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ProceduraDiritto amministrativo · Appalti pubblici

Affidamento diretto e procedure sotto soglia

La gran parte dei contratti pubblici ha un valore inferiore alle soglie europee, e per questi il codice del 2023 prevede procedure semplificate: sotto 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi e forniture l'amministrazione può scegliere direttamente l'impresa, anche senza confrontare più preventivi; sopra, fino alle soglie europee, invita almeno cinque o dieci operatori senza pubblicare un bando. Per le piccole imprese sono le occasioni più frequenti di lavorare con la pubblica amministrazione, ma anche quelle in cui è più facile restare esclusi. Questa pagina spiega le regole, il principio di rotazione e come contestare un affidamento illegittimo.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Affidamento diretto: lavori sotto 150.000 euro, servizi e forniture sotto 140.000, anche senza confrontare più preventivi.
  • Negoziata senza bando: almeno 5 operatori invitati, 10 per i lavori da 1 milione alla soglia europea.
  • Rotazione: di regola niente secondo affidamento consecutivo all'uscente nello stesso settore.
  • Controlli semplificati: sotto 40.000 euro basta l'autodichiarazione, verificata anche a campione.
  • Ricorso al TAR in 30 giorni, anche per chi contesta la mancanza della gara.

Le procedure sotto soglia

Art. 50, c. 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023

«affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»

ProceduraLavoriServizi e forniture
Affidamento direttoSotto 150.000 euroSotto 140.000 euro, anche per ingegneria e architettura
Negoziata senza bando, almeno 5 operatoriDa 150.000 euro a 1 milioneDa 140.000 euro alla soglia europea
Negoziata senza bando, almeno 10 operatoriDa 1 milione alla soglia europea (5.404.000 euro dal 2026)—

Le soglie europee sono aggiornate periodicamente dalla Commissione: dal 1° gennaio 2026 sono 5.404.000 euro per i lavori e, per servizi e forniture, 140.000 euro per le amministrazioni centrali e 216.000 per le altre (si veda la guida al codice appalti). Nell'affidamento diretto la decisione di contrarre indica oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta e requisiti richiesti (art. 17, c. 2). Nelle negoziate gli operatori da invitare si scelgono con indagini di mercato o dagli elenchi della stazione appaltante, senza sorteggio salvo situazioni particolari motivate; l'avvio della consultazione e i nomi degli operatori consultati vanno pubblicati sul sito dell'ente, e l'avviso sui risultati indica gli invitati (art. 50, c. 2, 2-bis e 9). Un appalto non può essere frazionato per restare sotto soglia, salvo ragioni oggettive (art. 14, c. 6), e se il contratto presenta un interesse transfrontaliero certo si seguono le procedure ordinarie (art. 48, c. 2).

Il principio di rotazione

Art. 49, c. 2, D.Lgs. 36/2023

«In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.»

La stazione appaltante può dividere gli affidamenti in fasce di valore, e allora il divieto opera per ciascuna fascia (c. 3). L'uscente può essere reinvitato o scelto di nuovo solo in casi motivati dalla struttura del mercato e dall'effettiva assenza di alternative, dopo aver verificato che il contratto precedente è stato eseguito con cura e qualità (c. 4). La rotazione non si applica alle procedure negoziate quando l'indagine di mercato non ha posto limiti al numero di operatori da invitare (c. 5) e si può derogare per gli affidamenti diretti sotto 5.000 euro (c. 6). Tutte le scelte vanno lette alla luce del principio del risultato: l'ente deve ottenere il contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto tra qualità e prezzo, ma sempre nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza (art. 1, c. 1).

Requisiti, controlli e garanzie

Negli affidamenti diretti sotto 40.000 euro l'impresa attesta i requisiti con una dichiarazione sostitutiva e l'ente la verifica, anche a campione; se i requisiti non risultano, il contratto è risolto, la garanzia escussa, il fatto comunicato all'ANAC e l'impresa sospesa per un periodo da uno a dodici mesi dalle procedure dello stesso ente (art. 52). La garanzia provvisoria di regola non si chiede; nelle negoziate può essere richiesta per particolari esigenze, al massimo dell'1% (art. 53, c. 1-2). La garanzia definitiva è del 5%, ma in casi motivati l'ente può rinunciarvi (c. 4). Dopo la verifica dei requisiti l'esecuzione può iniziare prima della stipula (art. 50, c. 6).

Come contestare un affidamento

Chi sospetta un frazionamento artificioso, una violazione della rotazione o una scelta non motivata può prima chiedere gli atti (si veda l'accesso agli atti di gara) o un parere di precontenzioso all'ANAC, che si pronuncia entro trenta giorni (art. 220, c. 1, D.Lgs. 36/2023; si veda la pagina su ANAC e precontenzioso). Il ricorso al TAR va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione o dalla messa a disposizione degli atti; se non c'è stato un bando, dalla pubblicazione dell'avviso sull'affidamento, che deve essere motivato, e se l'avviso manca non oltre sei mesi dalla stipula (art. 120, c. 2-3, c.p.a.). Di regola può impugnare solo chi ha partecipato, ma è legittimato anche l'operatore che contesta proprio la mancanza della gara, perché il contratto è stato affidato in via diretta (Cons. Stato, Ad. Plen. 4/2018).

  1. Iscriversi agli elenchi di operatori e alle piattaforme degli enti di interesse.
  2. Documentare le esperienze pregresse, richieste anche per l'affidamento diretto.
  3. Seguire gli avvisi di avvio delle consultazioni e sui risultati.
  4. Chiedere gli atti se un affidamento appare frazionato o contrario alla rotazione.
  5. Ricorrere entro 30 giorni, o chiedere prima un parere all'ANAC.

Domande frequenti

Fino a quale importo un ente può affidare direttamente un lavoro o un servizio?
Sotto 150.000 euro per i lavori e sotto 140.000 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, anche senza consultare più operatori (art. 50, c. 1, lett. a e b, D.Lgs. 36/2023). L'impresa scelta deve però avere esperienze pregresse documentate e idonee, e l'atto di affidamento deve indicare oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta e requisiti (art. 17, c. 2). L'importo non può essere frazionato per restare sotto soglia (art. 14, c. 6).
Il fornitore uscente può essere scelto di nuovo?
Di regola no: la rotazione vieta di affidare all'uscente il contratto successivo quando due affidamenti consecutivi riguardano lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi (art. 49, c. 2). L'uscente può essere reinvitato o riaffidatario solo in casi motivati dalla struttura del mercato e dall'effettiva assenza di alternative, dopo aver verificato la qualità della prestazione precedente (c. 4). La rotazione non si applica alle negoziate precedute da un'indagine di mercato aperta a tutti gli operatori con i requisiti (c. 5) e si può derogare sotto 5.000 euro (c. 6).
Posso contestare un affidamento diretto se non sono stato invitato?
Sì. Di regola può ricorrere contro una gara solo chi vi ha partecipato, ma il Consiglio di Stato riconosce la legittimazione anche all'operatore che contesta proprio la mancanza della gara, perché l'amministrazione ha affidato il contratto in via diretta (Ad. Plen. 4/2018). Il ricorso al TAR va proposto entro trenta giorni; se non c'è stato un bando, dalla pubblicazione dell'avviso sull'affidamento, e se l'avviso manca non oltre sei mesi dalla stipula del contratto (art. 120, c. 3, c.p.a.).
Nelle procedure sotto soglia si devono prestare garanzie?
Di regola la garanzia provvisoria non si chiede; nelle procedure negoziate può essere richiesta solo per particolari esigenze indicate negli atti, e al massimo nella misura dell'1% (art. 53, c. 1-2, D.Lgs. 36/2023). La garanzia definitiva è del 5% del contratto, ma in casi motivati la stazione appaltante può non richiederla (c. 4). Sotto 40.000 euro basta un'autodichiarazione sui requisiti, verificata anche a campione: se risulta falsa scattano risoluzione, segnalazione all'ANAC e sospensione da uno a dodici mesi (art. 52).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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