In breve
- Invasione: entrare senza diritto in terreni o edifici altrui per occuparli, da 1 a 3 anni, a querela.
- Aggravata: più di cinque persone o persona palesemente armata, da 2 a 4 anni, d'ufficio.
- Casa altrui: dal 2025 occupare con violenza, minaccia o raggiri la casa di altri costa da 2 a 7 anni.
- Sgombero rapido: se è l'unica abitazione, la polizia giudiziaria reintegra subito, poi decide il giudice.
- Non punibile l'occupante che collabora e lascia volontariamente la casa.
L'invasione di terreni o edifici
«Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.»
L'invasione non richiede violenza: basta introdursi senza averne il diritto (Cass. 29657/2019), con lo scopo di occupare il bene o di trarne profitto e sapendo che è di altri (Cass. 29710/2017); se il possesso si fonda su titoli legittimi ed è pacifico e continuo, manca l'arbitrarietà (Cass. 19148/2019). Finché l'occupazione dura il reato è permanente, e la prescrizione decorre da quando cessa (Cass. 28549/2023). Per gli alloggi popolari commette il reato chi subentra senza assegnazione, anche con il consenso degli eredi del precedente assegnatario (Cass. 20675/2025), o chi, ospitato, resta dopo la morte dell'assegnatario (Cass. 27041/2023). Lo stato di necessità scusa solo in presenza di un pericolo grave e attuale per la persona, non per esigenze abitative ordinarie (Cass. 34341/2025). Se chi invade entra anche nell'abitazione, risponde pure di violazione di domicilio (Cass. 17653/2025).
| Ipotesi | Pena | Procedibilità |
|---|---|---|
| Invasione (art. 633, c. 1) | Da 1 a 3 anni e multa da 103 a 1.032 euro | Querela |
| Più di cinque persone o persona palesemente armata (art. 633, c. 2) | Da 2 a 4 anni e multa da 206 a 2.064 euro | D'ufficio |
| Terreni o edifici pubblici o destinati a uso pubblico (art. 639-bis) | Quella dell'art. 633 | D'ufficio |
| Occupazione della casa altrui (art. 634-bis) | Da 2 a 7 anni | Querela; d'ufficio se la vittima è incapace o il bene è pubblico |
| Invasione per un raduno con pericolo per salute o incolumità pubblica (art. 633-bis) | Da 3 a 6 anni e multa da 1.000 a 10.000 euro per chi organizza o promuove | D'ufficio |
L'occupazione della casa altrui
«Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.»
Il reato è stato introdotto dall'art. 10 del DL 48/2025, convertito dalla L. 80/2025, in vigore dal 12 aprile 2025. La stessa pena si applica a chi, fuori dei casi di concorso, si intromette o coopera nell'occupazione, e a chi riceve o paga denaro o altre utilità per l'occupazione (c. 2). Non è punibile l'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e rilascia volontariamente l'immobile quando gli viene ordinato (c. 3). Si procede a querela, ma d'ufficio se il fatto è commesso contro una persona incapace per età o per infermità (c. 4-5) o se l'immobile è pubblico (art. 639-bis).
Lo sgombero rapido
Per le occupazioni previste dall'art. 634-bis, il giudice può disporre con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, la reintegrazione nel possesso; prima dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (art. 321-bis, c. 1, c.p.p.). Se l'immobile occupato è l'unica abitazione effettiva di chi denuncia, la procedura è più rapida: la polizia giudiziaria, fatti i primi accertamenti, si reca senza ritardo sul posto e, se ha fondati motivi per ritenere arbitraria l'occupazione, ordina il rilascio e reintegra subito il denunciante; se l'accesso è negato, gli occupanti resistono o sono assenti, procede con la forza previa autorizzazione del pubblico ministero (c. 2-4). Entro 48 ore il verbale va al pubblico ministero, che entro altre 48 ore chiede al giudice la convalida; se i termini non sono rispettati o il giudice non convalida entro dieci giorni, la reintegrazione perde efficacia (c. 6-7). Resta sempre la via civile dell'azione di reintegrazione, da proporre entro un anno dallo spoglio (art. 1168 c.c.; si veda la pagina sulle azioni possessorie), insieme alla richiesta di un'indennità per l'occupazione. Chi subisce l'occupazione non deve rientrare con la forza, cambiare le serrature o staccare le utenze: rischia l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- Documentare l'occupazione: foto, testimoni, titolo di proprietà o contratto.
- Chiamare le forze dell'ordine e presentare denuncia-querela.
- Dichiarare se è l'unica abitazione, per attivare lo sgombero rapido.
- Non farsi giustizia da sé: niente serrature cambiate o utenze staccate.
- Chiedere i danni per il periodo di occupazione, in sede penale o civile.
Domande frequenti
Mi hanno occupato la casa: la polizia può sgomberarla subito?
Quale reato commette chi occupa una casa abitata da altri?
Chi occupa una casa popolare senza assegnazione commette reato?
Chi fa da intermediario o affitta una casa occupata rischia qualcosa?
Fonti normative
- Art. 633 c.p. — Invasione di terreni o edifici
- Art. 634-bis c.p. — Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui
- Art. 639-bis c.p. — Procedibilità d'ufficio per i beni pubblici
- Art. 321-bis c.p.p. — Reintegrazione nel possesso dell'immobile
- Art. 10 DL 48/2025 — Contrasto all'occupazione arbitraria di immobili
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Casa e proprietàLe azioni possessorie: reintegrazione e manutenzioneSpoglio violento o clandestino: reintegrazione entro un anno anche per il conduttore; molestie: manutenzione con possesso ultrannuale; ricorso cautelare (703 c.p.c.).
- Casa e proprietàLa casa occupata: come riaverla e l'indennità di occupazioneLa casa occupata: restituzione per il comodato, sfratto, rivendica, reintegrazione, reato dell'art. 634-bis c.p. con sgombero immediato (2025).
- Affitti e sfrattiL'esecuzione dello sfratto: ufficiale giudiziario e forza pubblicaDopo la convalida: data di rilascio (art. 56 L. 392/1978), precetto, avviso con 10 giorni (art. 608 c.p.c.), accessi, fabbro e forza pubblica, mobili lasciati.
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaL'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392-393 c.p.)Farsi giustizia da sé: quando riprendersi un bene, cambiare la serratura o minacciare un debitore è reato (artt. 392-393 c.p.), pene, differenza con estorsione.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Arresto e misure cautelariIl sequestro preventivo di beni, conti e societàArt. 321 c.p.p.: sequestro impeditivo e finalizzato alla confisca, anche per equivalente; motivazione sul pericolo (SU 36959/2021), riesame in 10 giorni, appello, revoca.
- Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.