare consentita; sequestro e confisca obbligatoria delle armi
- Conseguenze amministrative
- Divieto di detenzione e ritiro delle armi (art. 39 TULPS); diniego, sospensione e revoca del porto d'armi e della licenza di caccia (art. 43); iscrizione nel casellario
- Prescrizione
- Delitti: 6 anni (7 anni e 6 mesi) per le armi comuni; 10 anni per il porto di armi da guerra; contravvenzioni: 4 anni
Detenere e portare: le regole
«Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa […]». «Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego».
| Condotta | Reato | Pena |
|---|---|---|
| Tenere in casa un'arma comune da sparo senza denuncia (anche ereditata, trovata, regalata) | Detenzione illegale: artt. 2 e 7 L. 895/1967 (delitto) | 8 mesi-5 anni e 4 mesi e multa; lieve entità fino a due terzi |
| Tenere munizioni per armi comuni o armi bianche senza denuncia | Art. 697 c.p. (contravvenzione) | Arresto fino a 12 mesi (minimo 3) o ammenda triplicata |
| Detenere armi da guerra o esplosivi | Art. 2 L. 895/1967 | 1-8 anni e multa 3.000-20.000 euro |
| Detenere o portare armi clandestine (non catalogate, con matricola abrasa) | Art. 23 L. 110/1975 | Detenzione 1-6 anni e multa; porto in luogo pubblico 2-8 anni; fabbricazione e vendita 3-10 anni |
| Portare un'arma comune carica in strada, in auto, in un locale senza porto d'armi per difesa | Porto illegale: artt. 4 e 7 L. 895/1967 | 1 anno e 4 mesi-6 anni e 8 mesi e multa; +⅓-½ in banca, posta, stazioni, parchi, mezzi pubblici, se travisati o in più persone |
| Portare un'arma da guerra in luogo pubblico | Art. 4 L. 895/1967 | 2-10 anni e multa; arresto obbligatorio |
| Portare fuori casa, in luogo non pubblico, un'arma per cui la licenza è ammessa | Art. 699 c.p., c. 1 | Arresto fino a 6 mesi (aumentato di notte o tra la folla) |
| Portare pugnali, stiletti, coltelli a scatto da 5 cm, «a farfalla», lame camuffate | Art. 4-bis L. 110/1975 (dal 2023) | Reclusione 1-3 anni; +⅓-½ con le stesse aggravanti dei luoghi |
| Trasportare l'arma scarica, in custodia, con denuncia e per un motivo coerente (poligono, caccia, armiere) | Nessun reato (trasporto) | — |
| Portare l'arma con il porto d'armi per difesa personale | Nessun reato nei limiti della licenza | Vietato comunque nelle riunioni pubbliche (art. 4, c. 4, L. 110/1975) |
La detenzione di armi comuni da sparo è lecita a due condizioni: un titolo di acquisto (porto d'armi, nulla osta del questore, licenza di collezione) e la denuncia entro 72 ore all'ufficio di pubblica sicurezza o ai carabinieri, anche via PEC (art. 38 TULPS), che vale anche per l'erede, per chi trova l'arma e per i caricatori oltre 10 colpi per le armi lunghe e 20 per le corte; senza denuncia la detenzione dell'arma da sparo è il delitto degli artt. 2 e 7 L. 895/1967, mentre per le sole munizioni e per le armi bianche denunciabili resta la contravvenzione dell'art. 697 c.p. Il porto è cosa diversa dalla detenzione: portare significa avere l'arma con sé, pronta all'uso, fuori dall'abitazione; in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza di porto per difesa personale è il delitto dell'art. 4 L. 895/1967, ridotto di un terzo per le armi comuni, e le licenze per caccia e tiro consentono solo il trasporto (arma scarica, in custodia chiusa, munizioni separate, tragitto coerente) e l'uso nei luoghi e nei tempi dell'attività. Le armi da guerra, gli esplosivi e le armi clandestine (senza matricola, alterate, con matricola abrasa) stanno fuori da ogni possibile autorizzazione e hanno pene più alte, con l'arresto obbligatorio in flagranza; le armi ad aria compressa sotto 7,5 joule e le repliche inerti non sono armi ai fini penali, ma quelle sopra soglia sì.
