In breve
- Che cosa è (art. 119 c. 2): affidamento a terzi di parte delle prestazioni con mezzi e rischi propri; per i lavori, ogni contratto con manodopera oltre il 2% o 100.000 euro con costo del lavoro sopra il 50%.
- Limiti (c. 1-2): niente cessione né integrale esecuzione, né prevalenza della categoria prevalente e dei contratti labour intensive; lavorazioni riservate indicate in gara; 20% alle PMI.
- Procedura (c. 4-5, 16): indicazione in offerta, subappaltatore qualificato e senza cause di esclusione, contratto 20 giorni prima, autorizzazione in 30 giorni con silenzio-assenso.
- Responsabilità (c. 6-7, 12): solidale verso la stazione appaltante e per retribuzioni e contributi; stesso CCNL, costi della manodopera senza ribasso; pagamento diretto alle piccole imprese (c. 11).
- A cascata (c. 17): ammesso salvo le prestazioni indicate; non autorizzato: risoluzione, ANAC, reato ex art. 21 L. 646/1982.
Che cosa è subappalto e che cosa non lo è
«Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.»
Il codice del 2023 ha recepito la giurisprudenza europea che aveva bocciato i limiti percentuali italiani: il subappalto è libero nella quantità e vincolato nella forma. Sono nulli la cessione del contratto, salvo le vicende soggettive dell'art. 120, l'accordo che affida a terzi l'integrale esecuzione e quello che affida la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, cioè quelli in cui il costo del lavoro supera la metà del valore (c. 1). La stazione appaltante può inoltre indicare nei documenti di gara, con motivazione, le prestazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario per rafforzare il controllo del cantiere, tutelare i lavoratori o prevenire infiltrazioni criminali, e questo vincolo cade se i subappaltatori sono iscritti nelle white list prefettizie o nell'anagrafe antimafia (c. 2). I contratti di subappalto devono essere stipulati per almeno il 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, salvo che l'offerente indichi una soglia diversa per ragioni legate all'oggetto o al mercato. La definizione ha due livelli: in generale è subappalto l'affidamento di parte delle prestazioni con organizzazione e rischio del subappaltatore; nei lavori lo è comunque ogni contratto con terzi che richieda manodopera, come la fornitura con posa e il nolo a caldo, se supera il 2 per cento delle prestazioni o 100.000 euro e il costo del personale supera il 50 per cento. Non sono subappalto le attività secondarie affidate a lavoratori autonomi, la subfornitura a catalogo di prodotti informatici, i servizi fino a 20.000 euro annui agli agricoltori nei comuni montani e le prestazioni rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti prima dell'indizione della gara, da trasmettere alla stazione appaltante (c. 3); per tutti i sub-contratti che non sono subappalti l'appaltatore comunica prima dell'inizio il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto, e le modifiche successive (c. 2).
La procedura di autorizzazione
| Passaggio | Regola | Norma |
|---|---|---|
| In offerta | Indicare i lavori, le parti d'opera, i servizi o le forniture che si intende subappaltare; senza indicazione niente autorizzazione | Art. 119 c. 4 lett. c |
| Requisiti del subappaltatore | Qualificato per le prestazioni; senza cause di esclusione del Capo II del Titolo IV; dichiarazione verificata nella Banca dati nazionale | Art. 119 c. 4 lett. a-b, c. 5 |
| Trasmissione del contratto | Almeno 20 giorni prima dell'inizio, con la dichiarazione del subappaltatore e la documentazione tecnica; ambito prestazionale ed economico puntuale; clausole di revisione prezzi | Art. 119 c. 5, 2-bis |
| Autorizzazione | Entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili una volta; silenzio-assenso; termini dimezzati per subappalti sotto il 2% o 100.000 euro; autorizzazione integrativa se cambia l'oggetto o cresce l'importo | Art. 119 c. 16, c. 2 |
| Prima dell'inizio | Denunce agli enti previdenziali, alla Cassa edile e assicurativi; piano di sicurezza; DURC acquisito d'ufficio; dichiarazione sui collegamenti ex art. 2359 c.c. | Art. 119 c. 7, 15, 16 |
| Sostituzione | Obbligatoria, con autorizzazione, se emergono cause di esclusione | Art. 119 c. 10 |
| Subappalto a cascata | Ammesso con le stesse regole, salvo le prestazioni che la stazione appaltante ha indicato come non ulteriormente subappaltabili | Art. 119 c. 17 |
Il silenzio-assenso è la novità pratica più rilevante: trascorsi trenta giorni, o quindici per i subappalti minori, senza risposta, l'appaltatore può iniziare; è prudente però attendere anche la verifica sui requisiti del subappaltatore, perché l'inizio con un subappaltatore privo dei requisiti espone alla risoluzione. L'autorizzazione tardiva non sana il subappalto già eseguito senza autorizzazione, che resta irregolare.
Lavoratori, responsabilità, pagamenti
Il codice tratta il subappalto come un moltiplicatore di rischi per i lavoratori e per la stazione appaltante, e lo compensa con le responsabilità. Verso la stazione appaltante appaltatore e subappaltatore rispondono in solido delle prestazioni subappaltate (c. 6). Verso i lavoratori del subappaltatore l'appaltatore risponde in solido di retribuzioni e contributi secondo l'art. 29 D.Lgs. 276/2003, ed è liberato solo nei casi di pagamento diretto (c. 6); risponde in solido anche dell'osservanza del contratto collettivo da parte dei subappaltatori e degli obblighi di sicurezza (c. 7, 12). Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard dell'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore, applicando lo stesso contratto collettivo o uno che garantisca le stesse tutele quando le attività coincidono con quelle caratterizzanti l'appalto o con la categoria prevalente (c. 12); i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate gli sono corrisposti senza alcun ribasso, e il direttore dei lavori lo verifica. Il DURC è acquisito d'ufficio per tutti, la congruità dell'incidenza della manodopera è verificata dalla Cassa edile, i nomi dei subappaltatori vanno sui cartelli di cantiere (c. 13-14). Se l'appaltatore o il subappaltatore ritardano le retribuzioni o hanno il DURC irregolare, la stazione appaltante attiva l'intervento sostitutivo dell'art. 11, pagando direttamente i lavoratori o gli enti e trattenendo le somme dal corrispettivo (c. 8). Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante è obbligatorio quando il subappaltatore è una micro o piccola impresa, in caso di inadempimento dell'appaltatore e, se la natura del contratto lo consente, su richiesta del subappaltatore (c. 11): è la tutela più efficace contro i mancati pagamenti a catena.
