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ReatoDiritto penale · Armi, ordine pubblico e misure di prevenzione

Blocco stradale, manifestazioni e occupazioni: i reati

Il sit-in che blocca un incrocio, il corteo che occupa i binari, il presidio che si siede davanti a un cantiere: il D.L. 48/2025 sulla sicurezza pubblica ha trasformato in reato il blocco stradale fatto con il proprio corpo, che prima era un illecito amministrativo, e ha inasprito altre norme legate alle proteste. Questa pagina spiega che cosa si rischia bloccando strade e ferrovie, danneggiando beni durante una manifestazione, resistendo alle forze dell'ordine, e le nuove norme su rivolte in carcere, nei CPR e occupazioni di immobili.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Blocco con il corpo: reato, fino a un mese o 300 euro; da sei mesi a due anni in gruppo.
  • Blocco con oggetti: da uno a sei anni, raddoppiati in più persone o con violenza.
  • Danneggiamento in piazza: da uno a cinque anni e multa.
  • Agenti di polizia: pene aumentate per violenza, minaccia e resistenza.
  • Carceri e CPR: nuovo reato di rivolta, anche con resistenza passiva.

Il blocco stradale e ferroviario

Art. 1-bis D.Lgs. 66/1948

«Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.»

CondottaPenaNorma
Bloccare strada o ferrovia con il proprio corpoReclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 euroArt. 1-bis, D.Lgs. 66/1948
Lo stesso, da più persone riuniteReclusione da 6 mesi a 2 anniArt. 1-bis
Deporre oggetti o comunque ostruire strada o ferrovia per impedire la circolazioneReclusione da 1 a 6 anniArt. 1
Lo stesso, da più persone o con violenza o minacciaPena raddoppiataArt. 1

La norma sul blocco con il corpo è stata riscritta dal D.L. 48/2025: prima era punito solo con una sanzione amministrativa. La pena dell'art. 1 si applica anche a chi, per ostacolare la navigazione, ingombra porti, fiumi, canali o laghi. Nei casi di minore gravità può venire in rilievo la particolare tenuità del fatto.

Danneggiamenti, resistenza e violenza agli agenti

Chi distrugge, deteriora o rende inservibili beni altrui in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro; con violenza alla persona o minaccia, da un anno e sei mesi a cinque anni e multa fino a 15.000 euro (art. 635, c. 3, c.p.; si veda la pagina sul danneggiamento). La violenza o minaccia e la resistenza contro ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza comportano un aumento di pena fino alla metà (artt. 336 e 337 c.p.), e l'aggravante dell'art. 339 si applica anche quando si agisce per impedire la realizzazione di infrastrutture di energia, trasporti o telecomunicazioni (si veda la pagina su violenza, minaccia e resistenza).

Rivolte in carcere e nei CPR, occupazioni

Il D.L. 48/2025 ha introdotto il reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario: chi partecipa a una rivolta con atti di violenza, minaccia o resistenza agli ordini, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e sono considerati resistenza anche i comportamenti di resistenza passiva che, per numero e contesto, impediscono gli atti necessari all'ordine e alla sicurezza; pene più alte per promotori e organizzatori, uso di armi, lesioni o morte (art. 415-bis c.p.). Una norma analoga punisce le rivolte nei centri di trattenimento per migranti, con la reclusione da uno a quattro anni (art. 14, c. 7.1, D.Lgs. 286/1998). Chi occupa con violenza o minaccia un immobile destinato a domicilio altrui rischia da due a sette anni (art. 634-bis c.p.; si veda la pagina sull'invasione di edifici).

  1. Informarsi sulle prescrizioni della questura per il corteo o il presidio.
  2. Evitare di occupare la carreggiata o i binari fuori dal percorso autorizzato.
  3. Non opporsi fisicamente agli agenti; contestare dopo, nelle sedi opportune.
  4. Documentare con video e testimoni ciò che accade.
  5. Contattare subito un difensore in caso di identificazione o denuncia.

Domande frequenti

Sedermi in strada durante una protesta è reato?
Sì, se si impedisce la libera circolazione su una strada o su una ferrovia ostruendola con il proprio corpo: dopo il D.L. 48/2025 la pena è la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, e la reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite (art. 1-bis D.Lgs. 66/1948). Prima era un illecito amministrativo.
E se si bloccano le strade con cassonetti, transenne o altri oggetti?
Chi, per impedire od ostacolare la circolazione, depone o abbandona oggetti su una strada o una ferrovia o comunque le ostruisce, commette il reato dell'art. 1 D.Lgs. 66/1948, punito con la reclusione da uno a sei anni, raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, o con violenza o minaccia.
Che cosa si rischia danneggiando beni durante una manifestazione?
La reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro; se il danneggiamento è commesso con violenza alla persona o minaccia, la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e la multa fino a 15.000 euro (art. 635, c. 3, c.p.).
La resistenza passiva è reato?
In generale la resistenza a pubblico ufficiale richiede violenza o minaccia (art. 337 c.p.). Il D.L. 48/2025 ha però previsto che, nelle rivolte in carcere e nei centri di trattenimento per migranti commesse da tre o più persone riunite, costituiscono resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, per numero e contesto, impediscono gli atti necessari all'ordine e alla sicurezza (art. 415-bis c.p.; art. 14, c. 7.1, D.Lgs. 286/1998).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro la pubblica amministrazioneLa violenza o minaccia a un pubblico ufficialeCostringere un pubblico ufficiale a un atto contrario ai doveri o a ometterlo: da 6 mesi a 5 anni, differenza con la resistenza, aggravanti, atti arbitrari.
  • Reati contro il patrimonioIl danneggiamento di cose altruiArt. 635 c.p. dopo il D.Lgs. 7/2016: violenza o minaccia, beni pubblici, cose esposte alla pubblica fede, querela o d'ufficio, imbrattamento (art. 639), sanzione civile.
  • Reati contro il patrimonioInvasione di terreni o edifici e occupazione abusivaArt. 633 c.p. (da 1 a 3 anni, a querela), il nuovo art. 634-bis sull'occupazione della casa altrui (da 2 a 7 anni) e lo sgombero rapido dell'art. 321-bis c.p.p.
  • Reati contro la pubblica amministrazioneL'oltraggio a pubblico ufficialeOffesa a un pubblico ufficiale in luogo pubblico davanti a più persone: da 6 mesi a 3 anni, aggravante per la scuola, estinzione con il risarcimento.
  • Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaL'arresto in flagranza (artt. 380-391 c.p.p.): obbligatorio o facoltativo, flagranza differita, diritti dell'arrestato, le 96 ore, udienza di convalida, direttissimo.
  • Licenze, autorizzazioni, divietiDASPO urbano, allontanamento e foglio di via obbligatorioAllontanamento di 48 ore, divieto di accesso del questore fino a 2 anni, zone rosse, foglio di via da 6 mesi a 4 anni: quando sono illegittimi e come si impugnano.
  • Il procedimento penaleLa denuncia: come si fa e che cosa succede dopoLa denuncia: chi può farla, a voce o per iscritto, in procura o alla polizia; differenze con la querela e i suoi 3 mesi; che cosa scrivere; iscrizione, indagini.
  • Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.