In breve
- Regola: tra due acquirenti dello stesso immobile prevale chi trascrive per primo.
- Chi perde il conflitto può chiedere il risarcimento al venditore.
- Preliminare: se trascritto, «prenota» l'acquisto contro vendite, ipoteche e pignoramenti successivi.
- Cause: trascrivere la domanda protegge l'esito della sentenza.
- Notaio: deve trascrivere subito, e risponde dei danni oltre i 30 giorni.
Chi trascrive prima vince
«Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.»
La proprietà si trasferisce con il semplice consenso (art. 1376 c.c.), ma la vendita di un immobile va resa pubblica con la trascrizione (art. 2643). Se lo stesso venditore vende due volte, il conflitto lo vince chi trascrive per primo: la norma guarda alla data della trascrizione, non a quella del contratto. La regola riguarda gli acquisti derivati dallo stesso autore; chi ha usucapito il bene prevale comunque, a prescindere dalle trascrizioni (Cass. 2162/2005; si veda la pagina sull'usucapione). In mancanza di trascrizioni prevale l'acquisto con data certa anteriore (Cass. 8337/1998). Le trascrizioni devono inoltre essere continue: se l'acquisto del venditore non è stato trascritto, per esempio l'accettazione dell'eredità, le trascrizioni successive non producono effetto finché non si trascrive l'atto anteriore (art. 2650; si veda la voltura degli immobili ereditati).
Preliminare, cause e pignoramenti
| Che cosa si trascrive | Effetto | Norma |
|---|---|---|
| Vendita definitiva | Opponibile a chi trascrive dopo, anche se ha comprato prima | Art. 2644 c.c. |
| Preliminare per atto pubblico o con firme autenticate | Il definitivo prevale su trascrizioni e iscrizioni successive al preliminare; effetto che cessa dopo un anno dalla data del rogito e comunque dopo tre anni | Art. 2645-bis c.c. |
| Domanda di esecuzione in forma specifica | La sentenza prevale su trascrizioni e iscrizioni successive alla domanda | Art. 2652, n. 2, c.c. |
| Domanda di risoluzione | La sentenza non pregiudica chi ha trascritto prima della domanda | Art. 2652, n. 1, c.c. |
| Pignoramento | Le vendite trascritte dopo non valgono verso i creditori | Art. 2914 c.c. |
La trascrizione del preliminare protegge anche da pignoramenti, sequestri e ipoteche giudiziali successivi (Cass. 26102/2016), e la scadenza del termine di tre anni è rilevabile d'ufficio (Cass. 22454/2014). Si possono trascrivere solo sentenze, atti pubblici e scritture private con firme autenticate o accertate dal giudice (art. 2657): un preliminare firmato solo dalle parti non si trascrive. Chi perde il conflitto per una doppia vendita può agire contro il venditore per il risarcimento; sugli strumenti contro l'inadempimento si veda la pagina su inadempimento e risoluzione, e sulle vendite fittizie quella sulla simulazione. Per il ritardo del notaio nella trascrizione si veda la pagina sulla responsabilità dei professionisti.
- Fare una visura ipotecaria sull'immobile prima di firmare e prima del rogito.
- Trascrivere il preliminare se il rogito è lontano o si versano somme importanti.
- Controllare la continuità delle trascrizioni a favore del venditore.
- Verificare che il notaio trascriva subito dopo il rogito.
- Trascrivere la domanda se si fa causa per ottenere il trasferimento.
Domande frequenti
Il venditore ha venduto la stessa casa a due persone: chi è il proprietario?
Conviene trascrivere il preliminare?
Il venditore non si presenta al rogito: come evito che venda ad altri?
Ho firmato il rogito: chi si occupa della trascrizione?
Fonti normative
- Art. 2644 c.c. — Effetti della trascrizione
- Art. 2645-bis c.c. — Trascrizione di contratti preliminari
- Art. 2652 c.c. — Trascrizione delle domande giudiziali
- Art. 2650 c.c. — Continuità delle trascrizioni
- Art. 2671 c.c. — Obbligo dei pubblici ufficiali
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Casa e proprietàComprare casa: le tappe della compravendita e le trappoleGuida alla compravendita: proposta, preliminare, rogito e verifiche (ipoteche, catasto, titoli edilizi, condominio), obblighi del venditore, nullità per abusi.
- ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Il preliminare di vendita: forma scritta, contenuto, caparra e acconti, registrazione (200 euro + 0,5%), trascrizione, inadempimento e sentenza ex art. 2932 c.c.
- Casa e proprietàL'usucapione: diventare proprietari con il possessoVenti anni di possesso continuo e pacifico, l'usucapione decennale, possesso e detenzione, la prova, la mediazione obbligatoria, i casi tra coeredi e vicini.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaIl pignoramento della casa: trascrizione, istanza di vendita in 45 giorni, perizia, aste con ribassi, decreto di trasferimento; conversione, opposizioni.
- ContrattiLa simulazione del contrattoArtt. 1414-1417 c.c.: simulazione assoluta e relativa, prestanome, prova tra le parti e per terzi, eredi e legittimari, la vendita finta ai figli, la revocatoria.
- Successioni ed ereditàImmobili ereditati: voltura, trascrizione, venditaVoltura automatica con la dichiarazione di successione, trascrizione dell'accettazione (art. 2648 c.c.), vendita con più eredi, prelazione e retratto (art. 732).
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoInadempimento e risoluzione (artt. 1218, 1453-1461 c.c.): messa in mora, diffida di 15 giorni, clausola risolutiva, termine essenziale, eccezione, danni, caparra, prova.
- Risarcimento del dannoI danni causati da avvocato, notaio, commercialista: la responsabilità professionaleArtt. 1176 c. 2 e 2236 c.c.: colpa lieve salvo problemi di speciale difficoltà, giudizio prognostico sul «se avesse fatto bene», perdita di chance, 10 anni, polizza.