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ReatoDiritto penale · Reati contro il patrimonio

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, fondi europei, bonus edilizi e crediti d'imposta: quando il denaro pubblico viene ottenuto con l'inganno, il codice penale prevede la truffa aggravata dell'art. 640-bis, punita da due a sette anni. Se invece ci si limita a una dichiarazione falsa, senza un vero inganno, il reato è l'indebita percezione dell'art. 316-ter, più lieve e sotto i 3.999,96 euro solo illecito amministrativo. Questa pagina spiega come si distinguono i due reati, che cosa ha deciso la Cassazione sui bonus e che cosa rischiano anche le società.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Truffa aggravata (art. 640-bis): denaro pubblico ottenuto con artifici o raggiri. Da 2 a 7 anni, si procede d'ufficio.
  • Indebita percezione (art. 316-ter): dichiarazioni false o omissioni senza un vero inganno. Da 6 mesi a 3 anni; fino a 3.999,96 euro solo sanzione amministrativa.
  • Malversazione (art. 316-bis): fondi ottenuti regolarmente ma usati per altro. Da 6 mesi a 4 anni.
  • Bonus edilizi e crediti d'imposta rientrano tra le erogazioni pubbliche.
  • Confisca anche per equivalente; la società risponde con sanzioni pecuniarie e interdittive.

Il reato

Art. 640-bis c.p.

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.»

È la truffa ordinaria (artifici o raggiri, induzione in errore, profitto ingiusto con danno altrui) quando ha per oggetto un'erogazione pubblica: un contributo a fondo perduto, un finanziamento o un mutuo agevolato, un aiuto agricolo europeo, un incentivo. Si procede d'ufficio, senza bisogno di querela. Per la Cassazione non conta che l'ente non abbia fatto i controlli che avrebbe potuto fare: l'inganno c'è anche se il controllo mancato era possibile (Cass. 26906/2025).

Il reato si consuma quando il denaro arriva. Se l'erogazione è pagata a rate, la truffa ha «consumazione prolungata» e si chiude con l'ultimo pagamento, da cui decorre anche la prescrizione (Cass. 26256/2007). Chi gonfia il preventivo di spesa commette il reato già al primo versamento, anche se deve poi rendicontare (Cass. 4839/2010).

Truffa, indebita percezione, malversazione: come si distinguono

ReatoChe cosa succedePena
Truffa aggravata (art. 640-bis)Artifici o raggiri che inducono l'ente in errore nella sua valutazioneDa 2 a 7 anni
Indebita percezione (art. 316-ter)Dichiarazioni o documenti falsi, oppure omissione di informazioni dovute, senza induzione in errore: l'ente prende atto e pagaDa 6 mesi a 3 anni (da 1 a 4 per il pubblico ufficiale; fino a 4 anni oltre 100.000 euro di danno UE); fino a 3.999,96 euro solo sanzione amministrativa
Malversazione (art. 316-bis)Il contributo è ottenuto regolarmente ma non viene destinato alla finalità previstaDa 6 mesi a 4 anni

L'indebita percezione è una norma residuale: si applica «salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis» e copre il semplice mendacio che non basta a integrare la truffa (Cass. SU 16568/2007). Le Sezioni unite hanno spiegato che si ha 316-ter quando l'ente non valuta, ma si limita a riscontrare l'esistenza della dichiarazione (Cass. SU 7537/2011). Sotto la soglia di 3.999,96 euro il fatto è solo un illecito amministrativo, punito con una somma da 5.164 a 25.822 euro, non superiore al triplo del beneficio; la soglia si calcola sull'importo complessivo ottenuto con un'unica condotta, anche se pagato mensilmente (Cass. 45917/2021). Chi ha usato una autocertificazione falsa per ottenere il beneficio non risponde separatamente del falso, che resta assorbito (Cass. 35105/2010).

Bonus edilizi, crediti d'imposta e decreto liquidità

Negli ultimi anni i processi per 640-bis riguardano soprattutto i crediti d'imposta dei bonus edilizi e del Superbonus, che la Cassazione considera erogazioni pubbliche. Le decisioni principali:

  • Fatture false per lavori mai eseguiti: truffa aggravata, non indebita percezione (Cass. 40015/2024).
  • Autodichiarazione mendace sull'esecuzione dei lavori, controllata dall'Agenzia solo dopo l'erogazione: per una parte della giurisprudenza manca l'inganno e il fatto è 316-ter (Cass. 46354/2024). Il contrasto è aperto.
  • Momento consumativo: per il Superbonus il reato si consuma con l'esercizio dell'opzione per la cessione o lo sconto, cioè con la creazione del credito (Cass. 45868/2024).
  • Profitto confiscabile: in caso di crediti fittizi ceduti, è solo quanto effettivamente incassato o compensato dai cessionari (Cass. 23402/2024).
  • Prestiti garantiti dal Fondo PMI con il decreto liquidità ottenuti con dichiarazioni false: indebita percezione (Cass. 2125/2021), con profitto pari all'intero finanziamento (Cass. 11246/2022).

La compensazione in F24 di crediti inesistenti è invece un reato tributario specifico, non una truffa (Cass. 35968/2009): se ne parla nella guida ai reati tributari. Il versante fiscale dei bonus (atti di recupero, responsabilità dei cessionari) è spiegato nella pagina su crediti d'imposta e bonus edilizi.

Confisca, società e processo

Per la truffa aggravata si applica l'art. 322-ter: con la condanna o il patteggiamento è sempre disposta la confisca del profitto e, se non si trova, di beni di valore equivalente (art. 640-quater c.p.). Durante le indagini è frequente il sequestro preventivo per equivalente di conti e immobili. Se il beneficiario restituisce integralmente la somma all'ente, la confisca non può essere disposta, perché sarebbe una doppia sanzione (Cass. 44189/2022).

Quando il reato è commesso nell'interesse di una società, risponde anche l'ente (art. 24 D.Lgs. 231/2001): sanzione pecuniaria fino a 500 quote, da 200 a 600 quote se il profitto è rilevante o il danno particolarmente grave, e sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e l'esclusione da agevolazioni e contributi. Un modello organizzativo efficace è la difesa principale dell'ente. La condanna della persona fisica per 640-bis, 316-bis o 316-ter commessi in relazione a un'attività d'impresa comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).

Quando i fondi sono europei, compresi quelli del PNRR, le indagini sono spesso condotte dalla Procura europea (EPPO), competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

  1. Ricostruire la pratica: domanda, dichiarazioni, documenti allegati, controlli dell'ente.
  2. Qualificare il fatto: inganno o semplice mendacio, e importo complessivo rispetto alla soglia.
  3. Verificare le date: ultima erogazione, prescrizione, norme vigenti al momento.
  4. Valutare la restituzione: incide su confisca, pena e riti alternativi.
  5. Coinvolgere la società: la difesa della persona e quella dell'ente vanno coordinate.

Domande frequenti

Ho dichiarato il falso per ottenere un contributo: è truffa o indebita percezione?
Dipende da che cosa fa l'ente. Se si limita a prendere atto della dichiarazione e a pagare, senza una vera valutazione, il reato è l'indebita percezione dell'art. 316-ter (da 6 mesi a 3 anni). Se invece la falsità si accompagna ad artifici che inducono in errore l'ente nella sua valutazione, come documenti costruiti ad arte o fatture false, è truffa aggravata (da 2 a 7 anni). Il 316-ter è una norma residuale: si applica solo quando manca la truffa (Cass. SU 16568/2007).
Sotto quale importo non è reato?
Per l'indebita percezione, se la somma ottenuta non supera 3.999,96 euro si applica solo una sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro, che non può superare il triplo del beneficio. Per calcolare la soglia si somma quanto ricevuto con un'unica condotta, anche se pagato a rate mensili (Cass. 45917/2021). La soglia non vale per la truffa aggravata dell'art. 640-bis, che è reato qualunque sia l'importo.
I crediti d'imposta dei bonus edilizi sono «erogazioni pubbliche»?
Sì, per la Cassazione. Chi crea crediti per lavori mai eseguiti presentando fatture false risponde di truffa aggravata (Cass. 40015/2024), e il reato si consuma già con l'opzione per la cessione del credito (Cass. 45868/2024). Se invece il credito nasce da una semplice autodichiarazione falsa, controllata dall'Agenzia solo dopo, una parte della giurisprudenza qualifica il fatto come indebita percezione (Cass. 46354/2024).
Se restituisco il contributo evito la confisca?
La restituzione integrale all'ente toglie l'oggetto della confisca, che altrimenti duplicherebbe la sanzione (Cass. 44189/2022). Il reato però resta: la restituzione pesa sulle attenuanti, sulla pena e sulle scelte processuali, ma non lo cancella.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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