In breve
- Rivendicazione: per riavere il bene da chi lo occupa senza titolo.
- Prova rigorosa: risalire a un acquisto a titolo originario, come l'usucapione.
- Non si prescrive, salvo l'usucapione altrui dopo venti anni.
- Negatoria: per negare servitù o altri diritti affermati da terzi.
- Restituzione: basta il contratto, se il bene era stato consegnato con locazione o comodato.
L'azione di rivendicazione
«Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. [...] L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.»
Se il convenuto, dopo la domanda, si disfa del bene, deve recuperarlo a proprie spese o pagarne il valore, oltre al danno (art. 948, c. 2). La difficoltà è la prova: chi rivendica deve dimostrare la proprietà risalendo a un acquisto a titolo originario, proprio o dei danti causa, la cosiddetta prova diabolica, e non può aggirarla chiedendo la semplice restituzione a chi occupa il bene senza alcun titolo (Cass. SU 7305/2014). Per questo, negli immobili, spesso si dimostra un possesso ventennale proprio e dei predecessori, utile per l'usucapione (art. 1158).
| Azione | Quando | Che cosa si prova |
|---|---|---|
| Rivendicazione (art. 948) | Il bene è occupato da chi non ha titolo | La proprietà, fino a un acquisto a titolo originario |
| Restituzione (contrattuale) | Il bene era stato consegnato con un contratto finito | Il contratto e la sua cessazione |
| Negatoria (art. 949) | Un terzo afferma diritti sulla cosa o la molesta | Il titolo di proprietà, anche con presunzioni; il terzo prova il suo diritto |
| Reintegrazione (art. 1168) | Spoglio violento o clandestino | Il possesso e lo spoglio, entro un anno |
L'azione negatoria
Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, come una servitù di passaggio o di veduta, quando ha motivo di temerne un pregiudizio; se ci sono anche turbative o molestie, può chiederne la cessazione e il risarcimento del danno (art. 949). Qui la proprietà non è l'oggetto della lite ma solo la condizione per agire, e secondo la giurisprudenza si può provare con il titolo di acquisto e anche con presunzioni, mentre spetta al convenuto dimostrare il diritto che vanta (si veda la pagina sulla servitù di passaggio). Per le liti sulla linea di separazione tra fondi si veda la pagina sui confini; per le immissioni di rumori e fumi quella sulle immissioni. Prima della causa è obbligatoria la mediazione, prevista per le liti sui diritti reali (art. 5 D.Lgs. 28/2010).
- Ricostruire la catena dei titoli di provenienza e i periodi di possesso.
- Scegliere l'azione: rivendicazione, restituzione, negatoria o possessoria.
- Diffidare l'occupante o il vicino.
- Avviare la mediazione obbligatoria.
- Trascrivere la domanda giudiziale sugli immobili e agire in giudizio.
Domande frequenti
Un estraneo occupa il mio terreno senza alcun titolo: come lo riavrò?
Dopo tanti anni posso ancora rivendicare il mio immobile?
Il vicino sostiene di avere una servitù di passaggio sul mio cortile: che cosa posso fare?
Che differenza c'è tra rivendicazione e azione di restituzione?
Fonti normative
- Art. 948 c.c. — Azione di rivendicazione
- Art. 949 c.c. — Azione negatoria
- Art. 1158 c.c. — Usucapione dei beni immobili
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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- Casa e proprietàLa servitù di passaggio: volontaria, coattiva, per usucapioneLa servitù di passaggio: contratto trascritto, sentenza per il fondo intercluso con indennità (art. 1051 c.c.), usucapione solo se apparente, esercizio, cancello.
- Casa e proprietàLe distanze tra costruzioni, dal confine e dalle veduteTre metri tra costruzioni, la prevenzione (SU 10318/2016), muri di confine e di cinta, luci e vedute, pozzi e fosse, riduzione in pristino e risarcimento.
- Casa e proprietàLa trascrizione e la doppia venditaArt. 2644 c.c.: nella doppia vendita prevale chi trascrive per primo; trascrizione del preliminare (2645-bis), domande giudiziali, continuità, pignoramento, notaio.
- Risarcimento del dannoRumori, fumi e odori dei vicini: le immissioni (art. 844 c.c.)Art. 844 c.c.: normale tollerabilità, perizia fonometrica, inibitoria e opere, danno alla vita familiare, locale sotto casa, condominio, Comune, art. 659 c.p.
- Affitti e sfrattiLo sfratto per finita locazioneLo sfratto per finita locazione: disdetta valida, licenza o sfratto con citazione, convalida, ordinanza con riserva, opposizione, esecuzione con l'ufficiale giudiziario.
- Casa e proprietàAlberi, siepi, rami e radici del vicinoArt. 892 c.c.: 3 metri per l'alto fusto, 1,5 per gli altri, 0,5 per le siepi; estirpazione, rami da far tagliare, radici da tagliare da sé, frutti caduti.