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GuidaDiritto penale · Reati contro la persona

L'ingiuria dopo la depenalizzazione

Dal 2016 insultare qualcuno in faccia, al telefono o con un messaggio diretto non è più reato: l'art. 594 del codice penale è stato abrogato. Ma l'ingiuria non è diventata lecita. È un illecito civile che obbliga a risarcire il danno e a pagare allo Stato una sanzione pecuniaria civile fino a 8.000 euro, o 12.000 nei casi più gravi, decisa dal giudice civile. Questa pagina spiega che cosa è ingiuria oggi, come si distingue dalla diffamazione, che resta reato, anche nelle chat, e come si ottiene il risarcimento.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Non è più reato: l'art. 594 c.p. è stato abrogato nel 2016.
  • Illecito civile: risarcimento alla vittima e sanzione allo Stato da 100 a 8.000 euro.
  • Casi più gravi: da 200 a 12.000 euro se si attribuisce un fatto o davanti a più persone.
  • Dove si agisce: davanti al giudice civile, entro cinque anni.
  • Diffamazione: se la vittima è assente e l'offesa arriva ad altri, è ancora reato.

Che cos'è oggi l'ingiuria

Art. 4, c. 1, lett. a), D.Lgs. 7/2016

«Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa»

La sanzione si applica solo ai fatti dolosi e si aggiunge alle restituzioni e al risarcimento del danno (art. 3). Sale da 200 a 12.000 euro se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è commessa in presenza di più persone (art. 4, c. 4, lett. f). Se le offese sono reciproche il giudice può non applicarla a uno o a entrambi, e non è sanzionabile chi ha reagito in stato d'ira subito dopo un fatto ingiusto altrui (c. 2-3). L'importo tiene conto di gravità, reiterazione entro quattro anni, condizioni economiche e condotta riparatoria (artt. 5-6); la somma va allo Stato, non può essere coperta da assicurazione e non passa agli eredi (artt. 9-10).

Ingiuria o diffamazione?

SituazioneQualificazioneFonte
Offesa a una persona presente, o a lei diretta per telefono, lettera o messaggioIngiuria, illecito civileArt. 4, c. 1, lett. a)
Offesa in videochat alla presenza della vittima e di altre personeIngiuria aggravataCass. 10905/2020
Offeso, terzi e autore presenti insieme, anche virtualmenteIngiuria aggravataCass. 17563/2023
Messaggi in una chat di gruppo letti dalla vittima solo dopoDiffamazione, reatoCass. 28675/2022
Offesa in un'intervista televisiva, vittima assenteDiffamazione, reatoCass. 5982/2022

Il criterio è la direzione della comunicazione: nell'ingiuria l'offesa è rivolta alla vittima, che può replicare; nella diffamazione la vittima resta estranea alla comunicazione con più persone e non può interloquire (Cass. 10313/2019). Sulla diffamazione, che si persegue con querela, si vedano le pagine sulla diffamazione e sulla diffamazione online. La sanzione civile è applicata dal giudice competente per la causa di risarcimento, al termine del giudizio e solo se accoglie la domanda; non si applica se l'atto è stato notificato con le forme per gli irreperibili, salvo che il convenuto si sia costituito o abbia comunque saputo del processo (art. 8). Sul risarcimento si veda la pagina sul danno all'onore e alla reputazione.

  1. Annotare subito data, luogo, parole e testimoni.
  2. Conservare messaggi e screenshot con data e mittente.
  3. Capire se è ingiuria o diffamazione: la vittima era presente o no?
  4. Chiedere per iscritto il risarcimento all'autore.
  5. Agire davanti al giudice civile entro cinque anni.

Domande frequenti

Insultare qualcuno è ancora reato?
L'ingiuria no: l'art. 594 c.p. è stato abrogato dal D.Lgs. 7/2016 (art. 1). Chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, o le rivolge direttamente l'offesa per telefono, per iscritto o con un messaggio, deve però risarcire il danno e pagare una sanzione pecuniaria civile (art. 4). Restano reati, invece, la diffamazione, quando la vittima è assente, e altri comportamenti che spesso accompagnano gli insulti, come la minaccia o gli atti persecutori.
Quanto si paga per un'ingiuria?
La sanzione pecuniaria civile va da 100 a 8.000 euro, e da 200 a 12.000 euro se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o avviene davanti a più persone (art. 4, c. 1 e 4, D.Lgs. 7/2016). La somma va allo Stato ed è fissata dal giudice in base a gravità, reiterazione, condizioni economiche e condotta riparatoria (artt. 5 e 10); alla vittima spetta, in più, il risarcimento del danno. Il pagamento può essere rateizzato da due a otto rate mensili (art. 9).
Un insulto su WhatsApp è ingiuria o diffamazione?
Se il messaggio è diretto alla persona offesa, è ingiuria (art. 4, c. 1, lett. a, D.Lgs. 7/2016). In una chat di gruppo conta se la vittima partecipa in tempo reale: quando offeso, terzi e autore sono presenti insieme, anche virtualmente, si tratta di ingiuria aggravata (Cass. 17563/2023 e 10905/2020); se invece la vittima legge i messaggi solo in seguito, non potendo replicare subito, è diffamazione, che resta reato (Cass. 28675/2022).
Posso presentare querela per un'ingiuria?
Non ha senso farlo: l'ingiuria non è più reato e non porta a un processo penale. La strada è la causa civile di risarcimento, da proporre entro cinque anni (art. 3 D.Lgs. 7/2016 e art. 2947 c.c.); il giudice applica la sanzione al termine del giudizio, solo se accoglie la domanda di risarcimento (art. 8). Se le offese sono state reciproche, può non applicarla, e non è sanzionabile chi ha reagito in stato d'ira subito dopo un fatto ingiusto altrui (art. 4, c. 2-3).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro la personaLa diffamazione (art. 595 c.p.)Elementi del reato, pene per le tre ipotesi, social e stampa, querela in 3 mesi, esimenti di critica e cronaca, prova della verità, risarcimento.
  • Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppPost pubblico = diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi, recensioni tra critica e reato, querela in 3 mesi, prova.
  • Risarcimento del dannoIl risarcimento per diffamazioneCausa civile senza querela (artt. 2043 e 2059 c.c.): prova del danno, fasce dell'Osservatorio di Milano 2024, riparazione pecuniaria, rettifica, solidali, prescrizione.
  • Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
  • Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoIl giudice di pace: cause fino a 10.000 euro, incidenti fino a 25.000, immissioni, multe; ricorso anche verbale, difesa personale ed equità fino a 1.100 euro, costi.
  • Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
  • Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
  • Reati informaticiIl cyberbullismo: rimedi e reatiL. 71/2017 modificata dalla L. 70/2024: istanza di oscuramento, Garante in 48 ore, ammonimento dai 14 anni, misure rieducative, reati, doveri di scuola e genitori.