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GuidaDiritto civile · Casa e proprietà

Casa comprata con difetti: umidità, crepe, impianti

Chi scopre dopo il rogito che la casa ha infiltrazioni, crepe o impianti fuori norma ha tutele forti ma termini brevissimi: otto giorni per denunciare il vizio al venditore, un anno dalla consegna per agire. I difetti che il venditore ha taciuto in mala fede e quelli gravi di costruzione hanno regole più favorevoli, e la prova tecnica va costruita subito.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Garanzia per vizi (art. 1490): difetti che rendono la casa inidonea all'uso o ne riducono apprezzabilmente il valore; esclusi quelli conosciuti o facilmente riconoscibili (art. 1491).
  • Termini (art. 1495): denuncia al venditore entro 8 giorni dalla scoperta; azione entro un anno dalla consegna. Nessuna denuncia se il venditore ha riconosciuto o occultato il vizio.
  • Rimedi (artt. 1492-1494): riduzione del prezzo o risoluzione, più risarcimento se il venditore era in colpa; non la riparazione.
  • «Visto e piaciuto» non copre i vizi occulti né quelli taciuti in mala fede; il dolo permette l'annullamento (5 anni).
  • Costruttore: gravi difetti per 10 anni (art. 1669), denuncia entro un anno dalla scoperta; aliud pro alio (casa inabitabile, abusiva insanabile): 10 anni.

La garanzia e i suoi termini

Art. 1495 c.c. — Termini e condizioni per l'azione

«Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna».

Il venditore garantisce che l'immobile sia immune da vizi che lo rendono inidoneo all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (art. 1490): umidità di risalita e infiltrazioni, crepe e cedimenti, tetto che perde, impianti pericolosi o non funzionanti, caldaia fuori uso, canna fumaria inservibile, amianto. Non garantisce i vizi che il compratore conosceva o che erano facilmente riconoscibili con la diligenza ordinaria alla visita (una macchia visibile, una finestra rotta), salvo che abbia dichiarato che la cosa ne era esente (art. 1491). Le regole che decidono la maggior parte delle liti sono i termini: la denuncia scritta entro otto giorni dalla scoperta, che per i vizi non riconoscibili subito decorre dal momento in cui il compratore ne acquisisce conoscenza certa, di regola con l'esito della perizia; l'azione entro un anno dalla consegna, che coincide con il rogito o con la consegna anticipata delle chiavi, senza che la denuncia lo interrompa (servono la domanda giudiziale, la domanda di mediazione o il ricorso per accertamento tecnico preventivo). Denuncia e termine non servono se il venditore ha riconosciuto il vizio (una mail in cui ammette l'infiltrazione) o lo ha occultato (la tinteggiatura fresca sulle macchie, il controsoffitto sulle crepe). La mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497: la classe energetica dichiarata, l'assenza di amianto garantita, il riscaldamento autonomo) segue gli stessi termini. Sul piano della prova, le Sezioni Unite (11748/2019) pongono a carico del compratore la dimostrazione del vizio e della sua preesistenza alla consegna: la perizia di un tecnico, con foto e rilievi datati, va commissionata subito, e l'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa (art. 696-bis c.p.c.) è lo strumento per cristallizzare la prova, interrompere il termine e spesso chiudere la lite con la relazione del consulente del giudice.

Che cosa si può chiedere

  1. Riduzione del prezzo (art. 1492), in misura pari al minor valore o al costo delle riparazioni, e risarcimento dei danni (art. 1494: spese, mancato godimento, danni alle cose) se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa il vizio; è il rimedio più usato.
  2. Risoluzione del contratto con restituzione del prezzo e dell'immobile, quando il vizio è grave e non tollerabile; la scelta tra riduzione e risoluzione diventa irrevocabile con la domanda giudiziale.
  3. Non la riparazione: le Sezioni Unite hanno escluso che il compratore possa pretendere dal venditore l'eliminazione dei vizi, che non è un'obbligazione della vendita; la riparazione a spese del venditore si ottiene solo con un accordo, che nella pratica è la soluzione abituale, o come voce del risarcimento.
  4. Aliud pro alio: se l'immobile è radicalmente diverso da quello venduto (inabitabile, privo di agibilità non ottenibile, abusivo e insanabile, destinazione d'uso diversa) non si applica la garanzia ma la risoluzione per inadempimento, con prescrizione ordinaria di dieci anni e senza denuncia.
  5. Dolo: il venditore che ha ingannato con raggiri (documenti falsi, dichiarazioni false sui lavori eseguiti) espone il contratto all'annullamento entro cinque anni dalla scoperta (art. 1439) e risponde del danno; il silenzio su un vizio conosciuto rende comunque inefficace ogni clausola di esclusione (art. 1490, secondo comma).
  6. Gravi difetti di costruzione (art. 1669): contro l'impresa e il costruttore-venditore, per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti (infiltrazioni diffuse, crepe strutturali, umidità da difetto costruttivo, impianti che compromettono l'uso) manifestatisi entro dieci anni dal compimento, con denuncia entro un anno dalla scoperta e azione entro un anno dalla denuncia; la responsabilità è extracontrattuale e spetta anche agli acquirenti successivi. Per gli immobili da costruire si aggiunge la polizza decennale postuma obbligatoria.

I casi tipici

DifettoQualificazione ricorrenteTermini
Umidità di risalita, infiltrazioni dal tetto o dal terrazzo, muffeVizio (1490); grave difetto (1669) se dipende dalla costruzione ed è diffuso; il venditore che ha tinteggiato per coprire risponde per occultamento8 giorni / 1 anno; 10 anni contro il costruttore
Crepe, cedimenti, lesioni strutturaliGrave difetto (1669) o aliud pro alio se compromettono la stabilità10 anni
Impianti elettrico, gas, idrico senza dichiarazione di conformità o non funzionantiVizio o mancanza di qualità; la sola assenza della certificazione senza difetti reali non basta di regola alla risoluzione8 giorni / 1 anno
Caldaia, condizionatori, ascensore guastiVizio, salvo che fossero riconoscibili alla visita8 giorni / 1 anno
Amianto (tetto, canne fumarie, pavimenti)Vizio; mancanza di qualità se garantita l'assenza; dolo se noto e taciuto8 giorni / 1 anno; 5 anni per il dolo
Difformità edilizie e catastali, agibilità mancanteVizio giuridico: risoluzione per inadempimento o aliud pro alio se insanabile; nullità dell'atto senza menzioni (art. 46 DPR 380)10 anni
Parti comuni difettose (tetto, facciata, fognature)Responsabilità del condominio e del costruttore; quota di spese a carico del nuovo proprietarioSecondo il titolo

Accanto al venditore rispondono, a seconda dei casi, l'agente immobiliare che ha taciuto circostanze conosciute o conoscibili con la diligenza professionale (art. 1759 c.c.), il tecnico che ha attestato la conformità, il notaio per i controlli documentali omessi. Il percorso: perizia di parte immediata, denuncia scritta con riserva, richiesta di negoziazione assistita (obbligatoria fino a 50.000 euro), accertamento tecnico preventivo o causa, davanti al giudice di pace fino a 10.000 euro e altrimenti al tribunale. Chi vende, all'inverso, si protegge dichiarando per iscritto i difetti noti, allegando le certificazioni e consegnando le chiavi solo al rogito: la garanzia non copre ciò che il compratore sapeva.

Domande frequenti

Ho scoperto l'umidità due mesi dopo il rogito: sono in tempo?

Sì, se denunciate il vizio al venditore entro otto giorni dalla scoperta (raccomandata o PEC, con foto) e agite in giudizio entro un anno dalla consegna, cioè di regola dal rogito o dalla consegna delle chiavi se anteriore. Se il venditore ha coperto le macchie con una tinteggiatura fresca o ha negato il problema pur conoscendolo, la denuncia non serve e la clausola di esclusione della garanzia non vale (art. 1490, comma 2); e se il difetto è così grave da rendere la casa inabitabile si può parlare di aliud pro alio, con dieci anni per agire.

Posso pretendere che il venditore ripari?

No: nella vendita il compratore può chiedere solo la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 1492), più il risarcimento del danno se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa il vizio (art. 1494); non esiste un'azione di esatto adempimento per ottenere la riparazione, come hanno chiarito le Sezioni Unite. La riparazione può però essere concordata in una transazione, ed è la soluzione più frequente.

