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ProceduraDiritto amministrativo · Appalti pubblici

L'ANAC: pareri di precontenzioso, vigilanza, casellario

Prima di andare al TAR, o invece di andarci, l'operatore economico escluso da una gara o in disaccordo con la stazione appaltante può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione un parere di precontenzioso, che arriva in trenta giorni e vincola chi lo ha chiesto o vi ha aderito, salvo l'impugnazione per vizi di merito. L'ANAC può anche agire da sola, con un parere motivato che intima alla stazione appaltante di rimediare a gravi violazioni e con il ricorso al giudice se non lo fa, e tiene il casellario informatico in cui finiscono le annotazioni che possono escludere un'impresa dalle gare future. Questa pagina spiega come funziona il parere, quando conviene, che cosa sono la vigilanza e le annotazioni e come ci si difende dalle sanzioni.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Parere di precontenzioso (art. 220 c. 1): su richiesta della stazione appaltante o di una parte, in 30 giorni, con contraddittorio; chi lo chiede o aderisce lo impugna solo per vizi di merito.
  • Non sospende i 30 giorni per il TAR: va coordinato con il ricorso.
  • Poteri d'ufficio (c. 2-3): parere motivato entro 60 giorni dalla notizia di gravi violazioni, 30 giorni alla stazione appaltante per conformarsi, poi ricorso dell'ANAC.
  • Casellario (art. 222 c. 10): annotazioni su false dichiarazioni, risoluzioni, penali, interdittive; impugnabili al TAR.
  • Sanzioni (c. 13): 500-5.000 euro per informazioni omesse, 500-10.000 per informazioni false.

Il parere di precontenzioso

Art. 220, comma 1, D.Lgs. 36/2023

«Su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 3.»

Il precontenzioso è una forma di risoluzione delle liti di gara affidata all'Autorità, alternativa e non sostitutiva del giudice. Può chiederlo la stazione appaltante, che ha un dubbio su un'esclusione o su un'interpretazione della lex specialis, o un operatore economico, escluso o in disaccordo, da solo o insieme alla stazione appaltante; le altre parti sono avvisate e possono presentare memorie nel contraddittorio scritto regolato dal regolamento ANAC sul precontenzioso. L'Autorità decide con delibera del Consiglio entro trenta giorni, motivando in diritto, e pubblica il parere. L'effetto dipende da chi ha partecipato: la stazione appaltante e l'operatore che hanno chiesto il parere o vi hanno aderito possono impugnarlo davanti al giudice amministrativo solo per violazione delle regole di diritto sul merito, non per vizi procedurali, e la stazione appaltante che non vuole conformarsi deve adottare entro quindici giorni un provvedimento motivato, esponendosi al ricorso dell'ANAC; chi non ha aderito resta libero. Il parere è gratuito e rapido, ma ha un limite che va conosciuto: non sospende né interrompe il termine di trenta giorni per impugnare l'esclusione o l'aggiudicazione al TAR (art. 120 c.p.a.), e la gara intanto prosegue. Nella pratica l'istanza si presenta subito dopo l'esclusione, chiedendo alla stazione appaltante di sospendere la procedura in attesa del parere, e si notifica comunque il ricorso al TAR se il termine sta per scadere, salvo poi rinunciarvi se il parere è favorevole e la stazione appaltante si conforma in autotutela.

Quando l'ANAC agisce da sola

StrumentoCome funzionaNorma
Legittimazione ad agireL'ANAC impugna bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto che violino le norme sui contratti pubbliciArt. 220 c. 2
Parere motivatoPer gravi violazioni del codice: parere entro 60 giorni dalla notizia con i vizi; termine alla stazione appaltante non oltre 30 giorni; se non si conforma, ricorso dell'ANAC entro i 30 giorni successivi con il rito dell'art. 120 c.p.a.Art. 220 c. 3
Segnalazione dell'operatoreChiunque può segnalare all'ANAC la violazione; l'Autorità decide se aprire la vigilanza; la segnalazione non sostituisce il ricorso e non dà diritto a un provvedimentoArt. 222; regolamento vigilanza
Vigilanza collaborativaSu richiesta della stazione appaltante, l'ANAC verifica in anticipo gli atti di gara di appalti rilevantiArt. 222 c. 3
Bandi-tipo e atti generaliModelli vincolanti salvo motivata derogaArt. 222 c. 2
Camera arbitraleArbitrati sui contratti pubblici in fase di esecuzioneArt. 222 c. 11; art. 213

Il parere motivato del comma 3 è la versione amministrativa della raccomandazione vincolante: l'Autorità individua i vizi, dà alla stazione appaltante un termine per rimuoverli in autotutela e, se non lo fa, porta essa stessa la questione al giudice. Per l'operatore economico che non può permettersi un ricorso o ha perso i termini, la segnalazione all'ANAC è l'ultima carta; non è un diritto a una decisione, e i tempi non sono quelli della gara, ma la sola apertura di una vigilanza spinge spesso la stazione appaltante a correggere. Con il regolamento previsto dal comma 4 l'Autorità sceglie i casi e le tipologie di provvedimenti, anche in fase esecutiva, su cui esercitare questi poteri.

Il casellario e le sanzioni

Il casellario informatico dei contratti pubblici (art. 222 c. 10) è la memoria delle gare: presso la Banca dati nazionale l'ANAC annota le notizie, le informazioni e i dati sugli operatori economici rilevanti per le cause di esclusione dell'art. 94, come le false dichiarazioni e la falsa documentazione, le risoluzioni per inadempimento, le penali, le condanne, e vi iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi. L'annotazione nasce da una segnalazione della stazione appaltante, che l'ANAC valuta in contraddittorio con l'operatore, e si conclude con una delibera motivata che ne fissa il contenuto e la durata secondo il regolamento sul casellario; è un provvedimento amministrativo impugnabile al TAR entro trenta giorni, e la sua motivazione va contestata sulla verità dei fatti e sulla loro rilevanza. Le stazioni appaltanti consultano il casellario nelle verifiche dei requisiti e trattano l'annotazione come un possibile grave illecito professionale (art. 98), con esclusione discrezionale motivata; per questo l'operatore ha interesse a rispondere alla comunicazione di avvio dell'ANAC, chiedendo la non annotazione o una formulazione che escluda l'utilità ai fini dell'affidabilità. Le sanzioni pecuniarie dell'Autorità vanno da 500 a 5.000 euro per chi rifiuta od omette senza giustificato motivo di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dall'ANAC o non comprova alla stazione appaltante il possesso dei requisiti, e da 500 a 10.000 euro per chi fornisce informazioni o documenti non veritieri all'ANAC, alle stazioni appaltanti o agli organismi di attestazione, fatta salva la sanzione penale (c. 13); il procedimento segue la legge 689/1981 con contraddittorio e opposizione al giudice.

Che cosa fare

  1. Dopo l'esclusione o l'aggiudicazione: calcolare il termine di 30 giorni per il TAR e decidere se chiedere il parere ANAC da soli, insieme alla stazione appaltante o in parallelo al ricorso.
  2. Istanza di precontenzioso: sul portale ANAC con la questione di diritto, gli atti di gara e la richiesta alla stazione appaltante di sospendere; memorie nel contraddittorio.
  3. Con il parere: chiedere l'autotutela alla stazione appaltante; se non si conforma, ricorso al TAR e, se ricorrono gravi violazioni, sollecitare il parere motivato dell'ANAC.
  4. Se arriva una comunicazione di avvio per annotazione o sanzione: rispondere nei termini con documenti; contestare i fatti e chiedere la non iscrizione; impugnare la delibera al TAR entro 30 giorni.
  5. In esecuzione: valutare la camera arbitrale per le controversie sul contratto.

L'ANAC decide in trenta giorni e non costa nulla, ma non ferma l'orologio del TAR: chi la usa deve farlo con il calendario in mano. Il rito accelerato è nella pagina sul ricorso al TAR negli appalti; le cause di esclusione nella pagina sull'esclusione dalla gara; la mappa del codice nella pagina sul codice dei contratti pubblici; i documenti da acquisire per contestare nella pagina sull'accesso agli atti di gara.

Domande frequenti

Sono stato escluso da una gara: conviene il parere ANAC o il TAR?
Il parere costa nulla, arriva in 30 giorni e, se la stazione appaltante aderisce, produce la riammissione senza causa; ma non sospende il termine di 30 giorni per il ricorso al TAR (art. 120 c.p.a.). Se la gara procede verso l'aggiudicazione, va notificato il ricorso al TAR e chiesto il parere in parallelo o rinunciare al parere; il parere è la via giusta quando la stazione appaltante è disponibile ad attendere o quando il vizio è un'interpretazione giuridica chiara.
Il parere ANAC è vincolante?
Per la stazione appaltante e per l'operatore che lo hanno chiesto o vi hanno aderito sì, nel senso che possono impugnarlo solo per violazione delle regole di diritto sul merito (art. 220 c. 1); la stazione appaltante che non vuole conformarsi deve motivarlo entro 15 giorni e rischia il ricorso dell'ANAC. Chi non ha aderito non è vincolato.
Che cosa è un'annotazione nel casellario e quanto pesa?
È l'iscrizione, nel casellario informatico tenuto dall'ANAC presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 222 c. 10), di notizie rilevanti sull'operatore: false dichiarazioni, risoluzioni per inadempimento, penali, provvedimenti interdittivi. Le stazioni appaltanti la vedono nelle verifiche e la valutano come possibile illecito professionale (art. 98): può costare l'esclusione dalle gare per la sua durata. Si contesta nel contraddittorio con l'ANAC e poi al TAR entro 30 giorni.
L'ANAC mi ha chiesto documenti e non ho risposto: che cosa rischio?
Una sanzione da 500 a 5.000 euro (art. 222 c. 13), e da 500 a 10.000 euro se i documenti forniti sono non veritieri, con l'annotazione nel casellario e la possibile sanzione penale. Meglio rispondere nei termini, anche per contestare.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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