In breve
- Reato: usare senza esserne titolare carte o altri strumenti di pagamento, anche digitali, per trarne profitto.
- Pena: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro; d'ufficio.
- Anche: clonare, falsificare, comprare o detenere carte di provenienza illecita.
- Familiari: nessuna esenzione.
- Vittime: blocco, disconoscimento, denuncia e rimborso dalla banca.
Che cosa punisce la legge
«Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.»
Alla stessa pena è soggetto chi, per trarne profitto, falsifica o altera questi strumenti, oppure li possiede, cede o acquisisce sapendo che sono di provenienza illecita o falsificati, compresi gli ordini di pagamento prodotti con essi. Il reato è procedibile d'ufficio. In caso di condanna o di patteggiamento è ordinata la confisca degli strumenti usati e del profitto, anche per equivalente (art. 493-ter, c. 2). Chi produce, vende o detiene apparecchiature o programmi costruiti per commettere questi reati, come gli skimmer per clonare le carte, è punito con la reclusione fino a due anni (art. 493-quater). Se invece si usano i dati di pagamento online manipolando un sistema informatico, può venire in rilievo la frode informatica.
I casi decisi dalla Cassazione
| Situazione | Esito | Decisione |
|---|---|---|
| Uso della carta, anche senza profitto effettivo o danno | Reato consumato con l'uso | Cass. 4342/2022 |
| Carta affidata dal titolare e usata anche per prelievi a proprio favore | 493-ter, non appropriazione indebita | Cass. 34768/2022 |
| Uso da parte di un familiare del titolare | Punibile: non si applica l'art. 649 | Cass. 7651/2024 |
| Uso della carta spacciandosi per il titolare | Assorbe la sostituzione di persona | Cass. 2625/2024 |
| Ulteriori raggiri per ottenere altro profitto | Concorso con la truffa | Cass. 33535/2023 |
| Ricezione e uso di carte contraffatte da altri | Ricettazione e 493-ter | Cass. 46652/2019 |
La norma ha sostituito dal 2018 il vecchio reato previsto dalla normativa antiriciclaggio, senza interruzioni di punibilità (Cass. 13492/2020), e dal 2021 copre ogni strumento di pagamento diverso dal contante, comprese le carte virtuali e gli strumenti digitali. Chi usa la carta altrui con un pagamento contactless, dopo averla trovata o sottratta, commette questo reato; se l'ha anche rubata risponde pure di furto.
Che cosa fare se si è vittime
Chi si accorge di operazioni non autorizzate deve bloccare subito la carta, disconoscere per iscritto le operazioni con la banca e presentare denuncia, allegando gli estratti conto. Per le operazioni non autorizzate la banca deve di regola rimborsare, salvo che dimostri il dolo o la colpa grave del cliente: le regole, i termini e il ricorso all'Arbitro bancario finanziario sono spiegati nella pagina sul rimborso della banca. Nel processo penale la vittima può costituirsi parte civile per il risarcimento.
- Bloccare la carta appena ci si accorge dell'uso indebito.
- Disconoscere le operazioni per iscritto con la banca.
- Presentare denuncia con estratti conto e ricevute.
- Chiedere il rimborso e, se negato, rivolgersi all'Arbitro bancario finanziario.
- Per chi è indagato, valutare subito risarcimento e riti alternativi con il difensore.
Domande frequenti
Ho trovato una carta e ho pagato qualcosa con il contactless: è reato?
Ho usato il bancomat di mio padre senza chiederglielo: sono punibile anche se è un familiare?
Mi hanno clonato la carta: la banca mi deve rimborsare?
Che cosa rischia chi compra carte di credito rubate o clonate?
Fonti normative
- Art. 493-ter c.p. — Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 493-quater c.p. — Apparecchiature e programmi per reati sugli strumenti di pagamento
- Art. 640-ter c.p. — Frode informatica
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati informaticiPhishing e smishing: i reati e come farsi rimborsareFrode informatica, sostituzione di persona, riciclaggio dei money mule; il rimborso delle operazioni non autorizzate entro il giorno dopo (art. 11 D.Lgs. 11/2010).
- Reati contro il patrimonioLa frode informatica (art. 640-ter c.p.)Alterare un sistema o intervenire sui dati per un profitto ingiusto: 6 mesi-3 anni, 1-5 con trasferimento di denaro, 2-6 con identità digitale; truffa e 493-ter.
- Banche, consumatori e assicurazioniPhishing e bonifici non autorizzati: quando la banca deve rimborsareD.Lgs. 11/2010: rimborso entro il giorno dopo (art. 11), prova sulla banca (art. 10), colpa grave, 50 euro, autenticazione forte, 13 mesi; ABF, Cass. 3780/2024.
- Reati contro il patrimonioIl furto (art. 624 c.p.)Pena da 6 mesi a 3 anni, querela entro 3 mesi salvo aggravanti, le circostanze dell'art. 625, prescrizione, riti alternativi.
- Reati contro il patrimonioLa ricettazione (art. 648 c.p.)La ricettazione (art. 648 c.p.): reclusione 2-8 anni e multa, ipotesi lieve, aggravanti, differenze con incauto acquisto e riciclaggio, arresto, messa alla prova, difese.
- Reati contro il patrimonioTruffa online: che reato è e che cosa fareTruffa online e phishing: reati e pene (artt. 640, 640-ter c.p.), denuncia alla Polizia postale, rimborso della banca per le operazioni non autorizzate, Arbitro bancario.
- Falso e fede pubblicaLa sostituzione di persona (art. 494 c.p.)Quando spacciarsi per un altro è reato: profili social con nome altrui, procedibilità d'ufficio, pena fino a un anno, concorso con truffa, artt. 495 e 496, difese.
- Il procedimento penaleLa denuncia: come si fa e che cosa succede dopoLa denuncia: chi può farla, a voce o per iscritto, in procura o alla polizia; differenze con la querela e i suoi 3 mesi; che cosa scrivere; iscrizione, indagini.