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GuidaDiritto amministrativo · Appalti pubblici

L'accesso agli atti di gara

Chi ha perso una gara pubblica deve poter leggere l'offerta vincente e i verbali per decidere se impugnare, e deve farlo in fretta, perché i termini corrono dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Il codice del 2023 ha spostato tutto sulla piattaforma: gli atti si aprono a tutti gli offerenti non esclusi con l'aggiudicazione, i primi cinque vedono anche le offerte degli altri, e ciò che l'aggiudicatario ha chiesto di oscurare come segreto si contesta con un ricorso di dieci giorni.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Con la comunicazione di aggiudicazione gli atti di gara e l'offerta vincente sono disponibili sulla piattaforma a tutti gli offerenti non esclusi; i primi cinque vedono anche le offerte reciproche (art. 36 D.Lgs. 36/2023).
  • Fino all'aggiudicazione l'accesso è differito: elenchi, domande, offerte, verbali, anomalia (art. 35 c. 2).
  • Segreti tecnici e commerciali oscurati solo con dichiarazione motivata e comprovata; accesso difensivo se indispensabile (art. 35 c. 4-5).
  • Contro gli oscuramenti: ricorso al TAR in 10 giorni, rito accelerato (art. 36 c. 4, art. 116 c.p.a.); l'aggiudicazione si impugna in 30 giorni dalla comunicazione (art. 120 c.p.a.).
  • Atti di esecuzione e altri documenti: L. 241/1990 e accesso civico, 30 giorni, ricorso ex art. 116.

Che cosa si vede e quando

Art. 36, commi 1-2 e 4, D.Lgs. 36/2023 — Norme procedimentali e processuali in tema di accesso

«L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate. […] Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo […] con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione».

AttoChi e quandoLimiti
Elenco dei partecipanti, invitati, offerentiDopo la scadenza del termine per le offerte (art. 35 c. 2 lett. a-b)Segreto fino ad allora; rivelazione = art. 326 c.p.
Domande, requisiti, verbali di ammissioneDall'aggiudicazione (lett. c); prima, l'escluso per gli atti che lo riguardanoDati personali e giudiziari dei concorrenti nei limiti della pertinenza
Offerta dell'aggiudicatario, verbali, atti presuppostiTutti gli offerenti non esclusi, sulla piattaforma, con la comunicazione ex art. 90 (art. 36 c. 1)Parti oscurate per segreti tecnici o commerciali dichiarati e comprovati (art. 35 c. 4 lett. a)
Offerte dei primi cinque classificatiReciprocamente, tra i primi cinque (art. 36 c. 2)Stessi oscuramenti
Giustificazioni dell'anomalia e verbali relativiDall'aggiudicazione (art. 35 c. 2 lett. e)Segreti commerciali; accesso difensivo se indispensabile (c. 5)
Pareri legali sulle liti; relazioni riservate del DL e del collaudatore sulle riserve; piattaforme con privativaMai (art. 35 c. 4 lett. b)Accesso difensivo solo per le piattaforme (c. 5)
Atti di esecuzione: varianti, SAL, subappalti, penali, collaudoIstanza ex L. 241/1990 con interesse qualificato, o accesso civico generalizzato; 30 giorniControinteressati; limiti dell'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013; segreti

Il codice del 2023 ha capovolto il meccanismo: non più l'istanza di accesso con i suoi trenta giorni, che rendeva impossibile impugnare nei termini, ma la messa a disposizione automatica in piattaforma contestuale alla comunicazione di aggiudicazione, con la conseguenza che il termine di trenta giorni per il ricorso decorre da quella comunicazione o dalla disponibilità degli atti (art. 120, c. 2, c.p.a.; art. 36, c. 9). L'unico vero contenzioso preliminare riguarda gli oscuramenti: l'aggiudicatario deve aver indicato in offerta, con dichiarazione motivata e comprovata, le informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale; la stazione appaltante decide e lo dice nella comunicazione; chi non è d'accordo, concorrente o aggiudicatario, ricorre entro dieci giorni con un rito camerale a termini dimezzati e sentenza in cinque giorni, e fino alla scadenza di quel termine le parti contestate restano coperte. L'accesso difensivo dell'art. 35, c. 5, supera il segreto quando il documento è indispensabile per un motivo di ricorso concreto, non per una ricerca esplorativa (ricorso negli appalti).

