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ReatoDiritto penale · Reati contro il patrimonio

L'indebito utilizzo di carte di credito e strumenti di pagamento

Usare la carta di credito o il bancomat di un altro senza esserne titolare, per pagare o prelevare, è un reato punito fino a cinque anni di reclusione, anche se l'importo è piccolo e anche se si tratta di un familiare. Lo stesso vale per chi clona o falsifica una carta, o compra carte rubate, e per il pagamento contactless con una carta trovata per strada. Dal 2021 la norma copre anche ogni altro strumento di pagamento diverso dal contante. Questa pagina spiega che cosa punisce la legge, i casi decisi dalla Cassazione, la confisca e, per le vittime, come ottenere il rimborso dalla banca.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Reato: usare senza esserne titolare carte o altri strumenti di pagamento, anche digitali, per trarne profitto.
  • Pena: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro; d'ufficio.
  • Anche: clonare, falsificare, comprare o detenere carte di provenienza illecita.
  • Familiari: nessuna esenzione.
  • Vittime: blocco, disconoscimento, denuncia e rimborso dalla banca.

Che cosa punisce la legge

Art. 493-ter, c. 1, c.p.

«Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.»

Alla stessa pena è soggetto chi, per trarne profitto, falsifica o altera questi strumenti, oppure li possiede, cede o acquisisce sapendo che sono di provenienza illecita o falsificati, compresi gli ordini di pagamento prodotti con essi. Il reato è procedibile d'ufficio. In caso di condanna o di patteggiamento è ordinata la confisca degli strumenti usati e del profitto, anche per equivalente (art. 493-ter, c. 2). Chi produce, vende o detiene apparecchiature o programmi costruiti per commettere questi reati, come gli skimmer per clonare le carte, è punito con la reclusione fino a due anni (art. 493-quater). Se invece si usano i dati di pagamento online manipolando un sistema informatico, può venire in rilievo la frode informatica.

I casi decisi dalla Cassazione

SituazioneEsitoDecisione
Uso della carta, anche senza profitto effettivo o dannoReato consumato con l'usoCass. 4342/2022
Carta affidata dal titolare e usata anche per prelievi a proprio favore493-ter, non appropriazione indebitaCass. 34768/2022
Uso da parte di un familiare del titolarePunibile: non si applica l'art. 649Cass. 7651/2024
Uso della carta spacciandosi per il titolareAssorbe la sostituzione di personaCass. 2625/2024
Ulteriori raggiri per ottenere altro profittoConcorso con la truffaCass. 33535/2023
Ricezione e uso di carte contraffatte da altriRicettazione e 493-terCass. 46652/2019

La norma ha sostituito dal 2018 il vecchio reato previsto dalla normativa antiriciclaggio, senza interruzioni di punibilità (Cass. 13492/2020), e dal 2021 copre ogni strumento di pagamento diverso dal contante, comprese le carte virtuali e gli strumenti digitali. Chi usa la carta altrui con un pagamento contactless, dopo averla trovata o sottratta, commette questo reato; se l'ha anche rubata risponde pure di furto.

Che cosa fare se si è vittime

Chi si accorge di operazioni non autorizzate deve bloccare subito la carta, disconoscere per iscritto le operazioni con la banca e presentare denuncia, allegando gli estratti conto. Per le operazioni non autorizzate la banca deve di regola rimborsare, salvo che dimostri il dolo o la colpa grave del cliente: le regole, i termini e il ricorso all'Arbitro bancario finanziario sono spiegati nella pagina sul rimborso della banca. Nel processo penale la vittima può costituirsi parte civile per il risarcimento.

  1. Bloccare la carta appena ci si accorge dell'uso indebito.
  2. Disconoscere le operazioni per iscritto con la banca.
  3. Presentare denuncia con estratti conto e ricevute.
  4. Chiedere il rimborso e, se negato, rivolgersi all'Arbitro bancario finanziario.
  5. Per chi è indagato, valutare subito risarcimento e riti alternativi con il difensore.

Domande frequenti

Ho trovato una carta e ho pagato qualcosa con il contactless: è reato?
Sì. Chi usa una carta di pagamento non essendone titolare, per trarne profitto, commette il delitto dell'art. 493-ter c.p., punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro, e il reato è procedibile d'ufficio. Non importa l'importo, né che il pagamento vada a buon fine: il reato si consuma con l'uso indebito (Cass. 4342/2022). La cosa giusta è consegnare la carta alla banca o alle forze dell'ordine.
Ho usato il bancomat di mio padre senza chiederglielo: sono punibile anche se è un familiare?
Sì. La non punibilità dei fatti commessi a danno di congiunti prevista dall'art. 649 c.p. per alcuni reati contro il patrimonio non si applica all'indebito utilizzo di carte, perché questo reato tutela anche la sicurezza del sistema dei pagamenti e la fede pubblica (Cass. 7651/2024). Chi aveva ricevuto la carta per un'operazione e ne fa altre a proprio favore risponde dello stesso reato, non di appropriazione indebita (Cass. 34768/2022).
Mi hanno clonato la carta: la banca mi deve rimborsare?
Per le operazioni non autorizzate la banca deve di regola rimborsare, salvo che provi il dolo o la colpa grave del cliente, per esempio la custodia negligente del PIN; conviene bloccare subito la carta, disconoscere le operazioni per iscritto e presentare denuncia. Le regole sul rimborso sono spiegate nella pagina sul rimborso della banca in caso di phishing e operazioni non autorizzate. Chi ha clonato la carta risponde dell'art. 493-ter, e chi detiene apparecchiature per la clonazione anche dell'art. 493-quater c.p.
Che cosa rischia chi compra carte di credito rubate o clonate?
Possedere, cedere o acquisire carte o strumenti di pagamento di provenienza illecita o falsificati, al fine di trarne profitto, è punito con la stessa pena dell'uso indebito (art. 493-ter, c. 1, c.p.); chi riceve carte contraffatte e le usa risponde anche di ricettazione (Cass. 46652/2019). In caso di condanna o patteggiamento è sempre disposta la confisca degli strumenti e del profitto, anche per equivalente.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati informaticiPhishing e smishing: i reati e come farsi rimborsareFrode informatica, sostituzione di persona, riciclaggio dei money mule; il rimborso delle operazioni non autorizzate entro il giorno dopo (art. 11 D.Lgs. 11/2010).
  • Reati contro il patrimonioLa frode informatica (art. 640-ter c.p.)Alterare un sistema o intervenire sui dati per un profitto ingiusto: 6 mesi-3 anni, 1-5 con trasferimento di denaro, 2-6 con identità digitale; truffa e 493-ter.
  • Banche, consumatori e assicurazioniPhishing e bonifici non autorizzati: quando la banca deve rimborsareD.Lgs. 11/2010: rimborso entro il giorno dopo (art. 11), prova sulla banca (art. 10), colpa grave, 50 euro, autenticazione forte, 13 mesi; ABF, Cass. 3780/2024.
  • Reati contro il patrimonioIl furto (art. 624 c.p.)Pena da 6 mesi a 3 anni, querela entro 3 mesi salvo aggravanti, le circostanze dell'art. 625, prescrizione, riti alternativi.
  • Reati contro il patrimonioLa ricettazione (art. 648 c.p.)La ricettazione (art. 648 c.p.): reclusione 2-8 anni e multa, ipotesi lieve, aggravanti, differenze con incauto acquisto e riciclaggio, arresto, messa alla prova, difese.
  • Reati contro il patrimonioTruffa online: che reato è e che cosa fareTruffa online e phishing: reati e pene (artt. 640, 640-ter c.p.), denuncia alla Polizia postale, rimborso della banca per le operazioni non autorizzate, Arbitro bancario.
  • Falso e fede pubblicaLa sostituzione di persona (art. 494 c.p.)Quando spacciarsi per un altro è reato: profili social con nome altrui, procedibilità d'ufficio, pena fino a un anno, concorso con truffa, artt. 495 e 496, difese.
  • Il procedimento penaleLa denuncia: come si fa e che cosa succede dopoLa denuncia: chi può farla, a voce o per iscritto, in procura o alla polizia; differenze con la querela e i suoi 3 mesi; che cosa scrivere; iscrizione, indagini.