In breve
- Comunione forzosa: il vicino può rendere comune il muro pagando metà del valore del muro e del suolo.
- Presunzione: il muro divisorio si presume comune, salvo segni contrari.
- Riparazioni del muro comune a carico di tutti, in proporzione.
- Innalzare il muro si può, ma a proprie spese.
- Muro di cinta negli abitati: spesa divisa a metà, alto tre metri.
La comunione forzosa del muro
«Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.»
Se il muro è a meno di un metro e mezzo dal confine, il vicino può chiederne la comunione solo per costruirvi contro, pagando anche il suolo da occupare; il proprietario, interpellato, può preferire estendere il muro fino al confine o demolirlo, rispondendo entro quindici giorni e completando i lavori entro sei mesi (art. 875). Chi vuole solo innestare un proprio muro paga un'indennità (art. 876), e chi non vuole la comunione può costruire in aderenza senza appoggiarsi (art. 877). Sulle distanze tra edifici si veda la pagina sulle distanze tra costruzioni.
Spese, interventi e muro di cinta
| Situazione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Riparazioni e ricostruzioni del muro comune | A carico di tutti in proporzione; rinuncia alla comunione per non pagare, se il muro non regge un proprio edificio | Art. 882 |
| Appoggio di costruzioni, travi, catene | Ammesso a cinque centimetri dalla superficie opposta; niente incavi che ne compromettano la stabilità | Art. 884 |
| Innalzamento del muro comune | A spese di chi lo alza, con eventuale rinforzo e indennizzo del vicino | Art. 885 |
| Muro di cinta negli abitati | Spesa divisa a metà; altezza di tre metri salvo regolamenti o accordi | Art. 886 |
| Fondi a dislivello | Il fondo superiore paga il muro fino al proprio piano, poi spesa comune | Art. 887 |
| Vicino che non vuole pagare il muro di cinta | Cede gratuitamente metà del terreno necessario | Art. 888 |
Chi demolisce un edificio sostenuto da un muro comune può rinunciare alla comunione, ma deve eseguire le riparazioni e le opere necessarie per evitare danni al vicino (art. 883). Il muro divisorio si presume comune fino alla sommità, salvo segni come il piovente, i cornicioni o i vani che indicano la proprietà di uno solo (artt. 880-881). Per i danni causati da un muro pericolante si veda la pagina sui danni da cose in custodia, per le liti sulla linea di confine quella sul regolamento di confini. Per le liti sui diritti reali è obbligatoria la mediazione prima della causa (art. 5 D.Lgs. 28/2010).
- Verificare di chi è il muro: titoli, catasto e segni esteriori.
- Far stimare il valore del muro e del suolo da un tecnico.
- Proporre per iscritto al vicino la comunione o la ripartizione delle spese.
- Avviare la mediazione in caso di disaccordo.
- Agire in giudizio per la comunione forzosa o il rimborso delle spese.
Domande frequenti
Posso appoggiare la mia costruzione al muro del vicino?
Chi paga la riparazione del muro comune?
Il vicino deve pagare metà del muro di cinta tra i nostri giardini?
Come capisco se il muro tra le due proprietà è comune?
Fonti normative
- Art. 874 c.c. — Comunione forzosa del muro sul confine
- Art. 882 c.c. — Riparazioni del muro comune
- Art. 886 c.c. — Costruzione del muro di cinta
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Casa e proprietàLe distanze tra costruzioni, dal confine e dalle veduteTre metri tra costruzioni, la prevenzione (SU 10318/2016), muri di confine e di cinta, luci e vedute, pozzi e fosse, riduzione in pristino e risarcimento.
- Casa e proprietàLe liti sui confini tra fondi viciniArtt. 950-951 c.c.: confine incerto, ogni mezzo di prova, mappe catastali come ultima risorsa, termini a spese comuni, recinzione spostata, usucapione della striscia.
- Casa e proprietàAlberi, siepi, rami e radici del vicinoArt. 892 c.c.: 3 metri per l'alto fusto, 1,5 per gli altri, 0,5 per le siepi; estirpazione, rami da far tagliare, radici da tagliare da sé, frutti caduti.
- Casa e proprietàRivendicazione e azione negatoria: la difesa della proprietàArt. 948 c.c.: rivendicare il bene da chi lo occupa senza titolo, la prova rigorosa della proprietà (SU 7305/2014), imprescrittibilità; art. 949: negare servitù altrui.
- Casa e proprietàLa servitù di passaggio: volontaria, coattiva, per usucapioneLa servitù di passaggio: contratto trascritto, sentenza per il fondo intercluso con indennità (art. 1051 c.c.), usucapione solo se apparente, esercizio, cancello.
- Casa e proprietàL'usucapione: diventare proprietari con il possessoVenti anni di possesso continuo e pacifico, l'usucapione decennale, possesso e detenzione, la prova, la mediazione obbligatoria, i casi tra coeredi e vicini.
- Risarcimento del dannoI danni da cose in custodiaResponsabilità oggettiva del custode (Cass. SU 20943/2022): infiltrazioni, pavimenti di negozi, parti comuni, alberi; caso fortuito e colpa del danneggiato.
- CondominioSopraelevazione e lastrico solareSopraelevare dall'ultimo piano (art. 1127 c.c.): limiti e indennità agli altri condomini; lastrico solare di uso esclusivo, un terzo e due terzi delle spese.