In breve
- Peculato: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o beni che ha per ragione dell'ufficio. Reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi.
- Peculato d'uso: uso momentaneo e restituzione immediata. Da 6 mesi a 3 anni.
- Indebita destinazione (art. 314-bis, dal 2024): denaro pubblico usato contro una norma di legge vincolante. Da 6 mesi a 3 anni.
- Conseguenze: confisca anche per equivalente, interdizione dai pubblici uffici, perdita dell'impiego.
- Patteggiamento possibile solo restituendo per intero il profitto.
Il reato e le figure vicine
«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.»
Il peculato è un reato «proprio»: lo può commettere solo chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Non basta lavorare per un ente pubblico o per un concessionario: chi svolge mansioni puramente esecutive e materiali non ha quella qualifica (Cass. 34036/2025). Il privato che partecipa al fatto ne risponde in concorso se conosceva, o poteva conoscere, la qualifica del pubblico agente (Cass. 5636/2023). Serve poi che il denaro o il bene sia nella disponibilità dell'agente per ragione dell'ufficio: chi si impossessa di una cosa che non aveva in consegna commette furto, non peculato (Cass. 16955/2024).
La condotta è l'appropriazione: il pubblico agente si comporta come proprietario, trattenendo, spendendo o facendo propria la cosa. Vi rientra anche la distrazione a fini privati, cioè l'uso delle somme per interessi personali o estranei all'ente, anche se l'agente non le incassa personalmente (Cass. 19484/2018 e 23486/2025). Il reato si consuma nel momento dell'appropriazione, anche se all'amministrazione non deriva un danno economico (Cass. 38691/2009).
| Figura | Condotta | Pena |
|---|---|---|
| Peculato (art. 314, c. 1) | Appropriazione o distrazione a fini privati di denaro o beni avuti per ragione dell'ufficio | Da 4 anni a 10 anni e 6 mesi |
| Peculato d'uso (art. 314, c. 2) | Uso momentaneo della cosa, restituita subito dopo | Da 6 mesi a 3 anni |
| Indebita destinazione (art. 314-bis) | Destinazione a un uso diverso da quello imposto da norme di legge senza margini di discrezionalità, con intenzionale vantaggio o danno ingiusto | Da 6 mesi a 3 anni; da 6 mesi a 4 anni se lede interessi finanziari UE oltre 100.000 euro |
| Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) | Ricevere o trattenere denaro approfittando dell'errore di chi paga | Da 6 mesi a 3 anni; da 6 mesi a 4 anni oltre 100.000 euro di danno UE |
Peculato o indebita destinazione: la linea dopo il 2024
Il reato di abuso d'ufficio è stato abrogato dalla L. 114/2024. Poco prima, il DL 92/2024 aveva introdotto l'art. 314-bis, che punisce il pubblico agente che destina il denaro o i beni di cui dispone per ragione dell'ufficio a un uso diverso da quello previsto da specifiche norme di legge, prive di margini di discrezionalità, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La norma si applica «fuori dei casi previsti dall'articolo 314».
La Cassazione ha chiarito che il 314-bis raccoglie le condotte di «abuso distrattivo» che prima si punivano come abuso d'ufficio, e che la sua introduzione non ha ristretto il peculato: la distrazione del denaro pubblico verso finalità private resta peculato, punito con la pena più alta (Cass. 4520/2025). In pratica la domanda decisiva è dove è finito il denaro: se è rimasto dentro l'amministrazione, usato per uno scopo pubblico diverso da quello vincolato, si ragiona sul 314-bis; se è andato a vantaggio personale dell'agente o di terzi estranei ai fini dell'ente, si è nel peculato. L'uso di fondi di una società in house per finalità pubbliche del comune che la controlla, pur irregolare, non è peculato (Cass. 25173/2023).
I casi più frequenti
- Telefono, auto e beni d'ufficio. L'uso privato del telefono d'ufficio, fuori dai casi d'urgenza o autorizzati, è peculato d'uso solo se produce un danno apprezzabile o una lesione concreta della funzionalità dell'ufficio (Cass. SU 19054/2013).