Il contratto dice «visto e piaciuto»: ho perso ogni garanzia?

No. La clausola esclude la garanzia per i vizi riconoscibili con un esame ordinario e per quelli dichiarati, non per i vizi occulti che non potevano essere scoperti né, mai, per i vizi che il venditore conosceva e ha taciuto in mala fede (art. 1490, secondo comma). Infiltrazioni nascoste, impianti non a norma dietro le pareti, cedimenti strutturali coperti restano garantiti.

La casa è nuova e presenta crepe: chi risponde?

Il costruttore-venditore e l'impresa che ha eseguito i lavori, per i gravi difetti dell'art. 1669 c.c.: dieci anni dal compimento dell'opera, con denuncia entro un anno dalla scoperta e azione entro un anno dalla denuncia; i gravi difetti comprendono le infiltrazioni diffuse, le crepe strutturali, gli impianti che compromettono l'abitabilità. Per gli immobili da costruire c'è anche la polizza decennale postuma obbligatoria (D.Lgs. 122/2005).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • ContrattiVizi della cosa venduta: garanzia, termini, rimediVizi, mancanza di qualità e aliud pro alio; esclusioni; risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento; denuncia entro 8 giorni e prescrizione di 1 anno; onere della prova; garanzia legale di conformità (codice del consumo): 2 anni, presunzione di 1 anno, riparazione o sostituzione, 26 mesi; beni usati; immobili.
  • Casa e proprietàComprare casa: le tappe della compravendita e le trappoleLe tappe (ricerca e agenzia con provvigione dovuta alla conclusione dell'affare, proposta irrevocabile d'acquisto e sua accettazione, contratto preliminare con caparra confirmatoria e trascrizione ex art. 2645-bis, rogito notarile, trascrizione e voltura), le verifiche (visura ipotecaria ventennale: ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali; visura e planimetria catastale con conformità obbligatoria ex art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985; titoli edilizi e stato legittimo, condono, agibilità, nullità ex art. 46 DPR 380/2001; attestato di prestazione energetica; regolamento e spese condominiali con la solidarietà per l'anno in corso e il precedente ex art. 63 disp. att.; provenienza, donazioni e successioni, diritti di prelazione, locazioni in corso, servitù; impianti e certificazioni), gli obblighi del venditore (artt. 1476-1489 c.c.: consegna, trasferimento, garanzia per evizione e vizi, oneri non dichiarati, sospensione del prezzo per pericolo di rivendica), mutuo e clausola condizionale, immobili da costruire (fideiussione e polizza decennale, D.Lgs. 122/2005), il rogito (prezzo e mezzi di pagamento, deposito del prezzo presso il notaio, menzioni urbanistiche e catastali, consegna delle chiavi), imposte e costi (registro 2% prima casa o 9%, imposte fisse, prezzo-valore, IVA 4/10/22% dal costruttore, notaio, agenzia, mutuo), prima casa (requisiti e decadenza), che cosa fare dopo (voltura utenze, comunicazione all'amministratore, garanzie per vizi entro 8 giorni e un anno).
  • ContrattiL'appalto privato: vizi, difformità, ritardiNozione e differenza con il contratto d'opera, prezzo e variazioni (sesto, decimo, imprevisti), controllo in corso d'opera e risoluzione per inadempimento (1662), verifica, accettazione tacita e pagamento (1665), garanzia per difformità e vizi (1667: 60 giorni, 2 anni, vizi riconoscibili e occulti), contenuto della garanzia (1668), rovina e gravi difetti (1669: 10 anni, 1 anno dalla scoperta), ritardi, penali e termine essenziale, recesso del committente e indennizzo, subappalto e responsabilità, direttore dei lavori, consumatori e codice del consumo, prove (perizia, ATP) e mediazione.
  • ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoResponsabilità del debitore, costituzione in mora, adempimento o risoluzione, gravità dell'inadempimento, diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa, termine essenziale, eccezione di inadempimento, effetti retroattivi, danni e penale, caparra, chi prova che cosa, prescrizione, mediazione.
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.