Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

IstitutoDiritto civile · Casa e proprietà

Alberi, siepi, rami e radici del vicino

Il pino del vicino a un metro dal confine, i rami che coprono il giardino, le radici che sollevano il vialetto, i frutti che cadono dalla nostra parte: il codice civile ha regole precise per ciascuno di questi casi. Prima contano i regolamenti comunali e gli usi locali, poi le distanze del codice; chi le viola può essere costretto a estirpare le piante, e i rami che sconfinano vanno tagliati. Questa pagina spiega le distanze, chi taglia rami e radici, di chi sono i frutti e come si fa valere il diritto.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Prima regolamenti e usi locali, poi le distanze del codice.
  • Alto fusto 3 metri, non alto fusto 1,5 metri, siepi e arbusti 0,5 metri.
  • Alberi troppo vicini: il vicino può chiederne l'estirpazione.
  • Rami: si costringe il vicino a tagliarli; radici: si tagliano da sé.
  • Frutti caduti: al proprietario del fondo su cui cadono, salvo usi diversi.

Le distanze per alberi e siepi

Art. 892, c. 1, c.c. (estratto)

«Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. [...] 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. [...] 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.»

PiantaDistanza minima dal confine, in mancanza di regolamenti e usi
Alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani)Tre metri
Alberi di non alto fusto (fusto fino a tre metri che si diffonde in rami)Un metro e mezzo
Viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto fino a due metri e mezzoMezzo metro
Siepi di ontano, castagno o simili recise periodicamenteUn metro
Siepi di robinieDue metri

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco al momento della piantagione, e non va rispettata se sul confine c'è un muro divisorio e le piante non superano la sua sommità (art. 892). Per boschi, strade e canali privati valgono i regolamenti, gli usi e, in mancanza, le stesse distanze (art. 893). Il vicino può esigere l'estirpazione delle piante a distanza non legale (art. 894); chi ha acquistato il diritto di tenerle più vicine, se l'albero muore o viene abbattuto, può ripiantarlo solo alla distanza legale, salvo i filari lungo il confine (art. 895). Per le distanze tra edifici si veda la pagina sulle distanze tra costruzioni.

Rami, radici, frutti e piante comuni

Chi ha i rami del vicino sopra il proprio fondo può costringerlo in ogni momento a tagliarli; le radici che si addentrano nel suo fondo può invece tagliarle da sé, salvi regolamenti e usi locali (art. 896). La siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni; gli alberi sulla linea di confine si presumono comuni e, se servono di limite, si tagliano solo di comune accordo o dopo che il giudice ne abbia riconosciuto la necessità (artt. 898-899). Il codice non ha una regola specifica per foglie e aghi che cadono sul fondo vicino: i casi più gravi si fanno valere come immissioni oltre la normale tollerabilità (si veda la pagina sulle immissioni). Se un albero cade e provoca danni risponde il proprietario che ne ha la custodia (si veda la pagina sui danni da cose in custodia). Gli apiari vanno collocati ad almeno dieci metri dalle strade pubbliche e cinque dai confini, salvo ripari alti almeno due metri (art. 896-bis).

  1. Controllare regolamento comunale e usi locali.
  2. Misurare la distanza dalla base del tronco al confine.
  3. Chiedere per iscritto il taglio dei rami o l'estirpazione.
  4. Tentare la mediazione, obbligatoria per le liti sui diritti reali.
  5. Agire in giudizio se il vicino non provvede.

Domande frequenti

A che distanza dal confine posso piantare un albero?
Prima vanno controllati il regolamento comunale e gli usi locali. Se non dicono nulla, servono tre metri per gli alberi di alto fusto (come noci, pini, cipressi, pioppi), un metro e mezzo per quelli di non alto fusto e mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto non più alte di due metri e mezzo; la distanza si misura dal confine alla base esterna del tronco (art. 892 c.c.). Se sul confine c'è un muro divisorio, le distanze non contano purché le piante non superino la sommità del muro.
I rami del vicino invadono il mio giardino: posso tagliarli io?
No, per i rami: puoi in qualunque momento costringere il vicino a tagliarli, anche con un'azione in giudizio. Le radici che entrano nel tuo fondo, invece, puoi tagliarle da solo; in entrambi i casi restano salvi i regolamenti e gli usi locali (art. 896 c.c.).
Di chi sono i frutti che cadono dal ramo del vicino nel mio terreno?
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti caduti naturalmente dai rami protesi appartengono al proprietario del fondo su cui cadono. Se invece gli usi li attribuiscono al proprietario dell'albero, questi può entrare nel fondo del vicino per raccoglierli, secondo l'art. 843 (art. 896 c.c.).
L'albero del vicino è troppo vicino ma c'è da decenni: posso farlo togliere?
Di regola si può esigere l'estirpazione degli alberi e delle siepi piantati a distanza non legale (art. 894 c.c.). Se però il vicino ha acquistato il diritto di tenerli a distanza minore, per esempio per usucapione, non può essere costretto a estirparli; quando l'albero muore o viene abbattuto, può ripiantarlo solo alla distanza legale, salvo i filari lungo il confine (art. 895).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme