Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ReatoDiritto penale · Reati contro la pubblica amministrazione

Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chi si fa pagare promettendo di usare le proprie conoscenze in un ministero, in un comune o in un tribunale rischia il reato di traffico di influenze illecite, e con lui chi paga. La legge 114 del 2024 ha però ristretto molto il reato: servono relazioni realmente esistenti, usate intenzionalmente, e un compenso economico destinato a pagare il funzionario o a ottenere un atto che sia a sua volta reato. Questa pagina spiega che cosa resta punibile, quali pene si rischiano e dove passa il confine con l'attività lecita di rappresentanza di interessi.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Relazioni: devono esistere davvero ed essere usate intenzionalmente.
  • Compenso: denaro o altra utilità economica, per pagare il funzionario o per un atto che sia reato.
  • Pena: da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi, anche per chi paga.
  • Abuso d'ufficio: la mediazione per ottenerlo non è più punibile.
  • Denuncia: entro quattro mesi può evitare la pena.

Il reato dopo la riforma del 2024

Art. 346-bis, c. 1, c.p.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.»

L'«altra mediazione illecita» è quella volta a indurre il pubblico agente a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio che costituisca reato e da cui possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi dà o promette; la pena è aumentata se il mediatore è a sua volta pubblico agente, oppure se i fatti riguardano attività giudiziarie o servono a remunerare un atto contrario ai doveri d'ufficio, un'omissione o un ritardo.

Che cosa è punibile e che cosa no

SituazioneEsitoRiferimento
Relazioni esistenti, compenso per pagare il funzionarioReatoArt. 346-bis
Mediazione per un atto contrario ai doveri che è reatoReatoArt. 346-bis, c. 2
Mediazione per un atto che non è reato, come l'abuso d'ufficio abrogatoNon punibileCass. 17475/2025
Uso di una relazione personale per un fine lecitoNon punibileCass. 1182/2021, 40518/2021
Relazioni vantate ma inesistentiEventuale truffaCass. SU 19357/2024

La mediazione è illecita per il suo obiettivo esterno: ottenere un atto contrario ai doveri o comunque non dovuto, vantaggioso per il committente (Cass. 31598/2024). La rappresentanza di interessi svolta in modo trasparente, senza pagare il funzionario e senza puntare a un atto illecito, resta fuori dal reato. Con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, la mediazione per ottenerlo non è più punibile, ma la condanna resta se il fatto è ancora reato per un'altra norma, come l'art. 314-bis (Cass. 5041/2025).

Attenuanti, denuncia e conseguenze

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità, e da un terzo a due terzi per chi collabora (art. 323-bis). Chi denuncia volontariamente entro quattro mesi, prima di sapere delle indagini, non è punibile (art. 323-ter). La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 317-bis). Si vedano anche corruzione e induzione indebita.

  1. Non pagare chi promette di sistemare una pratica con le sue conoscenze.
  2. Conservare messaggi, accordi e prove dei pagamenti.
  3. Verificare con un difensore a che cosa serviva il compenso.
  4. Valutare la denuncia entro quattro mesi dal fatto.
  5. Chiedere, nei processi in corso, gli effetti della riforma del 2024.

Domande frequenti

Pagare qualcuno perché mi presenti a un assessore è reato?
Non di per sé. Dopo la legge 114 del 2024 il reato richiede relazioni realmente esistenti usate intenzionalmente e un compenso economico destinato a remunerare il pubblico agente per le sue funzioni, oppure a indurlo a compiere un atto contrario ai doveri che sia a sua volta reato (art. 346-bis c.p.). L'uso di una relazione personale per un fine lecito non è punibile (Cass. 1182/2021).
Chi paga il mediatore è punito?
Sì: chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica è punito con la stessa pena del mediatore, la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Può evitare la pena chi denuncia volontariamente il fatto prima di sapere delle indagini e comunque entro quattro mesi, fornendo indicazioni utili e mettendo a disposizione quanto percepito o una somma equivalente (art. 323-ter).
Il mediatore si era vantato di conoscenze che non aveva: che reato è?
Non il traffico di influenze, che oggi richiede relazioni esistenti. Il vecchio millantato credito è stato abrogato e non c'è continuità con il reato attuale; il fatto può però integrare la truffa, se ne ricorrono tutti gli elementi e sono contestati (Cass. SU 19357/2024). In questo caso chi ha pagato è vittima.
Ero sotto processo per traffico di influenze legato a un abuso d'ufficio: che cosa succede?
La mediazione pagata per ottenere un atto che non è più reato, come l'abuso d'ufficio abrogato, non è più punibile, perché nessuno può essere punito per un fatto che una legge successiva non considera reato (art. 2, c. 2, c.p.; Cass. 17475/2025). Se però il fatto resta reato per un'altra norma, come il peculato per distrazione dell'art. 314-bis, la condanna non viene revocata (Cass. 5041/2025).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme