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ReatoDiritto penale · Reati contro la pubblica amministrazione

Il peculato (art. 314 c.p.)

Commette peculato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che si appropria del denaro o dei beni che ha a disposizione per ragione del suo ufficio. È uno dei reati contro la pubblica amministrazione puniti più gravemente, con conseguenze che vanno oltre il carcere: confisca, interdizione dai pubblici uffici, perdita del posto. Dal 2024, con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, accanto al peculato c'è un reato nuovo e più lieve, l'indebita destinazione di denaro pubblico (art. 314-bis). Questa pagina spiega che cosa distingue le diverse figure e come ci si difende.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Peculato: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o beni che ha per ragione dell'ufficio. Reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi.
  • Peculato d'uso: uso momentaneo e restituzione immediata. Da 6 mesi a 3 anni.
  • Indebita destinazione (art. 314-bis, dal 2024): denaro pubblico usato contro una norma di legge vincolante. Da 6 mesi a 3 anni.
  • Conseguenze: confisca anche per equivalente, interdizione dai pubblici uffici, perdita dell'impiego.
  • Patteggiamento possibile solo restituendo per intero il profitto.

Il reato e le figure vicine

Art. 314 c.p.

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.»

Il peculato è un reato «proprio»: lo può commettere solo chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Non basta lavorare per un ente pubblico o per un concessionario: chi svolge mansioni puramente esecutive e materiali non ha quella qualifica (Cass. 34036/2025). Il privato che partecipa al fatto ne risponde in concorso se conosceva, o poteva conoscere, la qualifica del pubblico agente (Cass. 5636/2023). Serve poi che il denaro o il bene sia nella disponibilità dell'agente per ragione dell'ufficio: chi si impossessa di una cosa che non aveva in consegna commette furto, non peculato (Cass. 16955/2024).

La condotta è l'appropriazione: il pubblico agente si comporta come proprietario, trattenendo, spendendo o facendo propria la cosa. Vi rientra anche la distrazione a fini privati, cioè l'uso delle somme per interessi personali o estranei all'ente, anche se l'agente non le incassa personalmente (Cass. 19484/2018 e 23486/2025). Il reato si consuma nel momento dell'appropriazione, anche se all'amministrazione non deriva un danno economico (Cass. 38691/2009).

FiguraCondottaPena
Peculato (art. 314, c. 1)Appropriazione o distrazione a fini privati di denaro o beni avuti per ragione dell'ufficioDa 4 anni a 10 anni e 6 mesi
Peculato d'uso (art. 314, c. 2)Uso momentaneo della cosa, restituita subito dopoDa 6 mesi a 3 anni
Indebita destinazione (art. 314-bis)Destinazione a un uso diverso da quello imposto da norme di legge senza margini di discrezionalità, con intenzionale vantaggio o danno ingiustoDa 6 mesi a 3 anni; da 6 mesi a 4 anni se lede interessi finanziari UE oltre 100.000 euro
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316)Ricevere o trattenere denaro approfittando dell'errore di chi pagaDa 6 mesi a 3 anni; da 6 mesi a 4 anni oltre 100.000 euro di danno UE

Peculato o indebita destinazione: la linea dopo il 2024

Il reato di abuso d'ufficio è stato abrogato dalla L. 114/2024. Poco prima, il DL 92/2024 aveva introdotto l'art. 314-bis, che punisce il pubblico agente che destina il denaro o i beni di cui dispone per ragione dell'ufficio a un uso diverso da quello previsto da specifiche norme di legge, prive di margini di discrezionalità, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La norma si applica «fuori dei casi previsti dall'articolo 314».

La Cassazione ha chiarito che il 314-bis raccoglie le condotte di «abuso distrattivo» che prima si punivano come abuso d'ufficio, e che la sua introduzione non ha ristretto il peculato: la distrazione del denaro pubblico verso finalità private resta peculato, punito con la pena più alta (Cass. 4520/2025). In pratica la domanda decisiva è dove è finito il denaro: se è rimasto dentro l'amministrazione, usato per uno scopo pubblico diverso da quello vincolato, si ragiona sul 314-bis; se è andato a vantaggio personale dell'agente o di terzi estranei ai fini dell'ente, si è nel peculato. L'uso di fondi di una società in house per finalità pubbliche del comune che la controlla, pur irregolare, non è peculato (Cass. 25173/2023).

I casi più frequenti

  • Telefono, auto e beni d'ufficio. L'uso privato del telefono d'ufficio, fuori dai casi d'urgenza o autorizzati, è peculato d'uso solo se produce un danno apprezzabile o una lesione concreta della funzionalità dell'ufficio (Cass. SU 19054/2013).
  • Carte di credito e rimborsi spese. L'omessa o insufficiente rendicontazione delle spese pagate con la carta dell'ente è un indizio dell'uso indebito (Cass. 12087/2020); spetta però all'accusa provare che le spese rimborsate erano estranee ai fini istituzionali, e responsabilità contabile e responsabilità penale restano piani distinti (Cass. 40595/2021).
  • Notai e somme per le imposte. Il notaio che trattiene le imposte riscosse dai clienti risponde di peculato quando compie un atto di dominio sulle somme; il semplice ritardo nel versamento non basta (Cass. 25844/2023 e 4247/2023).
  • Imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva è oggi responsabile d'imposta: il mancato versamento non è più peculato, nemmeno per i fatti anteriori al 2020 (Cass. 9213/2022).

Le conseguenze oltre la pena

La condanna per peculato comporta sempre la confisca del prezzo o del profitto e, se non si trovano, di beni di valore equivalente (art. 322-ter c.p.); già durante le indagini è frequente il sequestro preventivo per equivalente. Le pene accessorie sono pesanti: interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, che diventano temporanee (da 5 a 7 anni) se la pena non supera due anni o se il fatto è di particolare tenuità (artt. 317-bis e 323-bis c.p.). La condanna a una pena non inferiore a due anni per il peculato comporta l'estinzione del rapporto di impiego pubblico (art. 32-quinquies c.p.), a cui si aggiungono il procedimento disciplinare e l'azione della procura contabile davanti alla Corte dei conti.

Il patteggiamento è ammesso solo se l'imputato restituisce per intero il prezzo o il profitto del reato (art. 444, c. 1-ter, c.p.p.), e la richiesta può essere subordinata all'esenzione dalle pene accessorie o alla loro sospensione (c. 3-bis). La norma che subordinava la sospensione condizionale al pagamento di una «riparazione pecuniaria» (art. 322-quater c.p.) è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 108/2026. Il processo per il peculato si celebra davanti al tribunale in composizione collegiale, perché la pena massima supera i dieci anni.

  1. Ricostruire i flussi: da dove viene il denaro, chi ne aveva la disponibilità, dove è finito.
  2. Verificare la qualifica: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice esecutore.
  3. Distinguere la figura: appropriazione, uso momentaneo, destinazione pubblica diversa.
  4. Documentare le spese: rendiconti, autorizzazioni, prassi dell'ufficio.
  5. Valutare la restituzione con il difensore: condiziona patteggiamento, confisca e pene accessorie.

Per i reati che spesso accompagnano il peculato si veda la pagina sulla corruzione; per l'equivalente tra privati, quella sull'appropriazione indebita.

Domande frequenti

Ho usato l'auto o il telefono dell'ufficio per ragioni personali: è peculato?
Può esserlo. L'uso momentaneo di un bene dell'ufficio, seguito dalla restituzione immediata, è peculato d'uso (da 6 mesi a 3 anni). Per il telefono le Sezioni unite hanno precisato che l'uso privato, fuori dai casi d'urgenza o autorizzati, integra il peculato d'uso solo se produce un danno apprezzabile al patrimonio dell'amministrazione o una lesione concreta della funzionalità dell'ufficio (Cass. SU 19054/2013). Chiamate sporadiche e urgenti non bastano.
Che differenza c'è tra peculato e indebita destinazione (art. 314-bis)?
Nel peculato il pubblico agente si appropria del denaro o del bene, comportandosi come se fosse suo, o lo distrae a fini privati. Nell'indebita destinazione il denaro resta pubblico ma viene usato per uno scopo diverso da quello imposto da una norma di legge che non lascia discrezionalità, con l'intenzione di procurare un vantaggio o un danno ingiusto. Il 314-bis è punito da 6 mesi a 3 anni e, per la Cassazione, raccoglie le condotte prima punite come abuso d'ufficio senza ridurre l'area del peculato (Cass. 4520/2025).
Se restituisco il denaro, il reato si estingue?
No. Il peculato si consuma con l'appropriazione, e la restituzione successiva non lo cancella. Conta però molto: è la condizione per poter patteggiare (art. 444, c. 1-ter, c.p.p.), incide sulla confisca, sulle attenuanti e sulla valutazione della particolare tenuità prevista dall'art. 323-bis, che riduce la pena e rende temporanee le pene accessorie.
Il gestore di un albergo che non versa l'imposta di soggiorno commette peculato?
Non più. Dal 19 maggio 2020 il gestore è responsabile d'imposta e il mancato versamento è punito con sanzioni amministrative tributarie (art. 180 del DL 34/2020). Una legge del 2021 ha reso la nuova disciplina applicabile anche ai fatti precedenti, sicché la Cassazione ha escluso il peculato anche per le omissioni anteriori (Cass. 9213/2022).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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