Difese, attenuanti, conseguenze
- La consapevolezza: il reato richiede la coscienza di detenere o portare un'arma; chi non sa che nel cassetto del defunto c'è una pistola non risponde finché non lo scopre, e da quel momento ha 72 ore; la prova dell'ignoranza passa per le circostanze (tempi, luogo, accesso ai locali). L'arma denunciata ma custodita in un luogo diverso da quello dichiarato è una violazione amministrativa se il luogo è comunque nella disponibilità del detentore, altrimenti detenzione illegale.
- La qualità dell'arma: la perizia balistica decide se l'oggetto è un'arma comune da sparo efficiente (o ripristinabile con poco), un'arma da guerra, un giocattolo, un'arma disattivata a norma o un'antica; da qui dipendono il reato e la pena.
- La lieve entità (art. 5 L. 895/1967): per quantità e qualità (un'unica arma comune, poche munizioni, arma non pronta) il giudice riduce fino a due terzi, mai sotto sei mesi di reclusione; la consegna spontanea, l'assenza di precedenti e la denuncia tardiva pesano; per le contravvenzioni è possibile la particolare tenuità.
- Il processo: per la detenzione di armi comuni il patteggiamento con pena sospesa è l'esito frequente; per il porto in luogo pubblico la pena minima di un anno e quattro mesi rende decisiva l'attenuante; per le armi da guerra e clandestine la custodia cautelare è la regola. La confisca dell'arma è sempre disposta.
- Le conseguenze amministrative corrono a parte: il prefetto può vietare la detenzione di armi e ordinarne il ritiro alle persone «ritenute capaci di abusarne» (art. 39 TULPS), anche solo per la denuncia o per litigi familiari, e il questore nega o revoca il porto d'armi e la licenza di caccia (art. 43); il ricorso è al TAR, e la guida dedicata spiega quando si vince.
In pratica, la maggior parte dei procedimenti nasce da tre situazioni evitabili: l'arma ereditata non denunciata, l'arma regolarmente denunciata ma portata in auto «per sicurezza», e le munizioni dimenticate in un cassetto dopo aver ceduto l'arma. La denuncia entro 72 ore e il trasporto scarico e in custodia risolvono tutto; per il resto, il coltello in tasca ha regole sue.
Domande frequenti
Ho trovato la pistola di mio padre morto in un cassetto: che cosa devo fare?
Denunciarla entro 72 ore da quando ne ha avuto la disponibilità (art. 38 TULPS), al commissariato o ai carabinieri, anche via PEC, oppure consegnarla chiedendone la rottamazione o la cessione a un armiere; la denuncia del defunto non copre l'erede. Se non lo fa e l'arma viene trovata, risponde di detenzione illegale di arma comune da sparo (artt. 2 e 7 L. 895/1967, delitto, da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi con multa), non della semplice contravvenzione dell'art. 697, che resta per le munizioni e le armi bianche. Chi ignora incolpevolmente la presenza dell'arma non risponde, ma deve provarlo; la consegna spontanea e la lieve entità (art. 5) riducono molto la pena.
Ho il porto d'armi per uso sportivo: posso tenere la pistola in auto?
Il porto d'armi per tiro a volo e per uso sportivo non autorizza il porto, ma il trasporto: l'arma deve viaggiare scarica, in custodia chiusa, separata dalle munizioni, lungo un tragitto coerente con l'attività (casa-poligono-armeria). L'arma carica nel cruscotto o addosso in un luogo pubblico è porto illegale (art. 4 L. 895/1967 ridotto per le armi comuni: da 1 anno e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi), anche con la licenza sportiva; solo il porto d'armi per difesa personale, rilasciato dal prefetto per dimostrato bisogno (art. 42 TULPS), consente di portarla. Le aggravanti scattano vicino a banche, stazioni, parchi e sui mezzi di trasporto.
Che differenza c'è tra art. 697 e art. 699 del codice penale?
