In breve
- Presupposto: condanna definitiva per delitto non colposo + nuovo delitto non colposo.
- Aumenti: semplice +1/3; aggravata fino a 1/2 (stessa indole, entro 5 anni, durante l'esecuzione); pluriaggravata 1/2; reiterata 1/2 o 2/3.
- Facoltativa: il giudice deve verificare in concreto maggiore colpevolezza e pericolosità (Corte cost. 192/2007); obbligatoria solo nei casi del c. 5 dopo Corte cost. 185/2015.
- Limite: l'aumento non può superare il cumulo delle pene precedenti.
- Effetti indiretti: bilanciamento delle attenuanti (69 c. 4), generiche (62-bis c. 3), continuazione (81 c. 4), benefici penitenziari.
Le forme e gli aumenti
«Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.»
La recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole: presuppone una condanna definitiva per un delitto non colposo, pronunciata prima della commissione del nuovo fatto, e un nuovo delitto non colposo. Restano fuori le contravvenzioni, i delitti colposi, le sentenze di proscioglimento e i reati dichiarati estinti; contano invece il patteggiamento e il decreto penale divenuti irrevocabili. Gli aumenti crescono per gradi: un terzo nella forma semplice; fino alla metà nella forma aggravata, quando il nuovo delitto è della stessa indole, è commesso nei cinque anni dalla condanna precedente o durante o dopo l'esecuzione della pena o mentre il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione; la metà quando concorrono più ipotesi aggravate; la metà o due terzi per il recidivo che commette un ulteriore delitto, secondo che la recidiva precedente fosse semplice o aggravata. I reati della stessa indole sono, secondo l'art. 101, quelli che violano la stessa disposizione o che, pur previsti da norme diverse, presentano per la natura dei fatti o per i motivi caratteri fondamentali comuni: la valutazione è sostanziale, e la giurisprudenza vi include, per esempio, furto e ricettazione o truffa e appropriazione indebita quando il modus operandi è omogeneo. Un limite generale chiude il sistema: in nessun caso l'aumento per la recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto (c. 6).
Facoltativa quasi sempre: che cosa deve motivare il giudice
La recidiva deve essere contestata dal pubblico ministero, di regola nel capo d'imputazione o in udienza, sulla base del certificato del casellario, e il giudice decide se applicarla. Dopo la sentenza 192/2007 della Corte costituzionale la regola è la facoltatività: il giudice non può limitarsi a constatare i precedenti, ma deve verificare in concreto se il nuovo episodio sia significativo di una maggiore colpevolezza e di una accresciuta pericolosità, considerando la natura dei reati, il tempo trascorso, la qualità delle condotte e il percorso di vita dell'imputato; se non lo ritiene, esclude la recidiva, che allora non produce nessun effetto, diretto o indiretto. L'obbligatorietà resta solo nel caso del comma 5, cioè per i delitti elencati dall'art. 407 c. 2 lett. a c.p.p., i più gravi, e la sentenza 185/2015 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui rendeva obbligatorio l'aumento anche per la recidiva semplice relativa a quei delitti, lasciandolo obbligatorio per le ipotesi del comma 2. La motivazione sulla recidiva è autonoma rispetto a quella sulla pena: il giudice che la ritiene deve spiegare perché, e l'omessa motivazione è un vizio deducibile in appello e in Cassazione. La recidiva esclusa o non contestata non incide né sulla pena né sugli effetti indiretti; quella ritenuta ma dichiarata subvalente nel bilanciamento produce comunque alcuni effetti, secondo la giurisprudenza, sui benefici penitenziari.
