In breve
- Reintegrazione (1168): spoglio violento o clandestino, entro un anno (dalla scoperta se clandestino); spetta anche al conduttore e al comodatario, non all'ospite.
- Manutenzione (1170): molestie, entro un anno; serve possesso ultrannuale, continuo, pacifico.
- Non conta il titolo: nel possessorio non si discute chi è proprietario; il proprietario che si fa giustizia da sé perde.
- Procedura (703 c.p.c.): ricorso nelle forme cautelari, ordinanza esecutiva, reclamo in 15 giorni, merito su richiesta entro 60 giorni.
- Petitorio (705): chi è convenuto nel possessorio non può iniziare la causa sulla proprietà finché il possessorio non è definito ed eseguito.
La reintegrazione contro lo spoglio
«Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.»
Lo spoglio è la privazione, totale o parziale, del possesso contro la volontà di chi lo esercita. Violento non significa con la forza fisica: basta che avvenga contro un dissenso anche solo presunto del possessore, come il cambio della serratura fatto in sua assenza. Clandestino è lo spoglio compiuto di nascosto, e in quel caso l'anno decorre dalla scoperta. Il possesso tutelato è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale (art. 1140), e non richiede alcun titolo: anche chi occupa senza diritto è protetto contro chi lo caccia da sé, perché l'ordinamento vieta l'autotutela privata. L'azione spetta anche al detentore qualificato, cioè a chi tiene la cosa in virtù di un rapporto, conduttore, comodatario, affittuario, e non a chi la detiene per ragioni di servizio o di ospitalità, come il dipendente o l'ospite. La legittimazione passiva è dell'autore dello spoglio e di chi ne ha tratto vantaggio con la consapevolezza del fatto. Il giudice ordina la reintegrazione «sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione»: la cognizione è sommaria e ciò che conta è l'evidenza dello spoglio, non la fondatezza dei diritti di chi lo ha compiuto.
La manutenzione contro le molestie
L'art. 1170 protegge chi è molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale su immobile o di un'universalità di mobili: la molestia è ogni atto, materiale o giuridico, che limita o rende più difficile l'esercizio del possesso senza toglierlo, dal passaggio abusivo sul fondo alle immissioni, dall'occupazione parziale del cortile alla contestazione formale del diritto. I presupposti sono più stretti che nella reintegrazione: il possesso deve durare da oltre un anno, essere continuo e non interrotto e non essere stato acquistato con violenza o clandestinità, salvo che sia trascorso un anno dalla cessazione del vizio; l'azione va proposta entro un anno dalla turbativa. Il terzo comma estende la manutenzione a chi ha subito uno spoglio non violento né clandestino, che può chiedere di essere rimesso nel possesso alle stesse condizioni. L'azione non spetta al detentore, che ha solo la reintegrazione, e non si applica ai beni mobili singoli, salvo che facciano parte di un'universalità.
La procedura
| Fase | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Ricorso | Al tribunale del luogo in cui si trova la cosa; forme del procedimento cautelare uniforme in quanto compatibili | Artt. 703 e 21 c.p.c. |
| Urgenza | Nei casi gravi provvedimento anche prima del contraddittorio, con fissazione dell'udienza di conferma | Art. 669-sexies c.p.c. |
| Decisione | Ordinanza che accoglie o respinge, immediatamente esecutiva; ordina la reintegrazione o la cessazione della molestia e le misure necessarie | Art. 703 c. 2-3 |
| Reclamo | Entro quindici giorni al collegio | Artt. 703 c. 3 e 669-terdecies |
| Merito | Su richiesta di una parte entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento sul reclamo o dell'ordinanza; serve per il risarcimento e per le spese | Art. 703 c. 4 |
| Divieto di petitorio | Il convenuto non può proporre la causa sulla proprietà finché il possessorio non è definito e la decisione eseguita, salvo che provi che l'esecuzione non può avvenire per fatto dell'attore | Art. 705 c.p.c. |
| Esecuzione | L'ordinanza si attua con l'ufficiale giudiziario; l'inottemperanza espone a nuove istanze e al risarcimento | Artt. 669-duodecies, 612 ss. c.p.c. |
La riforma che ha ricondotto il possessorio alle forme cautelari ha reso la tutela rapida: il ricorso si deposita, il giudice fissa l'udienza a breve, sente le parti e i testimoni sommariamente e decide con ordinanza esecutiva, spesso in poche settimane. Il giudizio di merito non è automatico e si apre solo se una parte lo chiede nei sessanta giorni; molte vicende si chiudono con l'ordinanza. Nel possessorio non si discute la proprietà, e le prove sul titolo sono ammesse solo per qualificare il possesso; il proprietario che ha subito l'occupazione deve agire con la rivendicazione (art. 948), che non ha termini ma richiede la prova del titolo, o con la reintegrazione se era lui a possedere.
