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GuidaDiritto amministrativo · Appalti pubblici

Il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): la mappa per chi partecipa

Il codice del 2023, corretto nel 2024, ha riscritto le gare pubbliche intorno al principio del risultato: procedure più rapide, sotto soglia quasi tutto per affidamento diretto o negoziata, piattaforme digitali obbligatorie, esclusioni distinte tra automatiche e valutate dalla stazione appaltante. Per un'impresa che partecipa la mappa è questa: soglie, procedure, requisiti, offerta, aggiudicazione, esecuzione, ricorsi.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Soglie UE 2026: lavori e concessioni 5.404.000; servizi e forniture 140.000 (centrali) / 216.000 (altre); settori speciali 432.000; servizi sociali 750.000.
  • Sotto soglia (art. 50): affidamento diretto lavori < 150.000 e servizi < 140.000; negoziata con 5 operatori (lavori 150.000-1 milione; servizi fino a soglia) o 10 (lavori 1 milione-soglia); rotazione.
  • Sopra soglia: aperta (30 giorni), ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo, negoziata senza bando solo nei casi dell'art. 76.
  • Requisiti: esclusioni automatiche (art. 94) e non automatiche (art. 95, illecito professionale art. 98); DURC e fisco; SOA per i lavori; soccorso istruttorio.
  • Dopo: stand still 32 giorni, stipula entro 60, subappalto libero salvo limiti, revisione prezzi obbligatoria, ricorso al TAR in 30 giorni.

Soglie e procedure

Art. 50, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 36/2023 — Procedure per l'affidamento sotto soglia

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante».

Importo (IVA esclusa)LavoriServizi e forniture
Fino a 140.000 euroAffidamento diretto (sotto 150.000)Affidamento diretto
Da 140.000/150.000 a 1 milioneNegoziata senza bando, almeno 5 operatoriNegoziata senza bando, almeno 5 operatori, fino alla soglia europea (140.000 o 216.000)
Da 1 milione alla soglia (5.404.000)Negoziata senza bando, almeno 10 operatori, o procedura ordinariaSopra soglia: procedure ordinarie
Sopra sogliaProcedura aperta (art. 71, offerte in almeno 30 giorni dal bando), ristretta (art. 72), competitiva con negoziazione (73), dialogo competitivo (74), partenariato per l'innovazione (75), negoziata senza bando solo nei casi dell'art. 76 (offerte assenti o irregolari, unicità, urgenza imprevedibile, ripetizione)

Il codice si apre con i principi che orientano l'interpretazione: il risultato (art. 1: affidare ed eseguire con tempestività e miglior rapporto qualità-prezzo), la fiducia (art. 2: l'azione dei funzionari è legittima salvo dolo o colpa grave, per contrastare la paura della firma), l'accesso al mercato (art. 3: concorrenza, imparzialità, non discriminazione, proporzionalità delle richieste). Tutte le procedure passano da piattaforme digitali certificate collegate alla Banca dati nazionale ANAC, dove il fascicolo virtuale dell'operatore (art. 24) raccoglie i documenti sui requisiti, riutilizzabili per tutte le gare. Le soglie europee dell'art. 14 (5.382.000 e 140.000/215.000 nel testo del 2023) sono aggiornate ogni due anni dalla Commissione e dal 1° gennaio 2026 valgono 5.404.000 euro per lavori e concessioni, 140.000 e 216.000 per servizi e forniture, 432.000 nei settori speciali, 750.000 per i servizi sociali; sotto quelle soglie il codice applica una disciplina nazionale semplificata con affidamenti diretti e negoziate, elenchi di operatori e indagini di mercato, rotazione (art. 49: vietati due affidamenti consecutivi allo stesso contraente nello stesso settore o categoria, anche per fasce di valore, salvo casi motivati e indagini di mercato aperte a tutti), pubblicazione dei nominativi consultati; sopra, le procedure ordinarie con bando europeo e termini minimi. Ogni gara inizia con la decisione di contrarre (art. 17), che negli affidamenti diretti motiva la scelta del contraente, e deve concludersi nei termini dell'allegato I.3, il cui superamento è silenzio-inadempimento; l'offerta vincola per 180 giorni salvo diverso termine.

Requisiti, esclusioni, offerta

  1. Requisiti generali: le cause di esclusione automatica (art. 94) sono le condanne definitive per i reati elencati (associazione mafiosa, corruzione, frode, riciclaggio, sfruttamento del lavoro, ecc.) dei soggetti rilevanti, le misure antimafia, le violazioni gravi e definitivamente accertate di imposte e contributi, il fallimento senza autorizzazione a partecipare, l'iscrizione nel casellario ANAC per false dichiarazioni; quelle non automatiche (art. 95) richiedono l'accertamento della stazione appaltante: gravi infrazioni in materia di sicurezza, lavoro e ambiente, conflitto di interessi, distorsione della concorrenza, offerte riconducibili a un unico centro decisionale, illecito professionale grave (art. 98: risoluzioni per inadempimento, sanzioni AGCM, false informazioni, condotte penali anche non definitive, con i mezzi di prova tipizzati e l'obbligo di motivare l'incidenza sull'affidabilità), violazioni fiscali e contributive non definitive ma gravi. L'operatore può dimostrare il self-cleaning con misure adeguate.
  2. Requisiti speciali (art. 100): idoneità professionale (iscrizione camerale pertinente), capacità economico-finanziaria (fatturato globale non oltre il doppio del valore, salvo motivazione), capacità tecniche (servizi analoghi nel triennio o quinquennio); per i lavori sopra 150.000 euro l'attestazione SOA per categorie e classifiche. Si possono usare l'avvalimento dei requisiti altrui (con contratto oneroso e specifico) e i raggruppamenti temporanei.
  3. Domanda e offerta: dichiarazioni sui requisiti tramite DGUE e fascicolo virtuale, garanzia provvisoria (2 per cento sopra soglia, riducibile; sotto soglia non richiesta salvo esigenze motivate e comunque entro l'1 per cento, art. 53), contributo ANAC, offerta tecnica ed economica con indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali; il soccorso istruttorio (art. 101) sana carenze documentali e formali, non l'offerta. Criterio di aggiudicazione (art. 108): offerta economicamente più vantaggiosa con qualità-prezzo, obbligatoria per i servizi ad alta intensità di manodopera e sopra i 140.000 euro per i servizi di ingegneria, oppure minor prezzo quando le condizioni sono standardizzate; per i lavori sotto soglia al prezzo più basso è ammessa l'esclusione automatica delle offerte anomale.
  4. Aggiudicazione e contratto: verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, comunicazioni (art. 90), stand still di 32 giorni dall'ultima comunicazione prima della stipula (art. 18, salvo unica offerta, accordi quadro, sistemi dinamici), stipula entro 60 giorni dall'efficacia, esecuzione anticipata in urgenza; il contratto è nullo se non scritto in forma elettronica.
  5. Esecuzione: subappalto libero salvo i limiti del bando e il divieto di cessione integrale e della prevalente esecuzione della categoria prevalente (art. 119), con responsabilità solidale; modifiche senza nuova gara nei casi dell'art. 120 (clausole chiare, prestazioni supplementari, circostanze imprevedibili, sostituzione del contraente, modifiche non sostanziali sotto le soglie del 10-15 per cento); revisione dei prezzi obbligatoria (art. 60: si attiva oltre il 3 per cento di variazione per i lavori, con il 90 per cento dell'eccedenza, e oltre il 5 per cento per servizi e forniture, con l'80 per cento); pagamenti in 30 giorni, penali, risoluzione e recesso.

Tutela e rischi

Art. 18, comma 3, D.Lgs. 36/2023 — Stand still

«Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione […]».

