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ReatoDiritto penale · Armi, ordine pubblico e misure di prevenzione

Porto e detenzione abusiva di armi (L. 895/1967, artt. 697 e 699 c.p.)

Tenere in casa un'arma da fuoco senza averla denunciata è un delitto (art. 2 L. 895/1967 ridotto di un terzo per le armi comuni), portarla in strada senza licenza è un delitto più grave (art. 4), mentre le munizioni non denunciate e le armi bianche restano contravvenzioni del codice penale. La pistola del nonno trovata in un cassetto, il fucile trasportato senza porto d'armi, il coltello a scatto in tasca: casi diversi, con pene diversissime.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Detenzione di arma comune da sparo non denunciata: delitto (artt. 2 e 7 L. 895/1967), 8 mesi-5 anni e 4 mesi e multa; armi da guerra o clandestine: 1-8 anni; munizioni e armi bianche senza denuncia: contravvenzione (art. 697 c.p.).
  • Porto in luogo pubblico senza licenza: delitto (art. 4 L. 895/1967), 2-10 anni ridotti di un terzo per le armi comuni (1 anno e 4 mesi-6 anni e 8 mesi), aggravato presso banche, stazioni, parchi, mezzi pubblici, da persone travisate o riunite.
  • Denuncia entro 72 ore dall'acquisizione (art. 38 TULPS), anche per l'arma ereditata e i caricatori maggiorati; porto d'armi sportivo e caccia = solo trasporto scarico e in custodia.
  • Lieve entità (art. 5): pena ridotta fino a due terzi, mai sotto sei mesi; confisca obbligatoria; divieto prefettizio di detenzione (art. 39 TULPS).
  • Coltelli e armi bianche: art. 4 e 4-bis L. 110/1975 (guida dedicata).
Norme
L. 895/1967 artt. 1, 2, 4, 5, 7 (armi da guerra e, con riduzione di un terzo, armi comuni da sparo); artt. 697 e 699 c.p. (contravvenzioni residue); L. 110/1975 artt. 2, 4, 4-bis; TULPS artt. 38, 39, 42, 43
Pene
Detenzione illegale (art. 2): 1-8 anni e multa 3.000-20.000 euro; armi comuni: 8 mesi-5 anni e 4 mesi. Porto illegale (art. 4): 2-10 anni e multa; armi comuni: 1 anno e 4 mesi-6 anni e 8 mesi; +⅓-½ con le aggravanti. Fabbricazione, vendita, raccolta di armi da guerra (art. 1): 3-12 anni. Art. 697: arresto fino a 12 mesi (minimo 3) o ammenda triplicata. Art. 699: arresto fino a 6 mesi
Attenuante
Lieve entità per quantità o qualità (art. 5): fino a due terzi, reclusione non inferiore a 6 mesi
Procedibilità e giudice
D'ufficio; tribunale monocratico (collegiale per le armi da guerra ed esplosivi, art. 33-bis c.p.p. e art. 407 c. 2 lett. a)
Misure
Arresto in flagranza obbligatorio per il porto e la detenzione di armi da guerra, clandestine ed esplosivi; facoltativo per le armi comuni; custodia cautelare consentita; sequestro e confisca obbligatoria delle armi
Conseguenze amministrative
Divieto di detenzione e ritiro delle armi (art. 39 TULPS); diniego, sospensione e revoca del porto d'armi e della licenza di caccia (art. 43); iscrizione nel casellario
Prescrizione
Delitti: 6 anni (7 anni e 6 mesi) per le armi comuni; 10 anni per il porto di armi da guerra; contravvenzioni: 4 anni

Detenere e portare: le regole

Art. 4, comma 1, e art. 7, comma 1, L. 895/1967 — Porto illegale e armi comuni

«Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa […]». «Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego».

CondottaReatoPena
Tenere in casa un'arma comune da sparo senza denuncia (anche ereditata, trovata, regalata)Detenzione illegale: artt. 2 e 7 L. 895/1967 (delitto)8 mesi-5 anni e 4 mesi e multa; lieve entità fino a due terzi
Tenere munizioni per armi comuni o armi bianche senza denunciaArt. 697 c.p. (contravvenzione)Arresto fino a 12 mesi (minimo 3) o ammenda triplicata
Detenere armi da guerra o esplosiviArt. 2 L. 895/19671-8 anni e multa 3.000-20.000 euro
Detenere o portare armi clandestine (non catalogate, con matricola abrasa)Art. 23 L. 110/1975Detenzione 1-6 anni e multa; porto in luogo pubblico 2-8 anni; fabbricazione e vendita 3-10 anni
Portare un'arma comune carica in strada, in auto, in un locale senza porto d'armi per difesaPorto illegale: artt. 4 e 7 L. 895/19671 anno e 4 mesi-6 anni e 8 mesi e multa; +⅓-½ in banca, posta, stazioni, parchi, mezzi pubblici, se travisati o in più persone
Portare un'arma da guerra in luogo pubblicoArt. 4 L. 895/19672-10 anni e multa; arresto obbligatorio
Portare fuori casa, in luogo non pubblico, un'arma per cui la licenza è ammessaArt. 699 c.p., c. 1Arresto fino a 6 mesi (aumentato di notte o tra la folla)
Portare pugnali, stiletti, coltelli a scatto da 5 cm, «a farfalla», lame camuffateArt. 4-bis L. 110/1975 (dal 2023)Reclusione 1-3 anni; +⅓-½ con le stesse aggravanti dei luoghi
Trasportare l'arma scarica, in custodia, con denuncia e per un motivo coerente (poligono, caccia, armiere)Nessun reato (trasporto)
Portare l'arma con il porto d'armi per difesa personaleNessun reato nei limiti della licenzaVietato comunque nelle riunioni pubbliche (art. 4, c. 4, L. 110/1975)

La detenzione di armi comuni da sparo è lecita a due condizioni: un titolo di acquisto (porto d'armi, nulla osta del questore, licenza di collezione) e la denuncia entro 72 ore all'ufficio di pubblica sicurezza o ai carabinieri, anche via PEC (art. 38 TULPS), che vale anche per l'erede, per chi trova l'arma e per i caricatori oltre 10 colpi per le armi lunghe e 20 per le corte; senza denuncia la detenzione dell'arma da sparo è il delitto degli artt. 2 e 7 L. 895/1967, mentre per le sole munizioni e per le armi bianche denunciabili resta la contravvenzione dell'art. 697 c.p. Il porto è cosa diversa dalla detenzione: portare significa avere l'arma con sé, pronta all'uso, fuori dall'abitazione; in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza di porto per difesa personale è il delitto dell'art. 4 L. 895/1967, ridotto di un terzo per le armi comuni, e le licenze per caccia e tiro consentono solo il trasporto (arma scarica, in custodia chiusa, munizioni separate, tragitto coerente) e l'uso nei luoghi e nei tempi dell'attività. Le armi da guerra, gli esplosivi e le armi clandestine (senza matricola, alterate, con matricola abrasa) stanno fuori da ogni possibile autorizzazione e hanno pene più alte, con l'arresto obbligatorio in flagranza; le armi ad aria compressa sotto 7,5 joule e le repliche inerti non sono armi ai fini penali, ma quelle sopra soglia sì.

Difese, attenuanti, conseguenze

  1. La consapevolezza: il reato richiede la coscienza di detenere o portare un'arma; chi non sa che nel cassetto del defunto c'è una pistola non risponde finché non lo scopre, e da quel momento ha 72 ore; la prova dell'ignoranza passa per le circostanze (tempi, luogo, accesso ai locali). L'arma denunciata ma custodita in un luogo diverso da quello dichiarato è una violazione amministrativa se il luogo è comunque nella disponibilità del detentore, altrimenti detenzione illegale.
  2. La qualità dell'arma: la perizia balistica decide se l'oggetto è un'arma comune da sparo efficiente (o ripristinabile con poco), un'arma da guerra, un giocattolo, un'arma disattivata a norma o un'antica; da qui dipendono il reato e la pena.
  3. La lieve entità (art. 5 L. 895/1967): per quantità e qualità (un'unica arma comune, poche munizioni, arma non pronta) il giudice riduce fino a due terzi, mai sotto sei mesi di reclusione; la consegna spontanea, l'assenza di precedenti e la denuncia tardiva pesano; per le contravvenzioni è possibile la particolare tenuità.
  4. Il processo: per la detenzione di armi comuni il patteggiamento con pena sospesa è l'esito frequente; per il porto in luogo pubblico la pena minima di un anno e quattro mesi rende decisiva l'attenuante; per le armi da guerra e clandestine la custodia cautelare è la regola. La confisca dell'arma è sempre disposta.
  5. Le conseguenze amministrative corrono a parte: il prefetto può vietare la detenzione di armi e ordinarne il ritiro alle persone «ritenute capaci di abusarne» (art. 39 TULPS), anche solo per la denuncia o per litigi familiari, e il questore nega o revoca il porto d'armi e la licenza di caccia (art. 43); il ricorso è al TAR, e la guida dedicata spiega quando si vince.

In pratica, la maggior parte dei procedimenti nasce da tre situazioni evitabili: l'arma ereditata non denunciata, l'arma regolarmente denunciata ma portata in auto «per sicurezza», e le munizioni dimenticate in un cassetto dopo aver ceduto l'arma. La denuncia entro 72 ore e il trasporto scarico e in custodia risolvono tutto; per il resto, il coltello in tasca ha regole sue.

Domande frequenti

Ho trovato la pistola di mio padre morto in un cassetto: che cosa devo fare?

Denunciarla entro 72 ore da quando ne ha avuto la disponibilità (art. 38 TULPS), al commissariato o ai carabinieri, anche via PEC, oppure consegnarla chiedendone la rottamazione o la cessione a un armiere; la denuncia del defunto non copre l'erede. Se non lo fa e l'arma viene trovata, risponde di detenzione illegale di arma comune da sparo (artt. 2 e 7 L. 895/1967, delitto, da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi con multa), non della semplice contravvenzione dell'art. 697, che resta per le munizioni e le armi bianche. Chi ignora incolpevolmente la presenza dell'arma non risponde, ma deve provarlo; la consegna spontanea e la lieve entità (art. 5) riducono molto la pena.

Ho il porto d'armi per uso sportivo: posso tenere la pistola in auto?

Il porto d'armi per tiro a volo e per uso sportivo non autorizza il porto, ma il trasporto: l'arma deve viaggiare scarica, in custodia chiusa, separata dalle munizioni, lungo un tragitto coerente con l'attività (casa-poligono-armeria). L'arma carica nel cruscotto o addosso in un luogo pubblico è porto illegale (art. 4 L. 895/1967 ridotto per le armi comuni: da 1 anno e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi), anche con la licenza sportiva; solo il porto d'armi per difesa personale, rilasciato dal prefetto per dimostrato bisogno (art. 42 TULPS), consente di portarla. Le aggravanti scattano vicino a banche, stazioni, parchi e sui mezzi di trasporto.

Che differenza c'è tra art. 697 e art. 699 del codice penale?

Sono le due contravvenzioni residue. L'art. 697 punisce la detenzione senza denuncia di armi e munizioni «quando la denuncia è richiesta»: dopo la legge 895/1967, per le armi comuni da sparo vale il delitto e la contravvenzione resta per le munizioni e per le armi bianche denunciabili; le pene sono triplicate dall'art. 7 e l'arresto non può essere inferiore a tre mesi. L'art. 699 punisce il porto senza licenza fuori dall'abitazione di un'arma per cui la licenza è ammessa, nei casi non coperti dall'art. 4 L. 895 (per esempio in luogo privato non aperto al pubblico); il secondo comma, sulle armi per cui la licenza non è ammessa, è stato abrogato nel 2023 e sostituito dal delitto dell'art. 4-bis L. 110/1975 (da 1 a 3 anni).

Che cosa rischio oltre alla pena?

La confisca dell'arma e delle munizioni, obbligatoria; il divieto di detenere armi e il ritiro di quelle regolarmente possedute disposto dal prefetto alle persone «ritenute capaci di abusarne» (art. 39 TULPS), che prescinde dalla condanna e si impugna al TAR; il diniego o la revoca del porto d'armi e della licenza di caccia (art. 43 TULPS: le condanne per delitti violenti, furto, rapina, resistenza le precludono); per le armi da guerra e clandestine l'arresto obbligatorio in flagranza e la custodia cautelare. Il patteggiamento con pena sospesa è frequente per la detenzione di armi comuni, e la lieve entità dell'art. 5 può portare la pena sotto l'anno.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneColtelli e oggetti atti ad offendere: quando è reato (art. 4 L. 110/1975)Le tre fasce (art. 4 c. 1 L. 110/1975: divieto assoluto, salvo autorizzazione, di portare fuori casa armi, mazze e bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici; c. 2: divieto senza giustificato motivo di bastoni con puntale, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, ogni altro strumento chiaramente utilizzabile per l'offesa nelle circostanze di tempo e luogo, puntatori laser oltre la classe 3b; art. 4-bis, introdotto dal D.L. 123/2023: delitto per chi porta armi per cui non è ammessa licenza, comprese lame a due tagli e punta acuta, coltelli a scatto con lama pieghevole da 5 cm a un taglio e punta acuta, lame «a farfalla», lame camuffate o occultate in altri oggetti), le pene (c. 3 come modificato nel 2010 e nel 2023: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 1.000 a 10.000 euro; nei casi di lieve entità riferiti ai soli oggetti atti ad offendere la sola ammenda; aumento in occasione di manifestazioni sportive; art. 4-bis: reclusione da 1 a 3 anni, aumentata da un terzo alla metà se da persone travisate o riunite, sui mezzi di trasporto, presso banche, uffici postali, sportelli, parchi, stazioni; riunioni pubbliche: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 3.000 a 20.000 euro con licenza, da 3 a 6 anni e da 5.000 a 20.000 senza, da 1 a 3 anni e da 2.000 a 20.000 per gli strumenti), il giustificato motivo (valutato caso per caso: attività lavorativa in corso o tragitto, uso sportivo o venatorio, escursionismo, uso domestico e acquisto, tradizione e collezione con trasporto in custodia; non basta la difesa personale; conta il contesto: orario notturno, luogo, modalità di porto, precedenti; onere di allegazione dell'imputato e prova del giudice), gli oggetti tipici (coltellino multiuso e coltello da tasca con lama sotto i 4 cm senza punta: di regola lecito; coltello da cucina in auto; cacciavite, martello, mazza da baseball, catena della bici; taser e storditori vietati; spray urticante consentito se conforme al D.M. 103/2011: 20 ml, 10% di oleoresin capsicum, gittata 3 metri, senza infiammabili), gli altri reati (minaccia aggravata dall'arma, art. 612 c. 2; lesioni e rapina aggravate; art. 585 c.p. che considera armi anche gli strumenti atti ad offendere quando usati; art. 699 c.p. residuale; DASPO urbano e fogli di via), il processo (contravvenzione: tribunale monocratico, sequestro e confisca dell'oggetto, oblazione discrezionale con la metà dell'ammenda massima quando è possibile la sola ammenda, particolare tenuità, decreto penale; delitto dell'art. 4-bis: patteggiamento, sospensione condizionale), le difese (giustificato motivo documentato, natura dell'oggetto non atto a offendere, lama corta o arrotondata, custodia nel bagagliaio, lieve entità, tenuità), i minorenni e la scuola.
  • Licenze, autorizzazioni, divietiPorto d'armi negato o revocato: i motivi e il ricorsoLe licenze (porto di fucile per caccia e per tiro a volo, rilasciate dal questore, validità 5 anni; porto di pistola per difesa personale, rilasciata dal prefetto per dimostrato bisogno, validità annuale; nulla osta all'acquisto e licenza di collezione; certificato medico), i divieti automatici (art. 43 c. 1 TULPS: condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro; condanne a pene restrittive per violenza o resistenza all'autorità, delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico; diserzione in guerra e porto abusivo di armi; art. 11 c. 1: condanne superiori a tre anni per delitto non colposo senza riabilitazione, ammonizione, misure di sicurezza, delinquenza abituale), il potere discrezionale (art. 43 c. 2: la licenza può essere ricusata ai condannati per altri delitti, a chi non può provare la buona condotta e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi, anche dopo la riabilitazione; art. 11 c. 2: condanne per delitti contro l'ordine pubblico, le persone, furto e rapina; revoca quando vengono meno le condizioni, art. 11 c. 3; revoca e sospensione per abuso, art. 10), il divieto di detenzione (art. 39: il prefetto può vietare la detenzione a chi è ritenuto capace di abusarne, con ritiro cautelare immediato da parte della polizia, termine di 150 giorni per cedere le armi e confisca in mancanza; obbligo di comunicare la licenza ai conviventi, art. 42, con sanzione da 2.000 a 10.000 euro e revoca), i casi tipici (liti familiari e segnalazioni del coniuge, denunce anche archiviate, ammonimento del questore, abuso di alcol o stupefacenti, patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, precedenti remoti e riabilitazione, frequentazioni, disturbi psichici, comportamenti imprudenti con le armi, mancato pagamento delle tasse), il procedimento (preavviso di rigetto con 10 giorni per le osservazioni, art. 10-bis L. 241/1990; motivazione; accesso agli atti; termini; revoca senza contraddittorio nei casi urgenti), i ricorsi (ricorso gerarchico al prefetto contro il questore in 30 giorni; ricorso al TAR in 60 giorni o straordinario al Presidente della Repubblica in 120; sospensiva; il sindacato del giudice: motivazione generica, fatti irrilevanti o remoti, mancata valutazione degli elementi favorevoli, difetto di istruttoria, sproporzione tra fatto e divieto, contraddizione tra revoca del porto e mantenimento della detenzione), gli esiti (annullamento con riesame, nuova domanda dopo il tempo e la riabilitazione, restituzione delle armi cedute o custodite), la strategia (rispondere al preavviso con documenti, dimostrare la cessazione delle circostanze, distinguere il porto dalla detenzione, cedere le armi in tempo per evitare la confisca).
  • Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
  • Reati contro il patrimonioLa rapina (art. 628 c.p.)Rapina propria e impropria, pena 3-10 anni e 6-20 aggravata, le aggravanti, arresto obbligatorio e custodia, prescrizione, confini con furto ed estorsione.
  • Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
  • Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.