I casi più frequenti
Serrature cambiate al coniuge, al convivente o al figlio maggiorenne che abitava nell'immobile: è spoglio, e la reintegrazione è concessa anche contro il proprietario, salva la successiva regolazione dei rapporti familiari da parte del giudice competente. Conduttore allontanato senza sfratto, o messo di fronte a utenze staccate e beni rimossi: spoglio, con reintegrazione e risarcimento, e sul piano penale possibile esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata. Occupazione di un posto auto, di una cantina o di una porzione di cortile condominiale: spoglio parziale o molestia, secondo che l'uso sia impedito o solo ostacolato, e il condomino può agire anche contro il condominio. Recinzione o sopraelevazione che inglobano una striscia di terreno: spoglio, da denunciare entro l'anno, altrimenti resta la via della rivendicazione o dell'azione di regolamento di confini. Passaggio impedito su una servitù: reintegrazione se il passaggio è precluso, manutenzione se è reso più difficile. Sottrazione di beni mobili dal fondo o dall'immobile: reintegrazione, cumulabile con la richiesta di restituzione. In tutti i casi il tempo è il fattore critico: l'anno è di decadenza, e agire dopo mesi rende più difficile provare la data dello spoglio.
Che cosa fare
- Documentare subito: fotografie con data, testimoni, denuncia o segnalazione alle forze dell'ordine, verbale dei vigili, referti se c'è stata violenza.
- Diffidare per iscritto l'autore a ripristinare la situazione, con un termine breve: serve anche a provare la data.
- Ricorso possessorio al tribunale del luogo del bene, con richiesta di provvedimento urgente se l'esclusione è totale.
- All'udienza: concentrare la prova sul fatto del possesso e sullo spoglio o sulla molestia, non sul titolo di proprietà.
- Dopo l'ordinanza: farla eseguire con l'ufficiale giudiziario; valutare il merito entro 60 giorni per il risarcimento e le spese.
Il possesso si difende con i fatti e in fretta: chi aspetta l'anno perde l'azione, chi si fa giustizia da sé perde la causa. L'acquisto della proprietà per effetto del possesso è nella pagina sull'usucapione; i passaggi sul fondo altrui nella pagina sulla servitù di passaggio; le liti sul cortile e sulle scale nella pagina sulle parti comuni; i reati di chi si fa ragione da sé nelle pagine sull'esercizio arbitrario e sulla violenza privata.
Domande frequenti
Il mio ex ha cambiato la serratura di casa mentre ero fuori: la casa è sua, posso rientrare?
Il vicino passa con l'auto sul mio terreno da qualche mese: che azione uso?
Sono in affitto e il proprietario mi ha buttato fuori: posso fare qualcosa senza essere proprietario?
Quanto dura un procedimento possessorio?
Fonti normative
- Art. 1168 c.c. — Azione di reintegrazione
- Art. 1170 c.c. — Azione di manutenzione
- Art. 1140 c.c. — Possesso
- Art. 703 c.p.c. — Domande di reintegrazione e manutenzione
- Art. 705 c.p.c. — Divieto di proporre giudizio petitorio
- Art. 948 c.c. — Azione di rivendicazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Casa e proprietàL'usucapione: diventare proprietari con il possessoVenti anni di possesso continuo e pacifico, l'usucapione decennale, possesso e detenzione, la prova, la mediazione obbligatoria, i casi tra coeredi e vicini.
- Casa e proprietàLa servitù di passaggio: volontaria, coattiva, per usucapioneLa servitù di passaggio: contratto trascritto, sentenza per il fondo intercluso con indennità (art. 1051 c.c.), usucapione solo se apparente, esercizio, cancello.
- CondominioLe parti comuni del condominio (art. 1117 c.c.)Suolo, muri, tetto, scale, cortili, facciate, impianti: l'elenco, il titolo contrario (SU 7449/1993), l'uso di ciascuno (1102), opere del singolo, lastrico, sottotetti.
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaL'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392-393 c.p.)Farsi giustizia da sé: quando riprendersi un bene, cambiare la serratura o minacciare un debitore è reato (artt. 392-393 c.p.), pene, differenza con estorsione.
- Casa e proprietàLa casa occupata: come riaverla e l'indennità di occupazioneLa casa occupata: restituzione per il comodato, sfratto, rivendica, reintegrazione, reato dell'art. 634-bis c.p. con sgombero immediato (2025).
- Reati contro la personaLa violenza privata (art. 610 c.p.)Reclusione fino a 4 anni; violenza anche su cose e minaccia implicita; auto che blocca, chiavi sottratte, porte sbarrate; querela dal 2022; confini con 393, 612, 629.