In breve
- Condotta: il funzionario abusa del ruolo e induce a pagare o promettere.
- Pena: da 6 anni a 10 anni e 6 mesi per il funzionario.
- Privato: punito fino a 3 anni, perché cede per un proprio vantaggio.
- Concussione: se c'è minaccia di un danno ingiusto, chi paga è vittima.
- Denuncia: entro quattro mesi può evitare la pena.
Il reato
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni […]»
La pena per il privato sale fino a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto superano 100.000 euro. L'abuso delle qualità consiste nello strumentalizzare la propria posizione di preminenza verso il privato, anche fuori dalle proprie competenze specifiche (Cass. 46089/2023).
Induzione, concussione, corruzione
| Reato | Come agisce il funzionario | Il privato |
|---|---|---|
| Concussione (art. 317) | Violenza o minaccia di un danno ingiusto | Vittima, non punibile |
| Induzione indebita (art. 319-quater) | Pressione, persuasione, inganno con abuso del ruolo | Punibile: cede per un vantaggio indebito |
| Corruzione (artt. 318-319) | Accordo alla pari sulla funzione | Punibile come corruttore |
| Istigazione (art. 322) | Semplice sollecitazione non accolta | Non punibile se rifiuta |
Per le Sezioni unite l'induzione richiede una richiesta perentoria, ripetuta e insistente, più pressante della mera sollecitazione (Cass. SU 12228/2014). Il privato non è coartato: cede per trarne un indebito vantaggio (Cass. 21943/2024). Se c'è la minaccia di un danno ingiusto è concussione, anche quando la vittima ottiene un vantaggio marginale (Cass. 6056/2015). Nei rapporti d'affari prolungati conta l'evoluzione della relazione nel tempo (Cass. 13616/2025).
Attenuanti, denuncia e pene accessorie
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità, e da un terzo a due terzi per chi si adopera per evitare conseguenze ulteriori, assicurare le prove, individuare i responsabili o far sequestrare le somme (art. 323-bis). Chi denuncia volontariamente il fatto prima di sapere delle indagini e comunque entro quattro mesi, dando indicazioni utili e mettendo a disposizione quanto ricevuto, non è punibile (art. 323-ter). Per il funzionario la condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, temporanee nei casi minori (art. 317-bis).
- Annotare date, richieste, parole usate e testimoni.
- Conservare messaggi, email e documenti della pratica.
- Non pagare e non promettere nulla.
- Valutare con un difensore se il fatto è concussione o induzione.
- Denunciare entro quattro mesi, se si è già pagato.
Domande frequenti
Ho pagato un funzionario che me l'aveva chiesto: sono vittima o colpevole?
Chi ha pagato può evitare la condanna?
Che differenza c'è con la corruzione?
Quali conseguenze ha la condanna per il funzionario?
Fonti normative
- Art. 319-quater c.p. — Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 317 c.p. — Concussione
- Art. 323-bis c.p. — Circostanze attenuanti
- Art. 323-ter c.p. — Causa di non punibilità
- Art. 317-bis c.p. — Pene accessorie
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la pubblica amministrazioneLa concussioneArt. 317 c.p.: pubblico ufficiale che costringe a dare o promettere, da 6 a 12 anni; induzione indebita (319-quater) e il privato; confisca, pene accessorie.
- Reati contro la pubblica amministrazioneLa corruzione (artt. 318-322 c.p.): pene, corruttore, induzione, traffico di influenzeI reati di corruzione: per la funzione (318, 3-8 anni), per atto contrario (319, 6-10), in atti giudiziari, induzione indebita, concussione, traffico di influenze.
- Reati contro la pubblica amministrazioneIl traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)Il mediatore che vende le sue relazioni con un pubblico ufficiale: il reato come riscritto dalla L. 114/2024, pena, chi paga, relazioni vantate, lobbying lecito.
- Reati contro la pubblica amministrazioneIl peculato (art. 314 c.p.)Art. 314 c.p.: da 4 anni a 10 anni e 6 mesi, peculato d'uso, indebita destinazione (314-bis), confisca, pene accessorie, patteggiamento con restituzione.
- Reati contro la pubblica amministrazioneL'abuso d'ufficio non è più reato (art. 323 c.p. abrogato)L'abuso d'ufficio non è più reato dal 25 agosto 2024: proscioglimenti e revoca delle condanne, Corte cost. 95/2025, reati che restano, tutele civili.
- Reati contro la pubblica amministrazioneUsurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.) e finti pubblici ufficialiArt. 347 c.p.: chi si spaccia per poliziotto o funzionario ed esercita funzioni che non ha, pena fino a 2 anni, il rapporto con 494, 498 e le truffe agli anziani.
- Reati contro la pubblica amministrazioneTurbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraenteArtt. 353 e 353-bis c.p.: collusioni e frodi nelle gare pubbliche e nella scrittura del bando, reclusione da 6 mesi a 5 anni, affidamenti diretti, estorsione.
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniIl whistleblowing (D.Lgs. 24/2023): segnalare illeciti in aziendaCanale interno, ANAC e divulgazione pubblica; chi è protetto; ritorsioni nulle con reintegra e onere della prova invertito; sanzioni ANAC fino a 50.000 euro; limiti.