In breve
- Prima regolamenti e usi locali, poi le distanze del codice.
- Alto fusto 3 metri, non alto fusto 1,5 metri, siepi e arbusti 0,5 metri.
- Alberi troppo vicini: il vicino può chiederne l'estirpazione.
- Rami: si costringe il vicino a tagliarli; radici: si tagliano da sé.
- Frutti caduti: al proprietario del fondo su cui cadono, salvo usi diversi.
Le distanze per alberi e siepi
«Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. [...] 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. [...] 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.»
| Pianta | Distanza minima dal confine, in mancanza di regolamenti e usi |
|---|---|
| Alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani) | Tre metri |
| Alberi di non alto fusto (fusto fino a tre metri che si diffonde in rami) | Un metro e mezzo |
| Viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto fino a due metri e mezzo | Mezzo metro |
| Siepi di ontano, castagno o simili recise periodicamente | Un metro |
| Siepi di robinie | Due metri |
La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco al momento della piantagione, e non va rispettata se sul confine c'è un muro divisorio e le piante non superano la sua sommità (art. 892). Per boschi, strade e canali privati valgono i regolamenti, gli usi e, in mancanza, le stesse distanze (art. 893). Il vicino può esigere l'estirpazione delle piante a distanza non legale (art. 894); chi ha acquistato il diritto di tenerle più vicine, se l'albero muore o viene abbattuto, può ripiantarlo solo alla distanza legale, salvo i filari lungo il confine (art. 895). Per le distanze tra edifici si veda la pagina sulle distanze tra costruzioni.
Rami, radici, frutti e piante comuni
Chi ha i rami del vicino sopra il proprio fondo può costringerlo in ogni momento a tagliarli; le radici che si addentrano nel suo fondo può invece tagliarle da sé, salvi regolamenti e usi locali (art. 896). La siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni; gli alberi sulla linea di confine si presumono comuni e, se servono di limite, si tagliano solo di comune accordo o dopo che il giudice ne abbia riconosciuto la necessità (artt. 898-899). Il codice non ha una regola specifica per foglie e aghi che cadono sul fondo vicino: i casi più gravi si fanno valere come immissioni oltre la normale tollerabilità (si veda la pagina sulle immissioni). Se un albero cade e provoca danni risponde il proprietario che ne ha la custodia (si veda la pagina sui danni da cose in custodia). Gli apiari vanno collocati ad almeno dieci metri dalle strade pubbliche e cinque dai confini, salvo ripari alti almeno due metri (art. 896-bis).
- Controllare regolamento comunale e usi locali.
- Misurare la distanza dalla base del tronco al confine.
- Chiedere per iscritto il taglio dei rami o l'estirpazione.
- Tentare la mediazione, obbligatoria per le liti sui diritti reali.
- Agire in giudizio se il vicino non provvede.
Domande frequenti
A che distanza dal confine posso piantare un albero?
I rami del vicino invadono il mio giardino: posso tagliarli io?
Di chi sono i frutti che cadono dal ramo del vicino nel mio terreno?
L'albero del vicino è troppo vicino ma c'è da decenni: posso farlo togliere?
Fonti normative
- Art. 892 c.c. — Distanze per gli alberi
- Art. 894 c.c. — Alberi a distanza non legale
- Art. 896 c.c. — Recisione di rami protesi e di radici
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Casa e proprietàLe distanze tra costruzioni, dal confine e dalle veduteTre metri tra costruzioni, la prevenzione (SU 10318/2016), muri di confine e di cinta, luci e vedute, pozzi e fosse, riduzione in pristino e risarcimento.
- Risarcimento del dannoRumori, fumi e odori dei vicini: le immissioni (art. 844 c.c.)Art. 844 c.c.: normale tollerabilità, perizia fonometrica, inibitoria e opere, danno alla vita familiare, locale sotto casa, condominio, Comune, art. 659 c.p.
- Risarcimento del dannoI danni da cose in custodiaResponsabilità oggettiva del custode (Cass. SU 20943/2022): infiltrazioni, pavimenti di negozi, parti comuni, alberi; caso fortuito e colpa del danneggiato.
- Casa e proprietàLe liti sui confini tra fondi viciniArtt. 950-951 c.c.: confine incerto, ogni mezzo di prova, mappe catastali come ultima risorsa, termini a spese comuni, recinzione spostata, usucapione della striscia.
- Casa e proprietàL'usucapione: diventare proprietari con il possessoVenti anni di possesso continuo e pacifico, l'usucapione decennale, possesso e detenzione, la prova, la mediazione obbligatoria, i casi tra coeredi e vicini.
- Casa e proprietàLa servitù di passaggio: volontaria, coattiva, per usucapioneLa servitù di passaggio: contratto trascritto, sentenza per il fondo intercluso con indennità (art. 1051 c.c.), usucapione solo se apparente, esercizio, cancello.
- Casa e proprietàRivendicazione e azione negatoria: la difesa della proprietàArt. 948 c.c.: rivendicare il bene da chi lo occupa senza titolo, la prova rigorosa della proprietà (SU 7305/2014), imprescrittibilità; art. 949: negare servitù altrui.
- CondominioIl regolamento di condominioArt. 1138 c.c.: quando è obbligatorio, maggioranze, clausole contrattuali e limiti alle proprietà esclusive, animali domestici, sanzioni fino a 800 euro, opponibilità.