Gli effetti indiretti
| Ambito | Effetto della recidiva | Norma |
|---|---|---|
| Bilanciamento delle circostanze | Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata per alcuni reati, con numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale che lo hanno rimosso per singole fattispecie | Art. 69 c. 4 c.p. |
| Attenuanti generiche | Per i delitti dell'art. 407 c. 2 lett. a puniti con più di cinque anni, in caso di recidiva reiterata non possono fondarsi sulla sola assenza di precedenti | Art. 62-bis c. 3 c.p. |
| Reato continuato | Per il recidivo reiterato l'aumento per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave | Art. 81 c. 4 c.p. |
| Esecuzione e benefici | Limiti e attese maggiori per misure alternative e permessi per i recidivi reiterati; divieti dopo la revoca di misure | L. 354/1975, artt. 30-ter, 47, 58-quater |
| Sospensione condizionale | Più difficile per chi ha precedenti, esclusa oltre i limiti dell'art. 164 | Artt. 163-164 c.p. |
| Effetti extrapenali | Rilievo nel casellario, nelle valutazioni su licenze, porto d'armi, permessi di soggiorno e affidamenti | DPR 313/2002 e leggi di settore |
Il punto più delicato è il bilanciamento: quando la recidiva reiterata è contestata e ritenuta, il divieto di prevalenza dell'art. 69 c. 4 può impedire che le attenuanti riducano davvero la pena, con effetti pesanti sui reati che hanno minimi elevati. La Corte costituzionale è intervenuta più volte dichiarando illegittimo il divieto in relazione a singole fattispecie, e la difesa ha interesse a verificare se per il reato contestato il divieto sia ancora operante. Anche la scelta del rito dipende dai calcoli: con la recidiva la pena base cresce e il patteggiamento può superare le soglie o perdere convenienza, mentre la messa alla prova e le pene sostitutive restano possibili entro i loro limiti.
Come si contesta
- Verificare i presupposti: certificato del casellario aggiornato, definitività della condanna prima del nuovo fatto, natura dolosa del delitto precedente e di quello nuovo, eventuali estinzioni o riabilitazione.
- Contestare la forma: la stessa indole va provata in concreto; i cinque anni si contano dalla condanna precedente; la commissione durante l'esecuzione richiede la prova.
- Chiedere l'esclusione della recidiva facoltativa con argomenti concreti: tempo trascorso, occasionalità, diversità dei fatti, percorso di vita, lavoro, cure.
- Lavorare sul bilanciamento: chiedere l'equivalenza o la prevalenza delle attenuanti e verificare se il divieto dell'art. 69 c. 4 sia stato rimosso per quel reato.
- Controllare i calcoli: limite del cumulo (art. 99 c. 6), aumenti per la continuazione, effetti sui riti e sui benefici; impugnare l'omessa motivazione.
La recidiva non è automatica: si contesta, si motiva e si può escludere, e da essa dipendono più cose della sola pena. Il meccanismo generale delle circostanze è nella pagina su attenuanti e aggravanti; le conseguenze accessorie della condanna nella pagina sulle pene accessorie; le alternative al processo e al carcere nelle pagine sulla messa alla prova e sulle pene sostitutive; i benefici che la recidiva rende più difficili nella pagina sui permessi premio.
Domande frequenti
Ho un precedente di dieci anni fa: il giudice deve aumentarmi la pena?
Di quanto può aumentare la pena?
La recidiva impedisce le attenuanti?
La condanna con patteggiamento o con decreto penale conta come precedente?
Fonti normative
- Art. 99 c.p. — Recidiva
- Art. 101 c.p. — Reati della stessa indole
- Art. 69 c.p. — Concorso di circostanze
- Art. 62-bis c.p. — Circostanze attenuanti generiche
- Art. 81 c.p. — Concorso formale e reato continuato
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleCircostanze attenuanti e aggravanti: come cambiano la penaAggravanti comuni (61), attenuanti comuni (62) e generiche (62-bis), calcolo degli aumenti e delle diminuzioni (63-65), bilanciamento (69), contestazione e motivazione.
- Il procedimento penaleLe pene accessorie: interdizione, incapacità, pubblicazione della sentenzaInterdizione dai pubblici uffici perpetua oltre 5 anni e temporanea oltre 3 (art. 29), professione, interdizione legale, uffici direttivi; durata e riabilitazione (179).
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe pene sostitutive della riforma Cartabia: semilibertà e detenzione domiciliare fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3, pena pecuniaria fino a 1.
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova: pene fino a 3 anni, 4 con buona condotta, 6 per tossicodipendenti; istanza al tribunale di sorveglianza, prescrizioni.
- Esecuzione della penaI permessi premio e i permessi di necessitàCondotta regolare e non pericolosità, 15 giorni per volta e 45 l'anno, dopo 1/4 della pena (metà per il 4-bis, 10 anni per l'ergastolo); permesso di necessità.