Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

Le pene accessorie: interdizione, incapacità, pubblicazione della sentenza

La condanna penale non finisce con la pena da scontare: accanto a essa la legge prevede le pene accessorie, che tolgono diritti e capacità. Sopra i cinque anni di reclusione scatta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sopra i tre quella temporanea per cinque anni; chi ha commesso il reato abusando di una professione o di un pubblico ufficio ne è interdetto; il condannato a più di cinque anni è in stato di interdizione legale e non può amministrare i propri beni; per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione e l'economia scattano l'incapacità di contrattare con la PA e l'interdizione dagli uffici direttivi. Sono conseguenze automatiche o applicate dal giudice, durano oltre la pena e si cancellano solo con la riabilitazione. Questa pagina le elenca, indica quando si applicano, quanto durano e come si esce.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Quali sono (art. 19): interdizione dai pubblici uffici, da professione o arte, legale, dagli uffici direttivi; incapacità di contrattare con la PA; estinzione del rapporto di lavoro; decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale; pubblicazione della sentenza.
  • Soglie (29): perpetua con ergastolo o reclusione ≥ 5 anni; temporanea 5 anni con reclusione ≥ 3; non per i delitti colposi (33).
  • Interdizione legale (32): perdita della capacità di disporre e amministrare durante la pena per condanne ≥ 5 anni.
  • PA (32-ter, 32-quater): incapacità di contrattare da 1 a 5 anni per i delitti elencati.
  • Durata (37) pari alla pena principale se non determinata; uscita con la riabilitazione (179).

Quali sono e quando si applicano

Art. 29 c.p.

«La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.»

Pena accessoriaContenutoPresupposti e durata
Interdizione dai pubblici uffici (28-29)Perdita dell'elettorato attivo e passivo e di ogni diritto politico, degli uffici e incarichi pubblici, di gradi, titoli e onorificenzePerpetua con ergastolo o reclusione ≥ 5 anni; temporanea di 5 anni con reclusione ≥ 3 anni; la temporanea non meno di 1 né più di 5 anni; esclusa per i delitti colposi
Interdizione da una professione o da un'arte (30-31)Divieto di esercitare attività per cui occorre permesso, abilitazione, autorizzazione o licenzaConsegue alle condanne per delitti commessi con abuso della professione o dei doveri; da 1 mese a 5 anni salvo diversa previsione
Interdizione legale (32)Incapacità di disporre e amministrare i beni, con tutore; per l'ergastolo anche decadenza dalla responsabilità genitorialeDurante la pena, per condanne all'ergastolo o a reclusione ≥ 5 anni
Interdizione dagli uffici direttivi (32-bis)Divieto di essere amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente prepostoTemporanea, nei casi previsti dalla legge
Incapacità di contrattare con la PA (32-ter, 32-quater)Divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere prestazioni di un pubblico servizioDa 1 a 5 anni; consegue alle condanne per peculato, malversazione, indebita percezione di erogazioni, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, associazione per delinquere e di tipo mafioso, alcuni reati ambientali e altri delitti elencati
Estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (32-quinquies)Perdita del posto nel pubblico impiegoCondanne superiori a due anni per determinati delitti contro la PA
Decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale (34)Perdita o sospensione dell'esercizioNei casi previsti dalla legge e per i delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale
Pubblicazione della sentenza (36)Affissione e pubblicazione nei modi previsti, a spese del condannatoNei casi previsti dalla legge

Le pene accessorie sono conseguenze della condanna e non sostituiscono la pena principale: si aggiungono. Alcune conseguono di diritto, cioè si applicano automaticamente al ricorrere dei presupposti, e il giudice deve indicarle in sentenza; altre richiedono una valutazione, e per le fattispecie che prevedevano durate fisse la Corte costituzionale è intervenuta più volte, in particolare nei reati fallimentari, imponendo che la durata sia determinata dal giudice in proporzione alla gravità del fatto. L'art. 33 esclude l'applicazione delle regole dell'art. 29 e dell'interdizione legale per i delitti colposi e limita quella dell'art. 31.

Durata, effetti pratici, riti

Quando la legge prevede una pena accessoria temporanea senza determinarne la durata, questa è pari alla durata della pena principale inflitta, entro i limiti minimi e massimi previsti per ciascuna (art. 37); di regola le pene accessorie decorrono da quando la pena principale è stata eseguita o si è estinta, mentre l'interdizione legale opera durante l'esecuzione. Gli effetti pratici sono spesso più pesanti della pena detentiva sospesa: l'interdizione dai pubblici uffici fa perdere il diritto di voto e l'impiego pubblico, l'interdizione dalla professione blocca l'attività di medici, avvocati, commercialisti e artigiani abilitati, l'interdizione dagli uffici direttivi estromette dalle cariche societarie, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione chiude l'accesso agli appalti. Nei riti alternativi la disciplina cambia: nel patteggiamento le pene accessorie non si applicano quando la pena concordata non supera i due anni, salvo le eccezioni previste, e si applicano invece nelle ipotesi di patteggiamento allargato; la sospensione condizionale della pena estende i suoi effetti anche alle pene accessorie, che restano sospese; l'indulto non le estingue salvo che il provvedimento lo preveda, e l'amnistia propria le travolge insieme al reato. Gli errori nell'applicazione, per esempio una durata superiore ai limiti o una pena accessoria non prevista, si correggono con l'incidente di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione, senza dover impugnare la sentenza.

Come si esce: la riabilitazione

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Si chiede al tribunale di sorveglianza quando sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è altrimenti estinta e il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta; il termine sale a otto anni per i recidivi nei casi dei capoversi dell'art. 99 e a dieci anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, decorrendo in quest'ultimo caso dalla revoca della misura di sicurezza (art. 179). Occorre inoltre aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè risarcito il danno e pagato le spese, salvo dimostrare l'impossibilità di adempiere. La riabilitazione non cancella la condanna dal casellario giudiziale, ma la sottrae ai certificati richiesti dai privati e fa venire meno le incapacità, consentendo per esempio di tornare a contrattare con la pubblica amministrazione o di riottenere l'abilitazione; può essere revocata se il riabilitato commette entro sette anni un nuovo delitto non colposo punito con pena detentiva non inferiore a due anni (art. 180). Per le sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente, valgono regole proprie e la riabilitazione penale non le tocca.

Che cosa fare

  1. Prima della decisione: calcolare, insieme alla pena, le accessorie che ne deriveranno; possono rendere preferibile una pena leggermente diversa o un rito alternativo.
  2. In sentenza: verificare che le accessorie applicate siano previste, correttamente qualificate e di durata legittima; contestare le durate fisse dove la Corte costituzionale ha imposto la determinazione in concreto.
  3. Dopo la condanna: se l'applicazione è errata o eccessiva, incidente di esecuzione; comunicare tempestivamente all'ordine professionale o al datore quanto dovuto.
  4. Durante l'interdizione legale: nominare il tutore e gestire gli atti patrimoniali secondo le regole della tutela.
  5. Per uscirne: preparare la riabilitazione con il risarcimento del danno e la documentazione della condotta, e presentarla appena maturati i termini.

Le pene accessorie sono la parte della condanna che dura più a lungo e incide di più sulla vita quotidiana: si valutano prima, non dopo la sentenza. Il calcolo della pena è nella pagina sulle circostanze e nella pagina sulla recidiva; ciò che resta scritto nei certificati nella pagina sul casellario giudiziale; la via per cancellare gli effetti nella pagina sulla riabilitazione; il rito che le limita nella pagina sul patteggiamento.

Domande frequenti

Con quale pena scatta l'interdizione dai pubblici uffici?
La condanna all'ergastolo e quella alla reclusione non inferiore a cinque anni comportano l'interdizione perpetua; la condanna alla reclusione non inferiore a tre anni comporta l'interdizione temporanea per cinque anni (art. 29). Per i delitti colposi queste regole non si applicano (art. 33). L'interdizione temporanea non può comunque durare meno di un anno né più di cinque (art. 28).
Che cosa comporta l'interdizione legale?
Il condannato all'ergastolo e il condannato a una reclusione non inferiore a cinque anni, durante la pena, perdono la capacità di disporre e amministrare i propri beni, con la nomina di un tutore secondo le regole dell'interdizione giudiziale (art. 32): restano personali gli atti come il riconoscimento di un figlio e il matrimonio. La condanna all'ergastolo comporta anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Da quando si contano le pene accessorie?
Quando la legge non ne determina la durata, la pena accessoria temporanea dura quanto la pena principale inflitta, entro i limiti minimi e massimi previsti (art. 37); di regola decorrono dal momento in cui la pena principale è stata eseguita o estinta, mentre l'interdizione legale opera durante l'esecuzione. Per alcune fattispecie con durata fissa la Corte costituzionale ha imposto la determinazione in concreto da parte del giudice.
Come ci si libera delle pene accessorie?
Con la riabilitazione, che estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali: si chiede al tribunale di sorveglianza dopo almeno tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena principale, otto anni per i recidivi qualificati e dieci per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, provando la buona condotta effettiva e costante e l'adempimento delle obbligazioni civili, salvo l'impossibilità. Una nuova condanna può comportarne la revoca.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme