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ProceduraDiritto civile · Casa e proprietà

Le azioni possessorie: reintegrazione e manutenzione

Chi viene privato con violenza o di nascosto del possesso di una casa, di un terreno o di un bene può farsi rimettere al suo posto entro un anno, senza dover dimostrare di esserne proprietario: è l'azione di reintegrazione, che il giudice concede sulla semplice notorietà del fatto e che spetta anche al conduttore o al comodatario. Chi invece è molestato nel possesso, dal vicino che passa sul fondo o dal condomino che occupa il cortile, ha l'azione di manutenzione, che richiede un possesso pacifico da oltre un anno. Entrambe si propongono con un ricorso trattato nelle forme cautelari, quindi in poche settimane. Questa pagina spiega presupposti, termini, procedura, rapporti con la proprietà e i casi più frequenti, dalle serrature cambiate all'ex convivente allontanato.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Reintegrazione (1168): spoglio violento o clandestino, entro un anno (dalla scoperta se clandestino); spetta anche al conduttore e al comodatario, non all'ospite.
  • Manutenzione (1170): molestie, entro un anno; serve possesso ultrannuale, continuo, pacifico.
  • Non conta il titolo: nel possessorio non si discute chi è proprietario; il proprietario che si fa giustizia da sé perde.
  • Procedura (703 c.p.c.): ricorso nelle forme cautelari, ordinanza esecutiva, reclamo in 15 giorni, merito su richiesta entro 60 giorni.
  • Petitorio (705): chi è convenuto nel possessorio non può iniziare la causa sulla proprietà finché il possessorio non è definito ed eseguito.

La reintegrazione contro lo spoglio

Art. 1168 c.c.

«Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.»

Lo spoglio è la privazione, totale o parziale, del possesso contro la volontà di chi lo esercita. Violento non significa con la forza fisica: basta che avvenga contro un dissenso anche solo presunto del possessore, come il cambio della serratura fatto in sua assenza. Clandestino è lo spoglio compiuto di nascosto, e in quel caso l'anno decorre dalla scoperta. Il possesso tutelato è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale (art. 1140), e non richiede alcun titolo: anche chi occupa senza diritto è protetto contro chi lo caccia da sé, perché l'ordinamento vieta l'autotutela privata. L'azione spetta anche al detentore qualificato, cioè a chi tiene la cosa in virtù di un rapporto, conduttore, comodatario, affittuario, e non a chi la detiene per ragioni di servizio o di ospitalità, come il dipendente o l'ospite. La legittimazione passiva è dell'autore dello spoglio e di chi ne ha tratto vantaggio con la consapevolezza del fatto. Il giudice ordina la reintegrazione «sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione»: la cognizione è sommaria e ciò che conta è l'evidenza dello spoglio, non la fondatezza dei diritti di chi lo ha compiuto.

La manutenzione contro le molestie

L'art. 1170 protegge chi è molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale su immobile o di un'universalità di mobili: la molestia è ogni atto, materiale o giuridico, che limita o rende più difficile l'esercizio del possesso senza toglierlo, dal passaggio abusivo sul fondo alle immissioni, dall'occupazione parziale del cortile alla contestazione formale del diritto. I presupposti sono più stretti che nella reintegrazione: il possesso deve durare da oltre un anno, essere continuo e non interrotto e non essere stato acquistato con violenza o clandestinità, salvo che sia trascorso un anno dalla cessazione del vizio; l'azione va proposta entro un anno dalla turbativa. Il terzo comma estende la manutenzione a chi ha subito uno spoglio non violento né clandestino, che può chiedere di essere rimesso nel possesso alle stesse condizioni. L'azione non spetta al detentore, che ha solo la reintegrazione, e non si applica ai beni mobili singoli, salvo che facciano parte di un'universalità.

La procedura

FaseRegolaNorma
RicorsoAl tribunale del luogo in cui si trova la cosa; forme del procedimento cautelare uniforme in quanto compatibiliArtt. 703 e 21 c.p.c.
UrgenzaNei casi gravi provvedimento anche prima del contraddittorio, con fissazione dell'udienza di confermaArt. 669-sexies c.p.c.
DecisioneOrdinanza che accoglie o respinge, immediatamente esecutiva; ordina la reintegrazione o la cessazione della molestia e le misure necessarieArt. 703 c. 2-3
ReclamoEntro quindici giorni al collegioArtt. 703 c. 3 e 669-terdecies
MeritoSu richiesta di una parte entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento sul reclamo o dell'ordinanza; serve per il risarcimento e per le speseArt. 703 c. 4
Divieto di petitorioIl convenuto non può proporre la causa sulla proprietà finché il possessorio non è definito e la decisione eseguita, salvo che provi che l'esecuzione non può avvenire per fatto dell'attoreArt. 705 c.p.c.
EsecuzioneL'ordinanza si attua con l'ufficiale giudiziario; l'inottemperanza espone a nuove istanze e al risarcimentoArtt. 669-duodecies, 612 ss. c.p.c.

La riforma che ha ricondotto il possessorio alle forme cautelari ha reso la tutela rapida: il ricorso si deposita, il giudice fissa l'udienza a breve, sente le parti e i testimoni sommariamente e decide con ordinanza esecutiva, spesso in poche settimane. Il giudizio di merito non è automatico e si apre solo se una parte lo chiede nei sessanta giorni; molte vicende si chiudono con l'ordinanza. Nel possessorio non si discute la proprietà, e le prove sul titolo sono ammesse solo per qualificare il possesso; il proprietario che ha subito l'occupazione deve agire con la rivendicazione (art. 948), che non ha termini ma richiede la prova del titolo, o con la reintegrazione se era lui a possedere.

I casi più frequenti

Serrature cambiate al coniuge, al convivente o al figlio maggiorenne che abitava nell'immobile: è spoglio, e la reintegrazione è concessa anche contro il proprietario, salva la successiva regolazione dei rapporti familiari da parte del giudice competente. Conduttore allontanato senza sfratto, o messo di fronte a utenze staccate e beni rimossi: spoglio, con reintegrazione e risarcimento, e sul piano penale possibile esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata. Occupazione di un posto auto, di una cantina o di una porzione di cortile condominiale: spoglio parziale o molestia, secondo che l'uso sia impedito o solo ostacolato, e il condomino può agire anche contro il condominio. Recinzione o sopraelevazione che inglobano una striscia di terreno: spoglio, da denunciare entro l'anno, altrimenti resta la via della rivendicazione o dell'azione di regolamento di confini. Passaggio impedito su una servitù: reintegrazione se il passaggio è precluso, manutenzione se è reso più difficile. Sottrazione di beni mobili dal fondo o dall'immobile: reintegrazione, cumulabile con la richiesta di restituzione. In tutti i casi il tempo è il fattore critico: l'anno è di decadenza, e agire dopo mesi rende più difficile provare la data dello spoglio.

Che cosa fare

  1. Documentare subito: fotografie con data, testimoni, denuncia o segnalazione alle forze dell'ordine, verbale dei vigili, referti se c'è stata violenza.
  2. Diffidare per iscritto l'autore a ripristinare la situazione, con un termine breve: serve anche a provare la data.
  3. Ricorso possessorio al tribunale del luogo del bene, con richiesta di provvedimento urgente se l'esclusione è totale.
  4. All'udienza: concentrare la prova sul fatto del possesso e sullo spoglio o sulla molestia, non sul titolo di proprietà.
  5. Dopo l'ordinanza: farla eseguire con l'ufficiale giudiziario; valutare il merito entro 60 giorni per il risarcimento e le spese.

Il possesso si difende con i fatti e in fretta: chi aspetta l'anno perde l'azione, chi si fa giustizia da sé perde la causa. L'acquisto della proprietà per effetto del possesso è nella pagina sull'usucapione; i passaggi sul fondo altrui nella pagina sulla servitù di passaggio; le liti sul cortile e sulle scale nella pagina sulle parti comuni; i reati di chi si fa ragione da sé nelle pagine sull'esercizio arbitrario e sulla violenza privata.

Domande frequenti

Il mio ex ha cambiato la serratura di casa mentre ero fuori: la casa è sua, posso rientrare?
Sì, se ci vivevate insieme: il possesso è un fatto e si tutela contro chi se ne fa giustizia da sé, anche se è il proprietario. Ha un anno per chiedere la reintegrazione (art. 1168), ma conviene agire in giorni: il giudice provvede nelle forme cautelari e può ordinare la rimessione immediata. Se è in corso una causa di separazione o di regolazione dei rapporti familiari, l'assegnazione della casa sarà decisa lì, ma nel frattempo lo spoglio non è consentito.
Il vicino passa con l'auto sul mio terreno da qualche mese: che azione uso?
La manutenzione (art. 1170), se il suo possesso del terreno dura da oltre un anno, è continuo, non interrotto e non violento né clandestino, e se la turbativa è avvenuta nell'ultimo anno. Se il passaggio le impedisce del tutto l'uso di una parte del fondo si è invece davanti a uno spoglio parziale, con la reintegrazione. In entrambi i casi il ricorso va al tribunale del luogo in cui si trova il bene.
Sono in affitto e il proprietario mi ha buttato fuori: posso fare qualcosa senza essere proprietario?
Sì: la reintegrazione spetta anche al detentore qualificato, e il conduttore lo è (art. 1168 c. 2); sono esclusi solo chi detiene per ragioni di servizio o di ospitalità. Il proprietario che vuole riavere l'immobile deve seguire la procedura di sfratto, e l'allontanamento di fatto gli costa la reintegrazione, il risarcimento e, sul piano penale, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o la violenza privata.
Quanto dura un procedimento possessorio?
La fase iniziale è cautelare: il giudice fissa l'udienza in tempi brevi e decide con ordinanza immediatamente esecutiva, in casi gravi anche prima di sentire l'altra parte. L'ordinanza si reclama entro quindici giorni; il giudizio di merito, che serve per le spese e il risarcimento, si instaura solo se una parte lo chiede entro sessanta giorni (art. 703 c.p.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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