Il subappalto non autorizzato
Eseguire prestazioni tramite terzi senza autorizzazione, o oltre i limiti, è un inadempimento grave: la stazione appaltante può risolvere il contratto, escutere la garanzia e segnalare l'operatore all'ANAC per l'annotazione nel casellario, con il rischio di esclusione dalle gare future per grave illecito professionale. Sul piano penale l'art. 21 della legge 646/1982 punisce chiunque, avendo in appalto opere pubbliche, concede in subappalto o a cottimo senza l'autorizzazione dell'autorità competente, con l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda pari a un terzo del valore dell'opera subappaltata, e la stessa pena si applica al subappaltatore; la giurisprudenza vi include i noli a caldo e le forniture con posa che superano le soglie. Il subappalto mascherato da fornitura o da contratto continuativo di cooperazione posteriore alla gara è riqualificato secondo la sostanza, e il ricorso a manodopera di terzi senza organizzazione del subappaltatore è somministrazione irregolare con le sanzioni del D.Lgs. 276/2003. Nel privato il subappalto è regolato dall'art. 1656 c.c. e richiede l'autorizzazione del committente, con le responsabilità solidali per i lavoratori dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c.
Che cosa fare
- In gara: indicare tutte le prestazioni che si potrebbero subappaltare, leggere le lavorazioni riservate e la soglia PMI, verificare le categorie e la prevalente.
- Prima del contratto di subappalto: verificare qualificazione, cause di esclusione, white list del subappaltatore; stipulare con ambito, importi, CCNL, costi della sicurezza e manodopera senza ribasso, revisione prezzi.
- Richiesta: trasmettere contratto e dichiarazioni almeno 20 giorni prima; attendere 30 giorni o il silenzio-assenso; denunce agli enti e piano di sicurezza.
- In esecuzione: controllare DURC e pagamenti ai lavoratori del subappaltatore; chiedere il pagamento diretto quando spetta; comunicare i sub-contratti minori.
- In caso di contestazione: distinguere subappalto e sub-contratto, dimostrare la comunicazione e l'autorizzazione, regolarizzare con autorizzazione integrativa prima di proseguire.
Il subappalto pubblico è libero ma sorvegliato: chi lo dichiara in offerta e lo autorizza non ha limiti, chi lo nasconde perde il contratto e rischia il penale. La mappa del codice è nella pagina sul codice dei contratti pubblici; i requisiti del subappaltatore nella pagina sull'esclusione dalla gara; le annotazioni e i pareri dell'Autorità nella pagina sull'ANAC; il subappalto tra privati nella pagina sull'appalto privato.
Domande frequenti
Posso subappaltare il 70% dei lavori?
Non avevo indicato il subappalto in offerta: posso chiederlo adesso?
Quanto tempo ci vuole per l'autorizzazione?
Il subappaltatore non paga i suoi operai: chi risponde?
Fonti normative
- Art. 119 D.Lgs. 36/2023 — Subappalto
- Art. 120 D.Lgs. 36/2023 — Modifica dei contratti in corso di esecuzione
- Art. 11 D.Lgs. 36/2023 — Principio di applicazione dei contratti collettivi
- Art. 29 D.Lgs. 276/2003 — Appalto, responsabilità solidale
- Art. 1656 c.c. — Subappalto (privato)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Appalti pubbliciIl codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): la mappa per chi partecipaGuida al codice appalti: soglie europee 2026, affidamento diretto e negoziate sotto soglia, requisiti ed esclusioni, offerta più vantaggiosa.
- Appalti pubbliciL'esclusione dalla gara: cause automatiche e non automaticheQuando un'impresa è esclusa da un appalto: condanne, antimafia, debiti fiscali oltre 5.000 euro, illecito professionale grave, self-cleaning, soccorso istruttorio.
- Appalti pubbliciL'ANAC: pareri di precontenzioso, vigilanza, casellarioArt. 220 D.Lgs. 36/2023: parere in 30 giorni, vincolante per chi aderisce, non sospende i termini del TAR; parere motivato e ricorso ANAC; casellario, sanzioni.
- Appalti pubbliciIl ricorso al TAR negli appalti: 30 giorni, stand still, inefficacia del contrattoImpugnare esclusione e aggiudicazione: 30 giorni dalla comunicazione, stand still di 32 giorni, sospensione con la cautelare, inefficacia del contratto, subentro.
- ContrattiL'appalto privato: vizi, difformità, ritardiVizi e difformità nei lavori edili: denuncia entro 60 giorni, azione entro 2 anni, garanzia decennale per i gravi difetti, riduzione del prezzo, rifacimento.
- Pensioni, INPS e INAILContributi non versati dal datore: prescrizione, denuncia, rendita vitaliziaPrescrizione di 5 anni, 10 con la denuncia del lavoratore (art. 3 L. 335/1995); automaticità (art. 2116 c.c.); rendita vitalizia (L. 1338/1962).