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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

Circostanze attenuanti e aggravanti: come cambiano la pena

La pena scritta nell'articolo che descrive il reato è solo il punto di partenza: le circostanze la spostano, in alto o in basso, e spesso decidono se si va in carcere, se si accede a un rito alternativo, se la condanna può essere sospesa. Le aggravanti e le attenuanti comuni valgono per tutti i reati e producono, di regola, una variazione fino a un terzo; quelle speciali e a effetto speciale hanno misure proprie; le attenuanti generiche sono la valvola con cui il giudice adatta la pena al caso. Quando concorrono, il giudice le bilancia, e il risultato del bilanciamento è quasi sempre il vero tema della difesa. Questa pagina spiega quali sono, come si calcolano, come funziona il giudizio di comparazione e come si contestano.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Aggravanti comuni (61) e attenuanti comuni (62): valgono per tutti i reati, salvo che siano elementi costitutivi o circostanze speciali.
  • Generiche (62-bis): una sola circostanza, diminuzione fino a un terzo, motivazione obbligatoria.
  • Calcolo (63-65): aumento o diminuzione fino a un terzo se la legge non li determina, sulla pena che il giudice applicherebbe; a cascata con più circostanze dello stesso segno; regole speciali per le circostanze a effetto speciale.
  • Bilanciamento (69): prevalenza, equivalenza o soccombenza; con l'equivalenza si applica la pena base.
  • Procedura: le aggravanti vanno contestate, le attenuanti si riconoscono d'ufficio; tutto incide su riti, sospensione condizionale e benefici.

Quali sono

CategoriaEsempiEffetto
Aggravanti comuni (art. 61)Motivi abietti o futili; reato commesso per eseguirne o occultarne un altro; previsione dell'evento nei delitti colposi; sevizie o crudeltà; circostanze di tempo, luogo o persona che ostacolano la difesa; latitanza; aggravamento delle conseguenze; abuso di poteri o violazione dei doveri di pubblico ufficiale, di prestatore d'opera, di relazioni domestiche, di ospitalità o coabitazione; motivi di discriminazione; uso di sistemi di intelligenza artificiale come mezzo insidioso (n. 11-undecies, L. 132/2025)Aumento fino a un terzo, salvo diversa previsione
Attenuanti comuni (art. 62)Motivi di particolare valore morale o sociale; stato d'ira per fatto ingiusto altrui; suggestione di una folla in tumulto; danno patrimoniale o lucro di speciale tenuità; concorso del fatto doloso della persona offesa; riparazione integrale del danno o elisione delle conseguenze prima del giudizio (n. 6)Diminuzione fino a un terzo, salvo diversa previsione
Attenuanti generiche (art. 62-bis)Qualunque circostanza che il giudice ritenga meritevole: condotta processuale, contesto personale, risarcimento parziale, tempo trascorso, percorso di reinserimentoValgono come una sola circostanza; diminuzione fino a un terzo; limiti per i delitti gravi e per la recidiva reiterata
Circostanze specialiPreviste dalla norma che descrive il reato, come le aggravanti del furto (625) o le attenuanti della lieve entitàMisura stabilita dalla legge
Circostanze a effetto specialeQuelle che comportano una variazione superiore a un terzo o cambiano la specie di penaRegole proprie di calcolo, incidono su prescrizione e riti
Circostanze inerenti alla personaRecidiva, imputabilità, qualità personaliRegole specifiche, art. 70

La differenza tra circostanza ed elemento costitutivo è il primo controllo: gli artt. 61 e 62 si applicano solo se la circostanza non è già elemento del reato o circostanza speciale, altrimenti si avrebbe una doppia valutazione. L'art. 59 regola l'imputazione soggettiva: le aggravanti sono valutate a carico dell'imputato solo se conosciute o ignorate per colpa, mentre le attenuanti operano anche se non conosciute o erroneamente ritenute esistenti, e questo squilibrio è voluto.

Come si calcolano

Artt. 63, primo e secondo comma, 64 e 65 c.p. (estratti)

«Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.» «Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.» «[Quando ricorre una circostanza attenuante e la diminuzione non è determinata dalla legge] le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.»

Il calcolo parte dalla pena base, individuata dal giudice tra il minimo e il massimo edittale secondo i criteri dell'art. 133; su quella si applicano gli aumenti o le diminuzioni, a cascata quando le circostanze dello stesso segno sono più di una. Se la legge non fissa la misura, l'aumento e la diminuzione sono fino a un terzo, con il limite di trenta anni per la reclusione e con la sostituzione della reclusione da venti a ventiquattro anni all'ergastolo in presenza di un'attenuante. Le circostanze a effetto speciale, cioè quelle che comportano una variazione superiore a un terzo o modificano la specie della pena, seguono le regole dell'art. 63 c. 3 e seguenti, con criteri particolari quando ne concorrono più di una. Gli artt. 66 e 67 pongono i limiti massimi agli aumenti e quelli minimi alle diminuzioni. Il risultato non è un esercizio astratto: la pena finale determina l'accesso alla sospensione condizionale, alle pene sostitutive, alla messa alla prova, al patteggiamento e, per le circostanze a effetto speciale, anche i termini di prescrizione e i presupposti delle misure cautelari.

Il bilanciamento

Quando concorrono circostanze di segno opposto il giudice procede al giudizio di comparazione dell'art. 69: se ritiene prevalenti le aggravanti applica solo gli aumenti, se ritiene prevalenti le attenuanti solo le diminuzioni, se le considera equivalenti applica la pena base come se nessuna circostanza esistesse. È una valutazione discrezionale, ma non arbitraria: deve essere motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133, cioè gravità del fatto e capacità a delinquere, e la motivazione è sindacabile in Cassazione quando è assente o manifestamente illogica. Il quarto comma dell'art. 69 introduce divieti di prevalenza per alcune aggravanti e, soprattutto, per la recidiva reiterata in relazione a determinate fattispecie: la Corte costituzionale è intervenuta molte volte dichiarando illegittimo il divieto rispetto a singoli reati, quindi va verificato se per il reato contestato il limite sia ancora operante. Nel patteggiamento e negli altri riti il bilanciamento entra nel calcolo concordato; nel giudizio ordinario è l'oggetto principale della discussione finale, perché tra prevalenza ed equivalenza la differenza può essere di anni.

Contestazione, motivazione, difesa

  1. Verificare la contestazione: le aggravanti devono risultare dall'imputazione o da una contestazione suppletiva; l'aggravante applicata senza contestazione è un vizio da eccepire.
  2. Chiedere le attenuanti: generiche con argomenti concreti (condotta, contesto, tempo trascorso, lavoro, cure), e quelle comuni quando ne ricorrono i presupposti; il risarcimento prima del giudizio è l'attenuante più efficace.
  3. Lavorare sul bilanciamento: chiedere prevalenza o almeno equivalenza, verificando se il divieto dell'art. 69 c. 4 sia stato rimosso per quel reato.
  4. Controllare il calcolo: pena base, ordine degli aumenti, limiti degli artt. 64-67, corretta qualificazione delle circostanze a effetto speciale.
  5. In impugnazione: denunciare l'omessa o illogica motivazione sul diniego delle generiche e sul giudizio di comparazione, che sono tra i motivi più frequentemente accolti.

La pena vera nasce dal bilanciamento, non dall'articolo che descrive il reato: è lì che si concentra la difesa quando i fatti non si discutono. La circostanza inerente alla persona che più spesso pesa è nella pagina sulla recidiva; le conseguenze ulteriori della condanna nella pagina sulle pene accessorie; le alternative che dipendono dalla pena in concreto nelle pagine sulla messa alla prova e sulle pene sostitutive; il rito in cui il calcolo si concorda nella pagina sul patteggiamento.

Domande frequenti

Di quanto scende la pena con le attenuanti generiche?
Fino a un terzo, perché la legge non determina la misura e si applica la regola dell'art. 65: la diminuzione non può eccedere un terzo della pena che il giudice avrebbe inflitto. Le generiche contano come una sola circostanza, anche se le ragioni sono più di una, e il giudice deve motivare sia la concessione sia il diniego.
Il risarcimento del danno riduce la pena?
Sì, se è integrale, spontaneo e avviene prima del giudizio: è l'attenuante dell'art. 62 n. 6, che vale anche quando l'imputato si adopera efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze del reato. Spesso è l'argomento che permette anche le attenuanti generiche e il bilanciamento favorevole, e nei reati a querela può accompagnarsi alla remissione.
Che cosa significa che le attenuanti sono state dichiarate equivalenti?
Che il giudice, bilanciando aggravanti e attenuanti ai sensi dell'art. 69, le ha considerate di pari peso: in quel caso non si applicano né gli aumenti né le diminuzioni e si parte dalla pena base del reato. Se invece le attenuanti sono prevalenti si applicano solo le diminuzioni, se prevalgono le aggravanti solo gli aumenti.
Il giudice può applicare un'aggravante non contestata?
No: le circostanze aggravanti devono essere contestate nell'imputazione o con una contestazione suppletiva in udienza, perché l'imputato possa difendersi; se non lo sono, non possono essere applicate, e la loro applicazione a sorpresa è un vizio deducibile in impugnazione. Le attenuanti, al contrario, possono essere riconosciute d'ufficio.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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