Sono le due contravvenzioni residue. L'art. 697 punisce la detenzione senza denuncia di armi e munizioni «quando la denuncia è richiesta»: dopo la legge 895/1967, per le armi comuni da sparo vale il delitto e la contravvenzione resta per le munizioni e per le armi bianche denunciabili; le pene sono triplicate dall'art. 7 e l'arresto non può essere inferiore a tre mesi. L'art. 699 punisce il porto senza licenza fuori dall'abitazione di un'arma per cui la licenza è ammessa, nei casi non coperti dall'art. 4 L. 895 (per esempio in luogo privato non aperto al pubblico); il secondo comma, sulle armi per cui la licenza non è ammessa, è stato abrogato nel 2023 e sostituito dal delitto dell'art. 4-bis L. 110/1975 (da 1 a 3 anni).
Che cosa rischio oltre alla pena?
La confisca dell'arma e delle munizioni, obbligatoria; il divieto di detenere armi e il ritiro di quelle regolarmente possedute disposto dal prefetto alle persone «ritenute capaci di abusarne» (art. 39 TULPS), che prescinde dalla condanna e si impugna al TAR; il diniego o la revoca del porto d'armi e della licenza di caccia (art. 43 TULPS: le condanne per delitti violenti, furto, rapina, resistenza le precludono); per le armi da guerra e clandestine l'arresto obbligatorio in flagranza e la custodia cautelare. Il patteggiamento con pena sospesa è frequente per la detenzione di armi comuni, e la lieve entità dell'art. 5 può portare la pena sotto l'anno.
Fonti normative
- Art. 2 L. 895/1967 — Detenzione illegale di armi
- Art. 4 L. 895/1967 — Porto illegale di armi in luogo pubblico
- Art. 5 L. 895/1967 — Attenuante della lieve entità
- Art. 7 L. 895/1967 — Riduzione di un terzo per le armi comuni da sparo
- Art. 697 c.p. — Detenzione abusiva di armi
- Art. 699 c.p. — Porto abusivo di armi
- Art. 38 TULPS (R.D. 773/1931) — Denuncia delle armi entro 72 ore
- Art. 42 TULPS — Licenza di porto d'armi
- Art. 2 L. 110/1975 — Armi e munizioni comuni da sparo
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Da leggere insieme
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneColtelli e oggetti atti ad offendere: quando è reato (art. 4 L. 110/1975)Le tre fasce (art. 4 c. 1 L. 110/1975: divieto assoluto, salvo autorizzazione, di portare fuori casa armi, mazze e bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici; c. 2: divieto senza giustificato motivo di bastoni con puntale, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, ogni altro strumento chiaramente utilizzabile per l'offesa nelle circostanze di tempo e luogo, puntatori laser oltre la classe 3b; art. 4-bis, introdotto dal D.L. 123/2023: delitto per chi porta armi per cui non è ammessa licenza, comprese lame a due tagli e punta acuta, coltelli a scatto con lama pieghevole da 5 cm a un taglio e punta acuta, lame «a farfalla», lame camuffate o occultate in altri oggetti), le pene (c. 3 come modificato nel 2010 e nel 2023: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 1.000 a 10.000 euro; nei casi di lieve entità riferiti ai soli oggetti atti ad offendere la sola ammenda; aumento in occasione di manifestazioni sportive; art. 4-bis: reclusione da 1 a 3 anni, aumentata da un terzo alla metà se da persone travisate o riunite, sui mezzi di trasporto, presso banche, uffici postali, sportelli, parchi, stazioni; riunioni pubbliche: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 3.000 a 20.000 euro con licenza, da 3 a 6 anni e da 5.000 a 20.000 senza, da 1 a 3 anni e da 2.000 a 20.000 per gli strumenti), il giustificato motivo (valutato caso per caso: attività lavorativa in corso o tragitto, uso sportivo o venatorio, escursionismo, uso domestico e acquisto, tradizione e collezione con trasporto in custodia; non basta la difesa personale; conta il contesto: orario notturno, luogo, modalità di porto, precedenti; onere di allegazione dell'imputato e prova del giudice), gli oggetti tipici (coltellino multiuso e coltello da tasca con lama sotto i 4 cm senza punta: di regola lecito; coltello da cucina in auto; cacciavite, martello, mazza da baseball, catena della bici; taser e storditori vietati; spray urticante consentito se conforme al D.M. 103/2011: 20 ml, 10% di oleoresin capsicum, gittata 3 metri, senza infiammabili), gli altri reati (minaccia aggravata dall'arma, art. 612 c. 2; lesioni e rapina aggravate; art. 585 c.p. che considera armi anche gli strumenti atti ad offendere quando usati; art. 699 c.p. residuale; DASPO urbano e fogli di via), il processo (contravvenzione: tribunale monocratico, sequestro e confisca dell'oggetto, oblazione discrezionale con la metà dell'ammenda massima quando è possibile la sola ammenda, particolare tenuità, decreto penale; delitto dell'art. 4-bis: patteggiamento, sospensione condizionale), le difese (giustificato motivo documentato, natura dell'oggetto non atto a offendere, lama corta o arrotondata, custodia nel bagagliaio, lieve entità, tenuità), i minorenni e la scuola.
- Licenze, autorizzazioni, divietiPorto d'armi negato o revocato: i motivi e il ricorsoLe licenze (porto di fucile per caccia e per tiro a volo, rilasciate dal questore, validità 5 anni; porto di pistola per difesa personale, rilasciata dal prefetto per dimostrato bisogno, validità annuale; nulla osta all'acquisto e licenza di collezione; certificato medico), i divieti automatici (art. 43 c. 1 TULPS: condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro; condanne a pene restrittive per violenza o resistenza all'autorità, delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico; diserzione in guerra e porto abusivo di armi; art. 11 c. 1: condanne superiori a tre anni per delitto non colposo senza riabilitazione, ammonizione, misure di sicurezza, delinquenza abituale), il potere discrezionale (art. 43 c. 2: la licenza può essere ricusata ai condannati per altri delitti, a chi non può provare la buona condotta e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi, anche dopo la riabilitazione; art. 11 c. 2: condanne per delitti contro l'ordine pubblico, le persone, furto e rapina; revoca quando vengono meno le condizioni, art. 11 c. 3; revoca e sospensione per abuso, art. 10), il divieto di detenzione (art. 39: il prefetto può vietare la detenzione a chi è ritenuto capace di abusarne, con ritiro cautelare immediato da parte della polizia, termine di 150 giorni per cedere le armi e confisca in mancanza; obbligo di comunicare la licenza ai conviventi, art. 42, con sanzione da 2.000 a 10.000 euro e revoca), i casi tipici (liti familiari e segnalazioni del coniuge, denunce anche archiviate, ammonimento del questore, abuso di alcol o stupefacenti, patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, precedenti remoti e riabilitazione, frequentazioni, disturbi psichici, comportamenti imprudenti con le armi, mancato pagamento delle tasse), il procedimento (preavviso di rigetto con 10 giorni per le osservazioni, art. 10-bis L. 241/1990; motivazione; accesso agli atti; termini; revoca senza contraddittorio nei casi urgenti), i ricorsi (ricorso gerarchico al prefetto contro il questore in 30 giorni; ricorso al TAR in 60 giorni o straordinario al Presidente della Repubblica in 120; sospensiva; il sindacato del giudice: motivazione generica, fatti irrilevanti o remoti, mancata valutazione degli elementi favorevoli, difetto di istruttoria, sproporzione tra fatto e divieto, contraddizione tra revoca del porto e mantenimento della detenzione), gli esiti (annullamento con riesame, nuova domanda dopo il tempo e la riabilitazione, restituzione delle armi cedute o custodite), la strategia (rispondere al preavviso con documenti, dimostrare la cessazione delle circostanze, distinguere il porto dalla detenzione, cedere le armi in tempo per evitare la confisca).
- Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
- Reati contro il patrimonioLa rapina (art. 628 c.p.)Rapina propria e impropria, pena 3-10 anni e 6-20 aggravata, le aggravanti, arresto obbligatorio e custodia, prescrizione, confini con furto ed estorsione.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.