- Carte di credito e rimborsi spese. L'omessa o insufficiente rendicontazione delle spese pagate con la carta dell'ente è un indizio dell'uso indebito (Cass. 12087/2020); spetta però all'accusa provare che le spese rimborsate erano estranee ai fini istituzionali, e responsabilità contabile e responsabilità penale restano piani distinti (Cass. 40595/2021).
- Notai e somme per le imposte. Il notaio che trattiene le imposte riscosse dai clienti risponde di peculato quando compie un atto di dominio sulle somme; il semplice ritardo nel versamento non basta (Cass. 25844/2023 e 4247/2023).
- Imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva è oggi responsabile d'imposta: il mancato versamento non è più peculato, nemmeno per i fatti anteriori al 2020 (Cass. 9213/2022).
Le conseguenze oltre la pena
La condanna per peculato comporta sempre la confisca del prezzo o del profitto e, se non si trovano, di beni di valore equivalente (art. 322-ter c.p.); già durante le indagini è frequente il sequestro preventivo per equivalente. Le pene accessorie sono pesanti: interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, che diventano temporanee (da 5 a 7 anni) se la pena non supera due anni o se il fatto è di particolare tenuità (artt. 317-bis e 323-bis c.p.). La condanna a una pena non inferiore a due anni per il peculato comporta l'estinzione del rapporto di impiego pubblico (art. 32-quinquies c.p.), a cui si aggiungono il procedimento disciplinare e l'azione della procura contabile davanti alla Corte dei conti.
Il patteggiamento è ammesso solo se l'imputato restituisce per intero il prezzo o il profitto del reato (art. 444, c. 1-ter, c.p.p.), e la richiesta può essere subordinata all'esenzione dalle pene accessorie o alla loro sospensione (c. 3-bis). La norma che subordinava la sospensione condizionale al pagamento di una «riparazione pecuniaria» (art. 322-quater c.p.) è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 108/2026. Il processo per il peculato si celebra davanti al tribunale in composizione collegiale, perché la pena massima supera i dieci anni.
- Ricostruire i flussi: da dove viene il denaro, chi ne aveva la disponibilità, dove è finito.
- Verificare la qualifica: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice esecutore.
- Distinguere la figura: appropriazione, uso momentaneo, destinazione pubblica diversa.
- Documentare le spese: rendiconti, autorizzazioni, prassi dell'ufficio.
- Valutare la restituzione con il difensore: condiziona patteggiamento, confisca e pene accessorie.
Per i reati che spesso accompagnano il peculato si veda la pagina sulla corruzione; per l'equivalente tra privati, quella sull'appropriazione indebita.
Domande frequenti
Ho usato l'auto o il telefono dell'ufficio per ragioni personali: è peculato?
Che differenza c'è tra peculato e indebita destinazione (art. 314-bis)?
Se restituisco il denaro, il reato si estingue?
Il gestore di un albergo che non versa l'imposta di soggiorno commette peculato?
Fonti normative
- Art. 314 c.p. — Peculato
- Art. 314-bis c.p. — Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Art. 316 c.p. — Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 317-bis c.p. — Pene accessorie
- Art. 322-ter c.p. — Confisca
- Art. 444 c.p.p. — Applicazione della pena su richiesta
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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- Reati contro la pubblica amministrazioneL'abuso d'ufficio non è più reato (art. 323 c.p. abrogato)L'abuso d'ufficio non è più reato dal 25 agosto 2024: proscioglimenti e revoca delle condanne, Corte cost. 95/2025, reati che restano, tutele civili.
- Reati contro il patrimonioL'appropriazione indebita (art. 646 c.p.)Possesso legittimo e interversione, pena fino a 5 anni, querela in 3 mesi, i casi tipici, differenze con furto e truffa, prescrizione, riti e risarcimento.
- Il procedimento penaleLe pene accessorie: interdizione, incapacità, pubblicazione della sentenzaInterdizione dai pubblici uffici perpetua oltre 5 anni e temporanea oltre 3 (art. 29), professione, interdizione legale, uffici direttivi; durata e riabilitazione (179).
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