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GuidaDiritto amministrativo · Appalti pubblici

Revisione dei prezzi e varianti in corso d'opera

Un contratto pubblico non è bloccato al prezzo e al progetto del giorno della firma. Il codice del 2023 obbliga a inserire in ogni gara una clausola di revisione dei prezzi, che dopo il correttivo del dicembre 2024 scatta quando i costi variano oltre il 3% nei lavori e oltre il 5% in servizi e forniture e riconosce una parte della variazione. Il contratto può poi essere modificato durante l'esecuzione nei casi previsti dall'art. 120: varianti per circostanze imprevedibili, lavori supplementari, modifiche di valore contenuto, il quinto d'obbligo. E se circostanze straordinarie alterano l'equilibrio del contratto, la parte svantaggiata ha diritto a rinegoziare. Questa pagina spiega come funzionano questi strumenti e come l'impresa fa valere le sue pretese.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Revisione prezzi: clausola obbligatoria; scatta oltre il 3% nei lavori (si riconosce il 90% dell'eccedenza) e oltre il 5% in servizi e forniture (80%).
  • Indici: quelli di legge (allegato II.2-bis e ISTAT), non le singole fatture; vale in aumento e in diminuzione.
  • Varianti: solo nei casi dell'art. 120; aumenti fino al 50% per ciascuna modifica nei casi di varianti e supplementari.
  • Piccole modifiche: sempre ammesse sotto le soglie europee e sotto il 10% (servizi e forniture) o il 15% (lavori).
  • Squilibri straordinari: diritto alla rinegoziazione; le pretese si iscrivono come riserve.

La revisione dei prezzi

Art. 60, commi 1-2, D.Lgs. 36/2023

«Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. Queste clausole [...] si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano: a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»

La revisione dei prezzi non è più una concessione della stazione appaltante ma un contenuto obbligatorio della gara, e il correttivo del dicembre 2024 (D.Lgs. 209/2024) ne ha differenziato soglie e percentuali tra lavori e servizi o forniture. La variazione si misura con indici oggettivi: per i lavori gli indici sintetici costruiti secondo l'allegato II.2-bis, per servizi e forniture gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione e delle retribuzioni contrattuali orarie, anche disaggregati, o gli indici specifici del settore quando esistono. Nei servizi e nelle forniture si possono prevedere anche meccanismi ordinari di adeguamento all'inflazione, che non si sommano alla soglia della revisione, e la revisione non si applica quando il prezzo è già indicizzato. La clausola opera nei due sensi e solo sulle prestazioni ancora da eseguire; le risorse per pagarla vengono dagli accantonamenti per imprevisti, dai ribassi d'asta e dalle economie di altri interventi. Le controversie sulla clausola di revisione e sui relativi provvedimenti applicativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 c. 1 lett. e n. 2 c.p.a.).

Quando il contratto si può modificare

IpotesiCondizioniNorma
Modifiche previste nei documenti di garaClausole chiare, precise e inequivocabili, anche di opzione, a prescindere dal valoreArt. 120 c. 1 lett. a
Prestazioni supplementariCambiare contraente è impraticabile o crea notevoli disagi o costi; aumento massimo del 50% per ciascuna modificaArt. 120 c. 1 lett. b e c. 2
Varianti in corso d'operaCircostanze imprevedibili: nuove norme o provvedimenti, eventi naturali straordinari e forza maggiore, rinvenimenti imprevisti, difficoltà geologiche e idriche non prevedibili; massimo 50% per ciascuna modificaArt. 120 c. 1 lett. c e c. 2
Modifiche di valore contenutoSotto le soglie europee e sotto il 10% (servizi e forniture) o il 15% (lavori) del valore iniziale, senza alterare la struttura del contrattoArt. 120 c. 3
Modifiche non sostanzialiSempre ammesse; sostanziale è la modifica che altera struttura ed equilibrio o avrebbe cambiato la garaArt. 120 c. 5-6
Risparmi e soluzioni migliorativeProposte da stazione appaltante o appaltatore, nei limiti del quadro economicoArt. 120 c. 7
Quinto d'obbligoSe previsto nei documenti di gara, aumento o diminuzione fino a un quinto alle condizioni originarie, senza diritto di risoluzioneArt. 120 c. 9

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP, e quelle per prestazioni supplementari e varianti si pubblicano e si comunicano all'ANAC, che può sanzionare le omissioni e intervenire sulle varianti illegittime (art. 120 c. 13-15). La proroga del contratto con l'appaltatore uscente è ammessa solo se prevista come opzione nel bando o, eccezionalmente, per il tempo strettamente necessario a concludere una nuova gara in ritardo quando l'interruzione del servizio creerebbe pericoli o un grave danno pubblico (c. 10-11).

