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ReatoDiritto penale · Reati contro la pubblica amministrazione

L'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il funzionario lascia capire che la pratica andrà avanti più in fretta, o che un'irregolarità sarà ignorata, se arriva un regalo; il privato paga, anche perché ci guadagna. È l'induzione indebita: un reato a metà strada tra la concussione, in cui chi paga è vittima, e la corruzione, in cui le parti trattano alla pari. Questa pagina spiega come si distingue, quali pene rischiano il funzionario e il privato e come chi ha pagato può evitare la pena denunciando in tempo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Condotta: il funzionario abusa del ruolo e induce a pagare o promettere.
  • Pena: da 6 anni a 10 anni e 6 mesi per il funzionario.
  • Privato: punito fino a 3 anni, perché cede per un proprio vantaggio.
  • Concussione: se c'è minaccia di un danno ingiusto, chi paga è vittima.
  • Denuncia: entro quattro mesi può evitare la pena.

Il reato

Art. 319-quater c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni […]»

La pena per il privato sale fino a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto superano 100.000 euro. L'abuso delle qualità consiste nello strumentalizzare la propria posizione di preminenza verso il privato, anche fuori dalle proprie competenze specifiche (Cass. 46089/2023).

Induzione, concussione, corruzione

ReatoCome agisce il funzionarioIl privato
Concussione (art. 317)Violenza o minaccia di un danno ingiustoVittima, non punibile
Induzione indebita (art. 319-quater)Pressione, persuasione, inganno con abuso del ruoloPunibile: cede per un vantaggio indebito
Corruzione (artt. 318-319)Accordo alla pari sulla funzionePunibile come corruttore
Istigazione (art. 322)Semplice sollecitazione non accoltaNon punibile se rifiuta

Per le Sezioni unite l'induzione richiede una richiesta perentoria, ripetuta e insistente, più pressante della mera sollecitazione (Cass. SU 12228/2014). Il privato non è coartato: cede per trarne un indebito vantaggio (Cass. 21943/2024). Se c'è la minaccia di un danno ingiusto è concussione, anche quando la vittima ottiene un vantaggio marginale (Cass. 6056/2015). Nei rapporti d'affari prolungati conta l'evoluzione della relazione nel tempo (Cass. 13616/2025).

Attenuanti, denuncia e pene accessorie

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità, e da un terzo a due terzi per chi si adopera per evitare conseguenze ulteriori, assicurare le prove, individuare i responsabili o far sequestrare le somme (art. 323-bis). Chi denuncia volontariamente il fatto prima di sapere delle indagini e comunque entro quattro mesi, dando indicazioni utili e mettendo a disposizione quanto ricevuto, non è punibile (art. 323-ter). Per il funzionario la condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, temporanee nei casi minori (art. 317-bis).

  1. Annotare date, richieste, parole usate e testimoni.
  2. Conservare messaggi, email e documenti della pratica.
  3. Non pagare e non promettere nulla.
  4. Valutare con un difensore se il fatto è concussione o induzione.
  5. Denunciare entro quattro mesi, se si è già pagato.

Domande frequenti

Ho pagato un funzionario che me l'aveva chiesto: sono vittima o colpevole?
Dipende da come è avvenuta la richiesta. Se il funzionario ha minacciato un danno ingiusto e voi avete pagato solo per evitarlo, è concussione e siete la vittima (Cass. 27090/2024). Se invece ha fatto pressione abusando del suo ruolo e avete ceduto anche per ottenere un vantaggio indebito, è induzione indebita e anche voi siete punibili, con la reclusione fino a tre anni (art. 319-quater, c. 2; Cass. 21943/2024).
Chi ha pagato può evitare la condanna?
Sì, con la causa di non punibilità dell'art. 323-ter c.p.: bisogna denunciare volontariamente il fatto prima di sapere di essere indagati e comunque entro quattro mesi, fornire indicazioni utili e concrete per provarlo e individuare gli altri responsabili, e mettere a disposizione quanto ricevuto o una somma equivalente. Non vale se la denuncia era preordinata al reato.
Che differenza c'è con la corruzione?
Nella corruzione funzionario e privato si accordano su un piano di parità per fare mercato della funzione; nell'induzione il funzionario abusa della sua posizione e pone il privato in uno stato di soggezione, con una richiesta perentoria e insistita (Cass. SU 12228/2014). Nei rapporti d'affari che durano nel tempo la qualificazione va valutata guardando all'evoluzione della relazione, e può diventare corruzione (Cass. 13616/2025).
Quali conseguenze ha la condanna per il funzionario?
Oltre alla reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi, la condanna del pubblico agente comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, che diventano temporanee, da cinque a sette anni, se la pena non supera i due anni o il fatto è di particolare tenuità (art. 317-bis c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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