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GuidaDiritto amministrativo · Appalti pubblici

L'offerta anomala e il giudizio di congruità

Un ribasso molto forte può far vincere una gara, ma anche farla perdere: se l'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante chiede per iscritto spiegazioni sui prezzi e sui costi e la esclude se non la convincono. Il codice dei contratti del 2023 lega la verifica agli elementi indicati nel bando e ai costi dichiarati per manodopera e sicurezza, e non ammette giustificazioni su un costo del lavoro inferiore ai minimi salariali. Negli appalti sotto soglia aggiudicati al prezzo più basso, con almeno cinque offerte, l'esclusione è invece automatica. Questa pagina spiega come funziona la verifica, come si preparano le giustificazioni e che cosa controlla il TAR.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Quando: se la migliore offerta appare anormalmente bassa in base agli elementi indicati nel bando e ai costi dichiarati.
  • Come: richiesta scritta di spiegazioni, con termine massimo di 15 giorni; niente giustificazioni sui minimi salariali e sulla sicurezza.
  • Esclusione: se le spiegazioni non convincono o se il costo del personale è sotto le tabelle ministeriali.
  • Sotto soglia: esclusione automatica al prezzo più basso con almeno cinque offerte (art. 54).
  • Ricorso: al TAR in 30 giorni; il giudice interviene solo su errori manifesti.

Come funziona la verifica

Art. 110, commi 1-2, D.Lgs. 36/2023

«Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.»

Il codice del 2023 ha abbandonato le soglie matematiche del vecchio codice come regola generale: la verifica riguarda la migliore offerta, quando appare anomala in base agli elementi specifici indicati nel bando e ai costi della manodopera e agli oneri di sicurezza aziendali che ogni concorrente deve indicare a pena di esclusione (art. 108 c. 9). Le spiegazioni possono riguardare l'economia del processo produttivo o del metodo di costruzione, le soluzioni tecniche o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'impresa dispone, l'originalità della prestazione; non sono ammesse giustificazioni sui trattamenti salariali minimi inderogabili e sui costi della sicurezza previsti dalla legge (c. 3-4). L'offerta è esclusa se le spiegazioni non giustificano il livello dei prezzi o dei costi, oppure se non rispetta gli obblighi ambientali, sociali e del lavoro, le regole sul subappalto, se gli oneri aziendali di sicurezza sono incongrui o se il costo del personale è inferiore ai minimi delle tabelle ministeriali (c. 5). Un'offerta bassa perché sostenuta da un aiuto di Stato si può escludere solo dopo aver chiesto all'impresa di dimostrarne la compatibilità (c. 6).

Il Consiglio di Stato descrive il procedimento come «monofasico»: richiesta di spiegazioni, risposta, decisione, senza obbligo di un ulteriore confronto, che resta una facoltà della stazione appaltante o una previsione del disciplinare; il termine di quindici giorni è ordinatorio e la verifica ha natura collaborativa (Cons. Stato, sez. V, 4666/2026; sez. III, 8107/2025).

Il costo del lavoro, cuore delle giustificazioni

RegolaChe cosa comportaNorma
Costi della manodopera e oneri di sicurezza aziendali nell'offertaDa indicare a pena di esclusione, salvo forniture senza posa in opera e servizi intellettualiArt. 108 c. 9
Costi della manodopera e della sicurezza scorporati dalla base d'astaIl ribasso si applica al resto; si può dimostrare che il ribasso complessivo deriva da un'organizzazione più efficienteArt. 41 c. 14
Ribasso sui costi della manodoperaFa scattare la verifica di anomaliaTAR Roma 5870/2026
Tabelle ministeriali del costo medio del lavoroParametro di riferimento; sotto i minimi salariali l'offerta è esclusaArt. 41 c. 13; art. 110 c. 5 lett. d
Contratto collettivo applicatoQuello indicato nei documenti di gara o un altro con le stesse tutele; la dichiarazione di equivalenza si verifica prima dell'aggiudicazione con le modalità dell'art. 110Art. 11 c. 2-4

Le giustificazioni efficaci sono concrete e documentate: il contratto collettivo applicato e le ore effettivamente necessarie, le qualifiche impiegate, le agevolazioni contributive di cui l'impresa gode, i preventivi dei fornitori, l'ammortamento di macchinari già posseduti, le economie di scala, le sinergie con commesse in corso. Vanno costruite con un conto analitico che mostri come l'offerta copre tutti i costi dell'esecuzione e lascia un margine, perché è la sostenibilità complessiva, non la singola voce, che la stazione appaltante deve valutare. Gli errori più frequenti sono dimenticare voci di costo (sostituzioni per ferie e malattia, formazione, sicurezza, spese generali), usare costi orari inferiori ai minimi, promettere migliorie tecniche senza includerne il costo.

Esclusione automatica sotto soglia e sindacato del giudice

Negli appalti di lavori e servizi sotto le soglie europee, aggiudicati con il criterio del prezzo più basso e privi di interesse transfrontaliero certo, quando le offerte ammesse sono almeno cinque le stazioni appaltanti devono prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con uno dei metodi dell'allegato II.2 indicato nel bando o sorteggiato; la regola non vale per gli affidamenti diretti, e la stazione appaltante può comunque verificare ogni altra offerta sospetta (art. 54). Davanti al TAR, il giudizio di anomalia è trattato come un apprezzamento globale e sintetico di discrezionalità tecnica: il giudice non rifà i conti, ma annulla la valutazione se è manifestamente illogica, irragionevole o fondata su un travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 8356/2023). Il giudizio favorevole all'aggiudicatario non richiede una motivazione analitica voce per voce (Cons. Stato, sez. V, 6544/2026); quello sfavorevole deve spiegare perché le giustificazioni non reggono. Il ricorso si propone entro trenta giorni con il rito degli appalti, spiegato nella pagina sul ricorso al TAR negli appalti.

  1. Preparare le giustificazioni prima: il conto economico dell'offerta va costruito già in gara, voce per voce.
  2. Rispondere nel termine e con il canale indicato, allegando documenti e non solo dichiarazioni.
  3. Dimostrare la sostenibilità: costo del lavoro sopra i minimi, sicurezza congrua, margine anche minimo.
  4. Chiedere l'accesso alle giustificazioni dell'aggiudicatario se si vuole contestarne l'offerta, nei limiti dei segreti tecnici e commerciali.
  5. Impugnare entro 30 giorni, puntando su errori evidenti e verificabili.

Le regole generali della gara sono nella pagina sul codice dei contratti 2023; le integrazioni documentali nella pagina sul soccorso istruttorio; le cause di esclusione nella pagina sull'esclusione dalla gara.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per giustificare l'offerta?
Il termine lo fissa la stazione appaltante, e non può superare i quindici giorni (art. 110 c. 2). Il Consiglio di Stato lo considera ordinatorio: il suo superamento non comporta di per sé l'esclusione, a differenza del termine del soccorso istruttorio (Cons. Stato V 4666/2026). Conviene comunque rispettarlo e inviare le giustificazioni con il canale richiesto, di regola la piattaforma di gara.
Posso giustificare un costo del personale inferiore alle tabelle del Ministero?
Non sotto i minimi salariali inderogabili stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi: su quelli non sono ammesse giustificazioni e l'offerta è esclusa se il costo del personale è inferiore ai minimi delle tabelle (art. 110 c. 4-5). Le tabelle del costo medio del lavoro sono però un parametro, non un limite assoluto: si può dimostrare un costo inferiore alla media con elementi concreti, come agevolazioni contributive, anzianità del personale o un'organizzazione più efficiente (art. 41 c. 14), purché restino rispettati i minimi retributivi.
La stazione appaltante mi ha escluso senza sentirmi dopo le giustificazioni: è legittimo?
Può esserlo. Nel nuovo codice il contraddittorio sull'anomalia è a struttura semplificata: la stazione appaltante chiede per iscritto le spiegazioni e decide, senza obbligo di un'ulteriore fase di confronto o di audizione, salvo che il disciplinare la preveda. L'esclusione deve però essere motivata sulle ragioni per cui le spiegazioni non giustificano i prezzi o i costi, e si impugna al TAR entro trenta giorni.
Il TAR può rifare i conti al posto della stazione appaltante?
No. La verifica di anomalia è un giudizio globale e sintetico di discrezionalità tecnica, e il giudice lo annulla solo se è manifestamente illogico, irragionevole o basato su un travisamento dei fatti (Cons. Stato V 8356/2023), senza sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione. Le probabilità di successo dipendono quindi da errori evidenti: costi omessi, voci di spesa ignorate, calcoli sbagliati.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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