Rinegoziazione, riserve e controversie

Quando sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea e al rischio di mercato, che alterano in modo rilevante l'equilibrio originario, la parte svantaggiata che non ne ha assunto il rischio ha diritto a rinegoziare secondo buona fede, nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico e al solo fine di ripristinare l'equilibrio iniziale (art. 9). La richiesta va fatta senza ritardo e non giustifica da sola la sospensione dei lavori; il RUP formula una proposta entro tre mesi e, se l'accordo non arriva in un tempo ragionevole, la parte svantaggiata può chiedere al giudice l'adeguamento del contratto (art. 120 c. 8). Le pretese economiche dell'appaltatore nei lavori si fanno valere iscrivendo riserve nei documenti contabili, secondo le regole dell'allegato II.14: quando le riserve possono far variare l'importo dell'opera tra il 5% e il 15%, si apre il procedimento di accordo bonario (art. 210). Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee è obbligatorio il collegio consultivo tecnico, che esprime pareri o adotta determinazioni che possono avere il valore di lodo contrattuale, e la cui inosservanza è valutata come grave inadempimento e ai fini della responsabilità erariale (art. 215).

  1. Leggere la clausola di revisione del contratto e gli indici a cui rinvia, prima di formulare l'offerta.
  2. Monitorare gli indici durante l'esecuzione e chiedere la revisione appena la soglia è superata.
  3. Iscrivere le riserve nei tempi e nei modi dell'allegato II.14, quantificandole.
  4. Chiedere la rinegoziazione senza ritardo davanti a eventi straordinari, documentandone l'impatto.
  5. Usare gli strumenti deflattivi: accordo bonario, collegio consultivo tecnico, poi il giudice.

Le regole generali sono nella pagina sul codice dei contratti 2023; il ruolo dell'ANAC nella pagina su ANAC e precontenzioso; i rapporti con i subappaltatori nella pagina sul subappalto.

Domande frequenti

I costi dei materiali sono aumentati del 10%: quanto mi spetta?
Dipende dalla clausola del contratto, che deve seguire l'art. 60. Nei lavori la revisione scatta se la variazione del costo dell'opera supera il 3% dell'importo complessivo e copre il 90% della parte eccedente; in servizi e forniture scatta oltre il 5% e copre l'80% dell'eccedenza. La variazione si misura con gli indici indicati dalla norma, non con le fatture dei singoli fornitori, e si applica alle prestazioni ancora da eseguire. Con un aumento del 10% nei lavori, per esempio, si recupera il 90% del 7% eccedente la soglia.
La stazione appaltante mi chiede di eseguire più lavori allo stesso prezzo: devo farlo?
Se i documenti di gara lo prevedevano, sì fino a un quinto dell'importo del contratto, in aumento o in diminuzione, alle condizioni originarie e senza diritto di risolvere il contratto (art. 120 c. 9). Oltre quel limite, o se la clausola manca, la modifica deve rientrare in una delle ipotesi dell'art. 120 e va concordata, con i relativi prezzi. Le pretese economiche si iscrivono come riserve nei documenti contabili.
La revisione dei prezzi vale anche a favore della stazione appaltante?
Sì: la clausola opera in aumento o in diminuzione. Se i costi scendono oltre la soglia, il corrispettivo delle prestazioni da eseguire si riduce nella stessa proporzione prevista per gli aumenti (art. 60 c. 2).
Il contratto non ha la clausola di revisione prezzi: che cosa posso fare?
La clausola è obbligatoria nei documenti di gara (art. 60 c. 1), e la sua assenza si contesta: se la gara è in corso, impugnando il bando; durante l'esecuzione, chiedendo l'applicazione della disciplina di legge e, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili che alterano in modo rilevante l'equilibrio del contratto, esercitando il diritto alla rinegoziazione (artt. 9 e 120 c. 8). Le controversie sulla clausola di revisione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 c.p.a.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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