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GuidaDiritto civile · Casa e proprietà

La servitù di passaggio: volontaria, coattiva, per usucapione

Il diritto di passare sul fondo del vicino nasce in tre modi: per accordo scritto, per sentenza quando il fondo è intercluso e non ha uscita sulla via pubblica, per usucapione dopo vent'anni di passaggio su una strada visibile. Una volta nata, si esercita secondo il titolo e con il minor aggravio possibile per il fondo servente, e si perde se non la si usa per vent'anni.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Che cos'è (art. 1027): un peso su un fondo (servente) per l'utilità di un altro (dominante); segue i fondi, non le persone; va distinta dalla tolleranza e dal permesso personale.
  • Come nasce (art. 1031): contratto o testamento scritto e trascritto; sentenza per il fondo intercluso (art. 1051) o con accesso inadatto (1052), con indennità; usucapione ventennale solo se apparente (1061); destinazione del padre di famiglia (1062).
  • Come si esercita (art. 1065): secondo il titolo, con il minor aggravio; cancello con chiavi lecito; spese a carico di chi ne gode (1069).
  • Tutela: azione di accertamento e cessazione delle turbative (art. 1079); azioni possessorie entro un anno.
  • Estinzione: non uso per 20 anni (1073), confusione, rinuncia, fine dell'interclusione (1055).

Come nasce

Art. 1051, primo e secondo comma, c.c. — Passaggio coattivo

«Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito».

  1. Per contratto o testamento: l'atto scritto a pena di nullità (art. 1350) e trascritto per essere opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente; il contratto fissa tracciato, larghezza, modalità (pedonale, carrabile, orari), corrispettivo e manutenzione, ed è la via più economica quando il vicino è d'accordo. Un permesso verbale o un uso tollerato non costituiscono servitù e possono essere revocati.
  2. Per sentenza (passaggio coattivo): il fondo intercluso, senza uscita sulla via pubblica o con un'uscita ottenibile solo con eccessivo dispendio o disagio, dà diritto al passaggio sul fondo vicino (art. 1051), anche in sottopassaggio e anche per ampliare un passaggio esistente al transito dei veicoli; il fondo con accesso inadatto o insufficiente lo ottiene solo per esigenze dell'agricoltura, dell'industria o, dopo la Corte costituzionale (167/1999), dell'accessibilità delle persone con disabilità (art. 1052). Il giudice sceglie il tracciato più breve e meno dannoso e fissa l'indennità proporzionata al danno (art. 1053), più il valore della zona occupata da opere stabili; il passaggio non è dovuto quando l'interclusione deriva da una vendita o divisione, che obbliga l'altro contraente senza indennità (art. 1054), ed è revocabile quando l'interclusione cessa (art. 1055). Prima del pagamento il fondo servente può opporsi all'esercizio.
  3. Per usucapione: vent'anni di possesso continuo, pacifico e pubblico (art. 1158), ma solo per le servitù apparenti, cioè esercitate con opere visibili e permanenti destinate al passaggio (strada, cancello, ponte, tracciato lastricato): il sentiero calpestato senza opere non basta (art. 1061). Il possesso per tolleranza del vicino non conta, e la prova (foto aeree storiche, testimoni, mappe) è a carico di chi la invoca, con la sentenza di accertamento che poi si trascrive.
  4. Per destinazione del padre di famiglia (art. 1062): quando due fondi appartenuti allo stesso proprietario vengono separati (vendita di una parte, divisione ereditaria) e lo stato dei luoghi mostra un passaggio stabilito dall'unico proprietario, la servitù nasce automaticamente se l'atto di separazione non dispone il contrario; anche qui serve l'apparenza.

Come si esercita e come si difende

Art. 1065 c.c. — Esercizio conforme al titolo o al possesso

«Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente».

Il titolare passa nei limiti del titolo (una servitù pedonale non diventa carrabile perché ha comprato l'auto; il passaggio per un fondo agricolo non si estende alla lottizzazione che ne prende il posto) e con il minor aggravio; il proprietario del fondo servente non può rendere il passaggio più incomodo, ma conserva il diritto di usare la striscia e di recintare: il cancello è legittimo se il titolare riceve le chiavi o il telecomando e l'accesso resta agevole, mentre lucchetti senza chiavi, restringimenti, auto in sosta, cumuli di materiali sono turbative. Il fondo servente può chiedere lo spostamento del passaggio in altro punto ugualmente comodo, a proprie spese, se l'esercizio originario gli è diventato più gravoso (art. 1068). Le spese delle opere necessarie sono a carico del fondo dominante, in proporzione all'uso se anche il servente le utilizza (art. 1069). La tutela è l'azione confessoria dell'art. 1079, con cui il titolare fa accertare la servitù contro chi la contesta, fa cessare impedimenti e turbative, ottiene la rimessione in pristino e i danni; è un'azione petitoria imprescrittibile finché la servitù esiste, davanti al tribunale, preceduta dalla mediazione obbligatoria (diritti reali). Per reagire in fretta a uno spoglio o a una molestia c'è l'azione possessoria entro un anno, che non richiede la prova del titolo ma solo del possesso. Al contrario, il proprietario che nega la servitù usa l'azione negatoria (art. 949) e, se il passaggio è esercitato da meno di vent'anni senza titolo, può chiuderlo, meglio dopo una diffida scritta che interrompe ogni pretesa di usucapione. La servitù si estingue per non uso ventennale (art. 1073, con decorrenza dal giorno in cui si è smesso di passare), per confusione quando i due fondi diventano dello stesso proprietario, per rinuncia scritta, e per il passaggio coattivo quando cessa l'interclusione. Nella vendita del fondo la servitù attiva e passiva segue l'immobile: il compratore del fondo servente la subisce se trascritta o apparente, e il venditore che la tace risponde per gli oneri non dichiarati (art. 1489).

Domande frequenti

Passo sul terreno del vicino da trent'anni: ho acquisito la servitù?

Solo se il passaggio è «apparente», cioè esercitato attraverso opere visibili e permanenti destinate a servirlo (una strada battuta, un cancello, un ponticello, un sentiero lastricato) e se il possesso è stato continuo, pacifico e non per semplice tolleranza per vent'anni (artt. 1061 e 1158). Il passaggio a piedi attraverso un campo senza tracce, o consentito per cortesia, non si usucapisce: chi vuole la certezza deve fare causa per l'accertamento o ottenere un atto scritto.

Il mio terreno non ha accesso alla strada: il vicino deve farmi passare?

Sì: il proprietario del fondo intercluso, che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto al passaggio coattivo (art. 1051), costituito con contratto o, in mancanza, con sentenza che fissa il tracciato (accesso più breve e minor danno al fondo servente) e l'indennità proporzionata al danno. Se l'interclusione è nata da una vendita o divisione, il passaggio è dovuto dall'altro contraente senza indennità (art. 1054).

Il proprietario del fondo servente può mettere un cancello?

Sì, purché non renda il passaggio più scomodo o difficile: il cancello chiuso con consegna delle chiavi o telecomando al titolare della servitù è considerato legittimo dalla giurisprudenza come esercizio del diritto di recintare, mentre la chiusura senza chiavi, il restringimento o il parcheggio sul passaggio sono turbative che si fanno cessare con l'azione dell'art. 1079 o con l'azione possessoria entro un anno.

Chi paga la manutenzione della strada di passaggio?

Chi ne beneficia: le opere necessarie per conservare la servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante, salvo che il titolo disponga diversamente; se la strada serve anche al proprietario del fondo servente, le spese si ripartiscono in proporzione all'uso (art. 1069). Il fondo servente non è mai obbligato a fare opere, può solo non impedire.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Casa e proprietàL'usucapione: diventare proprietari con il possessoVenti anni di possesso continuo e pacifico, l'usucapione decennale, possesso e detenzione, la prova, la mediazione obbligatoria, i casi tra coeredi e vicini.
  • Casa e proprietàComprare casa: le tappe della compravendita e le trappoleLe tappe (ricerca e agenzia con provvigione dovuta alla conclusione dell'affare, proposta irrevocabile d'acquisto e sua accettazione, contratto preliminare con caparra confirmatoria e trascrizione ex art. 2645-bis, rogito notarile, trascrizione e voltura), le verifiche (visura ipotecaria ventennale: ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali; visura e planimetria catastale con conformità obbligatoria ex art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985; titoli edilizi e stato legittimo, condono, agibilità, nullità ex art. 46 DPR 380/2001; attestato di prestazione energetica; regolamento e spese condominiali con la solidarietà per l'anno in corso e il precedente ex art. 63 disp. att.; provenienza, donazioni e successioni, diritti di prelazione, locazioni in corso, servitù; impianti e certificazioni), gli obblighi del venditore (artt. 1476-1489 c.c.: consegna, trasferimento, garanzia per evizione e vizi, oneri non dichiarati, sospensione del prezzo per pericolo di rivendica), mutuo e clausola condizionale, immobili da costruire (fideiussione e polizza decennale, D.Lgs. 122/2005), il rogito (prezzo e mezzi di pagamento, deposito del prezzo presso il notaio, menzioni urbanistiche e catastali, consegna delle chiavi), imposte e costi (registro 2% prima casa o 9%, imposte fisse, prezzo-valore, IVA 4/10/22% dal costruttore, notaio, agenzia, mutuo), prima casa (requisiti e decadenza), che cosa fare dopo (voltura utenze, comunicazione all'amministratore, garanzie per vizi entro 8 giorni e un anno).
  • Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiMaterie obbligatorie (art. 5), esclusioni (decreti ingiuntivi, sfratti, cautelari, consulenza preventiva), mediazione demandata dal giudice, come si avvia e dove, primo incontro (20-40 giorni), assistenza degli avvocati, durata di 6 mesi, effetti su prescrizione e decadenza, riservatezza, proposta del mediatore e conseguenze sulle spese, accordo titolo esecutivo (con avvocati) o omologato, mancata partecipazione (argomenti di prova, doppio del contributo unificato), costi (DM 150/2023), riduzione di un quinto, patrocinio gratuito, crediti d'imposta, esenzioni fiscali.
  • Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoCompetenza per valore (10.000 e 25.000 euro) e per materia (termini e siepi, servizi condominiali, immissioni, interessi previdenziali), opposizioni a sanzioni amministrative e multe, giudice di pace penale, competenza territoriale, procedimento semplificato (ricorso, decreto, costituzione del convenuto, udienza, conciliazione, istruttoria, sentenza in 15 giorni), difesa personale fino a 1.100 euro e rappresentanza con mandato, decisione secondo equità fino a 1.100 euro (2.500 dal 2027), contributo unificato (43, 98, 237 euro) e spese, conciliazione non contenziosa, decreto ingiuntivo, appello al tribunale, riforma del 2027 (30.000/50.000 euro, nuove materie).