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GuidaDiritto penale · Reati contro la persona

L'omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Risponde di omicidio colposo chi causa la morte di una persona senza volerla, per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole di prudenza: il datore di lavoro che non ha messo in sicurezza un cantiere, il medico che sbaglia una diagnosi, il proprietario che non ha custodito un cane pericoloso, l'amministratore che non ha fatto manutenere un impianto. Le pene crescono se la morte deriva dalla violazione delle norme antinfortunistiche, mentre per i sanitari la punibilità è limitata. Questa pagina spiega il reato, le aggravanti, la colpa medica, la prescrizione e il risarcimento dei familiari.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Morte causata per colpa: negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari.
  • Pena: da sei mesi a cinque anni; da due a sette se si violano le norme antinfortunistiche.
  • Colpa medica: niente punibilità per imperizia se si seguono linee guida adeguate; fino al 2026 solo colpa grave se c'è grave carenza di personale.
  • Prescrizione: almeno sei anni, raddoppiata per i casi aggravati.
  • Si procede d'ufficio; il risarcimento non estingue il reato ma riduce la pena.

Il reato e le pene

Art. 589 c.p.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. [...] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.»

La colpa può essere generica, cioè negligenza, imprudenza o imperizia, o specifica, cioè inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Il processo ruota quasi sempre intorno a due domande: quale regola di prudenza l'imputato doveva rispettare, e se il suo rispetto avrebbe evitato la morte con elevata probabilità. Le morti causate violando le regole della circolazione stradale sono un reato autonomo, l'omicidio stradale (art. 589-bis c.p.); per le lesioni non mortali si veda la pagina sulle lesioni colpose.

Sul lavoro e in sanità

AmbitoRegolaNorma
Infortuni sul lavoroReclusione da due a sette anni; rispondono datore, dirigenti e preposti; responsabilità anche della societàArt. 589, c. 2, c.p.; art. 25-septies D.Lgs. 231/2001
Professione sanitaria, imperiziaNon punibile chi ha rispettato linee guida adeguate al caso o, in mancanza, le buone praticheArt. 590-sexies c.p.; Cass. SU 8770/2018
Professione sanitaria in grave carenza di personalePunibile solo per colpa grave, per i fatti fino al 31 dicembre 2026Art. 3-bis DL 44/2021; art. 4, c. 8-septies, DL 215/2023
Esercizio abusivo della professioneReclusione da tre a dieci anniArt. 589, c. 3, c.p.

Negli infortuni mortali sul lavoro l'accusa si fonda di solito sulla violazione di obblighi del D.Lgs. 81/2008, come la valutazione dei rischi, la formazione, le protezioni delle macchine o la vigilanza, spiegati nella pagina sulla sicurezza sul lavoro; il datore non risponde se il comportamento del lavoratore è stato abnorme e imprevedibile, ma la semplice imprudenza della vittima non basta a escludere la sua colpa. Per i sanitari, la legge Gelli-Bianco esclude la punibilità per imperizia quando sono state rispettate raccomandazioni adeguate al caso concreto; le Sezioni Unite hanno chiarito che restano punibili la negligenza e l'imprudenza, l'imperizia quando le linee guida mancano o sono state scelte male, e l'imperizia grave nell'applicarle (Cass. SU 8770/2018). In più, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2026 in situazioni di grave carenza di personale, la punibilità è limitata alla colpa grave, tenendo conto anche della scarsità di risorse e dell'esperienza del personale. Le regole civili sono nella pagina sulla responsabilità medica.

Processo, prescrizione e risarcimento

Si procede d'ufficio: la famiglia non deve presentare querela e non può ritirarla. Il reato si prescrive nel tempo pari al massimo della pena, con un minimo di sei anni per i delitti, prolungabile di un quarto con gli atti interruttivi; per l'omicidio colposo commesso violando le norme antinfortunistiche o nell'esercizio abusivo di una professione i termini sono raddoppiati (art. 157 c.p.). Le indagini richiedono quasi sempre una consulenza tecnica o una perizia, e spesso un'autopsia: conviene che la difesa e i familiari nominino subito un proprio consulente.

I familiari possono costituirsi parte civile nel processo o agire davanti al giudice civile per il risarcimento: il danno da perdita del rapporto parentale, i danni patrimoniali come la perdita del sostegno economico e, se la vittima è sopravvissuta per un tempo apprezzabile, i danni che essa stessa ha subito e che passano agli eredi. Il risarcimento integrale prima del giudizio comporta un'attenuante (art. 62, n. 6, c.p.) e pesa sulla scelta dei riti e delle pene sostitutive.

  1. Per i familiari: nominare un difensore e un consulente medico-legale, chiedere di partecipare agli accertamenti tecnici.
  2. Raccogliere documenti: cartelle cliniche, documento di valutazione dei rischi, verbali dell'ASL o dell'Ispettorato.
  3. Per l'indagato: non rilasciare dichiarazioni senza difensore e partecipare con un consulente agli accertamenti non ripetibili.
  4. Valutare il risarcimento, anche tramite l'assicurazione, prima del processo.
  5. Tenere conto della prescrizione, diversa tra ipotesi base e ipotesi aggravate.

Le regole generali sulla prescrizione dei reati sono nella pagina sulla prescrizione; la responsabilità delle società nella pagina sui modelli 231.

Domande frequenti

Che pena si rischia per un omicidio colposo sul lavoro?
Se la morte deriva dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la reclusione va da due a sette anni, invece che da sei mesi a cinque (art. 589 c.p.). Rispondono il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti secondo i rispettivi obblighi, e ne risponde anche la società con sanzioni pecuniarie e interdittive (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001). La prescrizione ha termini raddoppiati (art. 157).
Il medico risponde sempre se il paziente muore per un suo errore?
No. Se l'errore è dovuto a imperizia e il medico ha rispettato le raccomandazioni delle linee guida adeguate al caso, o in mancanza le buone pratiche clinico-assistenziali, non è punibile (art. 590-sexies c.p.); per le Sezioni Unite restano punibili la negligenza e l'imprudenza, l'imperizia quando le linee guida mancano o non sono adeguate al caso, e l'imperizia grave nell'applicarle (Cass. SU 8770/2018). Inoltre, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2026 in situazioni di grave carenza di personale sanitario, la punibilità è limitata alla colpa grave. La responsabilità civile resta regolata a parte.
In quanto tempo si prescrive l'omicidio colposo?
Per l'ipotesi base il reato si prescrive nel tempo corrispondente al massimo della pena, cinque anni, ma per i delitti il minimo è di sei anni; gli atti interruttivi prolungano il termine fino a un quarto. Per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche o nell'esercizio abusivo di una professione i termini sono raddoppiati (art. 157 c.p.). Dopo la sentenza di primo grado la prescrizione non corre più, ma appello e ricorso per cassazione devono concludersi entro tempi massimi, pena l'improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.).
I familiari della vittima che cosa possono ottenere?
Possono costituirsi parte civile nel processo penale o agire davanti al giudice civile per il risarcimento dei danni propri, in particolare il danno da perdita del rapporto parentale, oltre ai danni patrimoniali come la perdita del sostegno economico. Se c'è un'assicurazione, come nella responsabilità medica o in quella del datore di lavoro, la richiesta si rivolge anche all'assicuratore. Il risarcimento prima della sentenza può ridurre la pena (art. 62, n. 6, c.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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