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GuidaDiritto penale · Reati contro il patrimonio

Il danneggiamento di cose altrui

Rompere, rigare, distruggere una cosa altrui non è sempre un reato. Dal 2016 il danneggiamento semplice è un illecito civile, che obbliga a risarcire e a pagare una sanzione allo Stato; resta reato quando c'è violenza o minaccia contro la persona o quando il bene appartiene a categorie protette, come gli edifici pubblici, i beni destinati a un servizio pubblico o le cose lasciate alla pubblica fede, per esempio un'auto in strada. Questa pagina spiega come distinguere le ipotesi, quando serve la querela, le pene e la differenza con l'imbrattamento.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Danneggiamento semplice: illecito civile, con risarcimento e sanzione da 100 a 8.000 euro.
  • È reato con violenza o minaccia, o su beni protetti: reclusione da 6 mesi a 3 anni.
  • Querela: per il fatto con violenza o minaccia e per le cose alla pubblica fede; altrimenti d'ufficio.
  • Casi più gravi: manifestazioni pubbliche e strutture sanitarie, fino a 5 anni.
  • Imbrattamento: alterazione superficiale, punita dall'art. 639.

Reato o illecito civile

Art. 635, c. 1, c.p.

«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

SituazioneConseguenzaProcedibilità
Danno a cosa altrui fuori dai casi dell'art. 635Illecito civile: sanzione da 100 a 8.000 euro e risarcimentoCausa civile
Con violenza alla persona o minacciaReclusione da 6 mesi a 3 anniQuerela
Cose esposte alla pubblica fede, come l'auto in stradaReclusione da 6 mesi a 3 anniQuerela
Edifici pubblici o di culto, centri storici, cantieri, beni di pubblico servizioReclusione da 6 mesi a 3 anniD'ufficio
Durante manifestazioni in luogo pubblicoReclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 10.000 euro; più grave con violenza o minacciaD'ufficio
In strutture sanitarie, con violenza o minacciaReclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 10.000 euroD'ufficio

Fuori dai casi previsti dall'art. 635, chi distrugge o deteriora cose altrui commette un illecito civile e paga, oltre al risarcimento, una sanzione pecuniaria civile decisa dal giudice civile (art. 4, c. 1, lett. c, D.Lgs. 7/2016; si veda la pagina sull'ingiuria per il funzionamento delle sanzioni civili). Sono beni destinati a pubblico servizio, con procedibilità d'ufficio, la porta di una stazione ferroviaria (Cass. 32908/2025) o il braccialetto elettronico di chi è sottoposto a misura cautelare (Cass. 5986/2026); non è invece esposta alla pubblica fede la vetrina di un negozio sorvegliata dal personale all'interno (Cass. 26249/2023). Se la vittima è incapace per età o infermità si procede d'ufficio; la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze del reato o a un lavoro per la collettività (art. 635).

L'imbrattamento e la querela

Scritte e graffiti sono di regola imbrattamento, perché producono un'alterazione superficiale e facilmente rimediabile, mentre il danneggiamento riduce in modo apprezzabile il valore o l'uso della cosa (Cass. 36753/2024). L'imbrattamento di immobili o mezzi di trasporto è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da 300 a 1.000 euro e si procede d'ufficio; le pene aumentano per i beni adibiti a funzioni pubbliche imbrattati per lederne il prestigio e raddoppiano durante le manifestazioni, e il giudice può imporre il ripristino (art. 639 c.p.). La querela, entro tre mesi, può presentarla anche chi usa il bene a titolo giuridico, come l'inquilino (Cass. 8101/2025; si veda la pagina sulla querela). Il risarcimento prima del processo può chiudere il procedimento (si veda l'estinzione per condotte riparatorie).

  1. Fotografare il danno e conservare preventivi e fatture di riparazione.
  2. Cercare testimoni e immagini di videosorveglianza.
  3. Capire se è reato: violenza o minaccia, bene protetto, luogo e occasione.
  4. Presentare querela entro tre mesi, se necessaria.
  5. Chiedere il risarcimento, nel processo penale o con una causa civile.

Domande frequenti

Rigare o danneggiare un'auto parcheggiata è reato?
Di regola sì. Il danneggiamento è reato quando riguarda, tra l'altro, le cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede (art. 635, c. 2, n. 1, e art. 625, n. 7, c.p.), e la Cassazione considera tale l'auto lasciata in strada (Cass. 2364/2024). La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni, ma per queste cose si procede a querela della persona offesa, da presentare entro tre mesi.
Chi rompe una vetrina commette un reato?
Dipende. Se nel negozio c'è personale che vede direttamente che cosa accade fuori, la vetrina non è esposta alla pubblica fede (Cass. 26249/2023 e 27050/2023), e senza violenza o minaccia il fatto è un illecito civile, con risarcimento e sanzione da 100 a 8.000 euro (art. 4 D.Lgs. 7/2016). È invece reato se c'è violenza o minaccia contro qualcuno o se avviene durante una manifestazione in luogo pubblico, con pene fino a cinque anni (art. 635 c.p.).
Chi può presentare querela?
Il proprietario, ma anche chi usa il bene a un titolo giuridico, come l'inquilino dell'immobile danneggiato (Cass. 8101/2025) o chi guida con il consenso del proprietario il veicolo danneggiato (Cass. 26757/2025). Si procede comunque d'ufficio per i beni pubblici o destinati a pubblico servizio, come la porta di una stazione (Cass. 32908/2025), e quando la vittima è incapace per età o infermità (art. 635, ultimo comma).
Scritte e graffiti sui muri sono danneggiamento?
Di solito sono imbrattamento: il danneggiamento modifica la cosa in modo da ridurne il valore o l'uso, l'imbrattamento produce un'alterazione superficiale e facilmente rimediabile (Cass. 36753/2024). Su immobili o mezzi di trasporto l'imbrattamento è punito con la reclusione da uno a sei mesi o la multa da 300 a 1.000 euro e si procede d'ufficio; le pene salgono per i beni adibiti a funzioni pubbliche imbrattati per lederne il prestigio e durante le manifestazioni, e il giudice può imporre il ripristino e la ripulitura (art. 639 c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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