Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto penale · Reati contro la pubblica amministrazione

Turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente

Accordi tra imprese per spartirsi un appalto, pressioni su un concorrente perché non partecipi, un bando scritto su misura per un'azienda amica: sono i comportamenti puniti dai reati di turbativa d'asta e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Il primo colpisce chi altera la gara dopo la pubblicazione del bando, il secondo chi interviene prima, quando il bando viene scritto. Questa pagina spiega le due figure, le pene, il caso degli affidamenti diretti e i rapporti con la corruzione e l'estorsione.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Turbativa d'asta: alterare una gara pubblica con collusioni, doni, minacce o frodi.
  • Scelta del contraente: condizionare il bando prima della gara.
  • Pene: reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa; più grave per chi dirige la gara.
  • Affidamenti diretti: reato solo se c'è un confronto tra offerte.
  • Estorsione: in concorso se si minaccia un concorrente e gli si toglie una seria possibilità.

Le due figure di reato

Art. 353-bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.»

ReatoCondottaPena
Turbativa d'asta (art. 353)Impedire o turbare la gara, o allontanare gli offerenti, dopo il bandoReclusione da 6 mesi a 5 anni e multa; da 1 a 5 anni per chi è preposto alla gara
Turbata scelta del contraente (art. 353-bis)Turbare la redazione del bando o di un atto equivalenteReclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 103 a 1.032 euro
Astensione dagli incanti (art. 354)Non partecipare in cambio di denaro o altre utilitàReclusione fino a 6 mesi o multa

La linea di confine è la pubblicazione del bando: prima si applica l'art. 353-bis, anche se la condotta non incide poi sulla scelta; dopo si applica l'art. 353 (Cass. 24341/2025). Sono atti equivalenti al bando anche l'avviso di ricerca immobiliare e l'allegato tecnico che descrive il futuro contratto (Cass. 18241/2025 e 44700/2021), mentre non rientrano i concorsi per la nomina di dirigenti, che non scelgono un contraente (Cass. 21104/2024).

Affidamenti diretti, pericolo e altri reati

Negli affidamenti diretti il reato c'è solo se la procedura prevede comunque un confronto tra offerte, un segmento valutativo concorrenziale anche informale (Cass. 45709/2022). La turbativa è un reato di pericolo: basta che la condotta abbia inciso, anche potenzialmente, sul regolare svolgimento della gara (Cass. 24404/2024), anche tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva (Cass. 15772/2025); non basta la semplice cattiva gestione (Cass. 17876/2022). Chi con violenza o minaccia allontana un concorrente può rispondere anche di estorsione (Cass. SU 27256/2025). Spesso la turbativa si accompagna alla corruzione e coinvolge la responsabilità dell'ente; sul versante amministrativo, le irregolarità si contestano con il ricorso al TAR.

  1. Conservare i documenti di gara: bando, chiarimenti, verbali, offerte.
  2. Annotare contatti e pressioni ricevuti da concorrenti o funzionari.
  3. Segnalare le anomalie alla stazione appaltante e all'ANAC.
  4. Presentare denuncia se ci sono collusioni o minacce.
  5. Valutare il ricorso amministrativo contro gli atti della gara.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra turbativa d'asta e turbata libertà di scelta del contraente?
Il momento. La turbativa d'asta (art. 353 c.p.) riguarda le condotte successive alla pubblicazione del bando, che alterano lo svolgimento della gara; la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) colpisce le interferenze nella fase precedente, quando si scrive il bando o un atto equivalente, anche se poi non incidono sulla scelta finale (Cass. 24341/2025). Le pene sono le stesse: reclusione da sei mesi a cinque anni e multa.
Il reato c'è anche negli affidamenti diretti?
Solo se, di fatto, c'è una gara, anche informale: un confronto tra più offerte con un momento di valutazione comparativa. Se la scelta del contraente è del tutto libera da schemi concorsuali, il reato dell'art. 353-bis non si configura (Cass. 45709/2022 e 5536/2021). Sono invece atti equivalenti al bando, per esempio, l'avviso di ricerca di un immobile da prendere in locazione (Cass. 18241/2025).
Serve che la gara sia stata davvero falsata?
No: la turbativa è un reato di pericolo, basta che la condotta abbia influito sul regolare svolgimento della gara, anche solo potenzialmente (Cass. 24404/2024), e può avvenire anche tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva (Cass. 15772/2025). Non bastano però una generica cattiva gestione dell'amministrazione (Cass. 17876/2022) o condotte anteriori alla gara per aggirare cause di esclusione (Cass. 5635/2023).
Chi minaccia un concorrente per farlo ritirare commette anche estorsione?
Può commetterla. Per le Sezioni unite, chi con violenza o minaccia allontana un offerente da una gara risponde di turbativa d'asta e anche di estorsione, se la vittima subisce un danno patrimoniale consistente nella perdita di una seria e concreta possibilità di vincere (Cass. SU 27256/2025). Il concorrente che si astiene dal partecipare in cambio di denaro o altra utilità è punito a sua volta (art. 354 c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme