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ReatoDiritto penale · Reati contro il patrimonio

Invasione di terreni o edifici e occupazione abusiva

Entrare senza diritto in un terreno o in un edificio altrui per occuparlo è reato: l'invasione di terreni o edifici, punita dal codice penale con la reclusione da uno a tre anni. Dal 2025, per chi occupa con violenza, minaccia o raggiri la casa in cui vive un'altra persona, c'è un reato più grave, con pene da due a sette anni, e una procedura che permette alla polizia giudiziaria di restituire subito l'abitazione al proprietario, con il controllo del giudice. Questa pagina spiega i due reati, lo sgombero rapido e che cosa fare se si subisce un'occupazione.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Invasione: entrare senza diritto in terreni o edifici altrui per occuparli, da 1 a 3 anni, a querela.
  • Aggravata: più di cinque persone o persona palesemente armata, da 2 a 4 anni, d'ufficio.
  • Casa altrui: dal 2025 occupare con violenza, minaccia o raggiri la casa di altri costa da 2 a 7 anni.
  • Sgombero rapido: se è l'unica abitazione, la polizia giudiziaria reintegra subito, poi decide il giudice.
  • Non punibile l'occupante che collabora e lascia volontariamente la casa.

L'invasione di terreni o edifici

Art. 633, c. 1, c.p.

«Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.»

L'invasione non richiede violenza: basta introdursi senza averne il diritto (Cass. 29657/2019), con lo scopo di occupare il bene o di trarne profitto e sapendo che è di altri (Cass. 29710/2017); se il possesso si fonda su titoli legittimi ed è pacifico e continuo, manca l'arbitrarietà (Cass. 19148/2019). Finché l'occupazione dura il reato è permanente, e la prescrizione decorre da quando cessa (Cass. 28549/2023). Per gli alloggi popolari commette il reato chi subentra senza assegnazione, anche con il consenso degli eredi del precedente assegnatario (Cass. 20675/2025), o chi, ospitato, resta dopo la morte dell'assegnatario (Cass. 27041/2023). Lo stato di necessità scusa solo in presenza di un pericolo grave e attuale per la persona, non per esigenze abitative ordinarie (Cass. 34341/2025). Se chi invade entra anche nell'abitazione, risponde pure di violazione di domicilio (Cass. 17653/2025).

IpotesiPenaProcedibilità
Invasione (art. 633, c. 1)Da 1 a 3 anni e multa da 103 a 1.032 euroQuerela
Più di cinque persone o persona palesemente armata (art. 633, c. 2)Da 2 a 4 anni e multa da 206 a 2.064 euroD'ufficio
Terreni o edifici pubblici o destinati a uso pubblico (art. 639-bis)Quella dell'art. 633D'ufficio
Occupazione della casa altrui (art. 634-bis)Da 2 a 7 anniQuerela; d'ufficio se la vittima è incapace o il bene è pubblico
Invasione per un raduno con pericolo per salute o incolumità pubblica (art. 633-bis)Da 3 a 6 anni e multa da 1.000 a 10.000 euro per chi organizza o promuoveD'ufficio

L'occupazione della casa altrui

Art. 634-bis, c. 1, c.p.

«Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.»

Il reato è stato introdotto dall'art. 10 del DL 48/2025, convertito dalla L. 80/2025, in vigore dal 12 aprile 2025. La stessa pena si applica a chi, fuori dei casi di concorso, si intromette o coopera nell'occupazione, e a chi riceve o paga denaro o altre utilità per l'occupazione (c. 2). Non è punibile l'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e rilascia volontariamente l'immobile quando gli viene ordinato (c. 3). Si procede a querela, ma d'ufficio se il fatto è commesso contro una persona incapace per età o per infermità (c. 4-5) o se l'immobile è pubblico (art. 639-bis).

Lo sgombero rapido

Per le occupazioni previste dall'art. 634-bis, il giudice può disporre con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, la reintegrazione nel possesso; prima dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (art. 321-bis, c. 1, c.p.p.). Se l'immobile occupato è l'unica abitazione effettiva di chi denuncia, la procedura è più rapida: la polizia giudiziaria, fatti i primi accertamenti, si reca senza ritardo sul posto e, se ha fondati motivi per ritenere arbitraria l'occupazione, ordina il rilascio e reintegra subito il denunciante; se l'accesso è negato, gli occupanti resistono o sono assenti, procede con la forza previa autorizzazione del pubblico ministero (c. 2-4). Entro 48 ore il verbale va al pubblico ministero, che entro altre 48 ore chiede al giudice la convalida; se i termini non sono rispettati o il giudice non convalida entro dieci giorni, la reintegrazione perde efficacia (c. 6-7). Resta sempre la via civile dell'azione di reintegrazione, da proporre entro un anno dallo spoglio (art. 1168 c.c.; si veda la pagina sulle azioni possessorie), insieme alla richiesta di un'indennità per l'occupazione. Chi subisce l'occupazione non deve rientrare con la forza, cambiare le serrature o staccare le utenze: rischia l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  1. Documentare l'occupazione: foto, testimoni, titolo di proprietà o contratto.
  2. Chiamare le forze dell'ordine e presentare denuncia-querela.
  3. Dichiarare se è l'unica abitazione, per attivare lo sgombero rapido.
  4. Non farsi giustizia da sé: niente serrature cambiate o utenze staccate.
  5. Chiedere i danni per il periodo di occupazione, in sede penale o civile.

Domande frequenti

Mi hanno occupato la casa: la polizia può sgomberarla subito?
Sì, se si tratta di occupazione arbitraria della casa in cui abiti e l'immobile è la tua unica abitazione effettiva. Dopo la denuncia, la polizia giudiziaria fa i primi accertamenti, si reca senza ritardo sul posto e, se ci sono fondati motivi per ritenere arbitraria l'occupazione, ordina il rilascio e ti reintegra nel possesso; se gli occupanti resistono o sono assenti, procede con la forza previa autorizzazione del pubblico ministero. Il giudice deve poi convalidare entro termini brevi, altrimenti la reintegrazione perde efficacia (art. 321-bis c.p.p.).
Quale reato commette chi occupa una casa abitata da altri?
Dal 12 aprile 2025 l'art. 634-bis c.p. punisce con la reclusione da due a sette anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o ne impedisce il rientro al proprietario o a chi lo detiene legittimamente, e chi se ne appropria con raggiri o cede ad altri l'immobile occupato. Si procede a querela, ma d'ufficio se la vittima è incapace per età o infermità. Negli altri casi di ingresso arbitrario resta il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633), punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chi occupa una casa popolare senza assegnazione commette reato?
Sì: la Cassazione considera invasione di edifici anche il subentro senza titolo in un alloggio di edilizia residenziale pubblica con il permesso degli eredi del precedente assegnatario (Cass. 20675/2025), e la permanenza di chi era solo ospite dopo la morte dell'assegnatario (Cass. 27041/2023). Lo stato di necessità giustifica l'occupazione solo in presenza di un pericolo grave e attuale per la persona, non per esigenze abitative ordinarie (Cass. 34341/2025).
Chi fa da intermediario o affitta una casa occupata rischia qualcosa?
Sì, la stessa pena dell'occupante, da due a sette anni: l'art. 634-bis c.p. punisce chi, fuori dei casi di concorso, si intromette o coopera nell'occupazione, chi riceve o paga denaro o altre utilità per l'occupazione e chi cede ad altri l'immobile occupato. L'occupante, invece, non è punibile se collabora all'accertamento dei fatti e rilascia volontariamente l'immobile quando gli viene ordinato.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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