Contro il bando, le esclusioni, le ammissioni e l'aggiudicazione il rimedio è il ricorso al TAR nel rito speciale dell'art. 120 c.p.a.: 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, udienza in tempi ravvicinati, possibilità di dichiarare inefficace il contratto stipulato in violazione dello stand still o dopo un'aggiudicazione illegittima, risarcimento per equivalente; l'accesso alle offerte dei concorrenti è garantito dopo l'aggiudicazione, salvo i segreti tecnici motivati, e la sua negazione si impugna in 10 giorni. L'ANAC offre il parere di precontenzioso, vincolante se le parti lo accettano, vigila e gestisce il casellario con le annotazioni che pesano sulle gare future, mentre le false dichiarazioni sui requisiti comportano l'esclusione, la segnalazione e i reati. Per l'impresa i rischi ricorrenti sono il DURC irregolare al momento della domanda, il debito fiscale definitivo non rateizzato, l'omessa indicazione dei costi della manodopera, l'avvalimento generico, l'illecito professionale nascosto (una risoluzione contrattuale o una sanzione dell'AGCM non dichiarata è peggio della stessa vicenda dichiarata), la firma digitale scaduta sulla piattaforma; per la stazione appaltante l'affidamento diretto senza motivazione della scelta, il frazionamento artificioso per restare sotto soglia, il mancato rispetto della rotazione, i termini di conclusione superati. Il correttivo (D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024) ha ritoccato oltre settanta articoli, tra cui la digitalizzazione, la revisione prezzi, gli incentivi tecnici, le tutele dei lavoratori negli appalti ad alta intensità di manodopera e la disciplina del subappalto e delle garanzie: le gare bandite prima seguono le regole del tempo.

Domande frequenti

Sotto quali importi l'ente può affidare direttamente?

Lavori sotto 150.000 euro e servizi e forniture (compresa la progettazione) sotto 140.000 euro: affidamento diretto anche senza consultare più operatori, purché il contraente abbia esperienze documentate (art. 50). Sopra, fino alle soglie europee, procedura negoziata senza bando con almeno 5 operatori (lavori fino a 1 milione; servizi e forniture) o 10 (lavori da 1 milione), scelti con indagini di mercato o elenchi, senza sorteggio, con rotazione degli affidatari e pubblicazione dei nomi consultati.

Quali sono le soglie europee nel 2026?

Dal 1° gennaio 2026 (regolamenti delegati UE 2025/2150-2152): 5.404.000 euro per lavori e concessioni; 140.000 euro per forniture e servizi delle amministrazioni centrali; 216.000 euro per forniture e servizi delle altre stazioni appaltanti; 432.000 euro per forniture e servizi nei settori speciali; 750.000 euro per i servizi sociali. L'art. 14 del codice riporta i valori originari, ma rinvia agli aggiornamenti biennali della Commissione, che si applicano automaticamente.

Un debito con il fisco o l'INPS esclude dalla gara?

Sì se è definitivamente accertato e grave, non se è contestato in giudizio nei termini o rateizzato con piano rispettato (art. 94, comma 6); le violazioni non definitivamente accertate escludono solo se gravi secondo le soglie dell'allegato II.10 e la stazione appaltante deve valutarle (art. 95, comma 2). Il DURC irregolare al momento della domanda è la causa di esclusione più frequente: va sanato prima di partecipare, perché la regolarizzazione successiva non salva.

Quanto tempo ho per impugnare l'aggiudicazione?

Trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione (o dalla pubblicazione, per il bando), con ricorso al TAR nel rito speciale dell'art. 120 c.p.a.; il contratto non può essere stipulato prima di 32 giorni dalla comunicazione (stand still) e il ricorso con domanda cautelare ne sospende la stipula. L'accesso agli atti è immediato per le offerte degli altri concorrenti dopo l'aggiudicazione (art. 36) e i termini decorrono anche dall'ostensione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.