Come muoversi nei dieci e nei trenta giorni

  1. Alla comunicazione (art. 90): scaricare subito dalla piattaforma offerta, verbali e atti presupposti; annotare le parti oscurate e le decisioni della stazione appaltante sugli oscuramenti; per l'escluso, gli atti relativi all'esclusione con i motivi.
  2. Entro 10 giorni: ricorso ex art. 116 c.p.a. contro gli oscuramenti che impediscono di valutare l'offerta vincente, notificato e depositato, con l'indicazione dei motivi di impugnazione per cui i documenti sono indispensabili (accesso difensivo); costituzione delle parti in 10 giorni; udienza camerale e sentenza semplificata in 5 giorni.
  3. Entro 30 giorni: ricorso principale contro l'aggiudicazione, l'ammissione o la valutazione delle offerte, con i motivi ricavabili dagli atti disponibili; i motivi aggiunti seguono l'accesso alle parti oscurate, entro 30 giorni dalla loro conoscenza; l'esclusione si impugna nei 30 giorni dalla sua comunicazione.
  4. Accesso ordinario (L. 241/1990, artt. 22-25): per gli atti non messi a disposizione, per l'esecuzione del contratto o per chi non ha partecipato ma ha un interesse qualificato: istanza motivata, controinteressati con 10 giorni per opporsi, decisione in 30 giorni, silenzio-rigetto, ricorso al TAR ex art. 116 entro 30 giorni o istanza incidentale nel giudizio pendente (guida all'accesso).
  5. Per l'aggiudicatario: dichiarare in offerta, in modo specifico e documentato, le parti coperte da segreto (brevetti, know-how, metodologie proprietarie), sapendo che prezzi, punteggi e requisiti non sono oscurabili; controllare la comunicazione di aggiudicazione e, se la stazione appaltante ha respinto l'oscuramento, impugnare nei 10 giorni prima che le parti siano mostrate.

Il sistema premia chi legge in fretta e chiede con precisione: il ricorso sugli oscuramenti che si limita a lamentare l'incompletezza dell'accesso, senza collegare i documenti a un motivo di impugnazione, viene respinto, e il ricorso principale proposto oltre i trenta giorni «in attesa dell'accesso» è tardivo. Le sanzioni dell'ANAC per gli oscuramenti pretestuosi reiterati e la rilevanza penale della divulgazione anticipata bilanciano gli abusi nei due sensi. Per il precontenzioso davanti all'ANAC e per la sospensiva del contratto durante lo stand still valgono le guide dedicate; il concorrente che scopre nell'offerta vincente l'uso indebito del proprio know-how ha anche le tutele della concorrenza sleale.

Domande frequenti

Siamo arrivati secondi: come vediamo l'offerta del vincitore e quanto tempo abbiamo?

Con la comunicazione digitale dell'aggiudicazione (art. 90 D.Lgs. 36/2023) la stazione appaltante rende disponibili sulla piattaforma, a tutti gli offerenti non definitivamente esclusi, l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti presupposti; ai primi cinque in graduatoria sono aperte reciprocamente anche le altre offerte (art. 36, c. 1-2). Non serve più un'istanza di accesso: si entra in piattaforma e si scarica. Nella stessa comunicazione l'amministrazione dice che cosa ha oscurato su richiesta dell'aggiudicatario come segreto tecnico o commerciale (c. 3): contro quelle decisioni il ricorso al TAR va notificato e depositato entro dieci giorni (c. 4), con rito camerale a termini dimezzati e sentenza in cinque giorni. Il termine per impugnare l'aggiudicazione è di trenta giorni dalla comunicazione o dalla messa a disposizione degli atti (art. 120 c.p.a.), e il ricorso per l'accesso non lo sospende: si notifica il ricorso principale nei trenta giorni e si integrano i motivi aggiunti dopo aver ottenuto le parti oscurate.

L'aggiudicatario ha oscurato metà dell'offerta tecnica come «segreto commerciale»: è legittimo?

Solo se l'oscuramento è fondato su una dichiarazione motivata e comprovata, resa in sede di offerta, che identifichi le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali (metodologie, algoritmi, soluzioni protette da titoli di proprietà industriale, contenuti altamente tecnologici) e ne spieghi il valore (art. 35, c. 4, lett. a); una richiesta generica di oscurare tutto o il semplice riferimento alla concorrenza non basta, e i prezzi complessivi, i punteggi, le certificazioni e i curricula non sono segreti. Anche quando il segreto esiste, il concorrente ha diritto all'accesso difensivo se l'ostensione è indispensabile per difendere in giudizio i propri interessi nella gara (c. 5): occorre indicare quale motivo di ricorso si intende sostenere con quei documenti. La stazione appaltante decide sugli oscuramenti nella comunicazione di aggiudicazione; se li nega, l'aggiudicatario può impugnare entro dieci giorni e nel frattempo le parti contestate non vengono mostrate (art. 36, c. 4-5); se li accoglie, è il concorrente a ricorrere nei dieci giorni. I rigetti reiterati di richieste di oscuramento infondate sono segnalati all'ANAC (c. 6).

Durante la gara possiamo sapere chi ha partecipato e leggere le offerte degli altri?

No, fino all'aggiudicazione. L'art. 35, c. 2, differisce l'accesso: nelle procedure aperte l'elenco degli offerenti resta segreto fino alla scadenza del termine per le offerte, nelle ristrette e negoziate gli elenchi degli invitati e degli offerenti fino alla stessa scadenza; le domande di partecipazione, i requisiti, i verbali di ammissione, le offerte, i verbali di valutazione e gli atti sull'anomalia sono accessibili solo dall'aggiudicazione. Fino a quel momento gli atti non possono essere resi conoscibili e la loro rivelazione da parte dei funzionari rileva come rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.). Fa eccezione l'esclusione: chi viene escluso riceve la comunicazione con i motivi (art. 90, c. 1, lett. d) e ha diritto agli atti che lo riguardano per impugnare entro trenta giorni, con l'accesso difensivo sugli atti degli altri concorrenti se indispensabile.

Il contratto è già in esecuzione e vogliamo vedere varianti, stati di avanzamento e subappalti: si può?

Sì. L'art. 35 estende l'accesso digitale agli atti di esecuzione dei contratti pubblici, con i limiti generali della L. 241/1990 (interesse diretto, concreto e attuale, per esempio del secondo classificato che sospetta una modifica sostanziale del contratto, o del subappaltatore e del fornitore non pagati) e dell'accesso civico generalizzato del D.Lgs. 33/2013, che l'Adunanza plenaria ha ritenuto applicabile anche agli atti delle procedure e dell'esecuzione, salvo i limiti dell'art. 5-bis; restano esclusi i pareri legali sulle liti e le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore sulle riserve (art. 35, c. 4, lett. b). L'istanza si presenta alla stazione appaltante, che decide entro 30 giorni sentiti i controinteressati; contro il diniego o il silenzio, ricorso al TAR entro 30 giorni con il rito dell'art. 116 c.p.a., che ordina l'esibizione con sentenza semplificata.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Appalti pubbliciIl ricorso al TAR negli appalti: 30 giorni, stand still, inefficacia del contrattoChe cosa si impugna e dove (art. 120 c.p.a.: atti delle procedure di affidamento e concessione, incarichi e concorsi di progettazione, provvedimenti ANAC; giurisdizione esclusiva del TAR competente per la sede della stazione appaltante, art. 133 lett. e; indicazione del CIG a pena di regolarizzazione), i termini (30 giorni per ricorso principale, incidentale e motivi aggiunti; decorrenza dalla comunicazione dell'art. 90 del codice o dalla messa a disposizione degli atti sulla piattaforma, art. 36; bando autonomamente lesivo dalla pubblicazione; affidamenti senza bando: 30 giorni dall'avviso di aggiudicazione motivato o 6 mesi dalla stipula; ricorso sull'oscuramento delle offerte entro 10 giorni, art. 36 c. 4; termini processuali dimezzati salvo quelli di notifica, art. 119), lo stand still (art. 18 D.Lgs. 36/2023: contratto non prima di 32 giorni dall'ultima comunicazione dell'aggiudicazione, con eccezioni per offerta unica, accordo quadro, sistema dinamico e sotto soglia; sospensione automatica dalla notifica dell'istanza cautelare fino alla decisione cautelare o alla sentenza di primo grado; notifica anche presso l'amministrazione se difesa dall'Avvocatura), il giudizio (definizione all'udienza cautelare o con sentenza semplificata in udienza entro 45 giorni dalla costituzione; cauzione fino allo 0,5% del valore per la cautelare; motivi aggiunti contro i nuovi atti senza contributo; deposito della sentenza entro 15 giorni, dispositivo se complessa; regole applicabili anche in appello), l'inefficacia del contratto (art. 121: obbligatoria per aggiudicazione senza bando quando prescritto, negoziata fuori dai casi, violazione dello stand still o della sospensione se ha influito; retroattiva o solo per il futuro; salve le esigenze imperative; art. 122: negli altri casi il giudice decide valutando interessi, chance del ricorrente, stato di esecuzione e domanda di subentro; art. 123 sanzioni alternative), la tutela (art. 124: aggiudicazione e subentro condizionati all'inefficacia; altrimenti risarcimento del danno provato, con il concorso di colpa di chi non ha chiesto il subentro; rivalsa della stazione appaltante contro l'operatore che ha causato l'esito illegittimo), costi e tempi (contributo unificato 2.000, 4.000 o 6.000 euro secondo il valore, art. 13 c. 6-bis lett. d D.P.R. 115/2002, aumentato della metà senza PEC o codice fiscale, dovuto in ogni caso dal soccombente; tempi: cautelare in 2-4 settimane, merito in 2-4 mesi, appello al Consiglio di Stato con termini dimezzati), gli errori (ricorso oltre i 30 giorni contando dall'accesso invece che dalla comunicazione; mancata impugnazione del bando lesivo; omessa domanda di inefficacia e subentro; notifica incompleta al controinteressato).
  • Appalti pubbliciL'esclusione dalla gara: cause automatiche e non automaticheIl principio di tassatività (solo le cause degli artt. 94-98 e dei requisiti dell'art. 100; clausole del bando ulteriori nulle), le cause automatiche (art. 94: c. 1 condanne definitive o decreti penali irrevocabili per associazione, mafia, corruzione e reati contro la PA, false comunicazioni sociali, frode UE, terrorismo, riciclaggio, tratta, e ogni delitto con incapacità di contrattare; c. 2 antimafia e interdittiva, salvo controllo giudiziario; c. 3 soggetti rilevanti: titolare, soci, amministratori con rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto; c. 5 sanzioni interdittive 231 e divieti di contrattare, mancata certificazione L. 68/1999 disabili, rapporto pari opportunità nei progetti PNRR, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato salvo autorizzazione, iscrizione nel casellario ANAC per false dichiarazioni fino a due anni; c. 6 violazioni fiscali e contributive gravi e definitivamente accertate: omesso pagamento oltre 5.000 euro o irregolarità ostative al DURC, sanate se pagate o rateizzate prima della scadenza dell'offerta), le cause non automatiche (art. 95: gravi infrazioni in materia di sicurezza, lavoro e ambiente; conflitto di interesse non risolvibile; distorsione da coinvolgimento nella preparazione; offerte riconducibili a un unico centro decisionale; illecito professionale grave; c. 2 violazioni fiscali gravi non definitive: pari o superiori al 10% del valore dell'appalto e comunque almeno 35.000 euro, con atto impugnato e senza sospensione, allegato II.10), l'illecito professionale grave (art. 98: tre condizioni, elementi tassativi come sanzioni AGCM, informazioni false o fuorvianti, risoluzioni di contratti precedenti, inadempimento verso subappaltatori, reati contestati o accertati tra quelli elencati, con mezzi di prova tipizzati; valutazione di gravità e tempo trascorso), la durata (art. 96 c. 8-10: incapacità di contrattare perpetua, 7 o 5 anni; cause dell'art. 95 rilevanti per 3 anni dal fatto, dall'atto del pubblico ministero o dal provvedimento AGCM), il self-cleaning (art. 96: comunicazione contestuale all'offerta, risarcimento del danno, collaborazione con le autorità, misure organizzative; esclusa per le violazioni fiscali definitive e non definitive), gli obblighi di comunicazione (art. 96 c. 14: omissione non escludente di per sé ma valutabile), i raggruppamenti (art. 97: estromissione o sostituzione del mandante), la verifica (art. 99: fascicolo virtuale, banche dati; aggiudicazione dopo 30 giorni di malfunzionamento con autocertificazione), il soccorso istruttorio (art. 101: 5-10 giorni per integrare la documentazione amministrativa, mai l'offerta; chiarimenti; rettifica dell'errore materiale), il provvedimento di esclusione e la tutela (comunicazione entro 5 giorni, ricorso al TAR in 30 giorni con rito speciale, accesso agli atti, risarcimento).
  • TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.
  • TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
  • TAR e Consiglio di StatoLa sospensiva al TAR: cautelare collegiale, monocratica, ante causamPresupposti (periculum e fumus), tipi di misure (sospensione, ordine di fare, ingiunzione di pagamento), collegiale in camera di consiglio (20+10 giorni), monocratica per estrema urgenza, ante causam, cauzione, motivazione, udienza di merito ravvicinata e sentenza in forma semplificata, revoca e riproposizione, appello al Consiglio di Stato in 30 giorni, spese, riti abbreviati (appalti).
  • TAR e Consiglio di StatoL'appello al Consiglio di StatoTermini (art. 92 c.p.a.: ricorso notificato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza; senza notifica, entro 6 mesi dalla pubblicazione, salvo la parte non costituita che ignorava il processo per nullità del ricorso; sospensione feriale; art. 94: deposito entro 30 giorni dall'ultima notifica con copia della sentenza e prova delle notifiche, a pena di decadenza; art. 93: notifica presso il domicilio eletto o il difensore; art. 96: appello incidentale entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, anche su capi autonomi, tardivo che cade con l'inammissibilità del principale; art. 103: riserva di appello contro le sentenze non definitive; art. 62: appello cautelare contro le ordinanze del TAR entro 30 giorni dalla notifica o 60 dalla pubblicazione, deciso in camera di consiglio), contenuto (art. 101: indicazione delle parti, della sentenza, esposizione dei fatti, specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, conclusioni, procura anche unitaria; c. 2: le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate si intendono rinunciate se non espressamente riproposte, con memoria entro il termine di costituzione per le altre parti; art. 95: notifica a tutte le parti nelle cause inscindibili, ad almeno una nei termini a pena di inammissibilità, integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice; art. 102: legittimati le parti del primo grado, l'interventore solo con posizione autonoma; art. 97: intervento; art. 104: divieto di nuove domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, di nuove prove e documenti salvo indispensabilità o impossibilità incolpevole, interessi e danni successivi, motivi aggiunti per documenti scoperti; effetto devolutivo limitato ai motivi), sospensiva (art. 98: su istanza, valutati i motivi, se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, ordinanza in camera di consiglio con le regole del cautelare; la sentenza del TAR è esecutiva, e la PA che ha perso deve eseguirla anche in pendenza di appello, salvo sospensione), decisione (art. 105: rimessione al TAR solo per difetto di contraddittorio, lesione del diritto di difesa, nullità della sentenza, riforma della declinatoria di giurisdizione o competenza o della dichiarazione di estinzione o perenzione, con riassunzione in 90 giorni; negli altri casi decide nel merito; art. 99: deferimento all'adunanza plenaria per contrasti; art. 100: competenza del CGA per la Sicilia; sentenza in forma semplificata; spese; tempi medi da uno a due anni, più brevi con il rito abbreviato e nelle materie dell'art. 119), dopo (revocazione nei casi dell'art. 395 c.p.c.; ricorso per cassazione solo per motivi di giurisdizione, art. 111 c. 8 Cost.; opposizione di terzo; ottemperanza; ricorso alla Corte EDU), costi (contributo unificato del grado aumentato della metà per i giudizi di impugnazione: 975 euro nel rito ordinario, 2.700 nel rito abbreviato, 3.000-9.000 negli appalti secondo il valore; condanna alle spese e responsabilità aggravata per l'appello manifestamente infondato; patrocinio a spese dello Stato), consigli (verificare la data di notifica della sentenza; individuare i capi da impugnare e i motivi assorbiti da riproporre; chiedere la sospensiva se la sentenza cambia lo stato di fatto; valutare l'appello incidentale se si è vinto solo in parte).
  • Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiI presupposti (rapporto di concorrenza tra imprenditori, anche potenziale e su mercati contigui; atti compiuti nell'esercizio dell'impresa, anche tramite terzi: ex dipendenti, agenti, società collegate, con la responsabilità del terzo che concorre; irrilevanza del danno effettivo, basta l'idoneità), le tre ipotesi dell'art. 2598 (n. 1 confusione: uso di nomi e segni distintivi confondibili, imitazione servile delle forme non necessitate del prodotto, della confezione, del sito, del look-alike; n. 2 denigrazione: notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull'attività del concorrente idonei a screditarlo, anche veri se tendenziosi, pubblicità comparativa fuori dai limiti del D.Lgs. 145/2007, e appropriazione di pregi: vantare qualità, premi, clienti, certificazioni altrui; n. 3 clausola generale della correttezza professionale: storno di dipendenti con animus nocendi o con modalità che paralizzano il concorrente, sviamento di clientela con liste e informazioni riservate, violazione di segreti aziendali, boicottaggio, vendita sottocosto sistematica, concorrenza parassitaria, violazione di norme pubblicistiche che dà vantaggio, uso di dati personali dei clienti altrui, pubblicità ingannevole), i confini (l'ex dipendente può usare le competenze acquisite ma non gli elenchi e i segreti; il patto di non concorrenza, art. 2125 c.c., e l'obbligo di fedeltà, art. 2105; i segreti commerciali, artt. 98-99 c.p.i.; marchi e brevetti con tutele proprie e cumulabili; la libertà di imitare le forme funzionali e i prodotti non protetti; la critica lecita), le azioni (inibitoria e rimozione degli effetti, art. 2599: ritiro dei prodotti, rettifica, distruzione; risarcimento del danno con colpa presunta e pubblicazione della sentenza, art. 2600: lucro cessante, danno all'immagine, utili del concorrente, liquidazione equitativa; azione delle associazioni professionali, art. 2601; ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e descrizione; astreinte, art. 614-bis c.p.c.; competenza del tribunale delle imprese quando interferiscono privative industriali, altrimenti tribunale ordinario; prescrizione quinquennale, art. 2947), la prova (investigazioni e testimonianze, ordini di esibizione, documenti dei clienti, perizie sulla confondibilità, dati di vendita per il danno), le difese (assenza di rapporto di concorrenza, forme necessitate, notizie vere e continenti, libertà di assunzione, informazioni di pubblico dominio, decadenza dei diritti), i rapporti con l'AGCM (pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole verso consumatori e microimprese, con procedimento amministrativo separato) e con il penale (art. 513 turbata libertà dell'industria, 513-bis, 623 rivelazione di segreti, 473-474 marchi).